Sentenza breve 30 maggio 2025
Decreto collegiale 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 30/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00240/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 C.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Valbona Shakaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS-, a mezzo del quale il Questore di Reggio Emilia ordinava al ricorrente di lasciare il territorio del Comune di Reggio Emilia entro il termine di 48 ore e per l’effetto ingiungeva allo stesso di non farvi ritorno per un periodo di anni 3 (tre), con gli avvertimenti di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Paola Pozzani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 C.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- (doc. 1), con il quale il Questore di Reggio Emilia ordinava all’interessato di lasciare il territorio del Comune di Reggio Emilia entro il termine di 48 ore e per l’effetto ingiungeva allo stesso di non farvi ritorno per un periodo di anni tre, con gli avvertimenti di legge.
Con l’unico motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione degli artt 1 e 2 del d.lgs. 159/2011 - eccesso di potere per travisamento dei fatti, incompletezza dell'istruttoria, errore nella valutazione dei presupposti, manifesta irragionevolezza ” l’esponente censura che il provvedimento si basa solo su deferimenti e non su precedenti penali, senza indicare ulteriori elementi di fatto e di diritto ai fini del compiuto giudizio di pericolosità sociale; altresì, il ricorrente sarebbe privo di residenza anagrafica e si sarebbe stabilito presso la fidanzata in Reggio Emilia, cosicché il provvedimento di allontanamento gravato lo priverebbe dell’unica lecita dimora.
Con decreto n. 3 del 26 marzo 2025 il ricorrente era stato ammesso dalla competente Commissione in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Reggio Emilia, costituitisi in giudizio il 11 aprile 2025, hanno depositato memoria il 24 aprile 2025 con cui hanno comunicato ed eccepito che, nelle more della presente fase cautelare, la Questura ha adottato provvedimento di convalida del precedente decreto ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2, della Legge n. 241/1990, integrandone ed approfondendone la motivazione, e quindi derivando da ciò l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (con riferimento al costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ se la convalida interviene su un provvedimento impugnato in sede giurisdizionale, essa determina non già l'infondatezza bensì l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ”: Cons. Stato, Sez. IV, 11 marzo 2025, n. 2005; Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2024, n. 1352).
Alla camera di consiglio del 29 aprile 2025, su richiesta del difensore di parte attrice, stante la necessità di valutare l'impugnativa del nuovo provvedimento depositato da parte resistente, si è disposto il rinvio della trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Con memoria depositata in giudizio il 26 maggio 2025 parte ricorrente, preso atto del nuovo provvedimento del quale ha dedotto l’invalidità (senza chiederne l’annullamento) in quanto, pur contenendo l’ordine di allontanamento, difetterebbe dell’indicazione della prescrizione di far rientro nel luogo di residenza (non essendo, ad avviso della difesa attorea, sufficiente quanto precisato alla pagina 2 del provvedimento di convalida), ha insistito nelle censure formulate nel ricorso introduttivo; la difesa attorea ha, altresì, precisato che il ricorrente non risiede nel Comune di -OMISSIS-, come indicato nel nuovo provvedimento, producendo una dichiarazione del Comune medesimo (doc n. 4 ricorrente) laddove l’Amministrazione dichiara, a seguito di richiesta riferita alla residenza dell’esponente, che egli risulta sconosciuto all’anagrafe del Comune di -OMISSIS-.
Alla camera di consiglio del 28 maggio 2025, confermato dalla difesa attorea di non voler procedere all’impugnativa del nuovo provvedimento in quanto non ritenuto tale, bensì, una mera precisazione del precedente, e udite le contestazioni sul punto dell’Avvocatura dello Stato che ha richiamato quanto dedotto nelle difese in relazione alla natura di convalida del secondo provvedimento, la causa è stata trattenuta in decisione. I difensori sono stati avvertiti della possibile definizione della controversia secondo le modalità di cui all’art. 60 C.p.a., senza addurre motivi ostativi.
DIRITTO
Visto l’art. 60 C.p.a., accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e preso atto che nessuna delle parti intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione, il Collegio ritiene che sia possibile l’immediata definizione del giudizio con “sentenza in forma semplificata”.
La questione dirimente ai fini del decidere attiene alla natura del nuovo atto emesso dalla Questura di Reggio Emilia, atto non impugnato da parte ricorrente per l’asserita natura non provvedimentale dello stesso e quindi non qualificabile quale convalida, come invece ritenuto dalla difesa pubblica.
Osserva il Collegio che, come chiaramente scandito dal Consiglio di Stato, Sez. IV, nella decisione n. 2005 dell’11 marzo 2025, l’atto di secondo grado di convalida consiste in « un provvedimento di autotutela e, come tale, esso è oggi espressamente disciplinato dall’art. 21 – nonies, comma 2, della l. n. 241 del 1990, il quale fa espressamente “salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole”. La convalida rappresenta un istituto di carattere generale, volto a rendere l’atto stabile a tutti gli effetti per i quali è preordinato, ogniqualvolta il pubblico interesse ne richieda il consolidamento (Cons. Stato, sez. VI, 27 aprile 2021, n. 3385). Per quanto riguarda l’emendabilità tramite l’atto di convalida del vizio di motivazione, è stato osservato che: - “se l’inadeguatezza della motivazione riflette un vizio sostanziale della funzione (in termini di contraddittorietà, sviamento, travisamento, difetto dei presupposti), il difetto degli elementi giustificativi del potere non può giammai essere emendato, tantomeno con un mero maquillage della motivazione: l'atto dovrà comunque essere annullato”; - “se invece la carenza della motivazione equivale unicamente ad una insufficienza del discorso giustificativo-formale, ovvero al non corretto riepilogo della decisione presa, siamo di fronte ad un vizio formale dell’atto e non della funzione: in tale caso, non vi sono ragioni per non riconoscersi all’amministrazione la possibilità di tirare nuovamente le fila delle stesse risultanze procedimentali, munendo l’atto originario di una argomentazione giustificativa sufficiente e lasciandone ferma l'essenza dispositiva, in quanto riflette la corretta sintesi ordinatoria degli interessi appresi nel procedimento” (Cons. Stato, sent. n. 3385 del 2021, cit.) ».
Nel caso in esame, il gravato provvedimento indica, quali motivi dell’adozione del “foglio di via obbligatorio”, il deferimento all’Autorità Giudiziaria per il reato di rapina di cui all’art. 628 C.p. ed alcuni precedenti di polizia concludendo, anche in assenza di leciti mezzi di sussistenza, per una apprezzabile probabilità di reiterazione delle condotte illecite, per l’inquadrabilità del soggetto nel novero delle persone indicate nelle categorie di cui all’art. 1, lettere “b-c”, del D.L.gs. n. 159/2011, nonché per l’assenza di interessi leciti nel territorio del Comune di Reggio Emilia nel quale non ha dimora né residenza; il decreto impugnato, infine, dà atto del mancato riscontro dell’interessato alla comunicazione ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990.
In corso di giudizio, l’Amministrazione, come in epigrafe riportato, ha depositato il nuovo provvedimento questorile del 24 aprile 2025, con cui ha esaminato il ricorso introduttivo e le relative doglianze, ha espressamente ritenuto di dover procedere ex art. 21- nonies della Legge n. 241/1190 con atto di “ convalida di provvedimento annullabile ” (a pag. 4 si legge: “ nel presente atto è stato dato riscontro ad ogni censura avanzata dal legale nel ricorso giurisdizionale citato e che il presente decreto viene emesso con efficacia ex tunc (Cons. di Stato sez. V, 22 agosto 2023, n. 7891), ai sensi dell’art. 21 – nonies, co.2 della Legge 241/90, con l’intento di rimuovere ogni possibile vizio mediante l’adozione di un provvedimento nuovo ed autonomo di convalida del prevedente atto gravato da vizio formale ”); con tale atto, quindi, il Questore ha rilevato che il proprio precedente decreto era gravato da un vizio formale derivante da insufficienza del discorso giustificativo-formale ed ha indicato in maniera più approfondita le motivazioni sottese all’emissione del foglio di via obbligatorio sub species dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche.
In particolare, l’Amministrazione con il secondo provvedimento, in conseguenza delle doglianze attoree relative al difetto di motivazione del decreto impugnato, si propone di circostanziare dettagliatamente la condotta ascritta al ricorrente in occasione del deferimento per il reato di rapina in concorso ex artt. 628 e 110 C.p. (pag. 1) e di evidenziarne il sofferto ed incompiuto percorso di integrazione nel tessuto sociale dell’esponente scandendone con precisi riferimenti i precedenti rilevanti per il giudizio di pericolosità sociale (pag. 2: “ il 13 novembre 2023, viene deferito all’A.G. (Nr. -OMISSIS- R.G. notizie di reato mod.21) da parte di questo U.P.G.S.P. per violazione dell’art. 628 c.p. (rapina) nonché per i seguenti ulteriori reati di cui all’art. 582 c.p. (lesioni) e art. 6 D.Lgs. 286/1998 (violazione del testo unico delle norme sulla disciplina dell’immigrazione); - nel dicembre 2023 incorre nel delitto di cui all’art. 61 n. 5 c.p. (aggravante derivante dall’età della vittima) in relazione all’art. 90 quater c.p.p. (condizione di particolare vulnerabilità) e 609 bis e ter c.p. (violenza sessuale aggravata), nr. -OMISSIS- R.G. notizie di reato mod.21 per fatti commessi ai danni di una minore di anni 14; - il 12 gennaio 2024 la Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Reggio Emilia lo identifica ed emette a suo carico un verbale di allontanamento dalle aree urbane, in relazione agli artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017, poiché trovato in questa via Eritrea (nei pressi della stazione Storica FF.SS. di Reggio Emilia) che “bivaccava in maniera indecorosa sul suolo pubblico ed in particolare impediva la libertà di fruizione degli spazi pubblici in particolare il marciapiede”; - il 21 marzo 2024, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Emilia viene iscritto a suo carico il procedimento penale n. -OMISSIS-RGNR in ordine al reato di cui all’art. 110 – 624 – 625 c.p. (furto aggravato in concorso) commesso/accertato da questa Squadra Mobile in Reggio Emilia il 29.10.2023; - il 10 ottobre 2024, nel corso di un consueto servizio di controllo del territorio in zona stazione finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti operato dal Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Occidentale, viene notato aggirarsi con fare circospetto sotto i portici di piazzale Marconi di fronte alla stazione Storica FF.SS. e, durante le fasi di controllo, l’operatore di polizia rinviene “nelle vicinanze” un frammento di Hashish del peso di gr. 2.72 poi sottoposto a sequestro ”).
Con il nuovo provvedimento, quindi, l’Amministrazione valuta che, alla luce degli elementi illustrati, sia “ delineata con sufficiente cognizione una pericolosità sociale attuale e pregressa desumibile da una condotta abituale, prolungata e reiterata ” da cui sia “ possibile affermare che il soggetto risulti, di fatto, rientrare nel novero delle persone indicate nell’art. 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ”; conclude, quindi, che “ l’ulteriore permanenza nel territorio del Comune di Reggio Emilia di -OMISSIS- sia pregiudizievole per la sicurezza e la tranquillità del luogo e che, qualora non si procedesse con l’emissione della presente misura di prevenzione tipica imponendo il rientro nel Comune di -OMISSIS-, il prevenuto potrebbe ulteriormente commettere altre attività illecite od anche reiterare la stessa fattispecie di reati per cui è stato già deferito alla competente Autorità Giudiziaria ”. Ne viene conseguentemente desunta la necessità di sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione del «foglio di via obbligatorio», con divieto di fare ritorno nel territorio del Comune di di Reggio Emilia per un periodo di anni tre, dalla data di notifica dell’atto che espressamente l’Amministrazione convalida, sino al 16 gennaio 2028.
Il nuovo decreto contiene, inoltre, ulteriori considerazioni in merito alla doglianza attorea relativa alla residenza dell’esponente (“ l’assenza di residenza anagrafica a -OMISSIS- e la decisione “da anni ormai” di “stabilirsi stabilmente sul territorio reggiano” vivendo dapprima in zona -OMISSIS- a casa di amici ed in seguito “dopo aver instaurato una stabile relazione affettiva con la sig.ra -OMISSIS- a casa di quest’ultima ”), evidenziando che “ da atti e riscontri svolti da questo Ufficio non risulta quanto rappresentato; il suddetto, infatti, è titolare di un permesso di soggiorno in fase di rinnovo presso la Questura di AR con residenza/domicilio in -OMISSIS- e non risulta aver comunicato un trasferimento del domicilio abituale a Reggio Emilia ed, inoltre, nel corso delle diverse notifiche effettuate, il medesimo confermava di essere domiciliato a -OMISSIS- ”.
Infine, sulle dichiarate opportunità e necessità di emettere il divieto di fare ritorno nel Comune di Reggio Emilia per un periodo di anni tre l’Amministrazione ha articolato un giudizio di adeguatezza del periodo di interdizione (“ tempistica considerata adeguata non risultando ivi dedito ad alcuna lecita, stabile e dimostrabile attività lavorativa, né risultando avere altri interessi legittimi che giustifichino la sua presenza nell’ambito territoriale di questo Comune ”), alla luce dei suindicati precedenti ritenuti “ palesemente indicativi dell’esistenza di pregiudizi gravi ed attuali sul conto del ricorrente, che ne evidenziano una seria pericolosità sociale e giustificano la sussistenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico al mantenimento della tranquilla e civile convivenza nonché della libera e sicura fruizione degli spazi pubblici da parte di tutti i cittadini ”; la Questura di Reggio Emilia ha aggiunto, poi, che “ la sua presenza a Reggio Emilia in zona stazione Storica FF.SS. ed in altri ambienti malsani sia con ogni evidenza finalizzata alla commissione di reati essendo stato spesso qui indentificato e controllato in stato di degrado e nullafacenza in compagnia di pregiudicati ”.
Da ciò discende che il nuovo atto emesso dall’Amministrazione assume la dichiarata veste di provvedimento di convalida. E, come la giurisprudenza ha rilevato, se la convalida interviene su un provvedimento impugnato in sede giurisdizionale, essa determina non già l’infondatezza bensì l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che l’atto originariamente impugnato cessa di esistere in quanto tale e viene sostituito da quello di convalida, al quale si salda con effetti ex tunc (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2025 n. 2005); in altri termini, l’atto di convalida ha natura di atto di secondo grado che si innesta sul provvedimento illegittimo rimuovendone i vizi e operandone in tal modo una sanatoria al fine di conservarne gli effetti, con la conseguenza che, se essa interviene su un provvedimento amministrativo impugnato in sede giurisdizionale, ciò determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (cfr. T.A.R. Marche, Sez. II, 4 settembre 2023 n. 532).
Ulteriormente, anche a voler accedere alla prospettazione della natura confirmatoria del secondo decreto, essa non potrebbe declinarsi, nel caso di specie, nella tipologia dell’atto meramente confermativo; la giurisprudenza è ormai pacifica, infatti, nel distinguere in materia tra atti “meramente confermativi” e provvedimenti “di conferma”, connotandosi i primi per una semplice ripetizione o indicazione del decisum amministrativo senza alcuna nuova considerazione del contenuto dell’istanza dell’interessato né alcuna nuova istruttoria o riformulazione del percorso valutativo, con conseguente inconsistenza della natura provvedimentale ed esclusione dell’onere impugnatorio, e connotandosi invece i secondi per un rinnovato esercizio del potere amministrativo a seguito di nuova istruttoria o rivalutazione degli elementi di fatto o diritto, con conseguente natura provvedimentale e necessaria impugnazione.
Infatti, come chiaramente compendiato nella decisione del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7581 del 16 settembre 2024: « Il Collegio rammenta la distinzione tra atti “meramente confermativi” e atti “di conferma in senso proprio”. Va rilevato che gli atti “meramente confermativi” sono quegli atti che, a differenza degli atti “di conferma”, si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo (Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6606; id. 8 novembre 2019, n. 7655; id. 17 gennaio 2019, n. 432; id., sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7230; id., sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341; id., sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5301; id., sez. III, 8 giugno 2018, n. 3493; id., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2172; id. 27 novembre 2017, n. 5547; id., sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 357; id. 12 ottobre 2016, n. 4214; id. 29 febbraio 2016, n. 812). In pratica, l’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018, n. 3867). In altre parole, esso si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo. Tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell’affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui, ordinariamente, la intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 2021, n. 4237; id. 29 marzo 2021, n. 2622). Di contro, l’atto di conferma in senso proprio è quello adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e pertanto connotato anche da una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. VI, 13 luglio 2020, n. 4525; id., sez. II, 24 giugno 2020, n. 4054; id., sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3207; id., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 4214; id. 29 febbraio 2016, n. 812; id. 12 febbraio 2015, n. 758; id. 14 aprile 2014, n. 1805). In particolare, non può considerarsi “meramente confermativo” di un precedente provvedimento l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fase considerata, può condurre a un atto “propriamente confermativo”, in grado, come tale, di dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2021, n. 3579) ”.
Ulteriormente, il T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II- bis , n. 17928 del 16 ottobre 2024, ha chiarito che « è nota la differenza tra l’atto meramente confermativo e l’atto di conferma in senso proprio. Il primo “ricorre quando l'amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione, perseguendo la sola funzione di illustrare all'interessato che la questione è stata già valutata con una precedente espressione provvedimentale di cui si opera un integrale richiamo. Si tratta di un sostanziale diniego di esercizio del riesame dell'affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, che lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui, ordinariamente, l'intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione” (così Cons. St., sez. V, n. 1076 del 2.2.2024). Il secondo, invece, si caratterizza per un riesame della precedente decisione, mediante una nuova valutazione degli elementi o l'acquisizione di nuovi, di talché l'atto di conferma va a sostituire l'atto confermato, rendendo improcedibile per difetto di interesse il ricorso originariamente proposto contro quest'ultimo, essendosi l'interesse del ricorrente spostato, infatti, dall'annullamento del primo atto all'annullamento del secondo, che lo ha sostituito (cfr., ex multis, T.A.R. Sicilia – Palermo, sez. IV, n. 475 dell’8.2.2024) ».
Orbene, dall’illustrato articolato provvedimentale risulta chiaro che l’Amministrazione ha considerato le doglianze attoree, in precedenza non formulate - in quanto è incontestato che l’interessato non abbia presentato osservazioni endoprocedimentali -, evidenziando in fatto gli esiti di un rinnovato vaglio dei dati istruttori in suo possesso (con riferimento al dettaglio dei “precedenti” del ricorrente ritenuti rilevanti nonché agli approfondimenti sulla “residenza” profusi in riscontro alla censura attorea), quindi con una compiuta nuova valutazione della posizione complessiva del soggetto alla luce dei predetti elementi (in riferimento alle conclusioni sulla pericolosità sociale, sul bilanciamento tra interesse privato e pubblico nonché sulla adeguatezza della durata della misura).
Di conseguenza, è evidente che l’Amministrazione si è pronunciata con rinnovato esercizio del potere e non con mero riferimento ad una decisione già compiutamente assunta, conclamando la natura provvedimentale del nuovo decreto ed il conseguente onere impugnatorio, stante l’intervenuta sostituzione dell’atto impugnato con il provvedimento sopraggiunto.
Quindi, dalla natura di provvedimento di secondo grado (autotutela o riesame, sub specie di “convalida” o di “conferma in senso proprio”) del nuovo atto deriva che l’effetto lesivo lamentato da parte ricorrente non è più imputabile al provvedimento originariamente impugnato, oggi superato dal decreto sopravvenuto.
Come già rilevato, parte ricorrente non ha impugnato il nuovo provvedimento, conseguendone la mancata instaurazione del giudizio avverso il secondo decreto sul quale, pertanto, questo giudice non può pronunciarsi.
Il ricorso introduttivo, per le illustrate ragioni, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, derivando l’esito della controversia da una iniziativa assunta a posteriori dall’Amministrazione.
A seguito dell’ammissione disposta in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione, il peculiare andamento della controversia evidenzia l’insussistenza di ragioni ostative alla definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate.
Conferma in via definitiva l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione con il decreto n. 3 del 26 marzo 2025.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo Caso, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Pozzani | Italo Caso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.