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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30004/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Marta Delia ENNE e dall'avv. Cristiano BARTOLETTI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Via Passione 8;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marzia SCURA, presso lo studio della quale in Milano, Via Wittgens 6, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta;
Oggetto: vendita di beni mobili pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni delle parti:
come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2024,
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva innanzi al Tribunale di Milano Controparte_2
ricorso monitorio nei confronti della società deducendo Controparte_1 di essere creditrice di quest'ultima per le forniture di beni mobili eseguite a suo favore nel triennio 2018-2020, e che l'acquirente, pur avendo rassicurato più volte la venditrice in ordine all'arrivo di finanziamenti che avrebbero consentito la regolarizzazione della propria esposizione, non aveva provveduto ai dovuti pagamenti.
In accoglimento della domanda della ricorrente, sulla scorta del contratto, delle fatture emesse, dell'estratto autentico del libro I.V.A. e degli interscambi con la debitrice, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 08.05.2021 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n. 8570/2021, successivamente corretto ex art. 287 c.c., per l'importo di Euro 96.540,42, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società Controparte_1
che contestava in primo luogo il quantum richiesto rilevando che, dai propri controlli successivi alla notifica del provvedimento monitorio, risultava uno scoperto di soli Euro 43.650,64. Allegava che la ricorrente non aveva debitamente provato né l'esistenza del (maggior) credito, né l'invio di diffide di pagamento. Precisava altresi di ritenere che “…la somma ingiunta dall' discenda Controparte_2 dall'illegittima ricomprensione nel dovuto del debito concernente la ditta individuale di , ex compagna del sig. amministratore Controparte_3 Controparte_4
e legale rappr.te della dalla quale quest'ultima, nel lontano Controparte_1 dicembre 2012, ha preso in affitto l'azienda, subentrando altresì nella locazione commerciale del negozio di AN ZI (RM), Via Alcide De Gasperi n. 47, che da sede della ditta individuale è divenuta sede, ancora all'attualità, della società istante”. Contestando altresì che le missive ex adverso prodotte potessero essere qualificate come riconoscimento di debito, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) REVOCARE il D.I. n. 8570/2021 – R.G. n. 13014/2021 emesso da questa Curia l'8.05.2021, dichiarandolo nullo e/o privo di qualsivoglia efficacia nei confronti dell'opponente, giusti motivi di cui alla narrativa che precede;
pagina 3 di 8 b) In ipotesi e in subordine ACCERTARE la diversa e minor somma dovuta dall'opponente nei confronti della società opposta c) Controparte_2
DENEGARE
l'eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'evidente fondatezza, anche documentale, dei motivi di opposizione nonchè della notazione per cui l'ingiunzione si basa unicamente su documentazione di provenienza unilaterale quali sono le fatture commerciali.
Con ristoro di spese e compensi di causa o quantomeno con compensazione degli oneri di giudizio alla luce della notevole sproporzione della somma ingiunta da controparte rispetto all'effettivo…”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta Controparte_2
contestava integralmente gli assunti avversari, rilevando il parziale riconoscimento di debito operato in sede di opposizione, l'irrilevanza dei partitari ex adverso prodotti, relativi al periodo 2013-2017, mentre il credito azionato era riferito al triennio 2018-2020, e l'assenza di qualsivoglia prova di eventuali crediti nei confronti dell'impresa individuale , con cui dichiarava di Controparte_3
non avere più alcun rapporto commerciale dal 2013, e con cui non esisteva alcuna pendenza. Integrata la produzione documentale afferente alle forniture azionate in via monitoria, l'opposta concludeva nei seguenti termini:
“In via preliminare, - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
8570/2021 (R.G. n. 13014/2021) emesso dal Tribunale di Milano l'8.5.2021; o,
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga sufficientemente comprovato l'intero credito azionato dalla esponente e, di converso, ritenga l'opposizione avversaria fondata su idonea prova scritta, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8570/2021 (R.G. n.
13014/2021) emesso dal Tribunale di Milano l'8.5.2021 con riferimento al minore importo di euro 43.650,64 espressamente riconosciuto a pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
In via principale: - rigettare l'opposizione avversaria e, conseguentemente,
pagina 4 di 8 - confermare il decreto ingiuntivo n. 8570/2021 (R.G. n. 13014/2021) emesso dal
Tribunale di Milano l'8.5.2021;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che per qualsivoglia ragione venga revocato/annullato il decreto ingiuntivo opposto:
- accertare, per le ragioni tutte esposte e richiamate in narrativa, che
[...]
vanta nei confronti della società un credito pari CP_2 Controparte_1
a euro 96.540,42 in sola sorte capitale;
e, per l'effetto;
- condannare la società a corrispondere ad CP_1 Controparte_1 Controparte_2
detto importo di euro 96.540,42, o il diverso importo che venga accertato di
[...]
giustizia, con maggiorazione di interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto alla data dell'effettivo saldo;
con condanna, in ogni caso, della società CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore di Controparte_1 [...]
. CP_2
Concessa dal precedente giudicante, sulla scorta del parziale riconoscimento di debito, l'esecutività provvisoria del decreto limitatamente all'importo di Euro
43.650,64, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183 comma VI c.p.c., ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta, all'esito del giudizio, infondata e non può trovare accoglimento.
Si osserva in linea generale, che per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
pagina 5 di 8 scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie si rileva che l'odierna opposta ha sufficientemente provato il titolo del proprio credito, producendo, oltre alle fatture riferite al triennio 2018-2020, anche la documentazione attestante la regolare esecuzione delle consegne (docc.
4-37 fasc. opposta). ),
L'odierna opponente, per parte sua, atteso il riconoscimento del proprio debito di
Euro 43.650,64, in relazione al residuo importo ingiunto, ha allegato che dai propri partitari – contestati da controparte – detta somma era stata già saldata, producendo a riprova dell'eccezione di adempimento, i docc.
4-9 allegati alla memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c., nello specifico contabili di bonifico e copia assegni.
Detti pagamenti sono stati a loro volta contestati dall'opposta, che ha rilevato che essi erano stati effettuati per saldare poste debitorie originariamente riferite all'impresa individuale , che a fine 2012 aveva affittato Controparte_3
l'azienda all'odierna opponente.
In relazione al residuo thema decidendum del presente giudizio, si osserva che entrambe le parti non hanno prodotto in causa i documenti contabili con cui ricostruire oggettivamente gli eventuali rapporti dare-avere tra le parti, ma si sono limitati a ragionare sui “partitari” prodotti, che essendo atti di formazione unilaterale, in assenza della documentazione contabile di riscontro, risultano pagina 6 di 8 sostanzialmente irrilevanti.
La predetta carenza documentale si riverbera essenzialmente sull'opponente, che ha inteso eccepire che l'importo ingiunto, al netto di quello espressamente riconosciuto, sarebbe stato già versato all'opposta a tacitazione dei propri debiti maturati con l'opposta.
Alla luce di quanto prodotto dall'opposta con i docc. 52 e 53 attestanti la posizione espressa dall'opponente nel 2013, all'atto del perfezionamento dell'affitto d'azienda, soprattutto in relazione all'emissione di nuovi assegni intestati all'opponente stessa, e quindi del sostanziale accollo delle poste debitorie riferite all'impresa indidviduale , la valutazione nella presente Controparte_3 sede si incentra esclusivamente sull'imputazione dei pagamenti comprovati dall'opponente.
Al riguardo si rileva che i documenti prodotti non riportano alcuna specifica imputazione: alla luce del disposto dell'art. 1193 cod. civ., in assenza di imputazione da parte del debitore la scelta spetta al creditore. La stessa S.C. ha avuto modo di precisare al riguardo anche recentemente che: “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore.” (Cass.III. 27-1'-2'22
n.31837).
Nel caso in esame l'opposta ha imputato i pagamenti di cui l'opponente ha fornito evidenza ai debiti maturati dall'impresa individuale , con Controparte_3 la conseguenza che l'odierna opponente non può valersene per escludere la debenza anche dell'importo residuo ingiunto, oltre che dell'importo già riconosciuto.
La presente opposizione dev'essere pertanto respinta, con conseguente integrale pagina 7 di 8 conferma del decreto ingiuntivo opposto, che con la presente decisione acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, e dell'assenza di attività istruttorie.
.M.
Il Tribunale, definitivamenIte pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società nei confronti della Controparte_1
società nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore Controparte_2
domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n n. 8570/2021 emesso in data 08.05.2021 a favore della società Controparte_2
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi Euro 6.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge;
Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.Marta Delia ENNE e dall'avv. Cristiano BARTOLETTI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano, Via Passione 8;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marzia SCURA, presso lo studio della quale in Milano, Via Wittgens 6, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta;
Oggetto: vendita di beni mobili pagina 1 di 8 sulle seguenti conclusioni delle parti:
come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 03.10.2024,
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva innanzi al Tribunale di Milano Controparte_2
ricorso monitorio nei confronti della società deducendo Controparte_1 di essere creditrice di quest'ultima per le forniture di beni mobili eseguite a suo favore nel triennio 2018-2020, e che l'acquirente, pur avendo rassicurato più volte la venditrice in ordine all'arrivo di finanziamenti che avrebbero consentito la regolarizzazione della propria esposizione, non aveva provveduto ai dovuti pagamenti.
In accoglimento della domanda della ricorrente, sulla scorta del contratto, delle fatture emesse, dell'estratto autentico del libro I.V.A. e degli interscambi con la debitrice, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 08.05.2021 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n. 8570/2021, successivamente corretto ex art. 287 c.c., per l'importo di Euro 96.540,42, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società Controparte_1
che contestava in primo luogo il quantum richiesto rilevando che, dai propri controlli successivi alla notifica del provvedimento monitorio, risultava uno scoperto di soli Euro 43.650,64. Allegava che la ricorrente non aveva debitamente provato né l'esistenza del (maggior) credito, né l'invio di diffide di pagamento. Precisava altresi di ritenere che “…la somma ingiunta dall' discenda Controparte_2 dall'illegittima ricomprensione nel dovuto del debito concernente la ditta individuale di , ex compagna del sig. amministratore Controparte_3 Controparte_4
e legale rappr.te della dalla quale quest'ultima, nel lontano Controparte_1 dicembre 2012, ha preso in affitto l'azienda, subentrando altresì nella locazione commerciale del negozio di AN ZI (RM), Via Alcide De Gasperi n. 47, che da sede della ditta individuale è divenuta sede, ancora all'attualità, della società istante”. Contestando altresì che le missive ex adverso prodotte potessero essere qualificate come riconoscimento di debito, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) REVOCARE il D.I. n. 8570/2021 – R.G. n. 13014/2021 emesso da questa Curia l'8.05.2021, dichiarandolo nullo e/o privo di qualsivoglia efficacia nei confronti dell'opponente, giusti motivi di cui alla narrativa che precede;
pagina 3 di 8 b) In ipotesi e in subordine ACCERTARE la diversa e minor somma dovuta dall'opponente nei confronti della società opposta c) Controparte_2
DENEGARE
l'eventuale richiesta avversaria di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'evidente fondatezza, anche documentale, dei motivi di opposizione nonchè della notazione per cui l'ingiunzione si basa unicamente su documentazione di provenienza unilaterale quali sono le fatture commerciali.
Con ristoro di spese e compensi di causa o quantomeno con compensazione degli oneri di giudizio alla luce della notevole sproporzione della somma ingiunta da controparte rispetto all'effettivo…”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta Controparte_2
contestava integralmente gli assunti avversari, rilevando il parziale riconoscimento di debito operato in sede di opposizione, l'irrilevanza dei partitari ex adverso prodotti, relativi al periodo 2013-2017, mentre il credito azionato era riferito al triennio 2018-2020, e l'assenza di qualsivoglia prova di eventuali crediti nei confronti dell'impresa individuale , con cui dichiarava di Controparte_3
non avere più alcun rapporto commerciale dal 2013, e con cui non esisteva alcuna pendenza. Integrata la produzione documentale afferente alle forniture azionate in via monitoria, l'opposta concludeva nei seguenti termini:
“In via preliminare, - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.
8570/2021 (R.G. n. 13014/2021) emesso dal Tribunale di Milano l'8.5.2021; o,
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenga sufficientemente comprovato l'intero credito azionato dalla esponente e, di converso, ritenga l'opposizione avversaria fondata su idonea prova scritta, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 8570/2021 (R.G. n.
13014/2021) emesso dal Tribunale di Milano l'8.5.2021 con riferimento al minore importo di euro 43.650,64 espressamente riconosciuto a pag. 2 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio;
In via principale: - rigettare l'opposizione avversaria e, conseguentemente,
pagina 4 di 8 - confermare il decreto ingiuntivo n. 8570/2021 (R.G. n. 13014/2021) emesso dal
Tribunale di Milano l'8.5.2021;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che per qualsivoglia ragione venga revocato/annullato il decreto ingiuntivo opposto:
- accertare, per le ragioni tutte esposte e richiamate in narrativa, che
[...]
vanta nei confronti della società un credito pari CP_2 Controparte_1
a euro 96.540,42 in sola sorte capitale;
e, per l'effetto;
- condannare la società a corrispondere ad CP_1 Controparte_1 Controparte_2
detto importo di euro 96.540,42, o il diverso importo che venga accertato di
[...]
giustizia, con maggiorazione di interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto alla data dell'effettivo saldo;
con condanna, in ogni caso, della società CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi di lite in favore di Controparte_1 [...]
. CP_2
Concessa dal precedente giudicante, sulla scorta del parziale riconoscimento di debito, l'esecutività provvisoria del decreto limitatamente all'importo di Euro
43.650,64, venivano assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art.183 comma VI c.p.c., ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria orale, veniva disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta, all'esito del giudizio, infondata e non può trovare accoglimento.
Si osserva in linea generale, che per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
pagina 5 di 8 scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie si rileva che l'odierna opposta ha sufficientemente provato il titolo del proprio credito, producendo, oltre alle fatture riferite al triennio 2018-2020, anche la documentazione attestante la regolare esecuzione delle consegne (docc.
4-37 fasc. opposta). ),
L'odierna opponente, per parte sua, atteso il riconoscimento del proprio debito di
Euro 43.650,64, in relazione al residuo importo ingiunto, ha allegato che dai propri partitari – contestati da controparte – detta somma era stata già saldata, producendo a riprova dell'eccezione di adempimento, i docc.
4-9 allegati alla memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c., nello specifico contabili di bonifico e copia assegni.
Detti pagamenti sono stati a loro volta contestati dall'opposta, che ha rilevato che essi erano stati effettuati per saldare poste debitorie originariamente riferite all'impresa individuale , che a fine 2012 aveva affittato Controparte_3
l'azienda all'odierna opponente.
In relazione al residuo thema decidendum del presente giudizio, si osserva che entrambe le parti non hanno prodotto in causa i documenti contabili con cui ricostruire oggettivamente gli eventuali rapporti dare-avere tra le parti, ma si sono limitati a ragionare sui “partitari” prodotti, che essendo atti di formazione unilaterale, in assenza della documentazione contabile di riscontro, risultano pagina 6 di 8 sostanzialmente irrilevanti.
La predetta carenza documentale si riverbera essenzialmente sull'opponente, che ha inteso eccepire che l'importo ingiunto, al netto di quello espressamente riconosciuto, sarebbe stato già versato all'opposta a tacitazione dei propri debiti maturati con l'opposta.
Alla luce di quanto prodotto dall'opposta con i docc. 52 e 53 attestanti la posizione espressa dall'opponente nel 2013, all'atto del perfezionamento dell'affitto d'azienda, soprattutto in relazione all'emissione di nuovi assegni intestati all'opponente stessa, e quindi del sostanziale accollo delle poste debitorie riferite all'impresa indidviduale , la valutazione nella presente Controparte_3 sede si incentra esclusivamente sull'imputazione dei pagamenti comprovati dall'opponente.
Al riguardo si rileva che i documenti prodotti non riportano alcuna specifica imputazione: alla luce del disposto dell'art. 1193 cod. civ., in assenza di imputazione da parte del debitore la scelta spetta al creditore. La stessa S.C. ha avuto modo di precisare al riguardo anche recentemente che: “In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2, c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore.” (Cass.III. 27-1'-2'22
n.31837).
Nel caso in esame l'opposta ha imputato i pagamenti di cui l'opponente ha fornito evidenza ai debiti maturati dall'impresa individuale , con Controparte_3 la conseguenza che l'odierna opponente non può valersene per escludere la debenza anche dell'importo residuo ingiunto, oltre che dell'importo già riconosciuto.
La presente opposizione dev'essere pertanto respinta, con conseguente integrale pagina 7 di 8 conferma del decreto ingiuntivo opposto, che con la presente decisione acquista carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, e dell'assenza di attività istruttorie.
.M.
Il Tribunale, definitivamenIte pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società nei confronti della Controparte_1
società nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore Controparte_2
domanda od eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n n. 8570/2021 emesso in data 08.05.2021 a favore della società Controparte_2
II – condanna l'opponente al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, liquidate in complessivi Euro 6.600,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge;
Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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