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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/07/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
N 547/21RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha delibato la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 547/2021
R.G.L. e vertente
TRA
, con sede centrale in Roma, in persona Pt_1 Parte_2
del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Demetrio Marra, CP_1
, , , ,
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974/21569 del 21.7.20
- appellante –
CONTRO
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e ivi CP_7 CodiceFiscale_1
residente in [...], difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Ivo Lemoli;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri impugnava il provvedimento del CP_7
4.11.2015 con cui l' le aveva revocato la pensione cat. IO n. 18514903, a seguito della Pt_1
cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno 2011, essendo venuto meno il requisito contributivo.
Eccepiva di possedere i contributi, nonostante la cancellazione dell'anno 2011, e chiedeva quindi accertarsi il diritto a continuare a percepire la detta pensione.
Si costituiva l' eccependo la mancanza del requisito contributivo a seguito della Pt_1
cancellazione. Sul punto rappresentava che la ricorrente era titolare di assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 18514903, con decorrenza 01/12/2014, eliminato per mancanza requisito contributivo a seguito cancellazione dagli elenchi agricoli anno 2011; che in data
1° marzo 2012, ha liquidato in via provvisoria l'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.
18514903 con decorrenza 1° dicembre 2014; in sede di trasformazione dell'AOI da provvisorio in definitivo, è risultato infatti che alla ricorrente era stato cancellato l'anno
2011 dagli elenchi agricoli con provvedimento 4VD2014(ARLAWEB). Ribadiva che la cancellazione aveva fatto venire meno il requisito contributivo relativo, 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio, indispensabile per il diritto all'AOI sin dalla decorrenza.
Con la sentenza appellata il Tribunale accoglieva il ricorso così motivando < Tuttavia della documentazione versata in atti sia da parte ricorrente che resistente si evince che il requisito afferente almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nell'ultimo quinquennio anche a seguito della cancellazione delle giornate del 2011 , permane.>>
L'appellante censura la decisione ribandendo la mancanza del requisito contributivo richiamando la documentazione prodotta in primo grado.
Si è costituita l'appellata per difendersi.
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c in esito alla camera di consiglio del 21/6/24 previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine loro assegnato, i difensori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha censurato la sentenza impugnata ribadendo la mancanza del requsiito Pt_1
contributivo a seguito della cancellazione dagli elenchi delle giornate agricole per il 2011, rilevando che dall'estratto conto e dalla simulazione UNICARPE tale requisito non sussiste essendo ivi presenti un numero di settimane utili nel quinquennio di 144 con contributi settimanali in luogo delle 156 previste per legge.
L'assunto è fondato.
Non è in contestazione la circostanza che i contributi agricoli per l'anno 2011 siano stati cancellati.
Risulta anche dalla documetazione prodotta dall' e dalla stessa ricorrente, trattadosi Pt_1
dei medesimi dati,- che quest'ultima sebbene sia in possesso di 260 contributi settimanali dal 01.01.1976 al 10.03.2014 (settimane 663 nella gestione OBG) negli ultimi 5 anni- anteriori alla pensione con decorrenza 1.12.2014 però- non può vantare almeno 156 contributi settimanali, risultano complessivamente nel periodo dal 21.11.2009 al
20.11.2014 n. 143 nella gestione OBG.
La cancellazione dell'anno 2011 ha fatto, pertanto, venire meno il possesso di 156 contributi settimanali versati nell'arco di cinque anni, computati a ritroso dall'ultima contribuzione (sul computo a ritrosi cfr Cass., 24 maggio 2006, n. 12237, cui adde, Cass.,
21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998 n. 3738).
Ciò precisato dalla lettura delle note depositate dalla ricorrente in primo grado sembra che quest'ultima abbia fatto confusione tra i contributi settimali rispetto a quelli giornalieri, così ritendo di possedere il requsiito costributivo nonostante la cancelazione.
L'appello è, duqnue, fondato.
La sentenza va, pertanto, riformata e l'origiario ricorso rigettato.
Permangono le condizioni per l'esonero ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. e, a fortiori, per l'esenzione dal contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , contro avverso Pt_1 CP_7
la sentenza n. 364/2021 emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Locri accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza e rigetta l'originario ricorso.
Esonero dalle spese di lite del doppio grado ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 giungo 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. Massimo Gullino)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott.Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha delibato la seguente
SENTENZA
con contestuale motivazione in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 547/2021
R.G.L. e vertente
TRA
, con sede centrale in Roma, in persona Pt_1 Parte_2
del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Demetrio Marra, CP_1
, , , ,
[...] CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Roma, Rep. Persona_1
80974/21569 del 21.7.20
- appellante –
CONTRO
(C.F.: ), nata il [...] a [...] e ivi CP_7 CodiceFiscale_1
residente in [...], difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Ivo Lemoli;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri impugnava il provvedimento del CP_7
4.11.2015 con cui l' le aveva revocato la pensione cat. IO n. 18514903, a seguito della Pt_1
cancellazione dagli elenchi agricoli per l'anno 2011, essendo venuto meno il requisito contributivo.
Eccepiva di possedere i contributi, nonostante la cancellazione dell'anno 2011, e chiedeva quindi accertarsi il diritto a continuare a percepire la detta pensione.
Si costituiva l' eccependo la mancanza del requisito contributivo a seguito della Pt_1
cancellazione. Sul punto rappresentava che la ricorrente era titolare di assegno ordinario di invalidità cat. IO n. 18514903, con decorrenza 01/12/2014, eliminato per mancanza requisito contributivo a seguito cancellazione dagli elenchi agricoli anno 2011; che in data
1° marzo 2012, ha liquidato in via provvisoria l'assegno ordinario di invalidità cat. IO n.
18514903 con decorrenza 1° dicembre 2014; in sede di trasformazione dell'AOI da provvisorio in definitivo, è risultato infatti che alla ricorrente era stato cancellato l'anno
2011 dagli elenchi agricoli con provvedimento 4VD2014(ARLAWEB). Ribadiva che la cancellazione aveva fatto venire meno il requisito contributivo relativo, 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio, indispensabile per il diritto all'AOI sin dalla decorrenza.
Con la sentenza appellata il Tribunale accoglieva il ricorso così motivando < Tuttavia della documentazione versata in atti sia da parte ricorrente che resistente si evince che il requisito afferente almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nell'ultimo quinquennio anche a seguito della cancellazione delle giornate del 2011 , permane.>>
L'appellante censura la decisione ribandendo la mancanza del requisito contributivo richiamando la documentazione prodotta in primo grado.
Si è costituita l'appellata per difendersi.
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c in esito alla camera di consiglio del 21/6/24 previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine loro assegnato, i difensori delle parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha censurato la sentenza impugnata ribadendo la mancanza del requsiito Pt_1
contributivo a seguito della cancellazione dagli elenchi delle giornate agricole per il 2011, rilevando che dall'estratto conto e dalla simulazione UNICARPE tale requisito non sussiste essendo ivi presenti un numero di settimane utili nel quinquennio di 144 con contributi settimanali in luogo delle 156 previste per legge.
L'assunto è fondato.
Non è in contestazione la circostanza che i contributi agricoli per l'anno 2011 siano stati cancellati.
Risulta anche dalla documetazione prodotta dall' e dalla stessa ricorrente, trattadosi Pt_1
dei medesimi dati,- che quest'ultima sebbene sia in possesso di 260 contributi settimanali dal 01.01.1976 al 10.03.2014 (settimane 663 nella gestione OBG) negli ultimi 5 anni- anteriori alla pensione con decorrenza 1.12.2014 però- non può vantare almeno 156 contributi settimanali, risultano complessivamente nel periodo dal 21.11.2009 al
20.11.2014 n. 143 nella gestione OBG.
La cancellazione dell'anno 2011 ha fatto, pertanto, venire meno il possesso di 156 contributi settimanali versati nell'arco di cinque anni, computati a ritroso dall'ultima contribuzione (sul computo a ritrosi cfr Cass., 24 maggio 2006, n. 12237, cui adde, Cass.,
21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998 n. 3738).
Ciò precisato dalla lettura delle note depositate dalla ricorrente in primo grado sembra che quest'ultima abbia fatto confusione tra i contributi settimali rispetto a quelli giornalieri, così ritendo di possedere il requsiito costributivo nonostante la cancelazione.
L'appello è, duqnue, fondato.
La sentenza va, pertanto, riformata e l'origiario ricorso rigettato.
Permangono le condizioni per l'esonero ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. e, a fortiori, per l'esenzione dal contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da , contro avverso Pt_1 CP_7
la sentenza n. 364/2021 emessa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Locri accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sentenza e rigetta l'originario ricorso.
Esonero dalle spese di lite del doppio grado ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 21 giungo 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott. Massimo Gullino)