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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 25/09/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2668/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2668/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Chimienti, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano (MI), via Padova n.
38/a; contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F ), rappresentati e difesi dall'avv. Marianna Ballerini ed
[...] C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Cesano Maderno (MB), C.so Roma
132.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “…a) Accertare e dichiarare la validità del conferimento di incarico e della proposta di acquisto/preliminare di vendita sottoscritta tra le parti, per i motivi di cui sopra;
b) Ritenere e dichiarare, per l'effetto, che i signori , , come rappresentato, nonché i signori Controparte_3 Controparte_2
e , nella qualità di promittenti venditori, si sono obbligati a far acquistare all'odierno CP_4 CP_1 attore, promissario acquirente, la piena ed esclusiva proprietà della villetta a schiera costituita da un piano cantina, un piano terra ed un primo piano con annesso terreno ed un box confinante con proprietà Pt_2
e/o loro aventi causa, nonché, con Via Villani, censita in Catasto con il foglio 11,
[...] CP_5 CP_6 particella 381, Categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5,5, Piano S1 – T – 1, Rendita Catastale Euro 369,27, liberi da pesi, oneri, vincoli, canoni, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;
c) Ritenere e dichiarare pacifico e non contestato l'inadempimento contrattuale di essi convenuti alle obbligazioni assunte, non avendo essi, pagina 1 di 6 volontariamente, provveduto alla regolarizzazione di quanto promesso in vendita e per non avere, altresì, adempiuto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita, nei termini contrattualmente stabiliti;
d) Per
l'effetto, fermo quanto di seguito specificato sub f) e g) o, in subordine sub h), emanare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente all'immobile oggetto di giudizio, con ogni consequenziale statuizione di ragione e di legge, trasferendone la proprietà al sig.
[...]
, nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale: Pt_1 C.F._6
; e) Ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di provvedere alla
[...] trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2652 n. 2, c.c., con esonero da ogni responsabilità; f) Previa disponenda CTU, accertare le difformità presenti sull'immobile e l'importo necessario per la loro regolarizzazione, riducendo ai sensi dell'articolo 1489 c.c., il prezzo di un importo pari ad Euro 8.000,00, o di quello maggiore o minore, ritenuto equo e giusto;
g) Condannare, altresì, parte convenuta, in solido, ai sensi dell'articolo 1489 c.c. al pagamento in favore di esso attore dell'importo corrispondente a tutti i canoni di locazione pagati dal mese di ottobre 2023 al giorno dell'effettivo trasferimento della proprietà pari ad Euro
485,00 mensili, disponendo, la parziale compensazione del relativo importo con quanto dovuto a titolo di saldo prezzo;
h) In subordine, in via gradata, emanare sentenza ex art. 2932 c.c. e, ai sensi degli articoli 1218 e 1223
c.c., condannare essi convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali dall'attore subiti e subendi, quantificabili nell'importo testè indicato e relativo al pagamento dei canoni di locazione (Euro 485,00 mensili da ottobre 2023 all'effettivo trasferimento della proprietà) nonché, quello ulteriore pari alla spesa che esso dovrà affrontare per procedere alla regolarizzazione delle rilevate difformità, indicata in Euro 8.000,00, o quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta dall'Ill.mo Giudicante, disponendo la parziale compensazione del relativo importo con quanto dovuto a titolo di saldo prezzo;
i) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario e distrattario…” (cfr. memoria ex art. 171 ter cpc)”; per , e : “…CONCLUSIONI IN Controparte_3 CP_4 CP_1
VIA PRELIMINARE - Attesa la necessità, per le ragioni esposte in narrativa, di estendere il contraddittorio nei confronti dei terzi nonché del soggetto che ha poi operato la vendita ovvero l'agente Controparte_7 immobiliare di …. autorizzare la chiamata in causa Controparte_8 Controparte_9
i predetti terzi … - Dichiarare l'atto di citazione annullabile per difetto dei requisiti previsti dall'art. 163 cpc rendendosi altresì necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi;
- Dichiarare la citazione inammissibile in quanto non è stato esperito il procedimento della negoziazione assistita obbligatorio nei confronti dei convenuti da parte dell'attore concedendo termine a tal fine;
- Concedere termine per parte convenuta, autorizzata la chiamata dei terzi, per estendere l'invito alla negoziazione assistita anche ai terzi chiamati. - Dichiarare l'improcedibilità della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.p.c. per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Rigettare
pagina 2 di 6 ogni avversa domanda in quanto infondata in Fatto ed in diritto PER I MOTIVI ESPOSTI in atti. - Accertata e dichiarata l'incapacità a contrarre del sig. (interdetto) e l'assenza preventiva di Controparte_2 autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla messa in vendita del compendio ereditario, dichiarare nullo sia il contratto di conferimento di incarico nei confronti dello sia la proposta/accettazione di Controparte_10 vendita della agenzia di e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo CP_8 CP_9 ragione o causa dai convenuti agli attori;
- Accertata e dichiarata l'incapacità a contrarre del sig. Controparte_2
e l'assenza preventiva di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla messa in vendita del
[...] compendio ereditario, dichiarare nullo sia il contratto di conferimento di incarico nei confronti dello CP_10 sia la proposta/accettazione di vendita della agenzia di e conseguentemente
[...] CP_8 CP_9 rigettare la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. per difetto dei requisiti di legge;
- Accertata e dichiarata la responsabilità delle due agenzie terze nella compravendita de quo, condannare lo e CP_10
l'agenzia in via solidale tra loro, al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti quantificata CP_8 secondo equità, e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compenso provvigionale. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte da controparte, anche parzialmente, manlevare dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno nei confronti dell'attore i convenuti con condanna delle agenzie terze chiamate in via solidale a corrispondere il dovuto. IN VIA
ISTRUTTORIA: …” (cfr. comparsa di costituzione); per , “… CONCLUSIONI NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Controparte_2
Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in Fatto ed in diritto PER I MOTIVI ESPOSTI in atti. -
Accertata e dichiarata l'incapacità a contrarre del sig. e l'assenza preventiva di Controparte_2 autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla messa in vendita del compendio ereditario, dichiarare nullo sia il contratto di conferimento di incarico nei confronti dello sia la proposta/accettazione di Controparte_10 vendita della agenzia di e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo CP_8 CP_9 ragione o causa dai convenuti agli attori;
- Accertata e dichiarata l'incapacità a contrarre del sig. Controparte_2
e l'assenza preventiva di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla messa in vendita del
[...] compendio ereditario, dichiarare nullo sia il contratto di conferimento di incarico nei confronti dello CP_10 sia la proposta/accettazione di vendita della agenzia di e conseguentemente
[...] CP_8 CP_9 rigettare la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. per difetto dei requisiti di legge;
- Accertata e dichiarata la responsabilità delle due agenzie terze nella compravendita de quo, condannare lo e CP_10
l'agenzia in via solidale tra loro, al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti quantificata CP_8 secondo equità, e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compenso provvigionale. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte da controparte, anche parzialmente, manlevare dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno nei confronti dell'attore i pagina 3 di 6 convenuti con condanna delle agenzie terze chiamate in via solidale a corrispondere il dovuto. IN VIA
ISTRUTTORIA:…” (cfr. comparsa di costituzione).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha allegato di aver concluso, in qualità di Parte_1 promissario acquirente, un contratto preliminare avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Desio, via Villani n. 6 e precisamente, “una villetta a schiera costituita da un piano cantina, un piano terra ed un primo piano con annesso terreno ed un box” (doc.1), al prezzo di € 140.000, senza che fosse stato possibile addivenire alla stipula del contratto definitivo per inadempimento dei promittenti venditori, odierni convenuti. L'attore ha, quindi, domandato l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la domanda attrice, sostenendo la nullità del contratto preliminare per difetto di volontà di una delle parti e hanno rassegnato le conclusioni così come sopra riportate.
All'udienza del 10 settembre 2025, i difensori delle parti hanno dichiarato che “è stato raggiunto un accordo tra le parti ed è pertanto cessata la materia del contendere, a spese compensate. Le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio ed in ragione della necessità di eseguire il trasferimento dell'immobile chiedono l'emissione dell'ordine di cancellazione della trascrizione…”(cfr. verbale di causa).
La causa è stata dunque rinviata per i provvedimenti di cui all'art.281 sexies cpc.
Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto, infatti, che la cessazione del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Nella specie, l'avvenuta transazione della lite, come hanno dichiarato in via congiunta i procuratori delle parti, ha determinato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragione della lite e l'interesse stesso all'accoglimento delle domande reciprocamente svolte, con conseguente venir meno dell'interesse di entrambe le parti a proseguire il presente giudizio e, parallelamente, dell'obbligo del giudice adito di pronunciare sull'oggetto della controversia. Avendo le parti trovato un accordo anche in punto spese di lite, le stesse vanno interamente compensate.
Quanto all'ordine di cancellazione della trascrizione, è emerso, a seguito dalla produzione in giudizio da parte dell'attore, in data 16.09.2025, del documento “Ispezione ipotecaria”, che è stata trascritta, in pagina 4 di 6 data 23.04.2024, la domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (Registro generale n. 52556 Registro Particolare n. 37876, quadro “D”: “SI CHIEDE AL
TRIBUNALE, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DEI SIGNORI AL CP_2
CONTRATTO PRELIMINARE 8 GIUGNO 2023, DI EMETTERE SENTENZA COSTITUTIVA EX ART.
2932 COD. CIV. CHE TENGA LUOGO DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER ATTO PUBBLICO DI
COMPRAVENDITA NON CONCLUSO RELATIVAMENTE ALL'UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN
DESIO VIA VILLANI 6. SI FA PRESENTE CHE NON AVENDO ANCORA RICEVUTO LE CARTOLINE
RELATIVE ALLE NOTIFICHE AI SIGNORI E SI CHIEDE LA CP_1 CP_4
TRASCRIZIONE SOLO NEI CONFRONTI DEI SIGNORI E Controparte_3 [...]
I PRECISA CHE PER MERO ERRORE E' STATA INSERITA Controparte_11
ERRONEAMENTE LA DATA DI NASCITA DEL SIGNOR ALAIA INDICANDO 21 GENNAIO 1990 DI
CONTRO
AL 23 GENNAIO 1990, DATA CORRETTA E CHE CORRISPONDE AL CODICE FISCALE
INDICATO NELL'ATTO DI CITAZIONE.SI FA INOLTRE PRESENTE CHE PER QUANTO RIGUARDA
I CONVENUTI SIGNORI ER MERO ERRORE MANCANO NELL'ATT O I DATI RELATIVI CP_2
A NASCITA E CODICE FISCALE.SI ESONERA IL CONSERVATO RE DA OGNI RESPONSABILITA'”).
Tale trascrizione ha “effetto prenotativo”, ai sensi dell'art. 2652 cc, e rende opponibili ai terzi acquirenti successivi a tale trascrizione gli eventuali effetti di accoglimento che scaturirebbero dalla domanda giudiziale. Ne consegue che, una volta rigettata la domanda o estinto il processo, tale trascrizione è inutiliter data.
Pertanto, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue, ai sensi dell'art. 2668 cc, l'ordine di cancellazione della trascrizione della presente domanda giudiziale, a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza (cfr. Cass.n. 8759/2024).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n.2668/2024 per le ragioni indicate in motivazione:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
- con effetto dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale attorea, “Nota di trascrizione Registro generale n. 52556
pagina 5 di 6 Registro particolare n. 37876 Presentazione n. 36 del 23/04/2024” a cura della parte diligente, fermo il resto, con spese a carico di parte attrice;
- spese compensate.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2668/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Chimienti, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Milano (MI), via Padova n.
38/a; contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F ), rappresentati e difesi dall'avv. Marianna Ballerini ed
[...] C.F._5 elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore in Cesano Maderno (MB), C.so Roma
132.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “…a) Accertare e dichiarare la validità del conferimento di incarico e della proposta di acquisto/preliminare di vendita sottoscritta tra le parti, per i motivi di cui sopra;
b) Ritenere e dichiarare, per l'effetto, che i signori , , come rappresentato, nonché i signori Controparte_3 Controparte_2
e , nella qualità di promittenti venditori, si sono obbligati a far acquistare all'odierno CP_4 CP_1 attore, promissario acquirente, la piena ed esclusiva proprietà della villetta a schiera costituita da un piano cantina, un piano terra ed un primo piano con annesso terreno ed un box confinante con proprietà Pt_2
e/o loro aventi causa, nonché, con Via Villani, censita in Catasto con il foglio 11,
[...] CP_5 CP_6 particella 381, Categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5,5, Piano S1 – T – 1, Rendita Catastale Euro 369,27, liberi da pesi, oneri, vincoli, canoni, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli;
c) Ritenere e dichiarare pacifico e non contestato l'inadempimento contrattuale di essi convenuti alle obbligazioni assunte, non avendo essi, pagina 1 di 6 volontariamente, provveduto alla regolarizzazione di quanto promesso in vendita e per non avere, altresì, adempiuto all'obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita, nei termini contrattualmente stabiliti;
d) Per
l'effetto, fermo quanto di seguito specificato sub f) e g) o, in subordine sub h), emanare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto di vendita non concluso, relativamente all'immobile oggetto di giudizio, con ogni consequenziale statuizione di ragione e di legge, trasferendone la proprietà al sig.
[...]
, nato a [...] il [...], residente in [...], codice fiscale: Pt_1 C.F._6
; e) Ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano di provvedere alla
[...] trascrizione della sentenza ai sensi dell'art. 2652 n. 2, c.c., con esonero da ogni responsabilità; f) Previa disponenda CTU, accertare le difformità presenti sull'immobile e l'importo necessario per la loro regolarizzazione, riducendo ai sensi dell'articolo 1489 c.c., il prezzo di un importo pari ad Euro 8.000,00, o di quello maggiore o minore, ritenuto equo e giusto;
g) Condannare, altresì, parte convenuta, in solido, ai sensi dell'articolo 1489 c.c. al pagamento in favore di esso attore dell'importo corrispondente a tutti i canoni di locazione pagati dal mese di ottobre 2023 al giorno dell'effettivo trasferimento della proprietà pari ad Euro
485,00 mensili, disponendo, la parziale compensazione del relativo importo con quanto dovuto a titolo di saldo prezzo;
h) In subordine, in via gradata, emanare sentenza ex art. 2932 c.c. e, ai sensi degli articoli 1218 e 1223
c.c., condannare essi convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali dall'attore subiti e subendi, quantificabili nell'importo testè indicato e relativo al pagamento dei canoni di locazione (Euro 485,00 mensili da ottobre 2023 all'effettivo trasferimento della proprietà) nonché, quello ulteriore pari alla spesa che esso dovrà affrontare per procedere alla regolarizzazione delle rilevate difformità, indicata in Euro 8.000,00, o quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta dall'Ill.mo Giudicante, disponendo la parziale compensazione del relativo importo con quanto dovuto a titolo di saldo prezzo;
i) Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che se ne dichiara anticipatario e distrattario…” (cfr. memoria ex art. 171 ter cpc)”; per , e : “…CONCLUSIONI IN Controparte_3 CP_4 CP_1
VIA PRELIMINARE - Attesa la necessità, per le ragioni esposte in narrativa, di estendere il contraddittorio nei confronti dei terzi nonché del soggetto che ha poi operato la vendita ovvero l'agente Controparte_7 immobiliare di …. autorizzare la chiamata in causa Controparte_8 Controparte_9
i predetti terzi … - Dichiarare l'atto di citazione annullabile per difetto dei requisiti previsti dall'art. 163 cpc rendendosi altresì necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei terzi;
- Dichiarare la citazione inammissibile in quanto non è stato esperito il procedimento della negoziazione assistita obbligatorio nei confronti dei convenuti da parte dell'attore concedendo termine a tal fine;
- Concedere termine per parte convenuta, autorizzata la chiamata dei terzi, per estendere l'invito alla negoziazione assistita anche ai terzi chiamati. - Dichiarare l'improcedibilità della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.p.c. per il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Rigettare
pagina 2 di 6 ogni avversa domanda in quanto infondata in Fatto ed in diritto PER I MOTIVI ESPOSTI in atti. - Accertata e dichiarata l'incapacità a contrarre del sig. (interdetto) e l'assenza preventiva di Controparte_2 autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla messa in vendita del compendio ereditario, dichiarare nullo sia il contratto di conferimento di incarico nei confronti dello sia la proposta/accettazione di Controparte_10 vendita della agenzia di e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo CP_8 CP_9 ragione o causa dai convenuti agli attori;
- Accertata e dichiarata l'incapacità a contrarre del sig. Controparte_2
e l'assenza preventiva di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla messa in vendita del
[...] compendio ereditario, dichiarare nullo sia il contratto di conferimento di incarico nei confronti dello CP_10 sia la proposta/accettazione di vendita della agenzia di e conseguentemente
[...] CP_8 CP_9 rigettare la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. per difetto dei requisiti di legge;
- Accertata e dichiarata la responsabilità delle due agenzie terze nella compravendita de quo, condannare lo e CP_10
l'agenzia in via solidale tra loro, al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti quantificata CP_8 secondo equità, e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compenso provvigionale. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte da controparte, anche parzialmente, manlevare dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno nei confronti dell'attore i convenuti con condanna delle agenzie terze chiamate in via solidale a corrispondere il dovuto. IN VIA
ISTRUTTORIA: …” (cfr. comparsa di costituzione); per , “… CONCLUSIONI NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - Controparte_2
Rigettare ogni avversa domanda in quanto infondata in Fatto ed in diritto PER I MOTIVI ESPOSTI in atti. -
Accertata e dichiarata l'incapacità a contrarre del sig. e l'assenza preventiva di Controparte_2 autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla messa in vendita del compendio ereditario, dichiarare nullo sia il contratto di conferimento di incarico nei confronti dello sia la proposta/accettazione di Controparte_10 vendita della agenzia di e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto a nessun titolo CP_8 CP_9 ragione o causa dai convenuti agli attori;
- Accertata e dichiarata l'incapacità a contrarre del sig. Controparte_2
e l'assenza preventiva di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare alla messa in vendita del
[...] compendio ereditario, dichiarare nullo sia il contratto di conferimento di incarico nei confronti dello CP_10 sia la proposta/accettazione di vendita della agenzia di e conseguentemente
[...] CP_8 CP_9 rigettare la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. per difetto dei requisiti di legge;
- Accertata e dichiarata la responsabilità delle due agenzie terze nella compravendita de quo, condannare lo e CP_10
l'agenzia in via solidale tra loro, al risarcimento del danno nei confronti dei convenuti quantificata CP_8 secondo equità, e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compenso provvigionale. NEL MERITO IN VIA
SUBORDINATA Solo nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte da controparte, anche parzialmente, manlevare dal pagamento di qualsivoglia somma a titolo di danno nei confronti dell'attore i pagina 3 di 6 convenuti con condanna delle agenzie terze chiamate in via solidale a corrispondere il dovuto. IN VIA
ISTRUTTORIA:…” (cfr. comparsa di costituzione).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha allegato di aver concluso, in qualità di Parte_1 promissario acquirente, un contratto preliminare avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Desio, via Villani n. 6 e precisamente, “una villetta a schiera costituita da un piano cantina, un piano terra ed un primo piano con annesso terreno ed un box” (doc.1), al prezzo di € 140.000, senza che fosse stato possibile addivenire alla stipula del contratto definitivo per inadempimento dei promittenti venditori, odierni convenuti. L'attore ha, quindi, domandato l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno contestato la domanda attrice, sostenendo la nullità del contratto preliminare per difetto di volontà di una delle parti e hanno rassegnato le conclusioni così come sopra riportate.
All'udienza del 10 settembre 2025, i difensori delle parti hanno dichiarato che “è stato raggiunto un accordo tra le parti ed è pertanto cessata la materia del contendere, a spese compensate. Le parti congiuntamente chiedono l'estinzione del giudizio ed in ragione della necessità di eseguire il trasferimento dell'immobile chiedono l'emissione dell'ordine di cancellazione della trascrizione…”(cfr. verbale di causa).
La causa è stata dunque rinviata per i provvedimenti di cui all'art.281 sexies cpc.
Ciò posto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto, infatti, che la cessazione del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Nella specie, l'avvenuta transazione della lite, come hanno dichiarato in via congiunta i procuratori delle parti, ha determinato la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la stessa ragione della lite e l'interesse stesso all'accoglimento delle domande reciprocamente svolte, con conseguente venir meno dell'interesse di entrambe le parti a proseguire il presente giudizio e, parallelamente, dell'obbligo del giudice adito di pronunciare sull'oggetto della controversia. Avendo le parti trovato un accordo anche in punto spese di lite, le stesse vanno interamente compensate.
Quanto all'ordine di cancellazione della trascrizione, è emerso, a seguito dalla produzione in giudizio da parte dell'attore, in data 16.09.2025, del documento “Ispezione ipotecaria”, che è stata trascritta, in pagina 4 di 6 data 23.04.2024, la domanda giudiziale diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre (Registro generale n. 52556 Registro Particolare n. 37876, quadro “D”: “SI CHIEDE AL
TRIBUNALE, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO DEI SIGNORI AL CP_2
CONTRATTO PRELIMINARE 8 GIUGNO 2023, DI EMETTERE SENTENZA COSTITUTIVA EX ART.
2932 COD. CIV. CHE TENGA LUOGO DEL CONTRATTO DEFINITIVO PER ATTO PUBBLICO DI
COMPRAVENDITA NON CONCLUSO RELATIVAMENTE ALL'UNITA' IMMOBILIARE UBICATA IN
DESIO VIA VILLANI 6. SI FA PRESENTE CHE NON AVENDO ANCORA RICEVUTO LE CARTOLINE
RELATIVE ALLE NOTIFICHE AI SIGNORI E SI CHIEDE LA CP_1 CP_4
TRASCRIZIONE SOLO NEI CONFRONTI DEI SIGNORI E Controparte_3 [...]
I PRECISA CHE PER MERO ERRORE E' STATA INSERITA Controparte_11
ERRONEAMENTE LA DATA DI NASCITA DEL SIGNOR ALAIA INDICANDO 21 GENNAIO 1990 DI
CONTRO
AL 23 GENNAIO 1990, DATA CORRETTA E CHE CORRISPONDE AL CODICE FISCALE
INDICATO NELL'ATTO DI CITAZIONE.SI FA INOLTRE PRESENTE CHE PER QUANTO RIGUARDA
I CONVENUTI SIGNORI ER MERO ERRORE MANCANO NELL'ATT O I DATI RELATIVI CP_2
A NASCITA E CODICE FISCALE.SI ESONERA IL CONSERVATO RE DA OGNI RESPONSABILITA'”).
Tale trascrizione ha “effetto prenotativo”, ai sensi dell'art. 2652 cc, e rende opponibili ai terzi acquirenti successivi a tale trascrizione gli eventuali effetti di accoglimento che scaturirebbero dalla domanda giudiziale. Ne consegue che, una volta rigettata la domanda o estinto il processo, tale trascrizione è inutiliter data.
Pertanto, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere consegue, ai sensi dell'art. 2668 cc, l'ordine di cancellazione della trascrizione della presente domanda giudiziale, a far data dal passaggio in giudicato della presente sentenza (cfr. Cass.n. 8759/2024).
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n.2668/2024 per le ragioni indicate in motivazione:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
- con effetto dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale attorea, “Nota di trascrizione Registro generale n. 52556
pagina 5 di 6 Registro particolare n. 37876 Presentazione n. 36 del 23/04/2024” a cura della parte diligente, fermo il resto, con spese a carico di parte attrice;
- spese compensate.
Sentenza per legge esecutiva.
Monza, 25 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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