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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 1° ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza in grado di appello iscritta al n. 1659 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023,
TRA
, con l'Avv. Donatella Vicari Parte_1
Appellante
E
, con l'Avv. Anna Maria Rosa De Carlo CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2730/2023 del 15.3.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento del ricorso: in via principale - accertare e dichiarare che le patologie denunciate dall'appellante, da dichiararsi di origine e derivazione professionale, comportano una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura dell'11% del totale, o nella diversa misura, anche maggiore in forza di intervenuti peggioramenti, che verrà determinata nel corso del giudizio in esito a Consulenza Tecnica, della quale si avanza espressa richiesta;
- per l'effetto,
1 condannare l' , in persona del legale rapp.te p.t., alla costituzione della rendita ex art. CP_1
13 D.Lgs. 38/2000 o alla liquidazione in capitale in caso di riconoscimento di percentuale inferiore al 16%, in favore di , comunque nella misura corrispondente Parte_1 al grado di menomazione dell'integrità psicofisica che sarà accertato in corso di causa, da corrispondersi nei modi e nei termini di legge, con gli interessi legali e quanto di competenza con decorrenza dalla data della domanda;
- condannare l' al rimborso delle spese dei CP_1 compensi di lite del presente grado di giudizio e di quello di primo grado, oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario;
- porre a carico dell' le spese dell'espletanda CTU medico-legale; in via meramente gradata, CP_1 nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle superiori istanze: -Compensare le spese del grado, in considerazione della costante giurisprudenza in materia, riformando altresì le spese di onorari e CTU come disposte in primo grado.”; per l'appellato: “1) in via preliminare respingere il ricorso perché inammissibile e/o nullo;
2) nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e diritto e non provato;
3) spese come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 03/11/2021 il signor conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
– Controparte_2 dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale Civile di Roma, per veder accolte le conclusioni prese, e precisamente: - accertare e dichiarare che il signor , a causa ed in Parte_1 occasione dell'attività lavorativa svolta, è affetto da ernie discali e da difficoltà nella deambulazione, e/o da altra patologia di derivazione professionale, anche per gli ulteriori accertamenti da effettuarsi in corso di causa;
- accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della suddetta malattia professionale contratta, ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica di almeno l'11%, oltre all'aggravamento da valutarsi, ovvero pari alla diversa percentuale, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
- conseguentemente condannare l' al pagamento dell'indennizzo in capitale previsto dal succitato decreto, CP_1 commisurato al riconosciuto grado di menomazione dell'integrità psico-fisica, nella misura determinata secondo le tabelle previste, con gli accessori di legge;
- condannare l' al CP_1 rimborso delle spese dei compensi di lite, oltre spese generali, contributo unificato ove
2 versato, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario o, in caso di soccombenza, compensare le spese di giudizio.”
Assumeva, infatti, di aver lavorato alle dipendenze di con mansioni di autista da CP_3 oltre 25 anni, con turni di lavoro continuo per oltre sei ore al giorno, di aver guidato vetture vetuste e con sospensioni rigide o non consone, oltre che non manutenute, e di aver contratto, per le vibrazioni cui era stato sottoposto e le posture incongrue, una patologia di origine e derivazione professionali, una spondilodiscopatia (con protrusioni ed ernie) per la quale aveva subito una menomazione psico-fisica del 11% o comunque superiore al minimo indennizzabile.
Si costituiva l' contestando la sussistenza del nesso causale fra le caratteristiche del CP_1 lavoro e la patologia denunciata.
Escussi due testimoni, veniva ammessa la successiva documentazione medica relativa ad un aggravamento in corso di causa.
Espletata CTU medicolegale, il perito nominato così concludeva: “il sig. è Parte_1 affetto da “Esiti di discectomia L4-L5, con artrodesi vertebrale, per ernia discale L4-L5; protrusione discale L5-S1. L'attività lavorativa del periziando non è in rapporto causale o concausale con la malattia denunciata, per inadeguatezza del rischio per la salute
(esposizione a vibrazioni a corpo intero) connesso”.
Il Tribunale di Roma, recependo gli esiti della consulenza, respingeva la domanda con condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite e di CTU.
ha appellato la sentenza. Resiste l' . Parte_1 CP_1
In corso di giudizio è stata rinnovata la consulenza medicolegale;
il 15.5.2025 il difensore dell' , frattanto andato in quiescenza, è stato sostituito. CP_1
Infine, all'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha censurato la sentenza per “errata o non motivata applicazione dei criteri di Pt_1 accertamento dell'esposizione a rischio”. Ricordato che il fattore lavorativo rilevante può anche assumere il ruolo di mera concausa e che non può escludersi l'efficienza causale, nel caso concreto, di fattori di rischio pur inferiori alle soglie previste dalla normativa prevenzionale, ha sottolineato che i testimoni avevano ampiamente riferito dell'elevata
3 esposizione a rischio del ricorrente, il che renderebbe inattendibili le conclusioni del CTU recepite dal Tribunale.
Ha aggiunto, passando in rassegna i principi della dottrina e della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento della natura professionale delle patologie, che la spondiloartrosi è malattia tabellata e correlata alle vibrazioni trasmesse al corpo dai mezzi pesanti, come accertato in numerose altre sedi giudiziarie anche per colleghi che guidavano gli stessi mezzi del . Pt_1
Con un secondo motivo, strettamente connesso, l'appellante ha contestato il mancato riscontro, nella CTU, della sussistenza del nesso eziologico, ricordando i numerosi e rilevanti fattori di rischio cui è stato esposto e osservando che, nonostante il consulente abbia rilevato una serie di elementi come la mancanza di precedenti familiari, la presenza del busto ortopedico, la limitazione alla guida disposta dal medico del lavoro di si era poi CP_3 basato solo sul DVR fornito dall' e non sull'approfondimento del caso concreto, pur a CP_1 fronte di ampia letteratura scientifica.
L' ha replicato, oltre che rilevando la genericità del gravame, contestando che si CP_1 tratti di una malattia tabellata e che dunque sussista una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra il rischio lavorativo e la malattia stessa;
nonché riportandosi alle note del proprio consulente tecnico in merito:
- alla netta predominanza di fattori causali degenerativi e costituzionali (come il grave sovrappeso);
- alla documentazione dell' attestante che dagli anni 2000 i rischi per la salute dei CP_1 lavoratori del trasporto pubblico inerenti all'esposizione a vibrazioni dell'intero corpo risultano di non rilevante entità; Parte_
- all' in atti che, già a pochi anni dall'inizio dell'attività lavorativa, poneva in luce un quadro di irritazione radicolare.
L'appello non è inammissibile, come eccepito dall' , in quanto viene puntualmente CP_1 indicata la parte gravata del provvedimento, le modifiche richieste, il ragionamento alternativo e la richiesta di un nuovo accertamento medicolegale sul caso: esso è però infondato.
Lo stesso Tribunale ha dato atto che i due testimoni escussi hanno confermato le caratteristiche dell'attività lavorativa del come esposte nel ricorso introduttivo, ivi Pt_1 incluse le caratteristiche delle vetture condotte.
4 Nondimeno, fra i presupposti dell'accoglimento della domanda figura anche l'accertamento del nesso fra tali caratteristiche e l'insorgere o l'aggravamento della malattia denunciata. E sotto questo profilo la nuova CTU ha confermato gli esiti della precedente.
Il nuovo consulente ha confermato che il ricorrente è affetto dalla patologia (ernia discale
L4 - L5 trattata con discectomia L4 - L5 e artrodesi vertebrale) ma ha anche rilevato che dalla documentazione in atti risultavano livelli di esposizione alle vibrazioni inferiori al livello di azione limite indicato dalla normativa, per cui ha ragionevolmente escluso il ruolo causale esclusivo della esposizione a vibrazioni oltre il limite di legge. Passando, poi, all'esame della restante documentazione, ne ha tratto convinzione in ordine alla insussistenza del nesso causale dal momento che:
- la malattia è esordita intorno al 2006 a circa 34 anni, quando lavorava da poco, e già nel gennaio 2008 all'esame EMG risultavano segni di tipo irritativo e denervativo e nel 2011 veniva eseguito intervento di microdiscectomia per ernia discale L5 - S1;
- è noto che per l'ernia discale è determinante l'usura del disco intervertebrale con l'avanzare dell'età e che è favorita dall'eccedenza ponderale, dalla postura scorretta, dalla scarsa attività fisica, dalle attività che comportano sovraccarichi biomeccanici cronici (non tipici degli autisti di bus);
- il medico aziendale ha ritenuto il idoneo alla mansione specifica fino al Pt_1 peggioramento del 2022 dopo l'intervento di discectomia L4 - L5 con artrodesi vertebrale.
Il CTU si è quindi orientato nel senso di una valorizzazione degli altri elementi concausali
(come l'obesità) a scapito dell'elemento del rischio lavorativo, ritenuto improbabile.
Il medico nominato da questo Collegio ha pertanto concluso che “Non sussiste rapporto di causalità e concausalità tra il lavoro svolto dal ricorrente e la malattia da cui è affetto”.
È appena il caso di osservare che, proprio in quanto (come si legge nell'appello) è necessaria una valutazione in concreto del presupposto del nesso causale, le conclusioni del
CTU non possono che prevalere sui precedenti giurisprudenziali relativi ai colleghi dell'appellante e basati su diversi accertamenti.
La CTU, esauriente e ben motivata, ben può essere posta a base della decisione, anche perché le parti non hanno avanzato alcuna ulteriore contestazione nel subprocedimento di consulenza.
L'appello, conclusivamente, va respinto, ogni altra questione assorbita.
5 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, non constando alcuna “giurisprudenza costante” orientata per la loro compensazione anche nel caso di rigetto del gravame, come divisato dall'appellante; e si liquidano come in dispositivo.
Analogamente, farà definitivo carico all'appellante l'onorario del CTU, liquidato con separato decreto.
Infine, deve darsi atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 7.7.2023 da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2730/2023 del 15.3.2023 nei Parte_1 confronti di , così provvede: CP_1
- Respinge l'appello;
- Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite del grado, liquidate in euro
5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge;
- Pone a definitivo carico dell'appellante l'onorario del CTU, liquidato in separato decreto;
- Dà atto che per l'appellante sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 1.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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