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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2424 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2022
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 86/2022
All'udienza collegiale del giorno 16/04/2025 ore 10:10
Presidente Dott. Antonio Perinelli ConIGliere Relatore Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
ConIGliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. IANNUCCILLI FEDERICO presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. COZZI CLAUDIA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
I procuratori delle parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario pagina 1 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - ConIGliere Relatore dott. Luca Ponzillo - ConIGliere all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 86 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Iannuccilli (C.F. – PEC: ed C.F._2 Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo TU in Roma (00198), via Lima n. 7, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Controparte_1 C.F._3
Cozzi (C.F. – PEC ) ed elettivamente C.F._4 Email_2
domiciliata presso lo TU del medesimo in Roma (00186), piazza Navona n. 76, giusta procura in atti
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. - Con atto di citazione in appello notificato in data 3/01/2022, ha Parte_1
convenuto in giudizio per la riforma della sentenza definitiva del Tribunale di Roma Controparte_1
pagina 2 di 14 n. 9810/2021, pubblicata in data 3/6/2021, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 56902/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti della . CP_1
§ 2. - I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato: con atto di ricorso ex art. 702bis c.p.c., ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio . A sostegno della domanda, tra l'altro, l'istante ha dedotto di aver ricevuto Controparte_1
incarico, nella sua qualità di avvocato, per svolgere attività extragiudiziario nonché per redigere bozza di comparsa di costituzione e risposta, richiedendo il compenso per l'attività extragiudiziaria inerente “,una cospicua ed analitica attività stragiudiziale sollecitata – ripetutamente per la dovizia di approfondimenti richiesti –dalla IG.ra nell'ambito di un giudizio in materia Controparte_1 ereditaria, promosso da quest'ultima con atto del 09.12.2012 (con gli avv.ti Rocco Bianco e Civita Di
Russo) contro laddove il relativo giudizio, Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
a seguito di costituzione separata dei convenuti e delle relative domande riconvenzionali di costoro
(previo tentativo di conciliazione), era fissato per l'udienza del 20/06/14 avanti al Tribunale di Roma,
Giudice Dott. Fulgenzi”; di aver avuto diversi incontri in Roma presso lo TU dell'avv. Parte_1 in Via Lima n. 7 int. 7, per definire i termini delle “varie questioni”, e precisamente in data: 03/03/14 dalle ore 18.30 alle ore 20.00, 12/03/14 dalle ore 18.30 alle ore 19.45, 28/03/14 dalle ore 17.40 alle ore 19.40, 06/05/14 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, Il 16/05/14 dalle ore 15.30 alle ore 17.30; che in tali incontri, dove era presente anche un “ingegnere” e “compagno”, come indicato dalla convenuta;
che all'ultimo incontro gli fu affidato un “borsone […] pieno di atti e documenti”, elencando i documenti, anche se non “depositati nell'interezza […]”; di aver predisposto “una articolata e complessa comparsa di costituzione e risposta con reconventio reconventionis,”; non avendo più ricevuto notizie da parte di , pur avendola contattata, a seguito di una telefonata Controparte_1 dell''”ingegnere” ricevette, tra le altre, una e.mail con cui confermava quanto riferito nella telefonata dalla persona appena indicata, di non essersi sentita bene, ma nulla dicendo sull'incarico conferito;
a seguito di tale comunicazione inviava a questa la richiesta delle proprie competenze ammontanti a €
16.765,30 riguardanti “i pareri espressi sull'opportunità, o meno, di proseguire il giudizio;
mentre, avendo confezionato anche la bozza della comparsa di risposta con riconvenzionale - che espressamente gli era stata commissionata - la somma spettante sarebbe stata di €. 29.296,43, al netto delle spese accessorie” su uno scaglione da € 4.000.000,00 ad € 8.000.000,00, calcolati in base alla tariffa del D.M. 2014 n 55; al valore così determinato non può non essere aggiunta una maggiorazione ai sensi dell'art. 19 D.M. 55/14, quanto meno del 50%, in ragione delle seguenti circostanze: pareri orali e reconventio reconventionis;
trattazione di contrasti giurisprudenziali relativi alla nullità, o meno, di negozi in cui sono partecipi soggetti diversi dai coniugi e che sono propedeutici a pagina 3 di 14 procedimenti riguardanti la declaratoria dello stato civile dei coniugi stessi;
quantità e contenuto dei documenti, oltre spese generali al 15%, e accessori fiscali e previdenziali di legge. Ha concluso domandando “ […] in accoglimento del ricorso, disporre la liquidazione delle spese, competenze ed onorari dovuti [da] […] all'avv. per l'attività stragiudiziale Controparte_1 Parte_1
prestata comprensiva della redazione della bozza della comparsa di costituzione con reconventio reconventionis e, previa dichiarazione che le competenze, gli onorari e le spese ammontano ad un importo totale di €. 36.088,54, condannare la IG.ra al pagamento delle suddette somme, CP_1
oltre interessi, o alla somma maggiore o minore che la giustizia riterrà di statuire in termini di liquidazione e condanna.”. Costituitosi ha, tra l'altro, dedotto che la controversia Controparte_1 esula dal rito previsto dall'art. 702bis c.p.c. in quanto non rientrante nell'ambito dell'art. 28 L.
794/42, avendo contestato l'An della pretesa eccependone l'inammissibilità; di non aver mai conferito alcun mandato “scritto o verbale” al legale attoreo per svolgere attività extragiudiziaria ne giudiziaria, ne per redigere una comparsa di costituzione e risposta;
che allo stesso è stato chiesto di
“redigere un preventivo scritto dei suoi compensi professionali per la eventuale costituzione in giudizio già promosso da con il patrocinio di altro avvocato”, a seguito del venir Controparte_1 meno del rapporto di fiducia con quest'ultimo; ha osservato che per la redazione del preventivo non è possibile chiedere alcun compenso rientrando nei doveri informativi dell'avvocato; di aver pagato una cospicua parcella ai precedenti avvocati, e di essersi rivolta ad altro legale il quale gli quantificava preventivamente il compenso in € 30.000,00, prima di contattare l'avv. Iannuccelli Pasquale;
che appunto ritenendo il costo di preventivo del precedente legale “oneroso in relazione alle proprie capacità economiche”, si mise alla ricerca di un ulteriore avvocato, incontrando il professionista attoreo al quale chiese un preventivo che non gli fu rilasciato nonostante l'urgenza; di aver incontrato tale avvocato in tre incontri: il “3.3.2014”, primo incontro, “12.3.2014” un secondo incontro, e
22.3.2014”; che in quest'ultimo incontro gli fu riferito dal professionista che aveva bisogno di ulteriori documenti, oltre a quelli consegnati consistiti nell'atto di citazione, comparsa di costituzione, per redigere il preventivo;
che anche nell'ulteriore incontro del “16.05.2014”, fissato dopo diverse telefonate in cui gli veniva risposto che l'avvocato non era al momento in buone condizioni fisiche, il legale attoreo non aveva preparto alcun preventivo dei compensi professionali;
che allora gli scrisse una e.mail con cui ringraziandolo si congedò sollevandolo dal redigere il preventivo dei compensi professionali;
l'eccessività del compenso chiesto apparendo “paradossale” che il professionista attoreo possa richiedere tale compenso “per aver esaminato sommariamente un atto di citazione due comparse di risposta e a solo esclusivo fine di redigere un preventivo”. Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c, ha reiterato la richiesta di inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. “anche alla pagina 4 di 14 luce della sentenza della Suprema Corte (8.3.2017 n. 5843) l'inammissibilità del disposto mutamento di rito, in quanto : “ le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'art. 28L.794/42, adesso regolate dagli artt.
3 e 14 D.lgs n. 150/2011, devono essere trattate con il rito sommario di cognizione anche ove la domanda riguardi l'an della pretesa creditoria, senza possibilità per il giudice di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda”. In conclusione ha precisato chiedendo di “respingere il ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto in assenza del rapporto professionale dedotto, per non avere la Sig.ra Controparte_1 conferito alcun mandato professionale all'Avv. per l'assistenza giudiziale o Parte_1
stragiudiziale avendogli chiesto soltanto di redigere il preventivo per i propri compensi per la sua eventuale costituzione in giudizio in sostituzione del precedente difensore. In via subordinata respingere comunque il ricorso in quanto infondato e non provato, essendo l'importo di cui si chiede la liquidazione difforme da qualsivoglia parametro di legge e comunque non dovuto in assenza del dedotto rapporto professionale. È stata istruita la causa pervenuta a questo giudice solo all'udienza del 25 gennaio 2019, con produzione documentale ed escussione testimoniale”.
§ 3. - L'adito Tribunale con l'impugnata sentenza ha così deciso: “- rigetta la domanda attorea;
- rigetta ogni altra diversa istanza ed eccezione;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali a favore della convenuta che liquida in complessivi € 4.171,05 euro, oltre IVA e CAP come per legge”.
§ 4. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“a) per i motivi di cui all'atto di appello, riformarsi integralmente la sentenza di primo grado, quale è stata impugnata e, per l'effetto, condannarsi la IG.ra al pagamento dei compensi Controparte_1 professionali a favore dell'avv. secondo la determinazione che ne farà il Giudice. Parte_1
b) Condannarsi la suddetta alle spese del presente grado di giudizio, oltre a quello Controparte_1
del grado precedente;
spese che sono state regolarmente pagate al procuratore antistatario della IG.ra .”. Controparte_1
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
11/04/2022, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Corte di Appello di Roma, respingere l'appello proposto dall'Avv. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per quanto esposto in premessa e, per l'effetto confermare in toto l'impugnata sentenza. Condannare l'appellante alle spese ed ai compensi professionali del grado.”.
§ 6. — All'udienza di comparizione del 27/06/2023, le parti hanno chiesto disporsi rinvio per la precisazione delle conclusioni e alla odierna udienza i rispettivi difensori hanno precisato le pagina 5 di 14 conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — Nel merito, l'atto di appello si articola in due motivi di impugnazione.
§ 7.1 - Il primo motivo di gravame è così rubricato: “Error In Iudicando per violazione dell'art. 115 i comma, ultima parte c.p.c, per non aver il giudice a quo rilevato che quantomeno, l'an debeatur doveva essere accolto sulla base delle stesse posizioni dell'appellata.”
Nello specifico, contesta al giudice di prime cure di non aver correttamente valutato, Parte_1
“in relazione ai principi della non contestazione dei fatti di causa, sanciti dall'art. 115, I comma, ultima parte c.p.c.”, le circostanze che, nella comparsa di costituzione, la convenuta aveva dichiarato essere avvenute con riferimento: a) alla richiesta di un preventivo scritto dei compensi professionali per costituirsi nel giudizio in materia ereditaria contro e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
che aveva già incardinato con il patrocinio di altro legale e in sua eventuale sostituzione
[...]
(pagg. 3 e 4); b) alla conferma di avergli inviato una email, in data 11/05/2014, nella quale chiedeva un incontro definitivo avente ad oggetto tra l'altro, “la conoscenza dei suoi onorari sia per la continuazione del contenzioso, sia, eventualmente, per una transazione con la controparte” e con la precisazione che “Al termine della riunione Le comunicherò la mia decisione finale.” (pag. 12); c) alla esposizione della complessità della citata causa ereditaria, intentata per “ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso del proprio coniuge , in virtù di un Persona_1 testamento pubblico” e nella quale “I coeredi convenuti nel suddetto giudizio (figli di primo letto del de cuius) nel costituirsi avevano svolto domanda riconvenzionale in virtù di un successivo testamento olografo in loro possesso che escludeva dalla successione la IG.ra , coniuge ed erede Controparte_1 legittimaria” e quindi “la IG.ra avrebbe, pertanto, dovuto svolgere una Controparte_1
“reconventio reconventionis”, quale coniuge ed erede legittimaria, a pena di decadenza, entro il termine del 20.06.2014, dichiarando, altresì, nel medesimo termine di non riconoscere il testamento olografo”, salva la possibilità di addivenire ad un accordo transattivo in forza di intese intercorse con gli avvocati di controparte che le era stato rappresentato dal precedente legale, avv. Rocco Bianco (pag.
6); d) alla conferma dei quattro incontri professionali avvenuti tra le parti presso il suo TU di Roma
(pag. 9 e ss).
Si legge, in proposito, nella sentenza impugnata che: “Orbene parte convenuta ha contestato il rapporto contrattuale sorto con il professionista attoreo. A fronte di tale specifica contestazione parte attorea non ha fornito la prova dell'incarico ricevuto né per iscritto né verbale. Non sono utili al fine di dimostrare il mandato ricevuto sia lo scambio di corrispondenza, sia le dichiarazioni testimoniali.
Infatti dalle e.mail prodotte da parte attorea: doc. 1, e.mail del 13 marzo 2014; doc. 3, telegramma;
doc. 4, e.mail dell'11 maggio 2014; doc. 5, e.mail del 4 giugno 2014; e dalla corrispondenza e.mail pagina 6 di 14 prodotta da parte della convenuta: doc. 1, del 20 febbraio 2014; doc. 2 del 13 marzo 2014; doc. 3, dell'11 maggio e doc. 4, del 4 giugno 2014. In effetti dalla documentazione appena richiamata non si ricava alcun conferimento dell'incarico. Anzi dalla e.mail dell'11 maggio con cui Controparte_1 chiede un incontro definitivo viene specificato, altresì, che l'incontro è per la conoscenza degli onorari del legale attoreo. E solo al termine la convenuta sostanziale si riserva una decisione”.
§ 7.2 – Con il secondo motivo d'appello, lamenta la commissione di un “Error in Parte_1 iudicando per violazione dell'art. 2697 c.c e 116 c.p.c nella valutazione delle prove.”.
In particolare, l'appellante si duole del “disconoscimento giuridico” che il Tribunale ha adottato di quei documenti elencati nella sentenza come non utili a dimostrare il rilascio del mandato professionale da parte della (pag. 5: “doc. 1, e.mail del 13 marzo 2014; doc. 3, telegramma;
CP_1 doc. 4, e.mail dell'11 maggio 2014; doc. 5, e.mail del 4 giugno 2014; e dalla corrispondenza e.mail prodotta da parte della convenuta: doc. 1, del 20 febbraio 2014; doc. 2 del 13 marzo 2014; doc. 3, dell'11 maggio e doc. 4, del 4 giugno 2014”). Deduce che tali documenti siano invece idonei a dimostrare il comportamento della convenuta indirizzato al conferimento dell'incarico e che siano da valutare “anche in termini della convergenza degli stessi”.
Inoltre, l'appellante lamenta l'errata valutazione operata dal giudice a quo ex art. 116 c.p.c. del coacervo dei seguenti fatti:
1. Gli incontestati quattro incontri;
2. La corposa documentazione consegnata dall'appellata;
3. Le deposizioni testimoniali rese nel giudizio.
In proposito, nella sentenza impugnata, si legge che: “Nemmeno dalle testimonianze è possibile evincere un incarico rilasciato all'avv. Non dalle dichiarazioni della segretaria Parte_1
dello TU , la quale dichiara di non essere stata presente agli incontri e di aver sentito Tes_1 dall'avvocato attoreo, in quanto da questo riferitogli, che lo stesso in tali incontri ha rilasciato pareri richiesti dalla convenuta. Dunque le dichiarazioni della teste rese solo de relato actoris, e non per aver assistito personalmente ai fatti, appaiono ininfluenti. Di fatto tali circostanze sono quelle di cui la teste
è stata informata dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (cfr.: Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 569 del
15/01/2015; Cass. civ., sez. 1, Sentenza n. 8358 del 03/04/2007; Cass. civ., sez. 2, Sentenza n. 43 del
05/01/1998). Ugualmente le dichiarazioni del teste che aveva esaminato la Testimone_2
documentazione quale collaboratrice dello TU, nella sua qualità di avvocato, emerge che la circostanza di pareri rilasciati dietro richiesta gli fu riferita dallo stesso professionista attoreo. Inoltre
a fronte delle dichiarazioni del teste della convenuta che gli incontri ai quali era Testimone_3
presente hanno avuto una durata di circa 30 minuti, e le contrastanti asserzioni della segretaria del pagina 7 di 14 legale attoreo, che ha riferito di una durata di due ore circa, facendo riferimento ad un suo controllo delle fatture emesse dalla società che gestiva lo TU in Roma dell'avvocato Pasquale Iannuccelli al fine del pagamento dell'affitto dello TU con percentuale anche ad ora, come desunto dall'attore medesimo, non si ricava la durata certa degli incontri. Rileva, altresì, la mancata produzione delle fatture emesse dal locatorio dello TU, o da chi forniva il servizio. Premesso ciò, non appare possibile ricavare il conferimento dell'incarico dedotto dall'attore nemmeno attraverso idonee presunzioni, le quali devono essere gravi, precise e concordanti, in assenza di ulteriori elementi di riscontro che concorrano a confermarne la credibilità. Evidenziando, tra l'altro, che invece emergono circostanze divergenti dalle dichiarazioni dei testimoni, quelli attorei non presenti agli incontri e quello della convenuta, invece, partecipante agli stessi. Inoltre non appare inverosimile, anzi è opportuno se non addirittura necessario, facendo rifermento di volta in volta anche al caso concreto, che un avvocato debba esaminare anche la documentazione per poter redigere un preventivo dei compensi richiesto dal futuro cliente.”
L'appellante lamenta al riguardo “la decapitazione delle intere deposizioni dei citati testi sull'assunto secondo cui i testi, non essendo presente agli incontri, nulla potevano dichiarare perché le loro dichiarazioni erano “de relato”; deduce che detta “decapitazione” risulta “ostracistica” e poco prudente e logica, anche perché le circostanze, assunte dai testi collimano con prove documentali e circostanze incontestate.
§ 8. – I due motivi, nella loro complessa articolazione, meritano uno scrutinio congiunto, vertendo l'impugnazione sull'onere probatorio ex art. 2697 c.c. e sui poteri del giudice nella valutazione delle prove, anche relativamente ai fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.
L'appello è fondato.
Occorre premettere in diritto che l'incarico conferito ad un avvocato si riallaccia allo schema negoziale del mandato, negozio bilaterale (cosiddetto 'contratto di patrocinio') col quale il professionista viene incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore della parte. Questo si differenzia dalla procura alla lite non solo per il diverso contenuto, ma altresì per la forma, posto che per il mandato non è richiesta la forma scritta, vigendo per questo il principio della libertà di forma.
In proposito si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “Il mandato professionale per l'espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, "ad substantiam" ovvero
"ad probationem", poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti.” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 2319 del 5/02/2016).
pagina 8 di 14 Più specificamente la Suprema Corte ha chiarito che: “Il mandato professionale può essere conferito anche in forma verbale, dovendo in tal caso la relativa prova risultare, quantomeno in via presuntiva, da idonei indizi plurimi, precisi e concordanti” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 8850 del
10/05/2004).
Nel caso di specie è incontestato tra le parti che la non abbia sottoscritto alcun CP_1
mandato, avendo l'avv. dedotto che questo gli sia stato conferito dalla convenuta in forma Parte_1
orale, circostanza che sarebbe confermata da atti e comportamenti della stessa cliente.
Si rende pertanto opportuna una valutazione cumulativa degli elementi probatori come pure degli indizi acquisiti al giudizio, tenuto conto che “La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato, sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto di prestazione d'opera professionale, può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 28/10/2019, n.27466).
Ebbene, occorre rilevare innanzitutto che - come evidenziato dallo stesso appellante - è pacifico che tra l'avv. e la siano avvenuti almeno quattro incontri presso lo TU legale Parte_1 CP_1
sito in Roma.
Anzi il teste di parte convenuta , amico della , escusso all'udienza Testimone_3 CP_1
del 28/6/2019, ha riferito che gli incontri furono ben cinque e che durarono circa 45 minuti.
Vanno altresì considerati gli atti e i documenti relativi alla causa successoria incardinata dalla dinanzi al Tribunale di Roma che l'avv. evidentemente essendone in possesso, CP_1 Parte_1
ha allegato in primo grado (cfr. doc. nn. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 acclusi al ricorso introduttivo).
Si osserva, al riguardo, che la convenuta ha sostenuto di aver consegnato al legale esclusivamente
- e al solo fine di preparare il preventivo - l'atto di citazione, le due comparse dei convenuti e la copia di un testamento.
Tale assunto è tuttavia smentito non solo dalla suddetta e più cospicua produzione documentale acclusa in atti ma anche dalla copia fotografica, parimenti allegata dall'attore in primo grado, della ricevuta di consegna del plico spedito alla , in data 1/02/2014, a mezzo “pacco celere 3”, CP_1 dall'avv. Bianco Rocco, legale rinunciatario precedentemente costituitosi nella causa ereditaria a difesa della stessa (cfr. doc. n. 15 allegato al ricorso introduttivo).
La citata ricevuta, evidentemente anch'essa in possesso dell'avv. per averla ottenuta Parte_1
dalla , era verosimilmente apposta sulla scatola piena di documenti che, secondo quanto CP_1 sostenuto dall'attore in primo grado, gli era stata consegnata il 6/5/2014 dalla convenuta, all'interno di un borsone di plastica, in occasione del quarto dei cinque incontri professionali avvenuti tra le parti.
pagina 9 di 14 La presenza di tale scatola all'interno del borsone, con la descritta ricevuta di spedizione, è stata confermata dalla teste segretaria di TU dello escussa all'udienza del Tes_1 Parte_1
28/6/2019, la quale, ha dichiarato di aver visto l'avvocato rientrare presso lo TU di S. Maria Capua
Vetere dall'incontro romano con la , con un borsone al cui interno c'era uno scatolone, sul CP_1 cui frontespizio erano scritti l'emittente e il destinatario, che conteneva tantissimi documenti tra cui
“tutti gli allegati del fascicolo di parte alla citazione in numero di 35” e ha precisato di aver letto personalmente i documenti, rilevando che consistevano in un numero non inferiore a 1.500 fogli.
La teste avvocato collega di TU dell'appellante, ha avvalorato le suddette Testimone_2
circostanze nella deposizione del 5/12/2019, precisando che lo le aveva consegnato i Parte_1
documenti che aveva ricevuto di volta in volta dalla , compresi quelli contenuti nel borsone CP_1
in cui vi erano, tra gli altri, “estratti conti bancari, atti di compravendita, documenti della separazione per divorzio tra il IG. e la prima moglie;
lettere del IG. con i figli o con Persona_1 Persona_1 la IG.ra e altro”, per effettuarne un esame preliminare, e che aveva impiegato “tanto tempo CP_1 per valutare quali fossero i documenti essenziali”.
Si evidenzia, in proposito, che il Giudice a quo ha errato nel ritenere le citate testimonianze come interamente de relato actoris. Invero le suddette testimoni, pur avendo riferito su alcuni fatti dei quali erano state informate dall'attore, hanno deposto anche su altre circostanze, tra le quali quelle appena menzionate, che avevano appreso direttamente.
Va inoltre precisato che le citate testimoni appaiono attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuna di esse è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altra, oltre che nella documentazione allegata in atti.
Altrettanto errata è la valorizzazione che il Tribunale ha effettuato della “e.mail dell'11 maggio con cui chiede un incontro definitivo” nel senso di aver ritenuto che l'incontro fosse Controparte_1 stato organizzato esclusivamente “per la conoscenza degli onorari del legale attoreo”.
Invero, nel testo della mail dell'11/5/2014, prodotto da entrambe le parti, si legge: “Oggetto dell'incontro sarà, tra l'altro, la conoscenza dei suoi onorari sia per la continuazione del contenzioso, sia, eventualmente, per una transazione con la controparte.”.
Deve dunque reputarsi che la convenuta non abbia inteso dedicare il citato incontro (il quinto) alla sola conoscenza degli onorari professionali, come dalla stessa dedotto in giudizio, bensì anche ad
“altro” di cui discutere.
A tale indizio si aggiunge quello concernente la mancata confutazione, nella risposta della
, delle circostanze di fatto e dei comportamenti che erano stati contestati dall'avvocato CP_1 nel telegramma che le aveva inviato il 26/5/2014, ove si legge: “Quando l'incarico doveva Parte_1
pagina 10 di 14 essere definito e quando anche sono a buon punto con la redazione dell'atto nel mentre dovevo ancora ricevere atti parzialmente spediti a mezzo fax, da giovedì 22.05.2014 al 26.05.2014 ho cercato invano di contattarla sia telefonicamente dallo TU, sia dal mio cell al suo numero telefonico. Avevo preannunciato l'incontro per oggi alle ore 17.00 senza ricevere nessuna risposta. Rimango esterrefatto perché, dopo avermi dato l'assenso telefonico al conferimento dell'incarico, anche con riferimento alle indicazioni dei compensi, ha interrotto le comunicazioni anche con riferimento alla trasmissione degli ultimi documenti inviati solo parzialmente a mezzo fax e con intesa con la mia segretaria ad inviare la restante parte a mezzo posta celere. Si sottolinea che i tempi per la costituzione sono stringatissimi, anche perché volevo preventivamente visionare il fascicolo d'ufficio. Attendo ad horas un cenno di comunicazione, diversamente mi ritengo libero da articolati incontri tesi a conseguire pareri orali”
2014 (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso introduttivo).
Infatti, con la mail del 4/6/2014 (idem, doc. n. 5) la si è limitata a replicare: “La CP_1
ringrazio sentitamente per la grande umana comprensione dimostrata riguardo le ultime vicissitudini psico – fisiche che mi sono accadute. Spero di riprendermi presto e al meglio.” senza in alcun modo smentire gli assunti di controparte.
Va infine evidenziato quanto emerge dal fax del 19/5/2014, con il quale la convenuta aveva trasmesso ulteriori documenti al legale, ove si legge: “Egregio Avv. come da intese Parte_1
intercorse questa mattina le inoltro i documenti della controparte cui necessita. Le inoltro anche documenti a mio favore per la difesa. Nel 1997 la società per la quale lavoravo cambiò denominazione e liquidò noi impiegati. Presi una liquidazione di lire 61.633.614 All.7 Allego inoltre una busta paga media del 1997. Essendo una società americana preferiva pagare i bonus cash o in benefit, come successe nel 1987 che mi pagò un contratto di affitto a nome suo e dove nel 1990 quando mio marito decise di lasciare la casa coniugale venne a vivere da me in Via Sergio Forti 33 (tutto documentato)….È vero che alla data del decesso di mio marito Prof. avvenuta il 2 Persona_2 dicembre del 2008, il suo c/c era di € 7.429,22. È vero che in data 13 febbraio sono stati accreditati €
3.300,00 ma quelli lì ho accreditati da un mio conto personale presso l'Unicredit di Via Largo
Benedetto Marcello c/c n. 400735194 (chiederò alla banca l'estratto conto di quel periodo). Sarebbe da contestare forse l'assegno divorzile di € 1,032,91 pagato il 5 dicembre 2008, 3 giorni dopo la morte di mio marito. Tutto ciò che è avvenuto sul conto di mio marito prima dell'aprile 2008, io non ne ero a conoscenza. Non mi risulta che sul conto intestato a me e mio marito conto. N.400059452 ci siano stati versamenti di € 6,294,37. È invece vero che l'11 dicembre 2008 prelevai (€ 70.500,00 (soldi della mia liquidazione). AII.2 Tanto è vero che il 29/10/2010 chiusi il conto con un saldo di € 40,40 all. n.3 con relativo estratto conto di saldo iniziale 2009 di € 49,25. È vero che ho comprato in contanti pagina 11 di 14 l'appartamento di Via Carlo Gherardini n.5 int.9 per un totale di lire 48,600,000. L'appartamento era di mia nuda proprietà mentre mio marito possedeva l'usufrutto…..” (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso introduttivo).
Si osserva, al riguardo, che il citato fax, pur essendo stato contestato dalla convenuta, appare riferibile a quest'ultima per le informazioni di natura strettamente personale in esso contenute e deve pertanto desumersi che i documenti così trasmessi, per stessa indicazione della , servissero CP_1 non per la elaborazione del preventivo, bensì in quanto utili “per la difesa”.
La sintesi di tali elementi e, in particolare, il numero degli incontri di natura professionale intervenuti tra le parti (evidentemente superiori a quelli necessari al mero fine di ottenere un preventivo) insieme alla consegna di corposa documentazione concernente il contenzioso successorio nel quale l'avvocato avrebbe dovuto costituirsi e al tenore della corrispondenza scambiata tra le stesse, portano a ritenere, ai sensi dell'art. 2727 c.c., che la abbia effettivamente conferito all'avv. CP_1 un incarico professionale per l'attività di assistenza stragiudiziale avente ad oggetto la Parte_1
propria posizione nel citato contenzioso con i coeredi anche con riferimento alla possibilità di CP_3
una composizione bonaria.
Di conseguenza, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, occorre riconoscere all'appellante il diritto al compenso per l'attività professionale svolta.
Va però evidenziato che l'avv. ha dedotto che la propria attività professionale si fosse Parte_1
estrinsecata oltre che nella suddetta assistenza stragiudiziale, anche nella predisposizione di una comparsa di costituzione con reconventio reconventionis, in qualità di nuovo difensore della
, nel più volte citato giudizio in materia successoria. CP_1
Ritiene tuttavia il Collegio che, con riferimento a tale seconda attività, non sia stata offerta dal legale la dimostrazione dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale, essendo necessaria, nel caso di attività giudiziale, la sottoscrizione di un mandato alle liti, come pure non sia stata fornita la prova della redazione di una comparsa di costituzione utilizzabile dalla convenuta.
Difatti, il documento depositato da in primo grado, ovvero la Comparsa di Parte_1
costituzione in sostituzione degli avv.ti Rocco Bianco e Civita Di Russo con reconventio reconventionis
(cfr. doc. n. 10 allegato al ricorso introduttivo), oltre a costituire con tutta evidenza un semplice testo provvisorio da completare, reca la data del 15/06/2014, che è successiva al momento in cui i rapporti tra le parti risultavano essersi ormai interrotti, da ritenersi coincidente con la mail della del CP_1
4/6/2014.
Sul punto merita ricordare che “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali pagina 12 di 14 eseguite in favore del cliente, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista… In particolare, al professionista, il quale assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 21522 del
20/8/2019).
Si deve dichiarare, dunque, il diritto dell'appellante al solo compenso per l'attività di assistenza stragiudiziale prestata, e al fine di quantificarne l'entità, occorre fare riferimento ai parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi di avvocato di cui al DM 55/2014, non risultando intercorso tra le parti un diverso accordo derogativo dei riferimenti tabellari approvati sulla base della
Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Lo scaglione di riferimento per la determinazione del compenso all'assistenza stragiudiziale è quello di valore indeterminabile, dovendo riferirsi alla più volte citata causa successoria, ove è stato indicato quale indeterminato (per quanto si ricava dall'atto di citazione della a firma CP_1 dell'avv. Bianco: cfr. doc. n. 11 allegato al ricorso introduttivo), coerentemente con la domanda rivolta al Tribunale di stimare i beni descritti in atti.
Ne deriva che, utilizzando i parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile del citato
DM 55/2014 e riconoscendo un grado di complessità alta alla fattispecie oggetto dell'attività stragiudiziale, per quanto può evincersi dagli atti allegati, debba essere liquidato allo un Parte_1 compenso pari a € 4.320,00 oltre interessi legali, ex art. 1284, 4° comma, c.c., dalla notifica della domanda giudiziale in primo grado (11/1/2018), fino all'effettivo soddisfo.
§ 9. – In ragione della riforma della impugnata sentenza, la parte appellata deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attrice delle spese di lite del primo grado del giudizio, calibrate in base al quantum che, per i motivi esposti, avrebbe dovuto essere liquidato in sentenza a titolo di diritto al compenso, alla stregua delle tabelle vigenti ratione temporis e allegate al D.M. n.
55/2014.
Le spese devono quindi essere liquidate come segue:
Giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: € 4.320,00 - complessità media
Fase di TU della controversia, valore medio: € 405,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 405,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 810,00
Fase decisionale, valore medio: € 810,00
pagina 13 di 14 Totale compenso tabellare (valori medi): € 2.430,00.
§ 10. – Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del citato DM 55/14, in relazione al valore della causa (€ 4.320,00), applicando la tariffa media ad eccezione della fase istruttoria/ trattazione per la quale vengono applicati i valori minimi, attesa l'assenza di attività istruttoria:
Fase di TU della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo € 496
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
Compenso tabellare: € 2.419,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 9810/2021, così provvede:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento in favore di della somma di € 4.320,00 oltre Controparte_1 Parte_1
interessi legali ex art. 1284, 4° comma, c.c., dall'11/1/2018 sino all'effettivo soddisfo;
2. Condanna a rifondere a le spese di lite del primo grado Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 2.430,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Condanna a rifondere a le spese di lite del secondo Controparte_1 Parte_1 grado che liquida in complessivi € 2.419,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione a favore dell'avv. Federico Iannuccilli, antistatario.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2025.
Il ConIGliere Estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. Antonio Perinelli
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