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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/07/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1403/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1403/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Biagio Riccio
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Pellegrini
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 465/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 01/06/2022
CONCLUSIONI
In data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“
1. Riformare, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., la sentenza n° 465/2022, pronunciata dalla sezione civile del Tribunale di Livorno – giudice dott.ssa Emilia Grassi, ad esito del procedimento recante n.r.g. 2348/2019, pubblicata il 01/06/2022 e notificata il 21/06/2022.
2. Accertare la nullità del decreto di trasferimento nella parte in cui, come descritto in narrativa, si trasferisce la proprietà della particella del bene comune non censibile – 601 - all'aggiudicatario attuale convenuta. Si consideri che tale nullità è l'effetto di due ordinanze del Giudice dell'Esecuzione, menzionate in narrativa, che ha imposto ed ha decretato di
pagina 1 di 11 ufficio che detto bene non censibile avesse una natura pertinenziale (sic!) e fosse trasferito d'imperio all'aggiudicatario.
3. Ritenere che, nella fattispecie, non opera l'art. 617 c.p.c. ma, anzi, che sia data cittadinanza all'actio nullitatis, proponibile in ogni tempo e senza preclusioni di sorta. Per l'effetto del suo accoglimento reputare nullo il trasferimento del bene comune non censibile in capo all'aggiudicatario.
4. In linea contestuale, accertare, come descritto in narrativa, che, nella specie, si sia determinata una servitù, acquisita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 II comma c.c., e regolamentarne la fruibilità e l'uso anche mediante CTU, che si invoca anche per appurare che del bene comune non censibile ne usufruisce solo la convenuta, che agisce come proprietaria esclusiva di detta particella.
5. Con la riforma delle spese e degli onorari e con il favore delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che dichiara di averne fatto anticipo”
Per la parte appellata:
"si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze - Sezione Terza Civile -, previa reiezione dell'istanza ex art. 283 c.p.c., si compiaccia di rigettare l'appello proposto ex adverso siccome inammissibile, ingiusto, infondato ed illegittimo in fatto e diritto;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 465/2022 pubblicata il 01/06/2022 il Tribunale di Livorno ha respinto le domande proposte da nei confronti di volte a: Parte_1 Controparte_1
a) far dichiarare nullo il decreto di trasferimento del 20.7.2018 emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 119/2009 del Tribunale di Livorno, promossa a carico del medesimo nella parte in cui il giudice dell'esecuzione “senza alcun potere ed Parte_1 aggancio normativo” aveva attribuito all'aggiudicataria della vendita coattiva CP_1
oltre al cespite di cui al foglio 4, particella 513, sub 602 del catasto fabbricati del
[...]
Comune di Cecina (fabbricato unifamiliare ad uso abitativo di due piani fuori terra ed un piano seminterrato), “anche la titolarità del subalterno 601”, resede urbano circostante identificato in detto catasto come bene comune non censibile “e dunque non passibile né di pignoramento né di vendita” anche se forzata (cfr. atto di citazione del 25.6.2019);
b) far accertare che “a seguito della vendita forzata il subalterno 601 non appartiene in titolarità al sig. e che, in tal modo, si è determinata una servitù per Parte_1 destinazione del buon padre di famiglia ex art. 1062 II comma c.c. Per l'effetto, determinare essendo indispensabile per esigenze di pacificazione sociale, la necessaria regolamentazione del fondo e/o l'opportuno frazionamento dell'area, anche attraverso nomina di consulente pagina 2 di 11 tecnico di ufficio” (cfr. note di trattazione scritta del 14.1.2022 per l'udienza del 20.1.2022).
2. ha proposto appello censurando la decisione per i seguenti motivi: Parte_1
I) il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto l'azione di nullità avente ad oggetto il decreto di trasferimento senza considerare che: a) un bene comune non censibile
“per struttura immanente e per destinazione” non può essere oggetto di vendita, sicché il giudice dell'esecuzione, anche in relazione alle precedenti ordinanze adottate, prodromiche alla vendita ed al trasferimento, aveva agito in carenza assoluta di potere;
b) la conseguente nullità del decreto di trasferimento poteva essere fatta valere senza limiti di tempo con l'actio nullitatis, restando irrilevante il mancato esercizio dei rimedi impugnatori di cui all'art. 617
c.p.c.;
II) il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente mancato di riconoscere che, per effetto della vendita, si era determinata, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c., una servitù per destinazione del padre di famiglia, poiché “il subalterno 601 non appartiene più al sig.
, rimasto proprietario del sub 603, locale ad uso deposito con retrostante Parte_1 tettoia estraneo alla procedura esecutiva, “ma, di fatto, è nella disponibilità e nel possesso effettivo del nuovo proprietario, contrariamente a quello che ha statuito il Giudice di prime cure […] Si ripete che oggi, dopo che di fatto e di diritto la particella 601 è nella disponibilità della convenuta, non gode dei fondamentali servizi di acqua, energia elettrica, Parte_1 telefono, pozzo artesiano. Il giudice di prime cure non ha concesso la consulenza tecnica di ufficio, la quale avrebbe potuto verificare quanto attestato dal consulente di parte dell' di fatto quest'ultimo non ha alcun beneficio dalla particella 601 che, invece, è Parte_1 nell'assoluta disponibilità della convenuta, ragion per cui ne va regolamentata la fruibilità per le servitù annesse, come descritte nella perizia di parte […] Infatti la detta servitù si determina anche per effetto del frazionamento del subalterno 601”; il giudice, quindi,
“sarebbe stato tenuto ad accertare la servitù ex art. 1062 c.c. II comma anche mediante ctu, già invocata, poiché l'appellante, come ritenuto dal suo consulente, sarà obbligato a proprie spese a modificare gli impianti che servono la sua particella 603, per la richiesta di nuovi allacci alla rete elettrica, a quella idrica, alla telefonica ed al gas. In ragione del fatto che la particella 601 è nell'assoluta disponibilità della convenuta, è impedito ad la Parte_1 circolazione con mezzi propri e/o aziendali, come anche l'utilizzo del pozzo artesiano, in quanto sprovvisto di fornitura elettrica, che ne impedisce l'attingimento, pertanto sarà chiamato a modificare anche detto impianto per l'utilizzo ai fini aziendali. Parte_1
pagina 3 di 11 rimarrà' penalizzato anche nell'utilizzo di una pista Go-Kart, realizzata in parte sul Sub 601 ed in parte sul Mappale 86” (pag. 10-11 atto di appello).
Per tali motivi l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata e come da conclusioni richiamate in epigrafe, di dichiarare nullo il decreto di trasferimento relativo al subalterno 601 e “in linea contestuale” di accertare l'avvenuta costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062, secondo comma, c.c., e di “regolamentarne la fruibilità e l'uso anche mediante CTU, che si invoca anche per appurare che del bene comune non censibile ne usufruisce solo la convenuta, che agisce come proprietaria esclusiva di detta particella”.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello per infondatezza delle censure mosse.
3. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
4. Va premesso che l'appellante ha reiterato due domande, proposte in via congiunta
(quella relativa alla nullità del decreto di trasferimento emesso a favore di Controparte_1 per quanto attiene al subalterno 601, e quella relativa alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia che si sarebbe originata per effetto di tale vendita, tra il sub
601 ed il sub 603), sebbene esse si pongano in evidente rapporto di subordinazione: è palese, infatti, che, ove dovesse dichiararsi la nullità del trasferimento riguardante il subalterno 601 verrebbe meno lo stesso presupposto indicato dall' per l'acquisto della servitù, ossia Parte_1 il trasferimento del resede di cui al sub 601 in capo ad altro soggetto, diverso dall'originario proprietario esclusivo di entrambi i beni di cui ai subalterni 601 e 603 (lo stesso;
di Parte_1 costituzione di servitù, per converso, potrebbe evidentemente parlarsi (in astratto) solo ove si riconoscesse, appunto, effetto alla vendita disposta in sede esecutiva.
5. Ciò precisato, il primo motivo di gravame muove dalla premessa che l'actio nullitatis si giustificherebbe, nella fattispecie, per avere il giudice dell'esecuzione n. 119/2009 del
Tribunale di Livorno disposto il trasferimento a favore di del resede Controparte_1 identificato in catasto al foglio 4, particella 513, sub 601, come “bene comune non censibile”,
pagina 4 di 11 trasferimento che non avrebbe potuto attuarsi trattandosi di bene destinato a fornire utilità a più unità immobiliari e nello specifico tanto al fabbricato abitativo di cui al sub 601, oggetto espresso di pignoramento e quindi trasferito alla quale aggiudicataria del lotto posto CP_1 in vendita, quanto al locale ad uso deposito con retrostante tettoia di cui al sub 603, rimasto in proprietà dell' Parte_1
5.1 Così si esprime l'appellante: “Il Bene Comune non Censibile, abbreviato BCNC, è stato definito dalla Circolare del 20/01/1984 n.
2 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici
Erariali, come una porzione di fabbricato che non possiede autonoma capacità reddituale;
è comune almeno a due unità immobiliari;
in genere si tratta di androne, scale, locale centrale termica, locale vasche ecc. Siamo al cospetto di beni comuni che non possono appartenere a nessuno dei proprietari, attesa la loro funzione di servire più unità. La circolare ne conferisce questa descrizione: “si tratta ovviamente di quei beni che forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari (ad esempio l'alloggio del portiere, la piscina, ecc.) e come tali dichiarati. Essi devono essere trattati catastalmente in modo da evidenziare la loro peculiarità di "bene comune censibile", per la connessione alle unità immobiliari cui sono asserviti”. Sono beni che non hanno, dunque, un'autonomia reddituale
e, per consustanziale destinazione, sono asserviti ad altre unità abitative, per esempio androne delle scale, locale della centrale elettrica. Essi non possono quindi ritenersi unità immobiliari. Nel caso che ci riguarda la particella recante il numero 601 è un bene comune non censibile […] Detta resede, è precisato nel decreto di trasferimento, di forma poligonale
è asservita all'utilizzo di due corpi di fabbrica su questa collocati, ovvero il fabbricato abitativo anzi descritto ed altro locale ad uso deposito con retrostante tettoia, estraneo alla procedura esecutiva (e di proprietà del sig. n.d.a.)”. Prosegue l'appellante Parte_1 sostenendo che “contrariamente all'assunto del primo giudice”, la porzione di cui al sub 601 sarebbe, per effetto della vendita forzata, “oggi nell'assoluta disponibilità della convenuta”, la quale avrebbe “anche la proprietà esclusiva della particella 601”, oltre a quella del sub 602
(pag.
4-5 atto di appello).
5.2 Ora, la premessa di cui sopra è erronea in quanto, come già spiegato (sebbene a riguardo della domanda relativa alla servitù) dal Tribunale, la cui motivazione appare corretta alla luce del chiaro tenore del decreto di trasferimento prodotto in giudizio, il resede di cui al sub 601 non è stato trasferito in proprietà esclusiva alla la quale, piuttosto, ne è CP_1 divenuta comproprietaria insieme all' con il decreto in parola, infatti, è stata Parte_1 trasferita all'attuale appellata la “piena proprietà” del “fabbricato unifamiliare ad uso pagina 5 di 11 abitativo” censito nel catasto fabbricati del Comune di Cecina al foglio 4, particella 513, subalterno 602, “con i diritti ad esso spettanti sulla circostante resede urbana distinta al catasto fabbricati del Comune di Cecina al foglio 4, particella 513, subalterno 601, come
“bene comune non censibile”. Come chiarito dalla integrazione predisposta dal perito estimatore in data 15/11/2013, detta resede, di forma poligonale, è asservita all'utilizzo dei corpi di fabbrica su questa collocati, ovvero il fabbricato abitativo anzi descritto ed altro locale ad uso deposito con retrostante tettoia, estraneo alla procedura esecutiva. Essa confina, per tre lati su altra proprietà del signor e, per il lato sud, con la Parte_1 pubblica Via Tronto, sulla quale aggettano i due ingressi, rispettivamente l'ingresso pedonale, in corrispondenza dell'edificio principale e quello carrabile, in corrispondenza del locale deposito” (così il decreto di trasferimento del 20.7.2018).
È palese dalle espressioni utilizzate e dalla descrizione delle caratteristiche del sub 601 che alla siano stati trasferiti solo diritti di proprietà comune sul resede di cui si CP_1 discorre, essendo questo pertinenziale tanto al fabbricato di cui al sub 602 (trasferito in piena proprietà alla , quanto a quello di cui al sub 603 (il locale ad uso deposito menzionato CP_1 nel provvedimento, rimasto in proprietà dell' . In tal senso militano anche gli atti Parte_1 prodromici alla vendita: cfr. l'ordinanza del G.E. del 28.1.2013 ove, nel disporre la vendita del bene oggetto di pignoramento, dato atto della natura di “bene comune non censibile” del sub
601, veniva specificato che il pignoramento poteva considerarsi esteso a detto subalterno “da intendersi quest'ultimo pertinenziale rispetto alla particella principale” 513, nonché
l'ordinanza del G.E. del 28.3.2014, con cui veniva invitato il delegato alla vendita a segnalare nell'avviso di vendita “che il bene pignorato insiste su un'area non censibile, comune ad altri beni estranei alla procedura esecutiva”.
Su ciò concorda, del resto, la medesima parte appellata.
L'appellante afferma che la conclusione del Tribunale sul punto sarebbe erronea ma non spiega il perché, limitandosi a richiamare stralci della relazione del proprio tecnico di parte che tuttavia non valgono affatto ad affermare che l'appellata sia, ad oggi, giuridicamente, piena proprietaria del sub 601. Detta relazione, a parte richiamare essa stessa il concetto di pertinenza con riferimento al bene di cui si discute e descrivere lo stesso come “di fatto corte ad uso comune” dei sub 602 e 603, si concentra piuttosto sul tema della servitù (peraltro con linguaggio improprio, come quando si afferma che l' quale unico proprietario, un Parte_1 tempo, dei beni di cui ai sub 601, 602 e 603 avrebbe “costituito” delle servitù tra di essi – a pagina 6 di 11 dispetto del canone “nemini res sua servit” – in particolare di acquedotto, elettrodotto, scarico acque reflue e passaggio, servitù di cui oggi la parte di beni rimasta in sua proprietà sarebbe “sprovvista”) riconoscendo che lo stesso “RIMANE proprietario del Sub Parte_1
603, con conseguente diritto sul Sub 601”.
Non risponde al vero, dunque, quanto viene imputato al G.E. quale motivo di nullità del provvedimento assunto all'esito della procedura esecutiva, ossia il trasferimento in titolarità piena dell'aggiudicataria di un bene destinato a servire anche altro cespite estraneo alla procedura.
È pacifico, poi, perché emerge chiaramente dai citati atti della procedura esecutiva, che il subalterno 601 sia stato considerato pertinenza tanto del sub 602 quanto del sub 603, in ciò non essendovi alcun contrasto tra il contenuto del decreto di trasferimento e la prospettazione dell'appellante, là dove osserva che “Il subalterno 601 - bene comune non censibile – è in stretta inerenza sia per il titolare del subalterno 602 - nuovo proprietario - che del 603, ancora di spettanza di (pag. 9 atto di appello). Parte_1
5.3 L'appellante, per altro verso, non spiega perché, come pure adduce in più punti dell'atto di appello, ad oggi sarebbe rimasto “di fatto” privato delle utilità precedentemente ricavate dal resede di cui al subalterno 601 a beneficio della propria unità immobiliare di cui al sub 603: egli si limita ad asserire, confondendo peraltro il concetto di proprietà dell'area con quello di godimento delle utilità da essa ritraibili, che: “Proprio per quanto indicato nella relazione del tecnico di parte il proprietario della particella 602 – - ha anche la CP_1 proprietà esclusiva della particella 601, perché dopo il trasferimento coattivo non Parte_1 gode di fatto di fornitura ed allaccio all'acquedotto pubblico, all'energia elettrica, alla telefonia, al pozzo artesiano, alla possibilità di usufruire delle servitù di passo, a piedi, e di utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento della sua attività aziendale. In sintesi a mò di esempio, come se la convenuta si fosse appropriata di una piscina comune, dell'androne delle scale, della casa del portiere, tutti beni comuni non censibili. Questo è di fatto accaduto ed ancora accade” (pag. 5); “Con maggior chiarezza il subalterno 601 - bene comune non censibile e non l'intera particella 513 - oggi dovrebbe essere ad appannaggio sia del proprietario del subalterno 602 che del 603, quest'ultima in titolarità di ma di Parte_1 fatto non è così” (pag. 7); “Ricordiamoci dalla circolare che il bene comune non censibile deve strutturalmente servire almeno due unità abitative. Nei fatti ne serve una sola” (pag. 8);
“contrariamente a quanto statuito dal Giudice, per effetto del decreto di trasferimento la
pagina 7 di 11 convenuta è divenuta proprietaria dell'intera particella 601 senza che il povero Parte_1 possa di fatto ottenere le servitù, come descritto dal consulente tecnico di parte, con la conseguenza che la particella 603 - di - rimane sprovvista: - della fornitura ed Parte_1 allaccio all' acquedotto Pubblico;
- della fornitura ed allaccio di energia elettrica;
- dell'allaccio di telefonia;
- dell'uso del pozzo artesiano, in quanto funzionante solo con pompa di sollevamento alimentata ad energia elettrica. Per quanto riguarda la servitù di passo, sia a piedi, ma soprattutto con mezzi meccanici impiegati per lo svolgimento dell'attività aziendale, risulta inficiata dai fattori di rischio dettati dall'uso promiscuo del
Sub 602 e Sub 603” (pag. 10); “l' non gode assolutamente di tale area, in titolarità Parte_1 esclusiva della convenuta che, di fatto, se ne è impossessata, con la conseguenza che la particella 601 è solo della convenuta” (pag. 11-12).
È appena il caso di osservare che non è stato rappresentato alcun mutamento dello stato dei luoghi intervenuto dopo la vendita forzata e che eventuali condotte della atte ad CP_1 escludere il comproprietario dalla fruizione del bene, ovvero ad impedire od ostacolare, in via di fatto, i servizi e le attività che sono stati descritti avrebbero dovuto essere puntualmente indicate, già in primo grado, nonché fronteggiate, in ipotesi, con domande di tipo diverso (non certo con la domanda tesa a dichiarare nullo il decreto di trasferimento emesso in favore della che riguarda, come detto, solo la comproprietà del resede). Non consta, di contro, in CP_1 questo processo alcun elemento per affermare che sia impedito all'appellante di continuare a godere dell'area così come delle specifiche utilità descritte, né potrebbe demandarsi ad un
CTU, come richiesto dall'appellante, di “appurare che del bene comune non censibile ne usufruisce solo la convenuta, che agisce come proprietaria esclusiva di detta particella”, perché ciò si tradurrebbe in una indagine del tutto esplorativa su elementi di fatto
(sconosciuti) che era onere dell' allegare e dimostrare. Parte_1
6. Venendo al secondo motivo di gravame, esso poggia sul medesimo, infondato o comunque indimostrato assunto per cui “il subalterno 601 non appartiene più al sig.
[...] ma, di fatto, è nella disponibilità e nel possesso effettivo del nuovo proprietario Parte_1
[…] Si ripete che oggi, dopo che di fatto e di diritto la particella 601 è nella disponibilità della convenuta, non gode dei fondamentali servizi di acqua, energia elettrica, telefono, Parte_1 pozzo artesiano. Il giudice di prime cure non ha concesso la consulenza tecnica di ufficio, la quale avrebbe potuto verificare quanto attestato dal consulente di parte dell' di Parte_1 fatto quest'ultimo non ha alcun beneficio dalla particella 601 che, invece, è nell'assoluta disponibilità della convenuta, ragion per cui ne va regolamentata la fruibilità per le servitù pagina 8 di 11 annesse, come descritte nella perizia di parte. All'uopo è intervenuta la Cassazione: “La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata, salvo che il giudice stesso manifesti una volontà a ciò contraria anche tramite l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia” (Cass. civ., n° 14481/2018). Infatti la detta servitù si determina anche per effetto del frazionamento del subalterno 601” (pag. 10-11 atto di appello).
6.1 Così esposti i fatti che giustificherebbero l'affermazione dell'esistenza di una servitù
(rectius di più servitù, in base a quanto rappresentato) per destinazione del padre di famiglia, non può che obiettarsi che:
- non vi è stato, come detto, il trasferimento del sub 601 in proprietà esclusiva della
(la quale dunque non ne ha la disponibilità “assoluta”) ma il bene risulta oggi in CP_1 proprietà comune tra la stessa e l' Parte_1
- non risulta essere avvenuto alcun frazionamento del subalterno 601;
- ancora una volta, non viene chiarito perché l'appellante, nella situazione attuale, sarebbe impedito nella fruizione degli allacci, nell'accesso e nella circolazione dei propri mezzi, nell'uso del pozzo artesiano, tanto da far sorgere l'interesse a promuovere l'azione.
6.2 Peraltro, pur volendo considerare il mutato assetto proprietario del subalterno 601 che lo rende oggi un'area in proprietà non più esclusiva dell'appellante ma comune anche all'appellata, è dirimente osservare che la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone l'esistenza di opere visibili (in senso oggettivo, essendo priva di rilievo la mera conoscenza soggettiva dell'esistenza dell'onere) e permanenti destinate al relativo esercizio (art. 1061 c.c.). Colui che agisce in giudizio invocando tale modo di costituzione della servitù è onerato di indicare specificamente ed altresì di dimostrare l'esistenza delle suddette opere, tenuto conto anche dei principi affermati in materia della giurisprudenza di legittimità, come quello per cui, con riferimento alla servitù di passaggio, “non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. 11834/2021, 7004/2017). pagina 9 di 11 Ebbene, nel caso specifico l'attore non ha in alcun modo indicato nei propri scritti difensivi quali sarebbero state le opere visibili e permanenti tali da rivelare, in modo non equivoco, l'esistenza dei pesi gravanti sul fondo “servente” per l'utilità del fondo “dominante”, con carattere di stabilità. Con riguardo alle pretese servitù di acquedotto, elettrodotto e scarico di acque reflue non è stata fornita, invero, alcuna descrizione dei relativi impianti e degli elementi esterni di essi, obiettivamente visibili, da cui desumere l'esistenza delle servitù
(l'allaccio telefonico è poi unicamente riferito, nella relazione di parte, al subalterno 602).
Quanto agli ingressi pedonali e carrabili presenti lungo uno dei confini del sub 601, da essi, per quanto è dato evincere dalle fotografie in atti, si diparte un percorso in terra battuta e brecciolino che non sembra esclusivamente destinato a dare accesso al fabbricato di cui al sub
603 ma che si sviluppa, con apparente andamento circolare, all'interno dell'area del resede circondando entrambi i fabbricati di cui ai sub 602 e 603.
In definitiva, per i suesposti motivi, che integrano la motivazione adottata dal giudice di primo grado, anche il secondo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento e l'appello deve essere integralmente respinto.
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
La causa può considerarsi di valore indeterminabile “basso”. Pertanto:
€ 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto €
8.469,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del pagina 10 di 11 presente grado, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 27.6.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1403/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Biagio Riccio
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Controparte_1 C.F._2
Pellegrini
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 465/2022 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 01/06/2022
CONCLUSIONI
In data 26.3.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“
1. Riformare, previa sospensione ex art. 283 c.p.c., la sentenza n° 465/2022, pronunciata dalla sezione civile del Tribunale di Livorno – giudice dott.ssa Emilia Grassi, ad esito del procedimento recante n.r.g. 2348/2019, pubblicata il 01/06/2022 e notificata il 21/06/2022.
2. Accertare la nullità del decreto di trasferimento nella parte in cui, come descritto in narrativa, si trasferisce la proprietà della particella del bene comune non censibile – 601 - all'aggiudicatario attuale convenuta. Si consideri che tale nullità è l'effetto di due ordinanze del Giudice dell'Esecuzione, menzionate in narrativa, che ha imposto ed ha decretato di
pagina 1 di 11 ufficio che detto bene non censibile avesse una natura pertinenziale (sic!) e fosse trasferito d'imperio all'aggiudicatario.
3. Ritenere che, nella fattispecie, non opera l'art. 617 c.p.c. ma, anzi, che sia data cittadinanza all'actio nullitatis, proponibile in ogni tempo e senza preclusioni di sorta. Per l'effetto del suo accoglimento reputare nullo il trasferimento del bene comune non censibile in capo all'aggiudicatario.
4. In linea contestuale, accertare, come descritto in narrativa, che, nella specie, si sia determinata una servitù, acquisita per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 II comma c.c., e regolamentarne la fruibilità e l'uso anche mediante CTU, che si invoca anche per appurare che del bene comune non censibile ne usufruisce solo la convenuta, che agisce come proprietaria esclusiva di detta particella.
5. Con la riforma delle spese e degli onorari e con il favore delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, che dichiara di averne fatto anticipo”
Per la parte appellata:
"si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze - Sezione Terza Civile -, previa reiezione dell'istanza ex art. 283 c.p.c., si compiaccia di rigettare l'appello proposto ex adverso siccome inammissibile, ingiusto, infondato ed illegittimo in fatto e diritto;
con vittoria delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 465/2022 pubblicata il 01/06/2022 il Tribunale di Livorno ha respinto le domande proposte da nei confronti di volte a: Parte_1 Controparte_1
a) far dichiarare nullo il decreto di trasferimento del 20.7.2018 emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 119/2009 del Tribunale di Livorno, promossa a carico del medesimo nella parte in cui il giudice dell'esecuzione “senza alcun potere ed Parte_1 aggancio normativo” aveva attribuito all'aggiudicataria della vendita coattiva CP_1
oltre al cespite di cui al foglio 4, particella 513, sub 602 del catasto fabbricati del
[...]
Comune di Cecina (fabbricato unifamiliare ad uso abitativo di due piani fuori terra ed un piano seminterrato), “anche la titolarità del subalterno 601”, resede urbano circostante identificato in detto catasto come bene comune non censibile “e dunque non passibile né di pignoramento né di vendita” anche se forzata (cfr. atto di citazione del 25.6.2019);
b) far accertare che “a seguito della vendita forzata il subalterno 601 non appartiene in titolarità al sig. e che, in tal modo, si è determinata una servitù per Parte_1 destinazione del buon padre di famiglia ex art. 1062 II comma c.c. Per l'effetto, determinare essendo indispensabile per esigenze di pacificazione sociale, la necessaria regolamentazione del fondo e/o l'opportuno frazionamento dell'area, anche attraverso nomina di consulente pagina 2 di 11 tecnico di ufficio” (cfr. note di trattazione scritta del 14.1.2022 per l'udienza del 20.1.2022).
2. ha proposto appello censurando la decisione per i seguenti motivi: Parte_1
I) il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto l'azione di nullità avente ad oggetto il decreto di trasferimento senza considerare che: a) un bene comune non censibile
“per struttura immanente e per destinazione” non può essere oggetto di vendita, sicché il giudice dell'esecuzione, anche in relazione alle precedenti ordinanze adottate, prodromiche alla vendita ed al trasferimento, aveva agito in carenza assoluta di potere;
b) la conseguente nullità del decreto di trasferimento poteva essere fatta valere senza limiti di tempo con l'actio nullitatis, restando irrilevante il mancato esercizio dei rimedi impugnatori di cui all'art. 617
c.p.c.;
II) il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente mancato di riconoscere che, per effetto della vendita, si era determinata, ai sensi dell'art. 1062, secondo comma, c.c., una servitù per destinazione del padre di famiglia, poiché “il subalterno 601 non appartiene più al sig.
, rimasto proprietario del sub 603, locale ad uso deposito con retrostante Parte_1 tettoia estraneo alla procedura esecutiva, “ma, di fatto, è nella disponibilità e nel possesso effettivo del nuovo proprietario, contrariamente a quello che ha statuito il Giudice di prime cure […] Si ripete che oggi, dopo che di fatto e di diritto la particella 601 è nella disponibilità della convenuta, non gode dei fondamentali servizi di acqua, energia elettrica, Parte_1 telefono, pozzo artesiano. Il giudice di prime cure non ha concesso la consulenza tecnica di ufficio, la quale avrebbe potuto verificare quanto attestato dal consulente di parte dell' di fatto quest'ultimo non ha alcun beneficio dalla particella 601 che, invece, è Parte_1 nell'assoluta disponibilità della convenuta, ragion per cui ne va regolamentata la fruibilità per le servitù annesse, come descritte nella perizia di parte […] Infatti la detta servitù si determina anche per effetto del frazionamento del subalterno 601”; il giudice, quindi,
“sarebbe stato tenuto ad accertare la servitù ex art. 1062 c.c. II comma anche mediante ctu, già invocata, poiché l'appellante, come ritenuto dal suo consulente, sarà obbligato a proprie spese a modificare gli impianti che servono la sua particella 603, per la richiesta di nuovi allacci alla rete elettrica, a quella idrica, alla telefonica ed al gas. In ragione del fatto che la particella 601 è nell'assoluta disponibilità della convenuta, è impedito ad la Parte_1 circolazione con mezzi propri e/o aziendali, come anche l'utilizzo del pozzo artesiano, in quanto sprovvisto di fornitura elettrica, che ne impedisce l'attingimento, pertanto sarà chiamato a modificare anche detto impianto per l'utilizzo ai fini aziendali. Parte_1
pagina 3 di 11 rimarrà' penalizzato anche nell'utilizzo di una pista Go-Kart, realizzata in parte sul Sub 601 ed in parte sul Mappale 86” (pag. 10-11 atto di appello).
Per tali motivi l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata e come da conclusioni richiamate in epigrafe, di dichiarare nullo il decreto di trasferimento relativo al subalterno 601 e “in linea contestuale” di accertare l'avvenuta costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062, secondo comma, c.c., e di “regolamentarne la fruibilità e l'uso anche mediante CTU, che si invoca anche per appurare che del bene comune non censibile ne usufruisce solo la convenuta, che agisce come proprietaria esclusiva di detta particella”.
2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello per infondatezza delle censure mosse.
3. La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.3.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
4. Va premesso che l'appellante ha reiterato due domande, proposte in via congiunta
(quella relativa alla nullità del decreto di trasferimento emesso a favore di Controparte_1 per quanto attiene al subalterno 601, e quella relativa alla costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia che si sarebbe originata per effetto di tale vendita, tra il sub
601 ed il sub 603), sebbene esse si pongano in evidente rapporto di subordinazione: è palese, infatti, che, ove dovesse dichiararsi la nullità del trasferimento riguardante il subalterno 601 verrebbe meno lo stesso presupposto indicato dall' per l'acquisto della servitù, ossia Parte_1 il trasferimento del resede di cui al sub 601 in capo ad altro soggetto, diverso dall'originario proprietario esclusivo di entrambi i beni di cui ai subalterni 601 e 603 (lo stesso;
di Parte_1 costituzione di servitù, per converso, potrebbe evidentemente parlarsi (in astratto) solo ove si riconoscesse, appunto, effetto alla vendita disposta in sede esecutiva.
5. Ciò precisato, il primo motivo di gravame muove dalla premessa che l'actio nullitatis si giustificherebbe, nella fattispecie, per avere il giudice dell'esecuzione n. 119/2009 del
Tribunale di Livorno disposto il trasferimento a favore di del resede Controparte_1 identificato in catasto al foglio 4, particella 513, sub 601, come “bene comune non censibile”,
pagina 4 di 11 trasferimento che non avrebbe potuto attuarsi trattandosi di bene destinato a fornire utilità a più unità immobiliari e nello specifico tanto al fabbricato abitativo di cui al sub 601, oggetto espresso di pignoramento e quindi trasferito alla quale aggiudicataria del lotto posto CP_1 in vendita, quanto al locale ad uso deposito con retrostante tettoia di cui al sub 603, rimasto in proprietà dell' Parte_1
5.1 Così si esprime l'appellante: “Il Bene Comune non Censibile, abbreviato BCNC, è stato definito dalla Circolare del 20/01/1984 n.
2 - Min. Finanze - Catasto e Servizi Tecnici
Erariali, come una porzione di fabbricato che non possiede autonoma capacità reddituale;
è comune almeno a due unità immobiliari;
in genere si tratta di androne, scale, locale centrale termica, locale vasche ecc. Siamo al cospetto di beni comuni che non possono appartenere a nessuno dei proprietari, attesa la loro funzione di servire più unità. La circolare ne conferisce questa descrizione: “si tratta ovviamente di quei beni che forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari (ad esempio l'alloggio del portiere, la piscina, ecc.) e come tali dichiarati. Essi devono essere trattati catastalmente in modo da evidenziare la loro peculiarità di "bene comune censibile", per la connessione alle unità immobiliari cui sono asserviti”. Sono beni che non hanno, dunque, un'autonomia reddituale
e, per consustanziale destinazione, sono asserviti ad altre unità abitative, per esempio androne delle scale, locale della centrale elettrica. Essi non possono quindi ritenersi unità immobiliari. Nel caso che ci riguarda la particella recante il numero 601 è un bene comune non censibile […] Detta resede, è precisato nel decreto di trasferimento, di forma poligonale
è asservita all'utilizzo di due corpi di fabbrica su questa collocati, ovvero il fabbricato abitativo anzi descritto ed altro locale ad uso deposito con retrostante tettoia, estraneo alla procedura esecutiva (e di proprietà del sig. n.d.a.)”. Prosegue l'appellante Parte_1 sostenendo che “contrariamente all'assunto del primo giudice”, la porzione di cui al sub 601 sarebbe, per effetto della vendita forzata, “oggi nell'assoluta disponibilità della convenuta”, la quale avrebbe “anche la proprietà esclusiva della particella 601”, oltre a quella del sub 602
(pag.
4-5 atto di appello).
5.2 Ora, la premessa di cui sopra è erronea in quanto, come già spiegato (sebbene a riguardo della domanda relativa alla servitù) dal Tribunale, la cui motivazione appare corretta alla luce del chiaro tenore del decreto di trasferimento prodotto in giudizio, il resede di cui al sub 601 non è stato trasferito in proprietà esclusiva alla la quale, piuttosto, ne è CP_1 divenuta comproprietaria insieme all' con il decreto in parola, infatti, è stata Parte_1 trasferita all'attuale appellata la “piena proprietà” del “fabbricato unifamiliare ad uso pagina 5 di 11 abitativo” censito nel catasto fabbricati del Comune di Cecina al foglio 4, particella 513, subalterno 602, “con i diritti ad esso spettanti sulla circostante resede urbana distinta al catasto fabbricati del Comune di Cecina al foglio 4, particella 513, subalterno 601, come
“bene comune non censibile”. Come chiarito dalla integrazione predisposta dal perito estimatore in data 15/11/2013, detta resede, di forma poligonale, è asservita all'utilizzo dei corpi di fabbrica su questa collocati, ovvero il fabbricato abitativo anzi descritto ed altro locale ad uso deposito con retrostante tettoia, estraneo alla procedura esecutiva. Essa confina, per tre lati su altra proprietà del signor e, per il lato sud, con la Parte_1 pubblica Via Tronto, sulla quale aggettano i due ingressi, rispettivamente l'ingresso pedonale, in corrispondenza dell'edificio principale e quello carrabile, in corrispondenza del locale deposito” (così il decreto di trasferimento del 20.7.2018).
È palese dalle espressioni utilizzate e dalla descrizione delle caratteristiche del sub 601 che alla siano stati trasferiti solo diritti di proprietà comune sul resede di cui si CP_1 discorre, essendo questo pertinenziale tanto al fabbricato di cui al sub 602 (trasferito in piena proprietà alla , quanto a quello di cui al sub 603 (il locale ad uso deposito menzionato CP_1 nel provvedimento, rimasto in proprietà dell' . In tal senso militano anche gli atti Parte_1 prodromici alla vendita: cfr. l'ordinanza del G.E. del 28.1.2013 ove, nel disporre la vendita del bene oggetto di pignoramento, dato atto della natura di “bene comune non censibile” del sub
601, veniva specificato che il pignoramento poteva considerarsi esteso a detto subalterno “da intendersi quest'ultimo pertinenziale rispetto alla particella principale” 513, nonché
l'ordinanza del G.E. del 28.3.2014, con cui veniva invitato il delegato alla vendita a segnalare nell'avviso di vendita “che il bene pignorato insiste su un'area non censibile, comune ad altri beni estranei alla procedura esecutiva”.
Su ciò concorda, del resto, la medesima parte appellata.
L'appellante afferma che la conclusione del Tribunale sul punto sarebbe erronea ma non spiega il perché, limitandosi a richiamare stralci della relazione del proprio tecnico di parte che tuttavia non valgono affatto ad affermare che l'appellata sia, ad oggi, giuridicamente, piena proprietaria del sub 601. Detta relazione, a parte richiamare essa stessa il concetto di pertinenza con riferimento al bene di cui si discute e descrivere lo stesso come “di fatto corte ad uso comune” dei sub 602 e 603, si concentra piuttosto sul tema della servitù (peraltro con linguaggio improprio, come quando si afferma che l' quale unico proprietario, un Parte_1 tempo, dei beni di cui ai sub 601, 602 e 603 avrebbe “costituito” delle servitù tra di essi – a pagina 6 di 11 dispetto del canone “nemini res sua servit” – in particolare di acquedotto, elettrodotto, scarico acque reflue e passaggio, servitù di cui oggi la parte di beni rimasta in sua proprietà sarebbe “sprovvista”) riconoscendo che lo stesso “RIMANE proprietario del Sub Parte_1
603, con conseguente diritto sul Sub 601”.
Non risponde al vero, dunque, quanto viene imputato al G.E. quale motivo di nullità del provvedimento assunto all'esito della procedura esecutiva, ossia il trasferimento in titolarità piena dell'aggiudicataria di un bene destinato a servire anche altro cespite estraneo alla procedura.
È pacifico, poi, perché emerge chiaramente dai citati atti della procedura esecutiva, che il subalterno 601 sia stato considerato pertinenza tanto del sub 602 quanto del sub 603, in ciò non essendovi alcun contrasto tra il contenuto del decreto di trasferimento e la prospettazione dell'appellante, là dove osserva che “Il subalterno 601 - bene comune non censibile – è in stretta inerenza sia per il titolare del subalterno 602 - nuovo proprietario - che del 603, ancora di spettanza di (pag. 9 atto di appello). Parte_1
5.3 L'appellante, per altro verso, non spiega perché, come pure adduce in più punti dell'atto di appello, ad oggi sarebbe rimasto “di fatto” privato delle utilità precedentemente ricavate dal resede di cui al subalterno 601 a beneficio della propria unità immobiliare di cui al sub 603: egli si limita ad asserire, confondendo peraltro il concetto di proprietà dell'area con quello di godimento delle utilità da essa ritraibili, che: “Proprio per quanto indicato nella relazione del tecnico di parte il proprietario della particella 602 – - ha anche la CP_1 proprietà esclusiva della particella 601, perché dopo il trasferimento coattivo non Parte_1 gode di fatto di fornitura ed allaccio all'acquedotto pubblico, all'energia elettrica, alla telefonia, al pozzo artesiano, alla possibilità di usufruire delle servitù di passo, a piedi, e di utilizzo di mezzi meccanici per lo svolgimento della sua attività aziendale. In sintesi a mò di esempio, come se la convenuta si fosse appropriata di una piscina comune, dell'androne delle scale, della casa del portiere, tutti beni comuni non censibili. Questo è di fatto accaduto ed ancora accade” (pag. 5); “Con maggior chiarezza il subalterno 601 - bene comune non censibile e non l'intera particella 513 - oggi dovrebbe essere ad appannaggio sia del proprietario del subalterno 602 che del 603, quest'ultima in titolarità di ma di Parte_1 fatto non è così” (pag. 7); “Ricordiamoci dalla circolare che il bene comune non censibile deve strutturalmente servire almeno due unità abitative. Nei fatti ne serve una sola” (pag. 8);
“contrariamente a quanto statuito dal Giudice, per effetto del decreto di trasferimento la
pagina 7 di 11 convenuta è divenuta proprietaria dell'intera particella 601 senza che il povero Parte_1 possa di fatto ottenere le servitù, come descritto dal consulente tecnico di parte, con la conseguenza che la particella 603 - di - rimane sprovvista: - della fornitura ed Parte_1 allaccio all' acquedotto Pubblico;
- della fornitura ed allaccio di energia elettrica;
- dell'allaccio di telefonia;
- dell'uso del pozzo artesiano, in quanto funzionante solo con pompa di sollevamento alimentata ad energia elettrica. Per quanto riguarda la servitù di passo, sia a piedi, ma soprattutto con mezzi meccanici impiegati per lo svolgimento dell'attività aziendale, risulta inficiata dai fattori di rischio dettati dall'uso promiscuo del
Sub 602 e Sub 603” (pag. 10); “l' non gode assolutamente di tale area, in titolarità Parte_1 esclusiva della convenuta che, di fatto, se ne è impossessata, con la conseguenza che la particella 601 è solo della convenuta” (pag. 11-12).
È appena il caso di osservare che non è stato rappresentato alcun mutamento dello stato dei luoghi intervenuto dopo la vendita forzata e che eventuali condotte della atte ad CP_1 escludere il comproprietario dalla fruizione del bene, ovvero ad impedire od ostacolare, in via di fatto, i servizi e le attività che sono stati descritti avrebbero dovuto essere puntualmente indicate, già in primo grado, nonché fronteggiate, in ipotesi, con domande di tipo diverso (non certo con la domanda tesa a dichiarare nullo il decreto di trasferimento emesso in favore della che riguarda, come detto, solo la comproprietà del resede). Non consta, di contro, in CP_1 questo processo alcun elemento per affermare che sia impedito all'appellante di continuare a godere dell'area così come delle specifiche utilità descritte, né potrebbe demandarsi ad un
CTU, come richiesto dall'appellante, di “appurare che del bene comune non censibile ne usufruisce solo la convenuta, che agisce come proprietaria esclusiva di detta particella”, perché ciò si tradurrebbe in una indagine del tutto esplorativa su elementi di fatto
(sconosciuti) che era onere dell' allegare e dimostrare. Parte_1
6. Venendo al secondo motivo di gravame, esso poggia sul medesimo, infondato o comunque indimostrato assunto per cui “il subalterno 601 non appartiene più al sig.
[...] ma, di fatto, è nella disponibilità e nel possesso effettivo del nuovo proprietario Parte_1
[…] Si ripete che oggi, dopo che di fatto e di diritto la particella 601 è nella disponibilità della convenuta, non gode dei fondamentali servizi di acqua, energia elettrica, telefono, Parte_1 pozzo artesiano. Il giudice di prime cure non ha concesso la consulenza tecnica di ufficio, la quale avrebbe potuto verificare quanto attestato dal consulente di parte dell' di Parte_1 fatto quest'ultimo non ha alcun beneficio dalla particella 601 che, invece, è nell'assoluta disponibilità della convenuta, ragion per cui ne va regolamentata la fruibilità per le servitù pagina 8 di 11 annesse, come descritte nella perizia di parte. All'uopo è intervenuta la Cassazione: “La servitù per destinazione del padre di famiglia può sorgere, ai sensi dell'art. 1062 c.c., pure se la divisione del fondo sia stata disposta, anziché dal proprietario, dal giudice dell'esecuzione con il decreto di trasferimento dei lotti risultanti dal frazionamento del terreno in sede di vendita forzata, salvo che il giudice stesso manifesti una volontà a ciò contraria anche tramite l'ordine di rimozione delle opere o dei segni apparenti che avrebbero integrato il contenuto della detta servitù, sostituendosi egli, in tale caso, al "dominus" - padre di famiglia” (Cass. civ., n° 14481/2018). Infatti la detta servitù si determina anche per effetto del frazionamento del subalterno 601” (pag. 10-11 atto di appello).
6.1 Così esposti i fatti che giustificherebbero l'affermazione dell'esistenza di una servitù
(rectius di più servitù, in base a quanto rappresentato) per destinazione del padre di famiglia, non può che obiettarsi che:
- non vi è stato, come detto, il trasferimento del sub 601 in proprietà esclusiva della
(la quale dunque non ne ha la disponibilità “assoluta”) ma il bene risulta oggi in CP_1 proprietà comune tra la stessa e l' Parte_1
- non risulta essere avvenuto alcun frazionamento del subalterno 601;
- ancora una volta, non viene chiarito perché l'appellante, nella situazione attuale, sarebbe impedito nella fruizione degli allacci, nell'accesso e nella circolazione dei propri mezzi, nell'uso del pozzo artesiano, tanto da far sorgere l'interesse a promuovere l'azione.
6.2 Peraltro, pur volendo considerare il mutato assetto proprietario del subalterno 601 che lo rende oggi un'area in proprietà non più esclusiva dell'appellante ma comune anche all'appellata, è dirimente osservare che la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone l'esistenza di opere visibili (in senso oggettivo, essendo priva di rilievo la mera conoscenza soggettiva dell'esistenza dell'onere) e permanenti destinate al relativo esercizio (art. 1061 c.c.). Colui che agisce in giudizio invocando tale modo di costituzione della servitù è onerato di indicare specificamente ed altresì di dimostrare l'esistenza delle suddette opere, tenuto conto anche dei principi affermati in materia della giurisprudenza di legittimità, come quello per cui, con riferimento alla servitù di passaggio, “non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. 11834/2021, 7004/2017). pagina 9 di 11 Ebbene, nel caso specifico l'attore non ha in alcun modo indicato nei propri scritti difensivi quali sarebbero state le opere visibili e permanenti tali da rivelare, in modo non equivoco, l'esistenza dei pesi gravanti sul fondo “servente” per l'utilità del fondo “dominante”, con carattere di stabilità. Con riguardo alle pretese servitù di acquedotto, elettrodotto e scarico di acque reflue non è stata fornita, invero, alcuna descrizione dei relativi impianti e degli elementi esterni di essi, obiettivamente visibili, da cui desumere l'esistenza delle servitù
(l'allaccio telefonico è poi unicamente riferito, nella relazione di parte, al subalterno 602).
Quanto agli ingressi pedonali e carrabili presenti lungo uno dei confini del sub 601, da essi, per quanto è dato evincere dalle fotografie in atti, si diparte un percorso in terra battuta e brecciolino che non sembra esclusivamente destinato a dare accesso al fabbricato di cui al sub
603 ma che si sviluppa, con apparente andamento circolare, all'interno dell'area del resede circondando entrambi i fabbricati di cui ai sub 602 e 603.
In definitiva, per i suesposti motivi, che integrano la motivazione adottata dal giudice di primo grado, anche il secondo motivo di impugnazione non può trovare accoglimento e l'appello deve essere integralmente respinto.
7. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
12, secondo i parametri medi (eccezion fatta per la fase 3, per la quale si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione).
La causa può considerarsi di valore indeterminabile “basso”. Pertanto:
€ 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 3.470,00 fase 4, in tutto €
8.469,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese processuali del pagina 10 di 11 presente grado, che liquida in complessivi € 8.469,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti di parte appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 27.6.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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