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Decreto 1 aprile 2025
Decreto 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE VI CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel. est. all'esito della camera di consiglio del 20/3/2025, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel procedimento iscritto al n. 9116/2024 R.G. avente ad oggetto l'opposizione ex art. 206 s. allo stato passivo della Liquidazione giudiziale di a socio unico in Liquidazione (R.G. n. CP_1
25/2024 – G.D. Dott.ssa Maurizia Giusta - Curatore Dott. Per_1
) (convenuta in opposizione) promossa da
[...] [...]
(C.F. e Parte_1
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio P.IVA_1
Zoppolato (parte opponente).
*****
Premesso che
- a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, in data 29/4/2004 l' ” Controparte_2
(oggi ) e la (poi divenuta Parte_1 Controparte_3
hanno stipulato un contratto di appalto per la prestazione CP_1 di servizi di “ingegneria integrata nell'edilizia e nell'impiantistica sanitaria relativa a: a) funzione di Ufficio Tecnico della
[...]
per le opere di manutenzione straordinaria Controparte_2
e per quelle finanziate in conto capitale ex-art. 20 Lg. 67/88; b) gestione dell'Ufficio Tecnico esistente per le opere di manutenzione ordinaria;
c) riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico con la riqualifica
1 tecnico/informatica del personale”, con decorrenza dall'8/3/2004 al 7/3/2009 (l'oggetto del contratto è stato successivamente specificato dalle parti con atto del 19/5/2006);
- con lettera del 17/10/2006, la in qualità di titolare della CP_1 gestione dell'Ufficio tecnico ospedaliero, ha trasmesso alla il Pt_1 preventivo di spesa relativo all'affidamento dell'incarico di “direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e ampliamento riguardanti il Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio, oggetto di un distinto contratto di appalto stipulato tra la stessa e l'impresa Controparte_2 Parte_2
- con lettera del 31/10/2006, la ha affidato alla Parte_1 [...] il suddetto incarico;
CP_1
- in data 20/4/2011 la in contraddittorio con Parte_1
l'impresa appaltatrice nel frattempo fallita, e con la Parte_2
ha svolto la visita per il collaudo tecnico amministrativo CP_1 delle opere relative al cantiere del Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio;
- con deliberazione n. 262 del 26/4/2010, il Direttore Generale dell' ha disposto la risoluzione del contratto di Controparte_2 appalto stipulato con la per grave inadempimento Parte_2 dell'impresa appaltatrice;
- in data 15/6/2011 il Collaudatore incaricato dall'Ente ha emesso il certificato di collaudo, in cui sono rilevati molteplici inadempimenti della CP_1
- con ricorso ex art. 696 c.p.c., ha domandato al Tribunale di Pt_1
Milano l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo volto, per un verso, a verificare la responsabilità della Società e, per altro verso, a quantificare i danni subiti dall'Ente (causa iscritta al n. 20206/2013 R.G.);
- nella relazione del 10/3/2015, il CTU designato dal Tribunale di Milano ha concluso che l'opera prestata dalla nella CP_1 progettazione e nella direzione dei lavori è stata caratterizzata da gravi negligenze, errori e incompletezze, da cui deriva una responsabilità in capo all'appaltatrice per il danno subito dell'Ente, liquidato in € 2.039.203,67;
- preso atto dell'impossibilità di comporre bonariamente la vertenza, la ha, quindi, adito il Tribunale di Milano domandando Parte_1 la condanna della al pagamento dell'importo complessivo CP_1
2 quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo (causa iscritta al n. 42495/2017 R.G.);
- in data 24/11/2017 si è costituita in giudizio chiedendo la CP_1 reiezione delle domande attoree;
- con ordinanza del 16/4/2020, il Tribunale di Milano ha ordinato “lo svolgimento di una CTU tecnica in ordine alle contestazioni svolte dalla parte attrice ed alle eccezioni svolte dalle altre parti nominando a tal fine l'Ing. ”; Persona_2
- in data 23/12/2022 il Consulente nominato dal Tribunale ha depositato la relazione peritale, confermando sia la responsabilità di
, sia la quantificazione dei danni patiti dall'Ente effettuata in CP_1 sede di accertamento tecnico preventivo per un importo complessivo di € 2.039.203,67;
- con decreto del 23/7/2023, il Tribunale di Milano ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/7/2024;
- con sentenza n. 40/2024, pubblicata il 23/01/2024, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della a socio unico (R.G. n. 25/2024 – G.D. CP_1 Controparte_4
Dott.ssa Maurizia Giusta - Curatore Dott. ); Persona_1
- in data 22/3/2024, la e della ha Parte_1 Parte_1 presentato domanda di insinuazione allo stato passivo della Liquidazione giudiziale di per i seguenti importi: CP_1
a) € 822.377,79 a titolo di danno liquidato dalla Corte dei conti- Regione Lombardia nell'ambito del giudizio di responsabilità nei confronti di e altri (sentenza n. 178/2020 del CP_1
9/11/2020); b) € 5.836,48, compresivi di IVA (22%), CPA (4%) e spese generali (15%), a titolo di rimborso delle spese legali liquidate dalla Corte dei conti, relative all'intervento di ASST nel predetto giudizio contabile;
c) € 2.953.429,73, di cui € 2.329.022,20 per sorte capitale (compresa IVA 10% su opere e 20% su costi di progettazione),
€ 202.854,51 per interessi legali ed € 421.553,02 per rivalutazione, corrispondenti al danno patito dall'Ente a causa dell'operato di così come quantificato dalla perizia CP_1
d'ufficio del 10/3/2015 nonché dalla CTU del 23/12/2022 nell'ambito della causa civile innanzi al Tribunale di Milano;
- in data 2/4/2025 il Curatore ha trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo, nel quale ha formulato la seguente proposta: “credito
3 relativo alla causa innanzi alla Corte dei conti ammesso con riserva, non essendo ancora scaduti i termini per l'eventuale riassunzione della causa (Appello), dichiarata interrotta a seguito sentenza di accesso alla liquidazione giudiziale”; “esclusi € 2.953.429,73, relativi alla causa avanti il Tribunale di Milano, in quanto giudizio non ancora definito”;
- con decreto del 23/4/2024 il Giudice delegato Dott.ssa Maurizia Giusta ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive della Liquidazione giudiziale, stabilendo l'ammissione parziale del credito insinuato da e della Parte_1 Parte_1 nei termini proposti dal Curatore e, quindi, disponendo: a) l'ammissione al chirografo “con riserva” del credito di € 822.377,79 e l'ammissione al chirografo del credito di € 5.836,48, entrambi relativi alla causa innanzi alla Corte dei conti;
b) l'esclusione del credito di € 2.953.429,73 relativo alla causa civile promossa da nei confronti di “in quanto Pt_1 CP_1 giudizio non ancora definito”;
- con ricorso del 22/5/2024, la e della ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione allo stato passivo, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, ammettere al passivo l'importo di € 2.953.429,73, in aggiunta a quello già ammesso al chirografo per € 828.214,17; in via istruttoria si chiede di acquisire d'ufficio l'intero fascicolo fallimentare;
con vittoria di spese e compensi, nonché rifusione del contributo unificato”;
- la procedura non si è costituita nel giudizio di opposizione allo stato passivo;
- all'udienza per la trattazione del 26/9/2024 è comparsa innanzi al Giudice relatore Dott. Stefano Miglietta la parte opponente, la quale ha insistito nelle domande formulate nel ricorso, mentre nessuno è comparso per la Liquidazione giudiziale della CP_1
- con decreto del 6/11/2024, il Giudice delegato Dott.ssa Maurizia Giusta, in accoglimento dell'istanza del Curatore, ha disposto la rettifica dello stato passivo delle domande tempestive, sciogliendo la suddetta riserva sul credito di ASST relativo alla causa innanzi alla Corte dei conti, il quale è stato ammesso in via definitiva al chirografo per € 828.214,27;
- con ordinanza del 28/1/2025, il Giudice relatore Dott. Stefano Miglietta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4 26/9/2024, ha assegnato “alla parte opponente termine fino al 5/2/2025 per il deposito di una sintetica nota scritta con cui dare conto dello stato attuale del giudizio Rg n. 42495/2017 innanzi al Tribunale di Milano e per il deposito dell'eventuale sentenza conclusiva, invitandola a dare atto, nel caso, se tale sentenza sia stata oggetto di impugnazione o sia divenuta definitiva”, riservando la decisione all'esito di tale deposito;
- in data 4/2/2025, la parte opponente ha depositato note scritte nelle quali si legge che il Tribunale di Milano, all'udienza del 10/7/2024 per la precisazione delle conclusioni, “con decreto n. 2543/2024 del 10 luglio 2024 […] visto l'art. 143, comma 1 e 3 D. lgs. n. 14/2019 ha dichiarato l'interruzione del procedimento”; si legge, inoltre, che “il giudizio interrotto non è stato riassunto dall'attrice Parte_1
e della , posto che l'Ente – prima della declaratoria di Parte_1 interruzione del giudizio – ha fatto valere la propria pretesa creditoria innanzi al Tribunale Fallimentare di Torino, ai sensi dell'art. 151 del CCII”;
- con ordinanza del 19/2/2025, il Giudice relatore, lette le note scritte depositate dalla parte opponente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
Considerato che
§1 l'opposizione allo stato passivo proposto dalla si fonda su due Pt_1 motivi:
1) in primo luogo, è sostenuta l'erroneità del decreto emesso dal G.D. nella parte in cui ha escluso il suo credito sul presupposto che il giudizio civile innanzi al Tribunale di Milano non fosse ancora pervenuto a definizione. L'opponente osserva, a tale proposito, che, una volta dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Società debitrice, la pretesa creditoria dell'Ente non poteva che essere azionata tramite la proposizione di una domanda di insinuazione nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo ex artt. 200 ss. CCII;
2) in secondo luogo, si afferma che la responsabilità della CP_1 nei confronti dell'Ente sia stata pienamente provata nei giudizi che si sono svolti innanzi al Tribunale di Miliano (R.G. n. 20206/2013 e R.G. n. 42495/2017) e che, pertanto, le risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio effettuate in tali sedi costituiscano elementi di prova da valutare ai fini dell'accertamento del credito della Parte_3
5
[...] nell'ambito del procedimento di formazione del passivo della Liquidazione giudiziale;
§2. il Collegio ritiene che le osservazioni della parte ricorrente risultino condivisibili per le ragioni che seguono;
§2.1. la domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII e i correlati mezzi di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo rappresentano effettivamente gli unici rimedi impiegabili per tutelare, nel rispetto della par condicio creditorum, la pretesa della nei Pt_1 confronti della Liquidazione giudiziale della CP_1
- l'art. 151, commi 1 e 2, CCII dispone, infatti, che, in seguito alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore e alla conseguente apertura del concorso tra i creditori, ogni pretesa creditoria, anche se munita di diritto di prelazione o prededucibile, deve essere accertata secondo le norme che disciplinano l'accertamento del passivo (artt. 200 ss. CCII), salva diversa disposizione di legge;
- come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impediens", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (cfr., in tal senso, Cass. n. 24156/2018);
- tale orientamento, seppur formatosi nel vigore della Legge fallimentare (R.D. 267/1942) e con riferimento al fallimento, risulta applicabile anche alla procedura della liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019) in ragione della sostanziale sovrapponibilità tra le
6 disposizioni di cui agli artt. 52 e 95 L.F., da un canto, e 151 e 203 CCII, d'altro canto;
- gli argomenti che precedono consentono, quindi, di ritenere che il rilievo della non compiuta definizione del giudizio civile innanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 42495/2017) alla data della dichiarazione di esecutività dello stato passivo non possa essere posto a fondamento dell'esclusione del credito di Parte_1 dal passivo della Liquidazione giudiziale;
§2.2. con riferimento al secondo motivo di opposizione, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le prove che sono raccolte nell'ambito di un giudizio diverso da quello nel quale vengono impiegate, instaurato tra le stesse (o tra diverse) parti – ivi incluse le risultanze di una CTU – sono riconducibili alla figura delle
“prove atipiche”;
- la questione dell'ammissibilità delle prove atipiche è stata ormai da tempo risolta in senso positivo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla base di una pluralità di argomenti, tra i quali si segnalano in particolar modo il principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. e il principio del libero convincimento del giudice avente fondamento nell'art. 116 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 22384/2014 e Cass. n. 9843/2014);
- più precisamente, si osserva in giurisprudenza che l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, nonostante manchi nel processo civile una norma omologa a quella prevista per il processo penale all'art. 189 c.p.p., in cui è espressamente prevista l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge;
- le prove in ambito civile non rientrano in un numero chiuso, cosicché possono essere ammessi nel processo – con efficacia probatoria pari a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova – tutti gli strumenti probatori che, seppur non espressamente previsti dal codice di rito, risultino astrattamente idonei a concorrere all'accertamento dei fatti in causa;
- la Corte di Cassazione, con specifico riferimento al giudizio di formazione dello stato passivo, ha inoltre affermato che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, fornendo
7 adeguata motivazione della relativa utilizzazione” (cfr. Cass. n. 25067/2018);
- alla luce dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, le risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (RG 20206/2013) nonché del successivo processo di merito (RG 42495/2017) possono essere valutate dal Collegio ai fini dell'accertamento del credito della nei confronti della Pt_1
Liquidazione giudiziale della CP_1
- ritiene il Collegio che non sussista alcuna ragione per discostarsi dalle risultanze degli elaborati peritali in parola − sia quanto all'individuazione dei vizi riconducibili ad inadempimenti della
[...]
sia alla quantificazione del danno derivante in capo alla CP_1 Pt_1 da tali inadempimenti – dal momento che le due relazioni, redatte nel contraddittorio tecnico tra le parti, pervengono alle medesime conclusioni ed appaiono immuni da vizi logici ed argomentativi;
- ci si limita, quindi, a richiamare integralmente in questa sede il contenuto delle suddette perizie, anche in considerazione del costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, laddove il Giudice riconosca convincenti le conclusioni cui è giunto il perito, e tali conclusioni non siano fatte oggetto di specifiche e motivate censure ad opera delle parti o dei rispettivi c.t.p., il Giudice non è tenuto ad esporre specificamente le ragioni del suo convincimento, atteso che l'obbligo di motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento, e quindi con il richiamo alla perizia (cfr. tra le tante Cass., sez. III, n. 12703 del 19/06/2015, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio”);
- si ritengono, pertanto, provati sia la responsabilità della CP_1 nei confronti della sia l'ammontare del danno Parte_1 patito dall'Ente, quantificato concordemente nelle due CTU in € 2.039.203,67;
- l'opposizione, deve, quindi, trovare accoglimento;
8 §3. le spese processuali seguono il principio della soccombenza, enunciato dall'art. 91 c.p.c., non risultando alcuna ragione per derogarvi: pertanto, la parte convenuta in opposizione è tenuta a rifondere la parte opponente delle spese giudiziali sostenute;
- tenuto conto del valore della causa, delle attività utilmente svolte dalle parti, del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché degli altri parametri enunciati nella l. 24 marzo 2012, n. 27 e nel d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, le spese di lite sono liquidate nella somma di € 10.337,00 per compensi professionali (valore medio per la fase di studio ed introduttiva;
nulla per la fase di trattazione e decisoria, considerato che il processo contumaciale si è esaurito nell'arco della sola prima udienza), oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili;
P. Q. M.
il Tribunale, visti gli artt. 206 e 207 CCII, in accoglimento dell'opposizione accerta e dichiara il diritto della ricorrente in opposizione ad essere ammessa al passivo della a socio Controparte_5 unico in Liquidazione per il credito chirografario di € 2.953.429,73, di cui € 2.329.022,20 per sorte capitale (compresa IVA 10% su opere e 20% su costi di progettazione), € 202.854,51 per interessi legali ed € 421.553,02 per rivalutazione;
dispone la conseguente modifica dello stato passivo della liquidazione giudiziale;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta in opposizione al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 10.337,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge, qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, spese di registrazione e successive occorrende.
Torino, 28/3/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Stefano Miglietta Dott. Enrico Astuni
9
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei Signori Magistrati dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Antonia Mussa Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel. est. all'esito della camera di consiglio del 20/3/2025, ha pronunciato il seguente
D E C R E T O
nel procedimento iscritto al n. 9116/2024 R.G. avente ad oggetto l'opposizione ex art. 206 s. allo stato passivo della Liquidazione giudiziale di a socio unico in Liquidazione (R.G. n. CP_1
25/2024 – G.D. Dott.ssa Maurizia Giusta - Curatore Dott. Per_1
) (convenuta in opposizione) promossa da
[...] [...]
(C.F. e Parte_1
P. IVA ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio P.IVA_1
Zoppolato (parte opponente).
*****
Premesso che
- a seguito di un procedimento ad evidenza pubblica, in data 29/4/2004 l' ” Controparte_2
(oggi ) e la (poi divenuta Parte_1 Controparte_3
hanno stipulato un contratto di appalto per la prestazione CP_1 di servizi di “ingegneria integrata nell'edilizia e nell'impiantistica sanitaria relativa a: a) funzione di Ufficio Tecnico della
[...]
per le opere di manutenzione straordinaria Controparte_2
e per quelle finanziate in conto capitale ex-art. 20 Lg. 67/88; b) gestione dell'Ufficio Tecnico esistente per le opere di manutenzione ordinaria;
c) riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico con la riqualifica
1 tecnico/informatica del personale”, con decorrenza dall'8/3/2004 al 7/3/2009 (l'oggetto del contratto è stato successivamente specificato dalle parti con atto del 19/5/2006);
- con lettera del 17/10/2006, la in qualità di titolare della CP_1 gestione dell'Ufficio tecnico ospedaliero, ha trasmesso alla il Pt_1 preventivo di spesa relativo all'affidamento dell'incarico di “direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione e ampliamento riguardanti il Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio, oggetto di un distinto contratto di appalto stipulato tra la stessa e l'impresa Controparte_2 Parte_2
- con lettera del 31/10/2006, la ha affidato alla Parte_1 [...] il suddetto incarico;
CP_1
- in data 20/4/2011 la in contraddittorio con Parte_1
l'impresa appaltatrice nel frattempo fallita, e con la Parte_2
ha svolto la visita per il collaudo tecnico amministrativo CP_1 delle opere relative al cantiere del Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio;
- con deliberazione n. 262 del 26/4/2010, il Direttore Generale dell' ha disposto la risoluzione del contratto di Controparte_2 appalto stipulato con la per grave inadempimento Parte_2 dell'impresa appaltatrice;
- in data 15/6/2011 il Collaudatore incaricato dall'Ente ha emesso il certificato di collaudo, in cui sono rilevati molteplici inadempimenti della CP_1
- con ricorso ex art. 696 c.p.c., ha domandato al Tribunale di Pt_1
Milano l'esperimento di un accertamento tecnico preventivo volto, per un verso, a verificare la responsabilità della Società e, per altro verso, a quantificare i danni subiti dall'Ente (causa iscritta al n. 20206/2013 R.G.);
- nella relazione del 10/3/2015, il CTU designato dal Tribunale di Milano ha concluso che l'opera prestata dalla nella CP_1 progettazione e nella direzione dei lavori è stata caratterizzata da gravi negligenze, errori e incompletezze, da cui deriva una responsabilità in capo all'appaltatrice per il danno subito dell'Ente, liquidato in € 2.039.203,67;
- preso atto dell'impossibilità di comporre bonariamente la vertenza, la ha, quindi, adito il Tribunale di Milano domandando Parte_1 la condanna della al pagamento dell'importo complessivo CP_1
2 quantificato in sede di accertamento tecnico preventivo (causa iscritta al n. 42495/2017 R.G.);
- in data 24/11/2017 si è costituita in giudizio chiedendo la CP_1 reiezione delle domande attoree;
- con ordinanza del 16/4/2020, il Tribunale di Milano ha ordinato “lo svolgimento di una CTU tecnica in ordine alle contestazioni svolte dalla parte attrice ed alle eccezioni svolte dalle altre parti nominando a tal fine l'Ing. ”; Persona_2
- in data 23/12/2022 il Consulente nominato dal Tribunale ha depositato la relazione peritale, confermando sia la responsabilità di
, sia la quantificazione dei danni patiti dall'Ente effettuata in CP_1 sede di accertamento tecnico preventivo per un importo complessivo di € 2.039.203,67;
- con decreto del 23/7/2023, il Tribunale di Milano ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/7/2024;
- con sentenza n. 40/2024, pubblicata il 23/01/2024, il Tribunale di Torino ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della a socio unico (R.G. n. 25/2024 – G.D. CP_1 Controparte_4
Dott.ssa Maurizia Giusta - Curatore Dott. ); Persona_1
- in data 22/3/2024, la e della ha Parte_1 Parte_1 presentato domanda di insinuazione allo stato passivo della Liquidazione giudiziale di per i seguenti importi: CP_1
a) € 822.377,79 a titolo di danno liquidato dalla Corte dei conti- Regione Lombardia nell'ambito del giudizio di responsabilità nei confronti di e altri (sentenza n. 178/2020 del CP_1
9/11/2020); b) € 5.836,48, compresivi di IVA (22%), CPA (4%) e spese generali (15%), a titolo di rimborso delle spese legali liquidate dalla Corte dei conti, relative all'intervento di ASST nel predetto giudizio contabile;
c) € 2.953.429,73, di cui € 2.329.022,20 per sorte capitale (compresa IVA 10% su opere e 20% su costi di progettazione),
€ 202.854,51 per interessi legali ed € 421.553,02 per rivalutazione, corrispondenti al danno patito dall'Ente a causa dell'operato di così come quantificato dalla perizia CP_1
d'ufficio del 10/3/2015 nonché dalla CTU del 23/12/2022 nell'ambito della causa civile innanzi al Tribunale di Milano;
- in data 2/4/2025 il Curatore ha trasmesso ai creditori il progetto di stato passivo, nel quale ha formulato la seguente proposta: “credito
3 relativo alla causa innanzi alla Corte dei conti ammesso con riserva, non essendo ancora scaduti i termini per l'eventuale riassunzione della causa (Appello), dichiarata interrotta a seguito sentenza di accesso alla liquidazione giudiziale”; “esclusi € 2.953.429,73, relativi alla causa avanti il Tribunale di Milano, in quanto giudizio non ancora definito”;
- con decreto del 23/4/2024 il Giudice delegato Dott.ssa Maurizia Giusta ha dichiarato esecutivo lo stato passivo delle domande tempestive della Liquidazione giudiziale, stabilendo l'ammissione parziale del credito insinuato da e della Parte_1 Parte_1 nei termini proposti dal Curatore e, quindi, disponendo: a) l'ammissione al chirografo “con riserva” del credito di € 822.377,79 e l'ammissione al chirografo del credito di € 5.836,48, entrambi relativi alla causa innanzi alla Corte dei conti;
b) l'esclusione del credito di € 2.953.429,73 relativo alla causa civile promossa da nei confronti di “in quanto Pt_1 CP_1 giudizio non ancora definito”;
- con ricorso del 22/5/2024, la e della ha Parte_1 Parte_1 proposto opposizione allo stato passivo, chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “nel merito, ammettere al passivo l'importo di € 2.953.429,73, in aggiunta a quello già ammesso al chirografo per € 828.214,17; in via istruttoria si chiede di acquisire d'ufficio l'intero fascicolo fallimentare;
con vittoria di spese e compensi, nonché rifusione del contributo unificato”;
- la procedura non si è costituita nel giudizio di opposizione allo stato passivo;
- all'udienza per la trattazione del 26/9/2024 è comparsa innanzi al Giudice relatore Dott. Stefano Miglietta la parte opponente, la quale ha insistito nelle domande formulate nel ricorso, mentre nessuno è comparso per la Liquidazione giudiziale della CP_1
- con decreto del 6/11/2024, il Giudice delegato Dott.ssa Maurizia Giusta, in accoglimento dell'istanza del Curatore, ha disposto la rettifica dello stato passivo delle domande tempestive, sciogliendo la suddetta riserva sul credito di ASST relativo alla causa innanzi alla Corte dei conti, il quale è stato ammesso in via definitiva al chirografo per € 828.214,27;
- con ordinanza del 28/1/2025, il Giudice relatore Dott. Stefano Miglietta, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
4 26/9/2024, ha assegnato “alla parte opponente termine fino al 5/2/2025 per il deposito di una sintetica nota scritta con cui dare conto dello stato attuale del giudizio Rg n. 42495/2017 innanzi al Tribunale di Milano e per il deposito dell'eventuale sentenza conclusiva, invitandola a dare atto, nel caso, se tale sentenza sia stata oggetto di impugnazione o sia divenuta definitiva”, riservando la decisione all'esito di tale deposito;
- in data 4/2/2025, la parte opponente ha depositato note scritte nelle quali si legge che il Tribunale di Milano, all'udienza del 10/7/2024 per la precisazione delle conclusioni, “con decreto n. 2543/2024 del 10 luglio 2024 […] visto l'art. 143, comma 1 e 3 D. lgs. n. 14/2019 ha dichiarato l'interruzione del procedimento”; si legge, inoltre, che “il giudizio interrotto non è stato riassunto dall'attrice Parte_1
e della , posto che l'Ente – prima della declaratoria di Parte_1 interruzione del giudizio – ha fatto valere la propria pretesa creditoria innanzi al Tribunale Fallimentare di Torino, ai sensi dell'art. 151 del CCII”;
- con ordinanza del 19/2/2025, il Giudice relatore, lette le note scritte depositate dalla parte opponente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione;
Considerato che
§1 l'opposizione allo stato passivo proposto dalla si fonda su due Pt_1 motivi:
1) in primo luogo, è sostenuta l'erroneità del decreto emesso dal G.D. nella parte in cui ha escluso il suo credito sul presupposto che il giudizio civile innanzi al Tribunale di Milano non fosse ancora pervenuto a definizione. L'opponente osserva, a tale proposito, che, una volta dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Società debitrice, la pretesa creditoria dell'Ente non poteva che essere azionata tramite la proposizione di una domanda di insinuazione nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo ex artt. 200 ss. CCII;
2) in secondo luogo, si afferma che la responsabilità della CP_1 nei confronti dell'Ente sia stata pienamente provata nei giudizi che si sono svolti innanzi al Tribunale di Miliano (R.G. n. 20206/2013 e R.G. n. 42495/2017) e che, pertanto, le risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio effettuate in tali sedi costituiscano elementi di prova da valutare ai fini dell'accertamento del credito della Parte_3
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[...] nell'ambito del procedimento di formazione del passivo della Liquidazione giudiziale;
§2. il Collegio ritiene che le osservazioni della parte ricorrente risultino condivisibili per le ragioni che seguono;
§2.1. la domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII e i correlati mezzi di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo rappresentano effettivamente gli unici rimedi impiegabili per tutelare, nel rispetto della par condicio creditorum, la pretesa della nei Pt_1 confronti della Liquidazione giudiziale della CP_1
- l'art. 151, commi 1 e 2, CCII dispone, infatti, che, in seguito alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale del debitore e alla conseguente apertura del concorso tra i creditori, ogni pretesa creditoria, anche se munita di diritto di prelazione o prededucibile, deve essere accertata secondo le norme che disciplinano l'accertamento del passivo (artt. 200 ss. CCII), salva diversa disposizione di legge;
- come chiarito dalla Corte di Cassazione, “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impediens", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (cfr., in tal senso, Cass. n. 24156/2018);
- tale orientamento, seppur formatosi nel vigore della Legge fallimentare (R.D. 267/1942) e con riferimento al fallimento, risulta applicabile anche alla procedura della liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14/2019) in ragione della sostanziale sovrapponibilità tra le
6 disposizioni di cui agli artt. 52 e 95 L.F., da un canto, e 151 e 203 CCII, d'altro canto;
- gli argomenti che precedono consentono, quindi, di ritenere che il rilievo della non compiuta definizione del giudizio civile innanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 42495/2017) alla data della dichiarazione di esecutività dello stato passivo non possa essere posto a fondamento dell'esclusione del credito di Parte_1 dal passivo della Liquidazione giudiziale;
§2.2. con riferimento al secondo motivo di opposizione, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che le prove che sono raccolte nell'ambito di un giudizio diverso da quello nel quale vengono impiegate, instaurato tra le stesse (o tra diverse) parti – ivi incluse le risultanze di una CTU – sono riconducibili alla figura delle
“prove atipiche”;
- la questione dell'ammissibilità delle prove atipiche è stata ormai da tempo risolta in senso positivo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla base di una pluralità di argomenti, tra i quali si segnalano in particolar modo il principio di disponibilità delle prove ex art. 115 c.p.c. e il principio del libero convincimento del giudice avente fondamento nell'art. 116 c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 22384/2014 e Cass. n. 9843/2014);
- più precisamente, si osserva in giurisprudenza che l'elencazione delle prove civili contenuta nel codice di rito non è tassativa, nonostante manchi nel processo civile una norma omologa a quella prevista per il processo penale all'art. 189 c.p.p., in cui è espressamente prevista l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge;
- le prove in ambito civile non rientrano in un numero chiuso, cosicché possono essere ammessi nel processo – con efficacia probatoria pari a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o degli argomenti di prova – tutti gli strumenti probatori che, seppur non espressamente previsti dal codice di rito, risultino astrattamente idonei a concorrere all'accertamento dei fatti in causa;
- la Corte di Cassazione, con specifico riferimento al giudizio di formazione dello stato passivo, ha inoltre affermato che “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, fornendo
7 adeguata motivazione della relativa utilizzazione” (cfr. Cass. n. 25067/2018);
- alla luce dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, le risultanze delle consulenze tecniche d'ufficio disposte dal Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (RG 20206/2013) nonché del successivo processo di merito (RG 42495/2017) possono essere valutate dal Collegio ai fini dell'accertamento del credito della nei confronti della Pt_1
Liquidazione giudiziale della CP_1
- ritiene il Collegio che non sussista alcuna ragione per discostarsi dalle risultanze degli elaborati peritali in parola − sia quanto all'individuazione dei vizi riconducibili ad inadempimenti della
[...]
sia alla quantificazione del danno derivante in capo alla CP_1 Pt_1 da tali inadempimenti – dal momento che le due relazioni, redatte nel contraddittorio tecnico tra le parti, pervengono alle medesime conclusioni ed appaiono immuni da vizi logici ed argomentativi;
- ci si limita, quindi, a richiamare integralmente in questa sede il contenuto delle suddette perizie, anche in considerazione del costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, laddove il Giudice riconosca convincenti le conclusioni cui è giunto il perito, e tali conclusioni non siano fatte oggetto di specifiche e motivate censure ad opera delle parti o dei rispettivi c.t.p., il Giudice non è tenuto ad esporre specificamente le ragioni del suo convincimento, atteso che l'obbligo di motivazione è già assolto con l'indicazione delle fonti del convincimento, e quindi con il richiamo alla perizia (cfr. tra le tante Cass., sez. III, n. 12703 del 19/06/2015, secondo cui “il giudice del merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l'obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d'ufficio”);
- si ritengono, pertanto, provati sia la responsabilità della CP_1 nei confronti della sia l'ammontare del danno Parte_1 patito dall'Ente, quantificato concordemente nelle due CTU in € 2.039.203,67;
- l'opposizione, deve, quindi, trovare accoglimento;
8 §3. le spese processuali seguono il principio della soccombenza, enunciato dall'art. 91 c.p.c., non risultando alcuna ragione per derogarvi: pertanto, la parte convenuta in opposizione è tenuta a rifondere la parte opponente delle spese giudiziali sostenute;
- tenuto conto del valore della causa, delle attività utilmente svolte dalle parti, del numero e della complessità delle questioni trattate, nonché degli altri parametri enunciati nella l. 24 marzo 2012, n. 27 e nel d.m. n. 55 del 10 marzo 2014, così come modificato dal d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, le spese di lite sono liquidate nella somma di € 10.337,00 per compensi professionali (valore medio per la fase di studio ed introduttiva;
nulla per la fase di trattazione e decisoria, considerato che il processo contumaciale si è esaurito nell'arco della sola prima udienza), oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali di legge sulle quote imponibili;
P. Q. M.
il Tribunale, visti gli artt. 206 e 207 CCII, in accoglimento dell'opposizione accerta e dichiara il diritto della ricorrente in opposizione ad essere ammessa al passivo della a socio Controparte_5 unico in Liquidazione per il credito chirografario di € 2.953.429,73, di cui € 2.329.022,20 per sorte capitale (compresa IVA 10% su opere e 20% su costi di progettazione), € 202.854,51 per interessi legali ed € 421.553,02 per rivalutazione;
dispone la conseguente modifica dello stato passivo della liquidazione giudiziale;
dichiara tenuta e condanna la parte convenuta in opposizione al pagamento in favore della parte opponente delle spese di lite, liquidate nell'importo di € 10.337,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A. e I.V.A., nella misura di legge, qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, spese di registrazione e successive occorrende.
Torino, 28/3/2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Stefano Miglietta Dott. Enrico Astuni
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