Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8837
CASS
Ordinanza 3 aprile 2025

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Qualora in uno scontro fra due veicoli rimane ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e decede il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato "ipso iure" al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente, del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita.

In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avendo la sentenza correttamente esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, ad eccezione di uno di questi che, dopo essersi costituito in giudizio, nulla aveva eccepito).

Commentario1

  • 1Incidente stradale: il risarcimento si prescrive in due anni dalla data del sinistroAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 4 aprile 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8837
Data del deposito : 3 aprile 2025

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