Sentenza 3 giugno 1986
Massime • 1
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in forza dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ., l'improcedibilità della domanda giudiziaria in relazione al mancato preventivo esperimento della procedura amministrativa è rilevabile d'ufficio dal giudice del merito solo nella prima udienza di discussione del procedimento di primo grado, per cui, ove l'improcedibilità non sia stata rilevata entro tale termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. ( Conf 69/84, mass n 432330; ( Conf 4106/79, mass n 400612).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/06/1986, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1986 |
Testo completo
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, in forza dell'art. 443, secondo comma, cod. proc. civ., l'improcedibilità della domanda giudiziaria in relazione al mancato preventivo esperimento della procedura amministrativa è rilevabile d'ufficio dal giudice del merito solo nella prima udienza di discussione del procedimento di primo grado, per cui, ove l'improcedibilità non sia stata rilevata entro tale termine, la relativa questione non può essere riproposta nei successivi gradi del giudizio. ( Conf 69/84, mass n 432330; ( Conf 4106/79, mass n 400612).*