Articolo 71 bis del Codice del processo amministrativo
Articolo 71Articolo 73
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1 gennaio 2016
Art. 71-bis


(( (Effetti dell'istanza di prelievo). )) ((1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2016
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