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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/04/2025, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3930 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 23 luglio 2024 e vertente TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marina Flocco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gregorio VII n. 466; APPELLANTE E (P.IVA ), in E_ P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via delle Quattro Fontane, 10 APPELLATA E
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t. e di Controparte_3
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio e dall'avv. Giuseppe Paternò di Sessa ed elettivamente domiciliate nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Nemorense n. 83 ALTRE APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 5863/2019, pubblicata in data 18.3.19 e notificata in data 30.4.2019
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che conferma il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese del grado in complessivi Euro 2.800,00 oltre accessori in favore Contr di ed Euro 3.200,00 in favore di ciascuna delle compagnie, attesa la prognostica fondatezza del gravame, in riforma della sentenza n. 5863/19 del Tribunale di Roma, pubbl. il 18/03/2019 e notificata in data 30/04/2019:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 5063/14, R.G. 373/2014 - emesso dal Tribunale di Roma in data 12/02/2014, depositato il 5/03/2014 e notificato il 26/03/2014 – qui opposto e/o ritenerlo e dichiararlo nullo, illegittimo, infondato e/o comunque privarlo di efficacia, per tutti i motivi di cui in narrativa.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'emissione del D.I. 5063/14 per carenza dei presupposti di legge ai fini della valida instaurazione del procedimento monitorio;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto, in presenza di copertura assicurativa per il rischio di perdita del posto di lavoro della parte contraente, siccome indicato in parte motiva del presente atto;
- Accertare e dichiarare, in conseguenza delle chiamate Compagnie assicuratrici, che la Sig.ra non è tenuta al pagamento Parte_1 dell'importo di cui l'ingiunzione qui opposta per effetto della liberazione e manleva e per l'effetto condannare e Controparte_2 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5 Contr tempore, al pagamento dell'importo ingiunto dalla all'appellante;
- Accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il contratto di prestito personale di cui la pretesa ingiunzione, ex art. 1815 c.c. per intervenuta violazione della legge antiusura, in quanto il Tasso effettivo supera il limite di legge per periodo e tipologia di finanziamento, come rilevabile dalla tabella allegata in primo grado, con conseguente sanzione pari all'intero montante interessi contrattuale;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte della
in Centrale dei Rischi di Bankitalia, nonché la E_ violazione dell'art. 1175 - 1375 c.c. con condanna della medesima al CP_1 risarcimento del danno di natura morale patito in conseguenza della stessa. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con memoria ex art. 183 c.p.c. e ingiustamente denegati dal Giudice di prime cure. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Per l'appellata “Voglia E_
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: 1) in via principale, rigettare ogni domanda proposta dall'opponente con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e, comunque, non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento in favore della della somma di euro 19.938,97, oltre E_ interessi convenzionali, nei limiti del tasso soglia, al tasso annuo del 10,98% a far data dal 15 marzo 2013 sino al soddisfo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio, IVA e CPA come per legge;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della Banca opposta delle spese di giudizio. 4) in via istruttoria, rigettare le prove richieste dall'appellante.”
Per le appellate e Controparte_2 [...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_3 contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis cpc, non avendo alcuna probabilità di essere accolto, ovvero rigettarlo perché infondato, confermando conseguentemente la sentenza del Tribunale di Roma 5863/2019 del 18.03.2019. Si riconfermano in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a Controparte_2 rispetto al rapporto assicurativo dedotto in giudizio (perdita di impiego) e, conseguentemente, re-spingere qualsiasi richiesta formulata dall'attrice nei confronti della predetta Compagnia, disponendosi da subito la sua estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c. di ogni diritto all'indennizzo da parte dell'odierna appellante e pertanto respingerne la domanda di “liberazione e manleva”; - in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'appellante rispetto a quanto previsto dall'art. 11 delle condizioni di assicurazione, respingendone di conseguenza le domande;
- in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui la prestazione assicurativa ex adverso richiesta dovesse essere ritenuta dovuta, contenere l'eventuale condanna della Compagnia terza chiamata entro i limiti di quanto realmente previsto dalla polizza e dalle sue condizioni (cfr. art. 10 condizioni di assicurazione doc. 2) per un importo complessi-vo massimo di
€ 1.298,34; - in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato in data 30.5.2019,
[...] ha impugnato la sentenza n. 5863/2019 del Tribunale di Roma, Parte_1 emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5063/14, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della E_
, la somma di € 19.938,97.
[...]
Con la decisione il Tribunale di Roma così ha statuito: “Rigetta l'opposizione. Dichiara infondata la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di e Controparte_2 [...]
Dichiara definitivamente esecutivo Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 5063/14, emesso dal Tribunale di Roma in data 5/03/2014, nell'ambito della procedura R.G. 373/2014). Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare a
[...]
e le spese di CP_2 Controparte_3 lite, con la medesima difesa, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.” A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto incontestata la pretesa creditoria di euro 19.938,97 e non accoglibili tanto le richieste di prova orale che la istanza ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di CTU contabile formulate dall'opponete; ha ritenuto non superato il tasso soglia ex lege 108/1996 e generiche e prive di adeguata specificità le affermazioni dell'opponente volte a provarlo. Inoltre, con riferimento alla domanda svolta, con la chiamata in causa, nei confronti delle compagnie assicuratrici, l'opponente non aveva fornito la prova di aver tempestivamente comunicato alle Compagnie chiamate in manleva, dell'evento “perdita di impiego”, dedotto nelle polizze stipulate dalla Banca contraente in favore dell'assicurata; di qui, la fondatezza della eccezione di prescrizione biennale opposta dalle predette. La decisione è stata attinta da quattro motivi di impugnazione
Con il primo motivo (testualmente rubricato: “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione della appellante di essere manlevata in presenza di copertura assicurativa Pt_1 contrattuale dalle società terze chiamate in causa, stante l'adesione alle Contr polizze collettive stipulate dalla con poi Controparte_6 divenuta e per avere il giudice Controparte_2 Controparte_3 di prime cure contraddittoriamente prima affermato che trattasi di polizza Contr collettiva stipulata dalla banca in qualità di contraente a favore dell'assicurata, per poi concludere che in ogni caso era onere dell'assicurata svolgere formale denuncia della perdita d'impiego alla compagnia ex art. 1913 c.c. o all'agente autorizzato a concludere il contratto (ovvero la banca), affermando, in ogni caso, che l'appellante non avrebbe dato prova documentale al riguardo”) la parte eccepisce l'errore del giudice nell'aver ritenuto provato il credito della banca sulla base della avvenuta produzione - in sede di memorie ex art 183 VI comma cpc - dell'estratto conto integrale relativo al contratto di finanziamento n.792647, oggetto di causa. Secondo l'appellante, il contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria sarebbe privo di data nonché della firma del funzionario preposto Contro della indi lo stesso sarebbe privo dei requisiti minimi per poter essere definito tale, mancando la firma di tutte le parti e la data. Tali carenze precluderebbero, peraltro, di comprendere quando sarebbe stato erogato il contratto di finanziamento in questione. Il motivo è inammissibile ex art. 345 cpc per novità delle questioni poste. I rilievi formulati con la censura non hanno costituito motivo di opposizione in primo grado, dove la parte - dopo aver ammesso in premessa di ben conoscere la data della stipulazione del contratto in data 19.10.2009 che il finanziamento era stato “erogato il 19 ottobre 2009 per l'importo netto richiesto in Euro 15.000,00 da rimborsarsi in 120 ratei mensili costanti da Euro 216,39 a partire dalla scadenza del 19/11/2009 e sino a quella del 19/10/2019, con un Tasso Effettivo Globale del 10,98 %”- aveva, in realtà, limitato la propria contestazione ( pag. 2 atto di citazione) alla insufficienza, sul piano probatorio, dell'estratto di saldaconto riportante il saldo finale. Ad ogni buon conto, la censura non è ex se dirimente, poiché, anche qualora il contratto di finanziamento fosse privo della sottoscrizione del funzionario della Banca, la sua produzione in giudizio a sostegno della domanda giudiziale è indicativa della volontà di avvalersene ed ha, dunque, valore equipollente alla firma mancante. Con il secondo motivo (rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione della Pt_1 appellante di essere manlevata in presenza di copertura assicurativa contrattuale dalle società terze chiamate in causa, stante l'adesione alle Contr polizze collettive stipulate dalla con poi Controparte_6 divenuta e per avere il giudice Controparte_2 Controparte_3 di prime cure contraddittoriamente prima affermato che trattasi di polizza Contr collettiva stipulata dalla banca in qualità di contraente a favore dell'assicurata, per poi concludere che in ogni caso era onere dell'assicurata svolgere formale denuncia della perdita d'impiego alla compagnia ex art. 1913 c.c. o all'agente autorizzato a concludere il contratto (ovvero la banca), affermando, in ogni caso, che l'appellante non avrebbe dato prova documentale al riguardo) il giudice di prime cure avrebbe contraddittoriamente prima affermato che trattasi di polizza Contro collettiva stipulata dalla banca in qualità di contraente a favore dell' , per poi trarne la conclusione che era onere specifico di Parte_2 quest'ultima svolgere formale denuncia dell'evento della perdita d'impiego alla Compagnia ex art. 1913 c.c. ovvero all'agente autorizzato a concludere il contratto (la banca), essendo mancata la produzione di alcuna prova documentale a riguardo. Secondo la parte, tale onere competeva alla banca assicurata, contraente effettiva della polizza, essendosi la parte limitata a stipulare il contratto di finanziamento, comprensivo della polizza in questione. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 10 del contratto di polizza, non risultava la imposizione di alcun termine per la denuncia di sinistro, sì che doveva ritenersi erroneo e inconferente il richiamo, nella sentenza impugnata, al termine ex art. 1913 c.c. che prevede l'obbligo di dare avviso del sinistro entro tre gg dal suo verificarsi. Anche questo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc in quanto fondato su fatti mai dedotti prima. Non vi è traccia nell'atto di opposizione - né nelle difese successive, essendo mancato il deposito della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. - delle questioni oggi poste con il motivo e che, all'evidenza, integrando, anche qui, un mutamento dei fatti costitutivi della domanda originaria, ampliano illegittimamente il tema di prova oggetto del primo giudizio. Con il terzo motivo (rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità del contratto di prestito ex art. 1815 c.c. per asserito mancato superamento del tasso soglia per i crediti personali con riferimento al periodo della sottoscrizione del contratto ed asserita omessa prova e genericità della domanda. Erronea e/o contraddittoria motivazione del Giudice di prime cure e vizio di omesso esame degli elementi dedotti a supporto del motivo da parte opponente) Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato laddove, nell'indicare, tra Part le condizioni del finanziamento, l' , la Banca avrebbe omesso di considerare di aver addebitato € 854.000 senza precisarne la natura giustificativa. Secondo l'appellante, tali commissioni sull'indicatore di costo avrebbero una incidenza su base annua del 67%, ove si consideri che le stesse sono state addebitate prima ancora della scadenza del primo rateo di rimborso previsto contrattualmente, con una incidenza sul contratto di prestito di originari Euro 15.000,00 di circa 5,64 punti percentuali, con conseguente lievitazione del T.A.E.G. sino al 16,6200%. Di conseguenza, conclude l'appellante, il costo risultante, in termini di tasso effettivo, sarebbe, pertanto, esuberante il limite soglia ex lege 7/3/96 n. 108, previsto per la tipologia di prestito, fissato dal Legislatore nel trimestre 1/10/09- 31/12/09 nella misura del 14,6550%, con conseguente illiceità della pretesa e nullità del relativo contratto di prestito, ai sensi dell'art. 1815 c.c. Il motivo è infondato. Come dedotto dalla nella propria comparsa - e non smentito dalla CP_1 controparte - il contratto di finanziamento prevedeva le seguenti condizioni:
- capitale iniziale 15.000
- tasso annuale: 9.25%
- 120 rate mensili
- Commissione onnicomprensiva (per anno di durata, calcolata sull'importo del prestito) € 845,07
- Assicurazione
L'applicazione di tali condizioni conduce al seguente prospetto di calcolo:
Importo del Finanziamento: € 15.000,00 Tasso di Interesse Annuo (TAN): 9,25% Durata del Finanziamento: 10 anni Modalità di Restituzione: 120 rate mensili
Importo della Rata: € 192,05 Calcolo del TAEG Interessi totali calcolati al 9,25%: € 8.045,89
Importo totale da restituire (senza spese): € 23.045,89
Importo complessivo delle spese iniziali: € 845,07 TAEG su base annua: 10,63% Ne deriva la infondatezza del motivo se, come dedotto dalla stessa parte, il tasso soglia nel periodo di riferimento indicato dall'appellante (1/10/2009- 31.12.2009) è pari al 14,6550%.
E' inammissibile per novità, invece, la questione relativa alla inclusione, nel costo, della polizza assicurativa, pari ad Euro 1.014,08, non dedotta in primo grado.
Con il quarto e ultimo motivo di appello, di contenuto meramente processuale, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza in relazione all'omessa disamina e pronuncia in ordine alla eccezione sulla ingiustificata mancata partecipazione dell'assicurazione al procedimento di mediazione e circa la dichiarazione di non sussistenza dei presupposti per iniziare la mediazione effettuata dalla azienda di credito . E_
Il motivo è infondato. Quale conseguenza della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, la parte torna ad invocare le conseguenze di cui all'art. 12 bis D. L. vo 4 marzo 2010 n. 28. La domanda è vinta dalla prova, fornita dalle Compagnie affermano di aver regolarmente comunicato all'organismo di mediazione i motivi della loro mancata partecipazione alla relativa procedura giusto deposito in atti di di lettera-fax del 3.08.2015, prodotta all'udienza del 24.05.2016. Hanno infine reiterato la assorbita eccezione di difetto di legittimazione passiva delle stesse in relazione alla fattispecie dedotta in quanto “
[...]
- oggi - presta esclusivamente la Controparte_6 Controparte_2 garanzia dei rischi “Decesso” e “Invalidità Totale Permanente” e che la garanzia per “perdita d'impiego” è prestata unicamente da
[...]
(soggetto giuridico di diritto francese, Controparte_3 totalmente distinta dalla prima sebbene appartenente al medesimo gruppo)” (p.6 della comparsa di costituzione e risposta).
Al rigetto integrale dell'appello segue la condanna della appellante soccombente alla rifusione, in favore di ciascuna parte, delle spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe di cui al DM 13.08.2022 n. 247, tenuto conto del valore della causa pari all'importo azionato in sede monitoria. Alla soccombenza segue anche di dichiarare la parte tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ex artt. 13 comma 1quater DM 20.05.2002 n. 115
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5863/2019 Parte_1 pubblicata il 18.03.2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.000;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ex artt. 13 comma 1quater DM 20.05.2002 n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì
Il Presidente Nicola Saracino
così composta:
Nicola Saracino Presidente
Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3930 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 23 luglio 2024 e vertente TRA
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Marina Flocco, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Gregorio VII n. 466; APPELLANTE E (P.IVA ), in E_ P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucio Ghia ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via delle Quattro Fontane, 10 APPELLATA E
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t. e di Controparte_3
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] P.IVA_3 entrambe rappresentate e difese dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio e dall'avv. Giuseppe Paternò di Sessa ed elettivamente domiciliate nello studio di quest'ultimo in Roma, Via Nemorense n. 83 ALTRE APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 5863/2019, pubblicata in data 18.3.19 e notificata in data 30.4.2019
CONCLUSIONI: Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, che conferma il decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese del grado in complessivi Euro 2.800,00 oltre accessori in favore Contr di ed Euro 3.200,00 in favore di ciascuna delle compagnie, attesa la prognostica fondatezza del gravame, in riforma della sentenza n. 5863/19 del Tribunale di Roma, pubbl. il 18/03/2019 e notificata in data 30/04/2019:
- Revocare il decreto ingiuntivo n. 5063/14, R.G. 373/2014 - emesso dal Tribunale di Roma in data 12/02/2014, depositato il 5/03/2014 e notificato il 26/03/2014 – qui opposto e/o ritenerlo e dichiararlo nullo, illegittimo, infondato e/o comunque privarlo di efficacia, per tutti i motivi di cui in narrativa.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'emissione del D.I. 5063/14 per carenza dei presupposti di legge ai fini della valida instaurazione del procedimento monitorio;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto, in presenza di copertura assicurativa per il rischio di perdita del posto di lavoro della parte contraente, siccome indicato in parte motiva del presente atto;
- Accertare e dichiarare, in conseguenza delle chiamate Compagnie assicuratrici, che la Sig.ra non è tenuta al pagamento Parte_1 dell'importo di cui l'ingiunzione qui opposta per effetto della liberazione e manleva e per l'effetto condannare e Controparte_2 [...] in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Controparte_5 Contr tempore, al pagamento dell'importo ingiunto dalla all'appellante;
- Accertare e dichiarare nullo e/o annullabile il contratto di prestito personale di cui la pretesa ingiunzione, ex art. 1815 c.c. per intervenuta violazione della legge antiusura, in quanto il Tasso effettivo supera il limite di legge per periodo e tipologia di finanziamento, come rilevabile dalla tabella allegata in primo grado, con conseguente sanzione pari all'intero montante interessi contrattuale;
- Accertare e dichiarare l'illegittimità della segnalazione da parte della
in Centrale dei Rischi di Bankitalia, nonché la E_ violazione dell'art. 1175 - 1375 c.c. con condanna della medesima al CP_1 risarcimento del danno di natura morale patito in conseguenza della stessa. In via istruttoria, si chiede l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con memoria ex art. 183 c.p.c. e ingiustamente denegati dal Giudice di prime cure. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Per l'appellata “Voglia E_
l'Ecc.ma Corte di Appello adita: 1) in via principale, rigettare ogni domanda proposta dall'opponente con l'atto di citazione per cui è causa, siccome inammissibile e/o infondata e, comunque, non provata, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
2) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente al pagamento in favore della della somma di euro 19.938,97, oltre E_ interessi convenzionali, nei limiti del tasso soglia, al tasso annuo del 10,98% a far data dal 15 marzo 2013 sino al soddisfo, oltre alle spese e competenze del procedimento monitorio, IVA e CPA come per legge;
3) in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento in favore della Banca opposta delle spese di giudizio. 4) in via istruttoria, rigettare le prove richieste dall'appellante.”
Per le appellate e Controparte_2 [...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_3 contrariis reiectis, dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex art. 348 bis cpc, non avendo alcuna probabilità di essere accolto, ovvero rigettarlo perché infondato, confermando conseguentemente la sentenza del Tribunale di Roma 5863/2019 del 18.03.2019. Si riconfermano in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a Controparte_2 rispetto al rapporto assicurativo dedotto in giudizio (perdita di impiego) e, conseguentemente, re-spingere qualsiasi richiesta formulata dall'attrice nei confronti della predetta Compagnia, disponendosi da subito la sua estromissione dal presente giudizio;
- nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione ai sensi dell'art. 2952 comma II c.c. di ogni diritto all'indennizzo da parte dell'odierna appellante e pertanto respingerne la domanda di “liberazione e manleva”; - in subordine, accertare e dichiarare l'inadempimento dell'appellante rispetto a quanto previsto dall'art. 11 delle condizioni di assicurazione, respingendone di conseguenza le domande;
- in via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi in cui la prestazione assicurativa ex adverso richiesta dovesse essere ritenuta dovuta, contenere l'eventuale condanna della Compagnia terza chiamata entro i limiti di quanto realmente previsto dalla polizza e dalle sue condizioni (cfr. art. 10 condizioni di assicurazione doc. 2) per un importo complessi-vo massimo di
€ 1.298,34; - in ogni caso, con vittoria nelle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello tempestivamente notificato in data 30.5.2019,
[...] ha impugnato la sentenza n. 5863/2019 del Tribunale di Roma, Parte_1 emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 5063/14, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore della E_
, la somma di € 19.938,97.
[...]
Con la decisione il Tribunale di Roma così ha statuito: “Rigetta l'opposizione. Dichiara infondata la domanda di manleva proposta dall'opponente nei confronti di e Controparte_2 [...]
Dichiara definitivamente esecutivo Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 5063/14, emesso dal Tribunale di Roma in data 5/03/2014, nell'ambito della procedura R.G. 373/2014). Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali. Condanna altresì la parte opponente a rimborsare a
[...]
e le spese di CP_2 Controparte_3 lite, con la medesima difesa, che si liquidano in complessivi € 3.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.” A fondamento della decisione, il Tribunale ha ritenuto incontestata la pretesa creditoria di euro 19.938,97 e non accoglibili tanto le richieste di prova orale che la istanza ex art. 210 c.p.c. e la richiesta di CTU contabile formulate dall'opponete; ha ritenuto non superato il tasso soglia ex lege 108/1996 e generiche e prive di adeguata specificità le affermazioni dell'opponente volte a provarlo. Inoltre, con riferimento alla domanda svolta, con la chiamata in causa, nei confronti delle compagnie assicuratrici, l'opponente non aveva fornito la prova di aver tempestivamente comunicato alle Compagnie chiamate in manleva, dell'evento “perdita di impiego”, dedotto nelle polizze stipulate dalla Banca contraente in favore dell'assicurata; di qui, la fondatezza della eccezione di prescrizione biennale opposta dalle predette. La decisione è stata attinta da quattro motivi di impugnazione
Con il primo motivo (testualmente rubricato: “Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione della appellante di essere manlevata in presenza di copertura assicurativa Pt_1 contrattuale dalle società terze chiamate in causa, stante l'adesione alle Contr polizze collettive stipulate dalla con poi Controparte_6 divenuta e per avere il giudice Controparte_2 Controparte_3 di prime cure contraddittoriamente prima affermato che trattasi di polizza Contr collettiva stipulata dalla banca in qualità di contraente a favore dell'assicurata, per poi concludere che in ogni caso era onere dell'assicurata svolgere formale denuncia della perdita d'impiego alla compagnia ex art. 1913 c.c. o all'agente autorizzato a concludere il contratto (ovvero la banca), affermando, in ogni caso, che l'appellante non avrebbe dato prova documentale al riguardo”) la parte eccepisce l'errore del giudice nell'aver ritenuto provato il credito della banca sulla base della avvenuta produzione - in sede di memorie ex art 183 VI comma cpc - dell'estratto conto integrale relativo al contratto di finanziamento n.792647, oggetto di causa. Secondo l'appellante, il contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria sarebbe privo di data nonché della firma del funzionario preposto Contro della indi lo stesso sarebbe privo dei requisiti minimi per poter essere definito tale, mancando la firma di tutte le parti e la data. Tali carenze precluderebbero, peraltro, di comprendere quando sarebbe stato erogato il contratto di finanziamento in questione. Il motivo è inammissibile ex art. 345 cpc per novità delle questioni poste. I rilievi formulati con la censura non hanno costituito motivo di opposizione in primo grado, dove la parte - dopo aver ammesso in premessa di ben conoscere la data della stipulazione del contratto in data 19.10.2009 che il finanziamento era stato “erogato il 19 ottobre 2009 per l'importo netto richiesto in Euro 15.000,00 da rimborsarsi in 120 ratei mensili costanti da Euro 216,39 a partire dalla scadenza del 19/11/2009 e sino a quella del 19/10/2019, con un Tasso Effettivo Globale del 10,98 %”- aveva, in realtà, limitato la propria contestazione ( pag. 2 atto di citazione) alla insufficienza, sul piano probatorio, dell'estratto di saldaconto riportante il saldo finale. Ad ogni buon conto, la censura non è ex se dirimente, poiché, anche qualora il contratto di finanziamento fosse privo della sottoscrizione del funzionario della Banca, la sua produzione in giudizio a sostegno della domanda giudiziale è indicativa della volontà di avvalersene ed ha, dunque, valore equipollente alla firma mancante. Con il secondo motivo (rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione della Pt_1 appellante di essere manlevata in presenza di copertura assicurativa contrattuale dalle società terze chiamate in causa, stante l'adesione alle Contr polizze collettive stipulate dalla con poi Controparte_6 divenuta e per avere il giudice Controparte_2 Controparte_3 di prime cure contraddittoriamente prima affermato che trattasi di polizza Contr collettiva stipulata dalla banca in qualità di contraente a favore dell'assicurata, per poi concludere che in ogni caso era onere dell'assicurata svolgere formale denuncia della perdita d'impiego alla compagnia ex art. 1913 c.c. o all'agente autorizzato a concludere il contratto (ovvero la banca), affermando, in ogni caso, che l'appellante non avrebbe dato prova documentale al riguardo) il giudice di prime cure avrebbe contraddittoriamente prima affermato che trattasi di polizza Contro collettiva stipulata dalla banca in qualità di contraente a favore dell' , per poi trarne la conclusione che era onere specifico di Parte_2 quest'ultima svolgere formale denuncia dell'evento della perdita d'impiego alla Compagnia ex art. 1913 c.c. ovvero all'agente autorizzato a concludere il contratto (la banca), essendo mancata la produzione di alcuna prova documentale a riguardo. Secondo la parte, tale onere competeva alla banca assicurata, contraente effettiva della polizza, essendosi la parte limitata a stipulare il contratto di finanziamento, comprensivo della polizza in questione. Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 10 del contratto di polizza, non risultava la imposizione di alcun termine per la denuncia di sinistro, sì che doveva ritenersi erroneo e inconferente il richiamo, nella sentenza impugnata, al termine ex art. 1913 c.c. che prevede l'obbligo di dare avviso del sinistro entro tre gg dal suo verificarsi. Anche questo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 345 cpc in quanto fondato su fatti mai dedotti prima. Non vi è traccia nell'atto di opposizione - né nelle difese successive, essendo mancato il deposito della memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. - delle questioni oggi poste con il motivo e che, all'evidenza, integrando, anche qui, un mutamento dei fatti costitutivi della domanda originaria, ampliano illegittimamente il tema di prova oggetto del primo giudizio. Con il terzo motivo (rubricato: Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità del contratto di prestito ex art. 1815 c.c. per asserito mancato superamento del tasso soglia per i crediti personali con riferimento al periodo della sottoscrizione del contratto ed asserita omessa prova e genericità della domanda. Erronea e/o contraddittoria motivazione del Giudice di prime cure e vizio di omesso esame degli elementi dedotti a supporto del motivo da parte opponente) Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato laddove, nell'indicare, tra Part le condizioni del finanziamento, l' , la Banca avrebbe omesso di considerare di aver addebitato € 854.000 senza precisarne la natura giustificativa. Secondo l'appellante, tali commissioni sull'indicatore di costo avrebbero una incidenza su base annua del 67%, ove si consideri che le stesse sono state addebitate prima ancora della scadenza del primo rateo di rimborso previsto contrattualmente, con una incidenza sul contratto di prestito di originari Euro 15.000,00 di circa 5,64 punti percentuali, con conseguente lievitazione del T.A.E.G. sino al 16,6200%. Di conseguenza, conclude l'appellante, il costo risultante, in termini di tasso effettivo, sarebbe, pertanto, esuberante il limite soglia ex lege 7/3/96 n. 108, previsto per la tipologia di prestito, fissato dal Legislatore nel trimestre 1/10/09- 31/12/09 nella misura del 14,6550%, con conseguente illiceità della pretesa e nullità del relativo contratto di prestito, ai sensi dell'art. 1815 c.c. Il motivo è infondato. Come dedotto dalla nella propria comparsa - e non smentito dalla CP_1 controparte - il contratto di finanziamento prevedeva le seguenti condizioni:
- capitale iniziale 15.000
- tasso annuale: 9.25%
- 120 rate mensili
- Commissione onnicomprensiva (per anno di durata, calcolata sull'importo del prestito) € 845,07
- Assicurazione
L'applicazione di tali condizioni conduce al seguente prospetto di calcolo:
Importo del Finanziamento: € 15.000,00 Tasso di Interesse Annuo (TAN): 9,25% Durata del Finanziamento: 10 anni Modalità di Restituzione: 120 rate mensili
Importo della Rata: € 192,05 Calcolo del TAEG Interessi totali calcolati al 9,25%: € 8.045,89
Importo totale da restituire (senza spese): € 23.045,89
Importo complessivo delle spese iniziali: € 845,07 TAEG su base annua: 10,63% Ne deriva la infondatezza del motivo se, come dedotto dalla stessa parte, il tasso soglia nel periodo di riferimento indicato dall'appellante (1/10/2009- 31.12.2009) è pari al 14,6550%.
E' inammissibile per novità, invece, la questione relativa alla inclusione, nel costo, della polizza assicurativa, pari ad Euro 1.014,08, non dedotta in primo grado.
Con il quarto e ultimo motivo di appello, di contenuto meramente processuale, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza in relazione all'omessa disamina e pronuncia in ordine alla eccezione sulla ingiustificata mancata partecipazione dell'assicurazione al procedimento di mediazione e circa la dichiarazione di non sussistenza dei presupposti per iniziare la mediazione effettuata dalla azienda di credito . E_
Il motivo è infondato. Quale conseguenza della mancata partecipazione al procedimento di mediazione, la parte torna ad invocare le conseguenze di cui all'art. 12 bis D. L. vo 4 marzo 2010 n. 28. La domanda è vinta dalla prova, fornita dalle Compagnie affermano di aver regolarmente comunicato all'organismo di mediazione i motivi della loro mancata partecipazione alla relativa procedura giusto deposito in atti di di lettera-fax del 3.08.2015, prodotta all'udienza del 24.05.2016. Hanno infine reiterato la assorbita eccezione di difetto di legittimazione passiva delle stesse in relazione alla fattispecie dedotta in quanto “
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- oggi - presta esclusivamente la Controparte_6 Controparte_2 garanzia dei rischi “Decesso” e “Invalidità Totale Permanente” e che la garanzia per “perdita d'impiego” è prestata unicamente da
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(soggetto giuridico di diritto francese, Controparte_3 totalmente distinta dalla prima sebbene appartenente al medesimo gruppo)” (p.6 della comparsa di costituzione e risposta).
Al rigetto integrale dell'appello segue la condanna della appellante soccombente alla rifusione, in favore di ciascuna parte, delle spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base delle tariffe di cui al DM 13.08.2022 n. 247, tenuto conto del valore della causa pari all'importo azionato in sede monitoria. Alla soccombenza segue anche di dichiarare la parte tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ex artt. 13 comma 1quater DM 20.05.2002 n. 115
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5863/2019 Parte_1 pubblicata il 18.03.2019, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese del grado che liquida in complessivi € 2.000;
- dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione ex artt. 13 comma 1quater DM 20.05.2002 n. 115.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.04.2025
Il consigliere estensore Giovanna Gianì
Il Presidente Nicola Saracino