Ordinanza 3 aprile 2025
Massime • 2
Qualora in uno scontro fra due veicoli rimane ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e decede il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato "ipso iure" al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente, del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita.
In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avendo la sentenza correttamente esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore della responsabilità civile automobilistica agli eredi dei coobbligati in solido, ad eccezione di uno di questi che, dopo essersi costituito in giudizio, nulla aveva eccepito).
Commentario • 1
- 1. Incidente stradale: il risarcimento si prescrive in due anni dalla data del sinistroAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 4 aprile 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/04/2025, n. 8837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8837 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Numero sezionale 3843/2024
Numero di raccolta generale 8837/2025
Data pubblicazione 03/04/2025
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' LINA RUBINO Presidente CIRCOLAZIONE STRADALE CHIARA GRAZIOSI Consigliere Ud.20/11/2024 CC GABRIELE POSITANO Relatore
STEFANIA TASSONE Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22560/2022 R.G. proposto da:
NO CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI
SANTA PRISCA 19, presso lo studio dell'avvocato LI IULIANO
LI rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA GUERRERA
([...])
-ricorrente-
contro
AT AN, domiciliato elettivamente presso lo studio indicato nella pec dell'avvocato ANDREA NAPOLITANO
([...])
-controricorrente-
nonchè
contro
Numero registro generale 22560/2022
Numero sezionale 3843/2024
Numero di raccolta generale 8837/2025 PA CARMELINA, ALLIANZ VIVA SPA, AT AN Data pubblicazione 03/04/2025
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANZARO n.
196/2022 depositata il 24/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dal
Consigliere GABRIELE POSITANO.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 12 giugno 1987 SE e NO
OS convenivano in giudizio La EN (poi, Milano
SSicurazioni S.p.A.), EA SSicurazioni, Rosaria AP, in proprio e quale esercente la potestà sui figli (al tempo minori) IL e
AL AT (eredi di OS AT), TA OL e
RM AP (eredi di IN AP) e il commissario liquidatore di Firenze SSicurazioni S.p.A. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in data
28 giugno 1974.
La domanda veniva rigettata dalla Sezione Stralcio del Tribunale di
Paola, con sentenza n. 54/2006, per difetto di integrità del contraddittorio.
Con sentenza n. 1207/2011, la Corte di Appello di AR, rilevata la violazione del contraddittorio, dichiarava la nullità degli atti processuali successivi alla prima udienza e rimetteva le parti dinnanzi al giudice del primo grado per la riassunzione del giudizio.
Con atto di citazione del 29 febbraio 2012, SE e NO
OS riassumevano il processo davanti al Tribunale di Paola -
Sezione distaccata di Scalea - proponendo domanda di ristoro per le lesioni subite quali terzi trasportati in occasione dell'incidente stradale del 28 giugno 1974, in cui persero la vita IN AP e
OS AT, rispettivamente proprietario e conducente
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Numero sezionale 3843/2024
Numero di raccolta generale 8837/2025 dell'autovettura AL ME Giulia sulla quale viaggiavano anche gli Data pubblicazione 03/04/2025 attori, SE e NO OS.
Deducevano che, all'esito del giudizio penale definito con sentenza n. 110/1984, il Tribunale penale di Paola aveva accertato che l'incidente per cui è causa era imputabile, in ragione del 60%, a
SE Sgrò, quale proprietario e conducente della Fiat 124 coinvolta nel sinistro, e, in ragione del 40%, a OS AT, conducente dell'autovettura AL ME. Gli attori chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno subito da parte degli autori (e loro eredi), nonché contro le rispettive compagnie assicurative, contrattualmente o legalmente tenute a risponderne.
Si costituivano Milano SSicurazioni S.p.A. (già La EN S.p.A.)
e VI Italia S.p.A. (già EA SSicurazioni S.p.A.) eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Si costituiva anche
AL AT, quale erede di OS AT, chiedendo la rimessione in termini per l'esercizio del proprio diritto al risarcimento del danno nei confronti dei responsabili dell'incidente in cui aveva perso la vita il proprio genitore.
Con sentenza del 6 febbraio 2020, il Tribunale di Paola dichiarava l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per le lesioni subite da SE e NO OS, rigettandone la domanda proposta nei confronti dei convenuti;
dichiarava inammissibile la domanda proposta da AL AT;
compensava le spese di lite tra gli attori e la AT;
condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore di Milano
SSicurazioni S.p.A. e di VI Italia S.p.A.
Avverso tale sentenza, SE e NO OS, con atto di citazione notificato il 9-13 luglio 2020, proponevano appello. Con autonome comparse di risposta, si costituivano IL
AT (in qualità di erede di OS ed in luogo di AL) e la
UnipolSai SSicurazioni S.p.A. (già Milano SSicurazioni S.p.A., Div.
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Numero sezionale 3843/2024 La EN), eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del Numero di raccolta generale 8837/2025 gravame. Data pubblicazione 03/04/2025
La Corte d'appello di AR, con sentenza del 24 febbraio 2022, dichiarava inammissibile l'appello proposto da SE e NO
OS nei confronti di Milano SSicurazioni S.p.A. (ora UnipolSai
SSicurazioni S.p.A.) e di Sgrò SE;
accoglieva per quanto di ragione l'appello proposto da SE e NO OS nei confronti di AT AL e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, liquidava il danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e condannava AL AT, quale coerede del defunto OS
AT, al pagamento in proporzione della sua quota ereditaria;
condannava SE e NO OS, in solido, al pagamento, in favore di UnipolSai SSicurazioni S.p.A. (già, Milano SSicurazioni
S.p.A.) e di AT IL, delle spese del giudizio di appello e condannava AL AT al pagamento, in proporzione della sua quota ereditaria, in favore di SE e NO OS, delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NO
OS, anche nella qualità di erede di SE OS, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso IL
AT.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2937, 2938, 2939. 2947, 1310, 2055 c.c., 166 e 167 c.p.c.
e della legge n. 990 del 1969, artt. 18, 23, 26 e art.112 c.p.c., nonché vizio di extrapetizione, in relazione all'art. 360 comma 1 n.
3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che le eccezioni di prescrizione sollevate dall'impresa che assicurava la AL ME
Giulia di proprietà di IN AP e, in appello, anche da
IL AT fossero tempestive e per aver esteso l'efficacia dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'impresa di
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Numero di raccolta generale 8837/2025 assicurazione anche nei confronti degli eredi di IN AP e di Data pubblicazione 03/04/2025
OS AT.
Il ricorrente, in particolare, lamenta che la Corte d'Appello di
AR avrebbe erroneamente ritenuto che l'eccezione di prescrizione avesse effetti nei confronti dei predetti eredi di AP e
AT, con la sola eccezione di AT AL, che, costituendosi in giudizio, nulla aveva eccepito in corso di procedimento.
Secondo il ricorrente la giurisprudenza richiamata dalla Corte territoriale sarebbe inapplicabile al caso di specie, attesa la peculiarità della situazione processuale di IL AT, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, ma costituitosi in quello di appello. La sua posizione processuale sarebbe assimilabile a quella di AL AT. Infine, assume la tardività dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla EA SS.ni (oggi
Allianz Viva S.P.A.) e, conseguentemente, priva di effetti favorevoli in favore di IL AT.
Il motivo è infondato.
Questa Corte intende dare continuità al principio richiamato dalla sentenza della Corte territoriale secondo cui “in tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente”, ribadendo che l'automatismo della estensione degli effetti favorevoli della eccezione di prescrizione trova una preclusione per il caso in cui il coobbligato “abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 15869 del 13/06/2019, Rv. 654291 - 01).
Nel procedimento esaminato nella massima richiamata questa Corte, cassando la sentenza di merito, ha affermato il principio della
5 di 9 Numero registro generale 22560/2022
Numero sezionale 3843/2024 estensione dell'effetto estintivo dell'obbligazione risarcitoria, Numero di raccolta generale 8837/2025 discendente dall'eccezione di prescrizione sollevata dall'assicuratore Data pubblicazione 03/04/2025
della responsabilità civile automobilistica. Estensione riferita alla posizione del responsabile civile coobbligato in solido, rimasto contumace nel processo. Fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame.
Tale orientamento ha trovato ulteriore conforto nella successiva pronuncia con la quale si è ribadito che “in materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente (Cass. Sez.
3 - n. 31071 del 28/11/2019).
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente la posizione di
IL AT non è sovrapponibile a quella di AL
AT, atteso che la condotta processuale del primo è proprio quella descritta nel primo capoverso della massima citata dalla Corte territoriale per cui “l'eccezione di prescrizione sollevata da un co- obbligato solidale ha effetto estintivo anche nei confronti dell'altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore, co-obbligato solidale, con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio”.
La posizione di AL AT è quella pure descritta nella citata decisione, nell'ipotesi in cui, “costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultim(a) espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione
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Numero di raccolta generale 8837/2025 sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di Data pubblicazione 03/04/2025 procedimento”.
Correttamente la Corte territoriale ha qualificato la condotta della
AT quale manifestazione tacita di “volontà di rinunciare all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio
(onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore)”.
Quanto alla tardività dell'eccezione di prescrizione formulata dalla
Compagnia VI, la censura è inammissibile in quanto nuova, perché il tema non è stato trattato dalla Corte territoriale e parte ricorrente non ha dedotto di avere sottoposto la tematica al giudice di merito.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2947 cc, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte distrettuale ritenuto che il termine di prescrizione per la Compagnia di SSicurazione dell'AL ME e per gli eredi di
IN AP e OS AT iniziasse a decorrere dalla morte di questi ultimi, avvenuta il giorno del sinistro. Secondo il ricorrente le caratteristiche del sinistro in oggetto avrebbero evidenziato esclusivamente la responsabilità di Sgrò, mentre il coinvolgimento responsabile di AT sarebbe emerso solo al momento del deposito della sentenza penale, che aveva riconosciuto la responsabilità di entrambi i conducenti.
Prima di quel momento i danneggiati non sarebbero stati nelle condizioni di avere consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta di OS AT. Pertanto, la prescrizione non avrebbe prodotto effetti, né in favore della Compagnia Allianz Viva S.p.a. (già VI
Italia SP e, prima ancora, EA SS.ni S.p.a.), né degli eredi di
AP e AT.
La censura è infondata.
7 di 9 Numero registro generale 22560/2022
Numero sezionale 3843/2024 La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 2947 c.c. Numero di raccolta generale 8837/2025 comma 3 secondo cui “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla Data pubblicazione 03/04/2025
legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato. o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Nello stesso modo la Corte d'appello ha applicato il principio affermato da questa Corte secondo cui “qualora in uno scontro fra due veicoli rimanga ferita una persona trasportata a bordo di uno di essi e deceda il conducente dello stesso veicolo, il diritto al risarcimento del danno vantato dal trasportato nei confronti degli eredi del defunto e del responsabile civile si prescrive in due anni dalla data dell'incidente perché, conseguendo l'estinzione del reato
"ipso iure" al decesso del reo, è nella stessa data che deve ritenersi estinto il reato di lesioni colpose a costui ascrivibile e deve farsi decorrere, quindi, il termine di prescrizione, senza che possa influire l'azione penale nei confronti dell'altro conducente del pari coinvolto nell'incidente e rimasto in vita” (Cass Sez. 3, Sentenza n. 12907 del
13/07/2004).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
(Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
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Numero di raccolta generale 8837/2025
P.Q.M.
Data pubblicazione 03/04/2025
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte
Suprema di Cassazione in data 20 novembre2024
Il Presidente
LI RU
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