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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 29/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 218 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliate all'indirizzo di posta elettronica C.F._2
certificata e rappresentate e difese dagli Email_1
avvocati Angela De Tommasi e Angiolino Palermo in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICI - OPPONENTI
CONTRO
Avv. Simona Manno, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._3
Locri (RC) alla Via Matteotti n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mento, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
- 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l'avv. Simona Manno, proponendo opposizione
[...]
avverso l'atto di precetto notificato in data 19.02.2024, con il quale è stato intimato loro il pagamento della somma di euro 3.136,27, che è stata liquidata in favore della convenuta con decreto n. 1694/2023 nel procedimento n. r.g.a.n.c. 186/2023, nel quale lo stesso avvocato aveva svolto le funzioni di curatore dell'eredità giacente del de cuius
, deceduto il 13.04.2020. Le attrici, alla base dell'opposizione, Persona_1
hanno eccepito: -la nullità del decreto n. 1694/2023, in quanto emesso in violazione del contraddittorio;
- il difetto dei presupposti per agire in via esecutiva, attesa l'assenza della loro qualità di eredi, avendo rinunciato all'eredità di con atto Persona_1
notarile e non potendo essere desunta l'accettazione dell'eredità da comportamenti concludenti;
- in subordine, la non riconducibilità alle stesse delle firme apposte sui moduli presentati all' per la liquidazione della pensione di reversibilità, posti alla CP_1
base della valutazione effettuata nell'ambito del procedimento per la curatela dell'eredità giacente, disconoscendole formalmente.
Ciò eccepito, le attrici hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare che il curatore dell'eredità giacente avvocato Simona
Manno non ha diritto di procedere ad esecuzione per nullità del titolo per essere stato adottato in assenza di contraddittorio;
nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza della qualità di erede in capo alle signore e per inammissibilità Parte_1 Parte_2
di una revoca tacita della rinuncia;
o, sempre nel merito in via gradata: accertare e dichiarare
l'insussistenza della qualità di erede in capo alle signore e per non avere le stesse Pt_1 Parte_2
sottoscritto alcuna domanda diretta ad ottenere i ratei scaduti e non riscossi della pensione, nelle sue due declinazioni, né alcun conferimento di incarico al fine di avanzare la domanda, né alcuna dichiarazione sulla loro qualità di erede e, quindi, per non essere riconducibile alla loro volontà né le istanze, né ognuno degli effetti di tali domande;
in ogni caso: compiere l'accertamento negativo circa la sussistenza della qualità di erede in capo alla signora ed alla signora Parte_1
ossia accertare e dichiarare che le stesse non hanno assunto la qualità di Parte_2
eredi del de cuius anche al fine di non privare le stesse del diritto alla difesa. Persona_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione”.
- 2 - Attesa la richiesta cautelare delle attrici avanzata in data 19.03.2024, con apertura di apposito sub procedimento n. r.g. 218-1/2024, è stata disposta la trattazione dell'istanza nel contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e all'esito, con ordinanza del 10.05.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti e rimettendo la pronuncia sulle spese della fase cautelare al merito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2024, si è costituita in giudizio l'Avv. Simona Manno, la quale ha dedotte ed eccepito: - l'inammissibilità, nonché infondatezza nel merito, dell'eccezione di nullità del decreto costituente il titolo esecutivo sulla cui base è stato adottato l'atto di precetto opposto;
- l'inammissibilità, nonché infondatezza nel merito, della domanda di accertamento negativo della qualità di eredi del de cuius e della conseguente richiesta, di integrazione Persona_1
del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno promosso il procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente di;
- l'infondatezza Persona_1
dell'eccezione di insussistenza dei presupposti per procedere a esecuzione;
-
l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni espresso dalle opponenti per carenza dei presupposti;
- l'infondatezza, nel merito, delle deduzioni avversarie attinenti al detto disconoscimento e contraddittorietà delle difese di controparte.
Per cui l'opposta ha concluso chiedendo al Tribunale di: “in via preliminare, per le ragioni sopra esplicitate, rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto definizione successione n. cronol. 1694/2023 del 17.10.2023 emesso dal Tribunale di
Locri Sezione Civile nel procedimento iscritto al n. 186/2021 R.G.V.G. Tribunale Civile di Locri
Sezione Volontaria Giurisdizione e posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
- sempre in via preliminare e gradata, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni sopra analiticamente esposte, l'inammissibilità della domanda avversaria diretta a ottenere una declaratoria di nullità del decreto definizione successione n. cronol. 1694/2023 del 17.10.2023 emesso dal Tribunale di Locri Sezione Civile nel procedimento iscritto al n. 186/2021 R.G.V.G. Tribunale Civile di
Locri Sezione Volontaria Giurisdizione e posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, di quella di accertamento negativo della qualità di eredi delle sig.re e Parte_1 Parte_2
(e la connessa istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno
[...]
promosso il procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente di ), Persona_1
nonché del disconoscimento di sottoscrizioni dalle medesime espresso in relazione alle domande n.
- 3 - 2140854400016 e col n. 2142854400004, entrambe presentate all' dalle odierne CP_1
opponenti il 23.05.2020; nel merito, rigettare tutte le domande spiegate dalle opponenti, in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni sopra ampiamente esposte;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Con decreto del 16.05.2024, emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il Giudice ha rigettato la richiesta di parte attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno promosso il procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente di e ha fissato della nuova udienza di comparizione delle Persona_1
parti per il 07.10.2024, con decorso da quest'ultima dei termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 07.10.2024, il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e rilevato il carattere documentale dell'istruttoria, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pertanto, ha rinviato il giudizio, con l'assegnazione dei termini ex 189 c.p.c., per la rimessione in decisione all'udienza del 07.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note di trattazione scritta. Con ordinanza del
30.04.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
§ 2. Preliminarmente è opportuno osservare che la domanda avanzata nel presente giudizio deve essere ricondotta all'apposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Con tale strumento processuale, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (cfr. Cass. 24752/2008;
Cass. 27159/2006; Cass. 12664/2000; Cass. 5231/1993; Trib. Milano 29.9.2009; Trib.
Novara 30.6.2009; Trib. Roma 17.2.2009; Trib. Roma 4.12.2008; Trib. Benevento
9.7.2008; Trib. Trapani 21.6.2006).
Quanto al titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto opposto, occorre evidenziare che si tratta del decreto n. 1694/2023 del 17.10.2023, emesso dal Tribunale di Locri Sezione Civile nel procedimento iscritto al n. 186/2021 r.g.a.n.c., notificato in
- 4 - data 27.11.2023, con cui, tra le altre statuizioni, a) è stata dichiarata la chiusura dell'eredità giacente di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1
in data 13.04.2020; b) è stato approvato il rendiconto finale della gestione depositato dal curatore Avv. Simona Manno in data 13.10.2023; c) è stata liquidata, a titolo di compenso, in favore dell' Avv. Simona Manno e a carico delle eredi , nata Parte_1
a Locri il 18.09.1953, e nata a Locri il [...], in [...] tra Parte_2
loro, la complessiva somma di euro 2.300,00, oltre I.V.A. e cassa di previdenza come per legge.
Giova osservare che il decreto con cui è stata chiusa l'eredità giacente e liquidato il compenso si compone di due parti: una funzionale alla verifica dei presupposti della giacenza, con carattere di volontaria giurisdizione e non idoneo a incidere su diritti soggettivi delle parti, atteso che l'accertamento incidentale dello stato di eredi non ha rilevanza esterna ma è solo finalizzato a valutare la necessità o meno del curatore e alla gestione dell'asse (cfr. Cass. 3942/1994; più recentemente Ord. n. 28282/2023); l'altra, quella relativa alla liquidazione del compenso al curatore, che è idonea a incidere su diritti soggettivi (diritto patrimoniale) e richiede l'instaurazione del contraddittorio (cfr.
Cass. civ. Sez. II, Ord., 27-10-2023, n. 29841; Cass. civ. Sez. II, Sent., 29/05/2000, n.
7032).
Ne consegue che il decreto di chiusura dell'eredità giacente non può essere considerato unitariamente, ma nelle sue due componenti, a cui seguono effetti diversi nei confronti delle parti, che si riflettono sull'idoneità della statuizione al passaggio in giudicato e sul regime di impugnazione della stessa.
In altri termini, occorre distinguere la parte del decreto di chiusura dell'eredità giacente in cui sono fatte delle valutazioni in merito ai presupposti della giacenza e alla necessità della gestione dell'eredità da parte del curatore, la quale «si caratterizza, invero, per l'efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (vedi in tal senso Cass. n. 29841/2023;
Cass. n. 2099/2001)» (così in motivazione Cass. civ. Sez. II, Ord. n. 5908 del
05.03.2024), dalla parte in cui sono determinati i compensi di spettanza del curatore
- 5 - dell'eredità giacente che, investendo la tutela di posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, presenta il carattere della definitività e decisorietà, per cui è dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede, con la conseguenza che, una volta esperiti i rimedi all'uopo previsti dal legislatore, può essere oggetto di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. Ordinanza n. 29841 del
27.10.2023; conf. ex multis Cass. n. 2986/2012).
Ed è proprio l'idoneità della pronuncia sulla liquidazione dei compensi del curatore a incidere sui diritti soggettivi delle parti interessate (diversamente dalle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno della giacenza dell'eredità - in relazione alla quale l'esistenza di eredi rileva incidentalmente - senza ripercuotersi sui diritti soggettivi delle parti coinvolte) che impone lo sviluppo del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
La Cassazione, infatti, ha affermato in merito che «il principio del contraddittorio, sancito dall'art. 101 cod. proc. civ., deve essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato;
pertanto, il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora non ottemperi
a ciò, il procedimento ed il provvedimento di liquidazione sono nulli ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti. Peraltro, essendo il provvedimento di liquidazione del compenso decisorio e definitivo, può essere impugnato con il ricorso per cassazione ex art. 111
Cost.» (Cass. Sez. 2, n. 12286 del 20.08.2002).
Nel caso in esame, il decreto di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente è stato adottato senza il preventivo sviluppo del contraddittorio con i controinteressati, per cui sarebbe affetto da nullità. Tuttavia, sebbene la nullità per violazione del contraddittorio possa essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, il potere del giudice di rilevare e pronunciare la nullità incontra il limite della formazione sulla pronuncia nulla del giudicato esplicito o implicito. La Corte di
Cassazione, invero, con orientamento granitico, ha affermato che «le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salve le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito o implicito formatosi sulla questione, con la conseguenza che la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione,
- 6 - ne' sotto il profilo della violazione delle norme che in relazione ai giudizi di impugnazione applicano il principio generale della coincidenza tra il chiesto e il pronunciato». (Cass. Sez. 1, n. 3061 del
02.04.1996, conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1926 del 04.03.1997 e Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 5067 del 21.05.1998).
Ciò posto, poiché il decreto di liquidazione in esame non è stato impugnato nei modi e nei termini previsti dalla legge, ove la nullità dedotta dalle odierne attrici avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere, lo stesso è passato in giudicato.
Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente, emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, infatti, può essere proposta l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto d.P.R., dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 10328 del 05.05.2009; conf. Cass. n. 18239/2020), nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione del medesimo decreto, con la conseguenza che in mancanza di impugnazione lo stesso assume i caratteri della definitività e non è ammesso, nemmeno, il ricorso ex art. 111 Cost.. Né i vizi che non sono stati fatti valere nell'apposito giudizio di opposizione possono trovare accoglimento nel successivo giudizio di opposizione al precetto.
Tali principi sono stati affermati anche dalla Corte di legittimità, che ha precisato che quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (cfr. Cass. n. 9205/2001; conf.
Cass. n. 17177/2002; Cass. n. 12251/2007; Cass. n. 24027/2009). Tale conclusione è stata fatta propria dalla Corte di legittimità anche nella più recente pronuncia del
22.02.2022 n. 5811, citata dalle opponenti.
In definitiva, le questioni relative alla nullità del decreto n. 1694/2023 del
17.10.2023 non possono essere valutate nel presente giudizio di opposizione, per cui deve affermarsi l'idoneità del decreto in esame, dotato di formula esecutiva, a fondare l'azione esecutiva.
- 7 - Alla stessa conclusione deve giungersi in merito alle ulteriori eccezioni delle attrici, volte all'accertamento dell'inesistenza della loro qualità di eredi di , Persona_1
atteso che le tali eccezioni si basano su fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziario azionato e attengono in ogni caso al merito del titolo.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico delle attrici e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro
5.200,00; per il giudizio di merito sono liquidate tutte le fasi, applicando i valori medi, mentre per la fase cautelare, sono liquidate le sole fasi introduttiva e decisionale, applicando la riduzione al 50 % ai valori medi, tenuto conto dell'attività svolta e attesa la sostanziale unicità delle questioni attinenti il fumus bonis iuris della fase cautelare e di merito e la sovrapponibilità delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
e nei confronti dell'Avv. Simona Manno, ogni diversa e ulteriore Parte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione avanzata dalle attrici;
2. condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'Avv. Simona Manno, che si liquidano in euro 2.071,50, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso,
Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 218 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
DA
c.f. , e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliate all'indirizzo di posta elettronica C.F._2
certificata e rappresentate e difese dagli Email_1
avvocati Angela De Tommasi e Angiolino Palermo in forza di procura alle liti in atti;
ATTRICI - OPPONENTI
CONTRO
Avv. Simona Manno, c.f. , elettivamente domiciliata in C.F._3
Locri (RC) alla Via Matteotti n. 39, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mento, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
- 1 - MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio l'avv. Simona Manno, proponendo opposizione
[...]
avverso l'atto di precetto notificato in data 19.02.2024, con il quale è stato intimato loro il pagamento della somma di euro 3.136,27, che è stata liquidata in favore della convenuta con decreto n. 1694/2023 nel procedimento n. r.g.a.n.c. 186/2023, nel quale lo stesso avvocato aveva svolto le funzioni di curatore dell'eredità giacente del de cuius
, deceduto il 13.04.2020. Le attrici, alla base dell'opposizione, Persona_1
hanno eccepito: -la nullità del decreto n. 1694/2023, in quanto emesso in violazione del contraddittorio;
- il difetto dei presupposti per agire in via esecutiva, attesa l'assenza della loro qualità di eredi, avendo rinunciato all'eredità di con atto Persona_1
notarile e non potendo essere desunta l'accettazione dell'eredità da comportamenti concludenti;
- in subordine, la non riconducibilità alle stesse delle firme apposte sui moduli presentati all' per la liquidazione della pensione di reversibilità, posti alla CP_1
base della valutazione effettuata nell'ambito del procedimento per la curatela dell'eredità giacente, disconoscendole formalmente.
Ciò eccepito, le attrici hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: accertare e dichiarare che il curatore dell'eredità giacente avvocato Simona
Manno non ha diritto di procedere ad esecuzione per nullità del titolo per essere stato adottato in assenza di contraddittorio;
nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza della qualità di erede in capo alle signore e per inammissibilità Parte_1 Parte_2
di una revoca tacita della rinuncia;
o, sempre nel merito in via gradata: accertare e dichiarare
l'insussistenza della qualità di erede in capo alle signore e per non avere le stesse Pt_1 Parte_2
sottoscritto alcuna domanda diretta ad ottenere i ratei scaduti e non riscossi della pensione, nelle sue due declinazioni, né alcun conferimento di incarico al fine di avanzare la domanda, né alcuna dichiarazione sulla loro qualità di erede e, quindi, per non essere riconducibile alla loro volontà né le istanze, né ognuno degli effetti di tali domande;
in ogni caso: compiere l'accertamento negativo circa la sussistenza della qualità di erede in capo alla signora ed alla signora Parte_1
ossia accertare e dichiarare che le stesse non hanno assunto la qualità di Parte_2
eredi del de cuius anche al fine di non privare le stesse del diritto alla difesa. Persona_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione”.
- 2 - Attesa la richiesta cautelare delle attrici avanzata in data 19.03.2024, con apertura di apposito sub procedimento n. r.g. 218-1/2024, è stata disposta la trattazione dell'istanza nel contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e all'esito, con ordinanza del 10.05.2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, ritenendo non sussistenti i relativi presupposti e rimettendo la pronuncia sulle spese della fase cautelare al merito.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.04.2024, si è costituita in giudizio l'Avv. Simona Manno, la quale ha dedotte ed eccepito: - l'inammissibilità, nonché infondatezza nel merito, dell'eccezione di nullità del decreto costituente il titolo esecutivo sulla cui base è stato adottato l'atto di precetto opposto;
- l'inammissibilità, nonché infondatezza nel merito, della domanda di accertamento negativo della qualità di eredi del de cuius e della conseguente richiesta, di integrazione Persona_1
del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno promosso il procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente di;
- l'infondatezza Persona_1
dell'eccezione di insussistenza dei presupposti per procedere a esecuzione;
-
l'inammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni espresso dalle opponenti per carenza dei presupposti;
- l'infondatezza, nel merito, delle deduzioni avversarie attinenti al detto disconoscimento e contraddittorietà delle difese di controparte.
Per cui l'opposta ha concluso chiedendo al Tribunale di: “in via preliminare, per le ragioni sopra esplicitate, rigettare la richiesta avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto definizione successione n. cronol. 1694/2023 del 17.10.2023 emesso dal Tribunale di
Locri Sezione Civile nel procedimento iscritto al n. 186/2021 R.G.V.G. Tribunale Civile di Locri
Sezione Volontaria Giurisdizione e posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
- sempre in via preliminare e gradata, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni sopra analiticamente esposte, l'inammissibilità della domanda avversaria diretta a ottenere una declaratoria di nullità del decreto definizione successione n. cronol. 1694/2023 del 17.10.2023 emesso dal Tribunale di Locri Sezione Civile nel procedimento iscritto al n. 186/2021 R.G.V.G. Tribunale Civile di
Locri Sezione Volontaria Giurisdizione e posto a fondamento dell'atto di precetto opposto, di quella di accertamento negativo della qualità di eredi delle sig.re e Parte_1 Parte_2
(e la connessa istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno
[...]
promosso il procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente di ), Persona_1
nonché del disconoscimento di sottoscrizioni dalle medesime espresso in relazione alle domande n.
- 3 - 2140854400016 e col n. 2142854400004, entrambe presentate all' dalle odierne CP_1
opponenti il 23.05.2020; nel merito, rigettare tutte le domande spiegate dalle opponenti, in quanto assolutamente infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni sopra ampiamente esposte;
il tutto con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Con decreto del 16.05.2024, emesso ai sensi dell'art. 171 bis c.p.c., il Giudice ha rigettato la richiesta di parte attrice di integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che hanno promosso il procedimento per la nomina del curatore dell'eredità giacente di e ha fissato della nuova udienza di comparizione delle Persona_1
parti per il 07.10.2024, con decorso da quest'ultima dei termini per le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c..
All'udienza del 07.10.2024, il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione e rilevato il carattere documentale dell'istruttoria, ha ritenuto la causa matura per la decisione, pertanto, ha rinviato il giudizio, con l'assegnazione dei termini ex 189 c.p.c., per la rimessione in decisione all'udienza del 07.04.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con lo scambio di note di trattazione scritta. Con ordinanza del
30.04.2025, la causa è stata rimessa in decisione.
§ 2. Preliminarmente è opportuno osservare che la domanda avanzata nel presente giudizio deve essere ricondotta all'apposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c..
Con tale strumento processuale, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel processo di cognizione preordinato alla costituzione del titolo esecutivo (cfr. Cass. 24752/2008;
Cass. 27159/2006; Cass. 12664/2000; Cass. 5231/1993; Trib. Milano 29.9.2009; Trib.
Novara 30.6.2009; Trib. Roma 17.2.2009; Trib. Roma 4.12.2008; Trib. Benevento
9.7.2008; Trib. Trapani 21.6.2006).
Quanto al titolo esecutivo posto alla base dell'atto di precetto opposto, occorre evidenziare che si tratta del decreto n. 1694/2023 del 17.10.2023, emesso dal Tribunale di Locri Sezione Civile nel procedimento iscritto al n. 186/2021 r.g.a.n.c., notificato in
- 4 - data 27.11.2023, con cui, tra le altre statuizioni, a) è stata dichiarata la chiusura dell'eredità giacente di , nato a [...] il [...] ed ivi deceduto Persona_1
in data 13.04.2020; b) è stato approvato il rendiconto finale della gestione depositato dal curatore Avv. Simona Manno in data 13.10.2023; c) è stata liquidata, a titolo di compenso, in favore dell' Avv. Simona Manno e a carico delle eredi , nata Parte_1
a Locri il 18.09.1953, e nata a Locri il [...], in [...] tra Parte_2
loro, la complessiva somma di euro 2.300,00, oltre I.V.A. e cassa di previdenza come per legge.
Giova osservare che il decreto con cui è stata chiusa l'eredità giacente e liquidato il compenso si compone di due parti: una funzionale alla verifica dei presupposti della giacenza, con carattere di volontaria giurisdizione e non idoneo a incidere su diritti soggettivi delle parti, atteso che l'accertamento incidentale dello stato di eredi non ha rilevanza esterna ma è solo finalizzato a valutare la necessità o meno del curatore e alla gestione dell'asse (cfr. Cass. 3942/1994; più recentemente Ord. n. 28282/2023); l'altra, quella relativa alla liquidazione del compenso al curatore, che è idonea a incidere su diritti soggettivi (diritto patrimoniale) e richiede l'instaurazione del contraddittorio (cfr.
Cass. civ. Sez. II, Ord., 27-10-2023, n. 29841; Cass. civ. Sez. II, Sent., 29/05/2000, n.
7032).
Ne consegue che il decreto di chiusura dell'eredità giacente non può essere considerato unitariamente, ma nelle sue due componenti, a cui seguono effetti diversi nei confronti delle parti, che si riflettono sull'idoneità della statuizione al passaggio in giudicato e sul regime di impugnazione della stessa.
In altri termini, occorre distinguere la parte del decreto di chiusura dell'eredità giacente in cui sono fatte delle valutazioni in merito ai presupposti della giacenza e alla necessità della gestione dell'eredità da parte del curatore, la quale «si caratterizza, invero, per l'efficacia meno intensa propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, i quali, come è noto, pur potendo riguardare posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso e sono soggetti a modifica o revoca da parte dello stesso giudice che li ha emessi sia per motivi sopravvenuti che per circostanze preesistenti (vedi in tal senso Cass. n. 29841/2023;
Cass. n. 2099/2001)» (così in motivazione Cass. civ. Sez. II, Ord. n. 5908 del
05.03.2024), dalla parte in cui sono determinati i compensi di spettanza del curatore
- 5 - dell'eredità giacente che, investendo la tutela di posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, presenta il carattere della definitività e decisorietà, per cui è dotata dei connotati della decisione giurisdizionale con attitudine al giudicato, indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede, con la conseguenza che, una volta esperiti i rimedi all'uopo previsti dal legislatore, può essere oggetto di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. Ordinanza n. 29841 del
27.10.2023; conf. ex multis Cass. n. 2986/2012).
Ed è proprio l'idoneità della pronuncia sulla liquidazione dei compensi del curatore a incidere sui diritti soggettivi delle parti interessate (diversamente dalle valutazioni in ordine alla sussistenza o meno della giacenza dell'eredità - in relazione alla quale l'esistenza di eredi rileva incidentalmente - senza ripercuotersi sui diritti soggettivi delle parti coinvolte) che impone lo sviluppo del contraddittorio ai sensi dell'art. 101 c.p.c..
La Cassazione, infatti, ha affermato in merito che «il principio del contraddittorio, sancito dall'art. 101 cod. proc. civ., deve essere applicato anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione, tutte le volte che sia identificabile un controinteressato;
pertanto, il curatore dell'eredità giacente, per ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico espletato, deve istituire il contraddittorio nei confronti degli obbligati al pagamento relativo, con la conseguenza che, qualora non ottemperi
a ciò, il procedimento ed il provvedimento di liquidazione sono nulli ed improduttivi di effetti nei riguardi dei controinteressati non sentiti. Peraltro, essendo il provvedimento di liquidazione del compenso decisorio e definitivo, può essere impugnato con il ricorso per cassazione ex art. 111
Cost.» (Cass. Sez. 2, n. 12286 del 20.08.2002).
Nel caso in esame, il decreto di liquidazione del compenso al curatore dell'eredità giacente è stato adottato senza il preventivo sviluppo del contraddittorio con i controinteressati, per cui sarebbe affetto da nullità. Tuttavia, sebbene la nullità per violazione del contraddittorio possa essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, il potere del giudice di rilevare e pronunciare la nullità incontra il limite della formazione sulla pronuncia nulla del giudicato esplicito o implicito. La Corte di
Cassazione, invero, con orientamento granitico, ha affermato che «le nullità conseguenti alla violazione del contraddittorio sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salve le preclusioni derivanti dal giudicato esplicito o implicito formatosi sulla questione, con la conseguenza che la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione,
- 6 - ne' sotto il profilo della violazione delle norme che in relazione ai giudizi di impugnazione applicano il principio generale della coincidenza tra il chiesto e il pronunciato». (Cass. Sez. 1, n. 3061 del
02.04.1996, conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1926 del 04.03.1997 e Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 5067 del 21.05.1998).
Ciò posto, poiché il decreto di liquidazione in esame non è stato impugnato nei modi e nei termini previsti dalla legge, ove la nullità dedotta dalle odierne attrici avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere, lo stesso è passato in giudicato.
Avverso il provvedimento di liquidazione del compenso in favore del curatore dell'eredità giacente, emesso in data successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, infatti, può essere proposta l'opposizione prevista dall'art. 170 del suddetto d.P.R., dinanzi al presidente dell'ufficio giudiziario competente (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 10328 del 05.05.2009; conf. Cass. n. 18239/2020), nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione del medesimo decreto, con la conseguenza che in mancanza di impugnazione lo stesso assume i caratteri della definitività e non è ammesso, nemmeno, il ricorso ex art. 111 Cost.. Né i vizi che non sono stati fatti valere nell'apposito giudizio di opposizione possono trovare accoglimento nel successivo giudizio di opposizione al precetto.
Tali principi sono stati affermati anche dalla Corte di legittimità, che ha precisato che quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso (cfr. Cass. n. 9205/2001; conf.
Cass. n. 17177/2002; Cass. n. 12251/2007; Cass. n. 24027/2009). Tale conclusione è stata fatta propria dalla Corte di legittimità anche nella più recente pronuncia del
22.02.2022 n. 5811, citata dalle opponenti.
In definitiva, le questioni relative alla nullità del decreto n. 1694/2023 del
17.10.2023 non possono essere valutate nel presente giudizio di opposizione, per cui deve affermarsi l'idoneità del decreto in esame, dotato di formula esecutiva, a fondare l'azione esecutiva.
- 7 - Alla stessa conclusione deve giungersi in merito alle ulteriori eccezioni delle attrici, volte all'accertamento dell'inesistenza della loro qualità di eredi di , Persona_1
atteso che le tali eccezioni si basano su fatti antecedenti alla formazione del titolo giudiziario azionato e attengono in ogni caso al merito del titolo.
§ 3. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico delle attrici e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione da euro 1.100,01 a euro
5.200,00; per il giudizio di merito sono liquidate tutte le fasi, applicando i valori medi, mentre per la fase cautelare, sono liquidate le sole fasi introduttiva e decisionale, applicando la riduzione al 50 % ai valori medi, tenuto conto dell'attività svolta e attesa la sostanziale unicità delle questioni attinenti il fumus bonis iuris della fase cautelare e di merito e la sovrapponibilità delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
e nei confronti dell'Avv. Simona Manno, ogni diversa e ulteriore Parte_2
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione avanzata dalle attrici;
2. condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese del giudizio, in favore dell'Avv. Simona Manno, che si liquidano in euro 2.071,50, oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso,
Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Locri, il 29 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
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