Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa RA Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2236 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Marco Pisano, Giovanni GH
e Mauro Toffolon, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Marco Pisano, Giovanni GH
e Mauro Toffolon, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 18/09/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
18/09/1999 tra e , trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2
civile del Comune di Cagliari, anno 1999, numero 502, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 18 settembre 1999, trascritto nell'apposito Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Cagliari al n. 502, parte 2, Serie A, per l'anno 1999, dai coniugi e nel Comune di Cagliari, ordinando all'Ufficiale Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile del Comune di procedere alla trascrizione della sentenza
Pag. 2 di 4 nei Pubblici Registri Anagrafici, con le conseguenti annotazioni nei registri anagrafici del Comune di residenza.
b) I stabiliscono che provvederanno separatamente alle esigenze CP_1 primarie della figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, la quale continuerà ad avere la residenza anagrafica presso la madre, nella abitazione in proprietà esclusiva di quest'ultima sita in Cagliari Part alla Via Corelli n. 30, e che, in ogni caso, il Signor corrisponderà mensilmente in favore della coniuge a titolo di contributo per il mantenimento della giovane la somma di € 200,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la classificazione fornita dal CNF nelle Linee
Guida che i genitori dichiarano di conoscere ed alle quali si atterranno.
c) Relativamente alla figlia minore resterà affidata Persona_2 congiuntamente ad entrambi i genitori e manterrà la sua residenza anagrafica presso la madre, nella abitazione in proprietà esclusiva di quest'ultima sita in
Cagliari alla Via Corelli n. 30.
Per il resto si chiede che l'Ecc.mo Sig. Giudice voglia statuire che la minore continui a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi e conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno, invece, la responsabilità separatamente.
Il padre avrà il più ampio diritto di visita nei suoi confronti e, pertanto, avrà la facoltà di incontrare e tenere con sé la figlia minore con la massima libertà, previo accordo con la GN GH e compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi della figlia, in ogni caso, almeno per due fine settimana al mese, dalle ore 08,00 del sabato alle ore 22,00 della domenica.
Nel periodo estivo, terminata la scuola, gli orari di visita e frequentazioni potranno essere differenti, e verranno concordati di volta in volta, fermi restando i week end alternati con ciascuno dei genitori.
Nei periodi in cui il Sig. godrà delle ferie estive, terrà presso di Parte_2 sé la figlia minore per consecutivi dieci giorni da comunicarsi alla Sig.ra
GH con sufficiente ed ampio preavviso.
Il resto delle ferie la minore le passerà con la madre.
Pag. 3 di 4 Il tutto compatibilmente con il mutare delle esigenze determinate dalla maturazione e dalla crescita della minore.
Per quanto concerne le festività Natalizie e di fine anno, oltre che quelle pasquali, la minore trascorrerà alternativamente, di anno in anno, con il padre o con la madre i giorni di festa previsti.
Il Signor corrisponderà mensilmente l'importo di € 200,00 a Parte_2 titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore RA da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con bonifico bancario sul c/c della GN GH già noto al marito ovvero con altre modalità da concordarsi volta per volta, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la classificazione fornita dal CNF nelle
Linee Guida che i genitori dichiarano di conoscere ed alle quali si atterranno.
Per i periodi, diversi e non previsti dal ricorso introduttivo e dalla successiva omologa, in cui la figlia minore dovesse risultare affidata alle esclusive cure Part paterne, il Sig. potrà dedurre dal contributo al mantenimento le somme relative ai giorni effettivi di cura esclusiva.
d) Dare atto che i coniugi e dichiarano di disporre di Parte_1 Parte_2 redditi che, allo stato, consentono a ciascuno di essi di far fronte in maniera adeguata ed autonoma alle rispettive esigenze di vita.
I coniugi dichiarano, pertanto, di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, essendo ciascuno di essi economicamente autosufficiente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 08/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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