Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/1986, n. 3713
CASS
Sentenza 3 giugno 1986

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Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in forza dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ., l'improcedibilità della domanda giudiziaria in relazione al mancato preventivo esperimento della procedura amministrativa è rilevabile d'ufficio dal giudice del merito solo nella prima udienza di discussione del procedimento di primo grado, per cui, ove l'improcedibilità non sia stata rilevata entro tale termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. ( Conf 69/84, mass n 432330; ( Conf 4106/79, mass n 400612).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/1986, n. 3713
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3713
    Data del deposito : 3 giugno 1986

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