Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 16/12/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da OL MA Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI EL Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32456 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65298, depositato in data 11 marzo 2020, reso da:
De CH SA (c.f. [...]), nato a [...] il 10/09/1962, rappresentato e difeso dall’ avvocato Alvise Biscontin (C.F.
[...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, (PEC: avvocato.biscontin@pec.it);
AN De IS (c.f. [...]), nato a [...] il [...],
rappresentato e difeso dall’avv. Guido Barzazi del Foro di Venezia (C.F.
[...]– PEC guido.barzazi@venezia.pecavvocati.it), con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Torino n. 186;
LO MA (c.f. [...]), nata a [...] il 16 luglio 1962;
RI SA (c.f.[...]), nata a [...]à di Piave (VE) il 7
luglio 1959;
RA ZI (c.f. [...]), nato a [...] il 6 settembre 1961;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 9 luglio 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo nessuno presente per gli agenti, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 129 del 11 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65298, depositato in data 11 marzo 2020, reso dagli agenti contabili De CH SA, De IS AN, RA ZI, RI SA e LO MA, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Demanio e Patrimonio Coordinamento Sede Rovigo –
U.O. Supporto di Direzione per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 235 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30888 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta, rilevava che la gestione non appariva regolare, non avendo i subagenti compilato un autonomo conto giudiziale ed essendo state effettuate spese che, pur rientrando nelle tipologie previste dalla normativa regionale, avevano carattere continuativo e di natura programmabile (servizio di pulizia ordinaria degli uffici oggetto di contratto d’appalto, oltre a forniture periodiche di combustibile da riscaldamento per gli uffici, verifiche periodiche, o comunque programmate, di impianti periodiche). Altre spese, poi, venivano ritenute in assoluto non ammissibili (euro 51.805,31 per “Oneri accessori. Immobile sito in Rovigo via della Pace 1/D – importi anno 2010 (banca)”).
La valutazione di tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, veniva, tuttavia, rimessa al Collegio, precisando che poteva ritenersi superata quella relativa alla mancata compilazione di conti separati per ciascuna gestione e di sub conti da parte degli agenti sostituti, poiché il livello di analiticità delle scritture aveva consentito l’imputazione dei fatti di gestione all’agente che li aveva posti in essere.
L’agente SA RI depositava in data 18 giugno 2025 una memoria difensiva, nella quale, precisato che con DDR n.1 del 21 luglio 2016 era subentrata nella gestione del fondo economale al collega De IS, prossimo al pensionamento, rappresentava di essersi affidata alla sig.ra LO, che già aveva svolto l’attività di sostituta, confidando, in virtù dell’esperienza da quest’ultima maturata, nella regolarità della gestione.
All’udienza del 9 luglio 2025, il rappresentante del Pubblico Ministero, nessuno presente per gli altri agenti, concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65298 reso da De CH SA, De IS AN, RA ZI, RI SA e LO MA, economi della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Direzione Demanio e Patrimonio Coordinamento Sede Rovigo – U.O. Supporto di Direzione per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 235 del 2019, resa nel giudizio iscritto al n. 30888 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti e, cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell’ente, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, gas, altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, di impianti e macchinari, di attrezzature, servizi di pulizia e lavanderia, spese postali, altri servizi ausiliari e diversi);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, osserva il Collegio che la rendicontazione fa riferimento all’
ordine di accreditamento n. 9 del 6/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di € 194.675,00.
Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 11 del 28/02/2020 del Direttore dell’Area tutela e sviluppo del territorio, Nicola Dell’Acqua, di approvazione e parifica del conto ricompilato; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 04/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile e il DDR n. 17 del 11/03/2020 del Direttore dell’Area tutela e sviluppo del territorio di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
Il conto è sottoscritto dagli agenti contabili AN De IS, SA RI, SA De CH e dai sostituti MA LO ed ZI
RA.
Nel corso dell’esercizio 2016 vi è stato, infatti, un avvicendamento tra tre agenti contabili nella titolarità del medesimo fondo economale: AN De IS ha avuto in gestione il fondo economale fino al 30/06/2016; SA RI dal 01/07/2016 al 31/10/2016 e infine dal 01/11/2016 ha preso in gestione il fondo SA De CH. Il passaggio delle consegne è avvenuto con verbali rispettivamente in data 28/07/2016 e 29/12/2016.
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 9/2016 di euro 194.675,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 163.656,00 di cui euro 2.850,00 per buoni di prelevamento ed euro 160.806,00 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 163.656,00.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, consistenti in 49 operazioni, di cui 18 per l’importo totale di € 98.786,15 a nome dall’agente contabile A. De IS (di cui 3 effettuate dal sostituto MA LO), 15 per l’importo totale di €
34.419,99 a nome di SA RI (di cui 10 effettuate dal sostituto MA LO) e 16 per l’importo totale di € 30.449,86 a nome dell’ultimo agente subentrante SA De CH (di cui 7 effettuate dal sostituto ZI RA e 1 effettuata dal sostituto MA LO), e, quindi, per la somma complessiva di € 163.656,00.
I pagamenti effettuati consistono in 172 operazioni, di cui 74 per l’importo totale di € 97.808,56 a nome dall’agente contabile AN De IS (di cui 5 effettuate dal sostituto MA LO), 58 per l’importo totale di
€ 35.150,46 a nome di SA RI (di cui 53 effettuate dal sostituto MA LO) e 40 per l’importo totale di € 30.696,98 a nome dell’ultimo agente subentrante SA De CH (di cui 6 effettuate dal sostituto ZI RA e 26 effettuate dal sostituto MA LO), e quindi complessivamente per € 163.656,00 da cui emerge la quadratura sostanziale del conto. Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Emerge, inoltre, che i fatti di gestione non sono stati posti in essere solo dagli agenti “principali” succedutisi nel tempo, De IS, RI e De CH, ma anche in via ordinaria dai subagenti che, quindi, non hanno operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via prevalente rispetto a quest’ultimo, circostanza che avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, i subagenti, così come gli agenti principali, hanno sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Peraltro, come rilevato dalla stessa relazione di deferimento, il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”,
sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, consente non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che, in concreto, li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti di gestione a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale, inoltre, è avvenuta in sostanziale conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
In relazione alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale il Collegio, ritenuto che le stesse siano connotate anche da utilità per l’ente, ritiene che non siano ostative all’approvazione del conto.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32456 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili De CH SA, De IS AN, RI SA, LO MA e RA ZI in relazione al conto giudiziale n. 65298, depositato in data 11 marzo 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
EL BE MA OL
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)