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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6568/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
(C.P.F. ) nata in [...] – NT IN (SC) il 19.04.1969 Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]430, Ed RD , ap. 503, Morretes, Itapema- – SC- CP_1 CP_2
88220-000;
(C.P.F. ) nata in [...] Parte_2 C.F._2
IN (SC) il 28.07.1989 ed ivi residente alla Rua Arthur Andreis, 454, Casa 4, Aparecida Abelerdo
Luz – – SC- 89830-000 CP_2
(C.P.F. ) nato in [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente alla Rua 430, Ed RD , ap. 530, Morretes, Itapema – – CP_1 Parte_4
Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Parenti (C.F. ) del Foro di Roma ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA Via Virgilio n.8, giuste procure in calce al presente ricorso
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 6 Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis esponendo di essere discendenti per linea retta della cittadina italiana nata Persona_1
in data 1.8.1874 nel comune di San Martino di Lupari (PD), figlia di e , Persona_2 Persona_3
emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadina brasiliana
(CNN in atti 3), unita in matrimonio in data 1.6.1914 nello Stato do Sul con il cittadino italiano
, deceduta in data 9.12.1955 a Linha NT Barbara. Persona_4
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace CP_3 all'udienza del 27.11.2024, udienza ove, dopo discussione il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo riservava la decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 5.2.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava ero nata in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione pagina 2 di 6 In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Dalla documentazione in atti, risulta un passaggio per linea materna e secondo la legge all'epoca vigente, la discendenza della cittadinanza italiana si sarebbe interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
Per quanto riguarda la discendenza per via materna intervenuta prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che pagina 3 di 6 si univa in matrimonio con un cittadino straniero (qui Brasiliano).
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_1 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana pagina 4 di 6 indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Si osserva poi che i ricorrenti hanno correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in Curitiba - Brasile (all.to 14) senza aver avuto alcuna risposta o essere inseriti in qualche lista d'attesa: anzi, le liste sono paralizzate e l'amministrazione sta evadendo le domande risalenti al
2011, come indicato con cura in ricorso, con un ritardo di oltre 10 anni.
Le domande poi possono essere fatte solo via e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una pagina 5 di 6 lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
(C.P.F. ) nata in [...] – NT IN (SC) il 19.04.1969 Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]430, Ed RD Schiwisk, ap. 503, Morretes, Itapema- – SC- CP_2
88220-000;
(C.P.F. ) nata in [...] Parte_2 C.F._2
IN (SC) il 28.07.1989 ed ivi residente alla Rua Arthur Andreis, 454, Casa 4, Aparecida Abelerdo
Luz – – SC- 89830-000 CP_2
(C.P.F. ) nato in [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente alla Rua 430, Ed RD , ap. 530, Morretes, Itapema – – SC – CP_1 CP_2
88220-000 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dalla comune ava nata Persona_1
in data 1.8.1874 nel comune di San Martino di Lupari (PD).
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 2 gennaio 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6568/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
(C.P.F. ) nata in [...] – NT IN (SC) il 19.04.1969 Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]430, Ed RD , ap. 503, Morretes, Itapema- – SC- CP_1 CP_2
88220-000;
(C.P.F. ) nata in [...] Parte_2 C.F._2
IN (SC) il 28.07.1989 ed ivi residente alla Rua Arthur Andreis, 454, Casa 4, Aparecida Abelerdo
Luz – – SC- 89830-000 CP_2
(C.P.F. ) nato in [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente alla Rua 430, Ed RD , ap. 530, Morretes, Itapema – – CP_1 Parte_4
Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Parenti (C.F. ) del Foro di Roma ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA Via Virgilio n.8, giuste procure in calce al presente ricorso
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 6 Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis esponendo di essere discendenti per linea retta della cittadina italiana nata Persona_1
in data 1.8.1874 nel comune di San Martino di Lupari (PD), figlia di e , Persona_2 Persona_3
emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadina brasiliana
(CNN in atti 3), unita in matrimonio in data 1.6.1914 nello Stato do Sul con il cittadino italiano
, deceduta in data 9.12.1955 a Linha NT Barbara. Persona_4
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace CP_3 all'udienza del 27.11.2024, udienza ove, dopo discussione il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo riservava la decisione e la causa decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 5.2.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'ava ero nata in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione pagina 2 di 6 In punto discendenza iure sanguinis
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n.91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione.
L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Va ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di
Cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Dalla documentazione in atti, risulta un passaggio per linea materna e secondo la legge all'epoca vigente, la discendenza della cittadinanza italiana si sarebbe interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
Per quanto riguarda la discendenza per via materna intervenuta prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna, ossia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che pagina 3 di 6 si univa in matrimonio con un cittadino straniero (qui Brasiliano).
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_1 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana pagina 4 di 6 indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Si osserva poi che i ricorrenti hanno correttamente richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in Curitiba - Brasile (all.to 14) senza aver avuto alcuna risposta o essere inseriti in qualche lista d'attesa: anzi, le liste sono paralizzate e l'amministrazione sta evadendo le domande risalenti al
2011, come indicato con cura in ricorso, con un ritardo di oltre 10 anni.
Le domande poi possono essere fatte solo via e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una pagina 5 di 6 lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara:
(C.P.F. ) nata in [...] – NT IN (SC) il 19.04.1969 Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...]430, Ed RD Schiwisk, ap. 503, Morretes, Itapema- – SC- CP_2
88220-000;
(C.P.F. ) nata in [...] Parte_2 C.F._2
IN (SC) il 28.07.1989 ed ivi residente alla Rua Arthur Andreis, 454, Casa 4, Aparecida Abelerdo
Luz – – SC- 89830-000 CP_2
(C.P.F. ) nato in [...] il [...] Parte_3 C.F._3
e residente alla Rua 430, Ed RD , ap. 530, Morretes, Itapema – – SC – CP_1 CP_2
88220-000 cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dalla comune ava nata Persona_1
in data 1.8.1874 nel comune di San Martino di Lupari (PD).
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_3
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 2 gennaio 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 6 di 6