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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/03/2025, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Sezione II civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vicenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 5925 R.G.A.C. dell'anno 2024, proposta
DA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Ten. Biagio Cozzolino n. 64, rappresentato e difeso dall' Avv. Miguel Coraggio del Foro di Roma, giusta procura in atti;
- ATTORE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il difensore concludeva per l'accoglimento delle domande di autorizzazione all'intervento chirurgico di 1 riconversione del sesso e di rettificazione di sesso anagrafico, da maschile a femminile, con indicazione del nome in luogo di Per_1 Pt_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato in data 25.11.2024 chiedeva di essere Parte_1 autorizzato a sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile. Precisava, sul punto, che gli era stata diagnosticata una disforia di genere e si era sottoposta a terapia ormonale femminilizzante.
Richiedeva, attesa la predetta condizione, al Tribunale di “- in via principale: ai sensi del d.lgs. n.
150/2011, art. 31, ordinare la rettifica degli atti anagrafici, disponendo che l'ufficiale di stato civile modifichi tutti i documenti relativi al ricorrente nel senso che risulti come genere giuridico quello femminile e quale prenome quello di da empo adottato e contestualmente autorizzare il Sig. ai sensi dell'art. 3 della Per_1 Parte_1
L. 164/82, al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 12.03.2025, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'interrogatorio libero dell'attore, precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
2. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che il presente procedimento segue il rito delineato dagli artt. 473bis c.p.c. il quale prevede che le disposizioni di cui al Titolo IV-bis
(Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie) “si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione de procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione de minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone dei cittadini dell'Unione europea”.
3. Nel merito, le domande sono entrambe fondate: il ricorrente ha acquisito un'identità di genere diversa da quella che deriva dai caratteri sessuali primari, a livello personale, familiare e sociale, come emerge dalle risultanze in atti.
In particolare, in sede di interrogatorio libero disposto all'udienza del 12.03.2025, il ricorrente rappresentava che, sin dall'infanzia, aveva manifestato vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita ed una psicosessualità nettamente femminile, avendo fatto
2 coming out con la madre all'età di 12 anni e che già dal 2015, come emergente dalla relazione sanitaria in atti, ha iniziato a trasformare la propria immagine.
Il disagio relativo alla sua identità di genere, già fortemente presente durante l'infanzia, ha assunto connotati più intensi in età adolescenziale e, come risultante anche da quanto prodotto in atti, a partire da ottobre 2020 ha intrapreso un percorso psicodiagnostico presso la Asl di Salerno, all'esito del quale ha ricevuto la diagnosi di disforia di genere.
Va rammentato che in punto di diritto l'art. 1, l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31, d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
In proposito, giova osservare che la Suprema Corte di Cassazione in un noto arresto giurisprudenziale ha fornito un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzata la formula normativa “quando necessario”, evidenzia come non risulti imposto l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. civ. n. 15138/2015). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una “disforia di genere” determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, “il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico” (Cass. 15138/2015).
Ed infatti, nel sistema delineato dalla L. n. 162/1984, la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, ma risulta sufficiente procedere ad un'interpretazione delle stesse volta a consentire la corretta collocazione del diritto all'identità di genere tra i diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
Pertanto, in conseguenza di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'art. 1 l. 164/1982 e dell'art. della
3 suddetta legge (poi confluito nell'art. 31, co. 4, d.l.gs. 150/2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può porsi a conclusione di un processo individuale, purché questo risulti serio ed univoco ed a condizione che la compiutezza della determinazione finale sia oggetto, ove necessario, di un accertamento in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, L. n. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Ne deriva che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome, è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalla documentazione medica in atti, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto da e della Parte_1
4 conseguente possibilità di riconoscere, a quest'ultima, il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche, l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia, la terapia ormonale cui il ricorrente si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da “maschile” a “femminile”, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ ” in luogo del nome , dalla quale discenderà il necessario Per_1 Pt_1 adeguamento in via amministrativa degli atti contenenti le predette indicazioni.
4. Con riferimento alla domanda relativa all'autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico, risulta necessario osservare che, all'udienza del 12.03.2025, il ha manifestato Pt_1 oltre alla volontà di modificare l'indicazione del sesso anagrafico negli atti dello stato civile, il suo desiderio di sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, riferendo che la transizione anatomica la completerebbe definitivamente, rendendo omogeneo il proprio aspetto fisico alla propria identità sessuale e confermando l'irreversibilità della sua scelta.
Alla luce di quanto sino ad ora esposto appare evidente, ad avviso del Collegio, che l'intervento chirurgico richiesto rappresenti lo strumento più idoneo per risolvere la discrasia tra l'orientamento psicologico del ricorrente, oramai stabilizzatosi, e le sue attuali condizioni somato- sessuali e potrà consentire all'interessato di allineare ulteriormente l'immagine corporea di sé a quella desiderata.
Occorre precisare, tuttavia, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 2024, ha evidenziato che, con riguardo alla prescritta autorizzazione di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. (...) tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti
5 della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto “un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell' “intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di
Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)”.
Ne consegue che, alla luce della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la pronuncia del Tribunale è divenuta del tutto superflua, potendosi, in tale sede, il Tribunale limitare ad evidenziare che nulla osta alla sottoposizione al richiesto intervento.
5. Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
✓ rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] il 19 agosto Parte_1
2000 (C.F. , attribuendo il sesso femminile ed il prenome di C.F._1
“ ”; Per_1
✓ ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita (Nola) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che laddove è indicato il nome Parte_1
deve intendersi e che l'indicazione del sesso “maschile” debba essere Pt_1 Per_1 modificata in sesso “femminile” (atto n. 84 parte I serie A – anno 2000 – Comune di San
Gennaro Vesuviano (NA)).;
6 ✓ Nulla osta alla sottoposizione al trattamento medico-chirurgico di riconversione dal sesso da maschile a femminile di , nato a [...] il [...]; Parte_1
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Sezione II civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Vicenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n. 5925 R.G.A.C. dell'anno 2024, proposta
DA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente in San Gennaro Vesuviano (NA) alla via Ten. Biagio Cozzolino n. 64, rappresentato e difeso dall' Avv. Miguel Coraggio del Foro di Roma, giusta procura in atti;
- ATTORE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.03.2025, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il difensore concludeva per l'accoglimento delle domande di autorizzazione all'intervento chirurgico di 1 riconversione del sesso e di rettificazione di sesso anagrafico, da maschile a femminile, con indicazione del nome in luogo di Per_1 Pt_1
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ritualmente depositato in data 25.11.2024 chiedeva di essere Parte_1 autorizzato a sottoporsi ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso, deducendo di avere manifestato disagio per la discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile. Precisava, sul punto, che gli era stata diagnosticata una disforia di genere e si era sottoposta a terapia ormonale femminilizzante.
Richiedeva, attesa la predetta condizione, al Tribunale di “- in via principale: ai sensi del d.lgs. n.
150/2011, art. 31, ordinare la rettifica degli atti anagrafici, disponendo che l'ufficiale di stato civile modifichi tutti i documenti relativi al ricorrente nel senso che risulti come genere giuridico quello femminile e quale prenome quello di da empo adottato e contestualmente autorizzare il Sig. ai sensi dell'art. 3 della Per_1 Parte_1
L. 164/82, al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del giorno 12.03.2025, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, all'esito dell'interrogatorio libero dell'attore, precisate le conclusioni la causa veniva riservata per la decisione al Collegio.
2. Preliminarmente, appare opportuno evidenziare che il presente procedimento segue il rito delineato dagli artt. 473bis c.p.c. il quale prevede che le disposizioni di cui al Titolo IV-bis
(Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie) “si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione de procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione de minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione delle persone dei cittadini dell'Unione europea”.
3. Nel merito, le domande sono entrambe fondate: il ricorrente ha acquisito un'identità di genere diversa da quella che deriva dai caratteri sessuali primari, a livello personale, familiare e sociale, come emerge dalle risultanze in atti.
In particolare, in sede di interrogatorio libero disposto all'udienza del 12.03.2025, il ricorrente rappresentava che, sin dall'infanzia, aveva manifestato vissuti di incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita ed una psicosessualità nettamente femminile, avendo fatto
2 coming out con la madre all'età di 12 anni e che già dal 2015, come emergente dalla relazione sanitaria in atti, ha iniziato a trasformare la propria immagine.
Il disagio relativo alla sua identità di genere, già fortemente presente durante l'infanzia, ha assunto connotati più intensi in età adolescenziale e, come risultante anche da quanto prodotto in atti, a partire da ottobre 2020 ha intrapreso un percorso psicodiagnostico presso la Asl di Salerno, all'esito del quale ha ricevuto la diagnosi di disforia di genere.
Va rammentato che in punto di diritto l'art. 1, l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31, d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
In proposito, giova osservare che la Suprema Corte di Cassazione in un noto arresto giurisprudenziale ha fornito un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzata la formula normativa “quando necessario”, evidenzia come non risulti imposto l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. civ. n. 15138/2015). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una “disforia di genere” determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie. In questa prospettiva, “il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico” (Cass. 15138/2015).
Ed infatti, nel sistema delineato dalla L. n. 162/1984, la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, ma risulta sufficiente procedere ad un'interpretazione delle stesse volta a consentire la corretta collocazione del diritto all'identità di genere tra i diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
Pertanto, in conseguenza di una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dell'art. 1 l. 164/1982 e dell'art. della
3 suddetta legge (poi confluito nell'art. 31, co. 4, d.l.gs. 150/2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può porsi a conclusione di un processo individuale, purché questo risulti serio ed univoco ed a condizione che la compiutezza della determinazione finale sia oggetto, ove necessario, di un accertamento in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale che, con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, L. n. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione
Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Ne deriva che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome, è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalla documentazione medica in atti, emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto da e della Parte_1
4 conseguente possibilità di riconoscere, a quest'ultima, il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche, l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'infanzia, la terapia ormonale cui il ricorrente si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da “maschile” a “femminile”, con l'assunzione da parte del ricorrente del nome “ ” in luogo del nome , dalla quale discenderà il necessario Per_1 Pt_1 adeguamento in via amministrativa degli atti contenenti le predette indicazioni.
4. Con riferimento alla domanda relativa all'autorizzazione alla sottoposizione all'intervento chirurgico, risulta necessario osservare che, all'udienza del 12.03.2025, il ha manifestato Pt_1 oltre alla volontà di modificare l'indicazione del sesso anagrafico negli atti dello stato civile, il suo desiderio di sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso, riferendo che la transizione anatomica la completerebbe definitivamente, rendendo omogeneo il proprio aspetto fisico alla propria identità sessuale e confermando l'irreversibilità della sua scelta.
Alla luce di quanto sino ad ora esposto appare evidente, ad avviso del Collegio, che l'intervento chirurgico richiesto rappresenti lo strumento più idoneo per risolvere la discrasia tra l'orientamento psicologico del ricorrente, oramai stabilizzatosi, e le sue attuali condizioni somato- sessuali e potrà consentire all'interessato di allineare ulteriormente l'immagine corporea di sé a quella desiderata.
Occorre precisare, tuttavia, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 2024, ha evidenziato che, con riguardo alla prescritta autorizzazione di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del
2015. (...) tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti
5 della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto “un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico
(sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell' “intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”. Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di
Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)”.
Ne consegue che, alla luce della sentenza n. 143 del 23 luglio 2024, la pronuncia del Tribunale è divenuta del tutto superflua, potendosi, in tale sede, il Tribunale limitare ad evidenziare che nulla osta alla sottoposizione al richiesto intervento.
5. Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
✓ rettifica l'attribuzione di sesso relativa a , nato a [...] il 19 agosto Parte_1
2000 (C.F. , attribuendo il sesso femminile ed il prenome di C.F._1
“ ”; Per_1
✓ ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita (Nola) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , nel senso che laddove è indicato il nome Parte_1
deve intendersi e che l'indicazione del sesso “maschile” debba essere Pt_1 Per_1 modificata in sesso “femminile” (atto n. 84 parte I serie A – anno 2000 – Comune di San
Gennaro Vesuviano (NA)).;
6 ✓ Nulla osta alla sottoposizione al trattamento medico-chirurgico di riconversione dal sesso da maschile a femminile di , nato a [...] il [...]; Parte_1
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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