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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3675/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti. BRUNO Parte_1
MOSCATIELLO e FRANCESCO MOSCATIELLO, i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IMMACOLATA Controparte_1
CALIFANO, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 06.06.2024 il ricorrente chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore
(nata il [...]) con collocamento prevalente presso di sé attesi i comportamenti Persona_1
inadeguati tenuti dalla madre e del suo disinteresse nei confronti del benessere della minore, la regolamentazione dei tempi di permanenza con quest'ultima e l'autorizzazione al trasferimento della minore presso un altro istituto scolastico in Portico di Caserta, posto il collocamento presso di sé.
1 Con comparsa di risposta, depositata in data 26.06.2024, si costituiva la resistente la quale, contestando le allegazioni di controparte, premesso che il T.M. di Napoli aveva disposto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la nonna materna unitamente alla madre
(cfr. sentenza del 09.09.2021), rappresentava che il ricorrente aveva disatteso gli accordi precedentemente raggiunti innanzi all'intestato Tribunale (anno 2023) ove era stato previsto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé e l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 250,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. A modifica delle precedenti condizioni, chiedeva quindi l'affido esclusivo della minore, attesa la mancata collaborazione del padre, e una precisa regolamentazione dei tempi di permanenza con quest'ultimo.
A seguito dell'espletamento della CTU (depositata il 20.11.2024), il Giudice relatore disponeva l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, un ampliamento dei tempi di permanenza con il padre, l'avvio della minore a un percorso psicologico e l'invito alla resistente ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale (cfr. ordinanza del 18.12.2024).
Nelle more del giudizio, le parti depositavano un accordo, da entrambe sottoscritto, alle seguenti condizioni:
- Affidamento ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse;
- Collocamento della minore presso il padre dal lunedì al venerdì sera fino alle 19:00;
- La IG.ra , che si trasferirà in provincia di Avellino, si impegna a prelevare la minore 3 CP_1
venerdì al mese alle ore 19:00 e ad accompagnare con mezzi propri la domenica sera presso Per_1
il domicilio del padre o a metà strada previo accordo;
- Sempre previo accordo, il papà potrà trascorrere un fine settimana al mese con;
Per_1
- Entrambi si impegnano al mantenimento della bambina nei giorni e nei periodi in cui la stessa permane presso il rispettivo domicilio;
- La bambina si trasferirà a scuola a Portico di Caserta sin dal prossimo gennaio 2025, anche in considerazione del suggerimento del CTU;
- Con la sottoscrizione dei presenti accordi, entrambi dichiareranno di rinunciare reciprocamente a qualsiasi azione giudiziaria pendente e futura sia in sede penale che in sede civile;
- Entrambi si impegnano a concordare preventivamente qualsiasi decisione straordinaria circa le esigenze e i bisogni della piccola e le cui spese saranno al 50% come per legge nel rispetto dell'attuale protocollo del Tribunale di S. Maria C.V.;
- Entrambi si impegnano a limitare i contatti che dovranno essere finalizzati esclusivamente per le necessità della piccola;
2 - Per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio;
- La figlia trascorrerà con la madre la festa della mamma, il compleanno della mamma e le feste dei propri fratelli dal lato della madre;
così come trascorrerà sempre con il papà la festa del papà, il compleanno del papà e le feste dei propri fratelli dal lato del padre.
All'udienza del 17.01.2024 le parti si riportavano all'accordo depositato in atti e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella indicata in epigrafe, avente ad oggetto: modifica delle condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso), vertente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti. BRUNO Parte_1
MOSCATIELLO e FRANCESCO MOSCATIELLO, i quali lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. IMMACOLATA Controparte_1
CALIFANO, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 06.06.2024 il ricorrente chiedeva l'affido esclusivo della figlia minore
(nata il [...]) con collocamento prevalente presso di sé attesi i comportamenti Persona_1
inadeguati tenuti dalla madre e del suo disinteresse nei confronti del benessere della minore, la regolamentazione dei tempi di permanenza con quest'ultima e l'autorizzazione al trasferimento della minore presso un altro istituto scolastico in Portico di Caserta, posto il collocamento presso di sé.
1 Con comparsa di risposta, depositata in data 26.06.2024, si costituiva la resistente la quale, contestando le allegazioni di controparte, premesso che il T.M. di Napoli aveva disposto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la nonna materna unitamente alla madre
(cfr. sentenza del 09.09.2021), rappresentava che il ricorrente aveva disatteso gli accordi precedentemente raggiunti innanzi all'intestato Tribunale (anno 2023) ove era stato previsto l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé e l'assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia di € 250,00 a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie. A modifica delle precedenti condizioni, chiedeva quindi l'affido esclusivo della minore, attesa la mancata collaborazione del padre, e una precisa regolamentazione dei tempi di permanenza con quest'ultimo.
A seguito dell'espletamento della CTU (depositata il 20.11.2024), il Giudice relatore disponeva l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, un ampliamento dei tempi di permanenza con il padre, l'avvio della minore a un percorso psicologico e l'invito alla resistente ad intraprendere un percorso psicoterapeutico individuale (cfr. ordinanza del 18.12.2024).
Nelle more del giudizio, le parti depositavano un accordo, da entrambe sottoscritto, alle seguenti condizioni:
- Affidamento ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la potestà genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse;
- Collocamento della minore presso il padre dal lunedì al venerdì sera fino alle 19:00;
- La IG.ra , che si trasferirà in provincia di Avellino, si impegna a prelevare la minore 3 CP_1
venerdì al mese alle ore 19:00 e ad accompagnare con mezzi propri la domenica sera presso Per_1
il domicilio del padre o a metà strada previo accordo;
- Sempre previo accordo, il papà potrà trascorrere un fine settimana al mese con;
Per_1
- Entrambi si impegnano al mantenimento della bambina nei giorni e nei periodi in cui la stessa permane presso il rispettivo domicilio;
- La bambina si trasferirà a scuola a Portico di Caserta sin dal prossimo gennaio 2025, anche in considerazione del suggerimento del CTU;
- Con la sottoscrizione dei presenti accordi, entrambi dichiareranno di rinunciare reciprocamente a qualsiasi azione giudiziaria pendente e futura sia in sede penale che in sede civile;
- Entrambi si impegnano a concordare preventivamente qualsiasi decisione straordinaria circa le esigenze e i bisogni della piccola e le cui spese saranno al 50% come per legge nel rispetto dell'attuale protocollo del Tribunale di S. Maria C.V.;
- Entrambi si impegnano a limitare i contatti che dovranno essere finalizzati esclusivamente per le necessità della piccola;
2 - Per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, la Domenica di Pasqua o il lunedì in Albis e per quindici giorni consecutivi nei mesi di luglio o agosto da concordarsi con l'altro genitore entro e non oltre il 31 maggio;
- La figlia trascorrerà con la madre la festa della mamma, il compleanno della mamma e le feste dei propri fratelli dal lato della madre;
così come trascorrerà sempre con il papà la festa del papà, il compleanno del papà e le feste dei propri fratelli dal lato del padre.
All'udienza del 17.01.2024 le parti si riportavano all'accordo depositato in atti e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/01/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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