Decreto cautelare 6 giugno 2023
Ordinanza cautelare 21 giugno 2023
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 12/06/2025, n. 11565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11565 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08364/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8364 del 2023, proposto da
Hunity Eu s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Michele Moscato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (già NP - Agenzia per le politiche attive del lavoro), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato ex lege ;
per l’annullamento
del provvedimento del 7.03.2023, notificato via pec in pari data, con cui è stata disposta “la cancellazione della società ‘HUNITY EU SRL’, con sede legale in Romania Strada Lacramioarei, n. 4, Bucarest (C.F. n. 136408921001) - dalla sezione I dell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro” .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29.04.2025 la dott.ssa Annalisa Tricarico e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 8.05.2023, depositato il successivo 5.06.2023, la Hunity EU s.r.l. ha chiesto l’annullamento del provvedimento R.0000017.07/03/2023 con il quale l’NP ha disposto la relativa cancellazione dalla sezione I dell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro.
1.1. L’adozione del provvedimento gravato è stato preceduto dalle vicende che di seguito si espongono, così come riportate dalle parti ed emergenti dagli atti:
- nei confronti della Hunity EU s.r.l., in data 19.5.2021, era già stato adottato - ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.M. 23.12.2003 - un provvedimento di sospensione dell’iscrizione nella sezione I dell’Albo informatico delle agenzie per il lavoro, in ragione della scadenza della precedente garanzia all’11.04.2021 e della mancata produzione di una nuova garanzia fideiussoria ( ex art. 5 del d.lgs. n. 276/2003);
- l’odierna ricorrente aveva poi prodotto una polizza fideiussoria con decorrenza dall’11.04.2021 “apparentemente rilasciata” dalla compagnia Hillwood Limited, con sede legale a Malta, recante n. 6311499837 e data di emissione 14.06.2021;
- di conseguenza, l’NP, con provvedimento prot. 0000074 del 6.07.2021, aveva disposto la revoca della sospensione e la riattivazione dell’iscrizione;
- a seguire, nel mese di giugno 2022, la Hunity EU s.r.l. aveva prodotto una polizza fideiussoria con decorrenza 14.06.2022 “apparentemente emessa” in pari data a Milano dalla compagnia Accredited Insurance (Europe) Limited, con sede legale a Malta e sede secondaria a Milano, recante il n. 002416414.22;
- tuttavia, all’esito di successive verifiche:
a) acquisito il comunicato IVASS del 23.08.2021 in cui si segnalava che Hillwood Limited non emette garanzie fideiussorie in Italia e non possiede un sito internet www.hwlimited.com;
b) appreso di altro comunicato IVASS del 5.08.2022 in cui si segnalavano anche contraffazioni di polizze intestate alla compagnia Accredited Insurance (Europe) Limited;
c) acquisita la nota della compagnia Hillwood Limited, di conferma della contraffazione della polizza rilasciata per la Hunity EU s.r.l.;
d) acquisita, nel marzo 2023, la nota della compagnia Accredited Insurance (Europe) Limited, di conferma della contraffazione della polizza rilasciata per la Hunity EU s.r.l.;
con il provvedimento gravato, l’NP ha disposto la revoca dell’autorizzazione e la cancellazione dall’Albo dell’odierna ricorrente.
1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di censura:
1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. 241/1990. Eccesso di potere. Omessa istruttoria. Sviamento dell’azione amministrativa. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e del principio di legalità” ;
2. “Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 18 del D.Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.. in combinato disposto con gli artt 7 del d.m. 23.12.2004, e gli artt 49 e 56 TFUE come attuati dalla c.d. direttiva Bolkestein. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 1, della Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CEDU e del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere. Travisamento di fatti, difetto dei presupposti, illogicità manifesta difetto di istruttoria, difetto di motivazione. Arbitrarietà”.
2. L’NP si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza 21.06.2023, n. 3133, la sez. V di questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari.
4. Con ordinanza 20.10.2023, n. 4322, la sez. III del Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare.
5. In vista dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, l’Avvocatura generale dello Stato, nel rappresentare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è “subentrato nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali dell’NP (ex art. 3, comma 2, D.L. 75/2023, conv. in L. n. 112/2023)” , ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate con la memoria del 17.06.2023.
6. All’udienza pubblica del 29.04.2025, il procuratore di parte ricorrente ha formulato istanza di sospensione del giudizio, nelle more della definizione di un procedimento penale concernente l’emissione di polizze false, e la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, non può trovare accoglimento l’istanza di sospensione del giudizio formulata in udienza, non ricorrendo la fattispecie di cui all’art. 295 c.p.c. (cui rinvia l’art. 79 c.p.a.), atteso che la decisione sul ricorso in epigrafe non dipende dalla definizione della controversia menzionata dal procuratore di parte ricorrente.
2. Il ricorso è infondato.
3. Occorre, in primo luogo, considerare che “per l’esercizio delle attività [di somministrazione] , oltre ai requisiti di cui al comma 1” dell’art. 5 del d.lgs. n. 276/2003, occorre, tra l’altro, “a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a 350.000 euro” (art. 5, co. 2, lett. c, d.lgs. n. 276/2003).
4. Tanto premesso, per ragioni di pregiudizialità logica si antepone l’esame del secondo motivo di ricorso, a mezzo del quale si censura il provvedimento gravato nella parte in cui presuppone l’obbligo dell’odierna ricorrente di prestare la garanzia sopra descritta.
La Hunity EU s.r.l. sarebbe, invero, in possesso dell’autorizzazione rumena per l’esercizio dell’attività, avrebbe assolto agli obblighi di garanzia finanziaria richiesti dalle leggi rumene e avrebbe, pertanto, il pieno diritto di operare liberamente e legittimamente negli altri Stati dell’UE e quindi anche in Italia, avendo sottoscritto, negli anni, le polizze fideiussorie richieste dall’art. 5 del d.lgs. n. 276/2003 “al mero fine di ottenere i connessi sgravi fiscali e fondi formazione utili per l’espletamento al meglio dell’attività propria” (pp. 3 e 8, ricorso); in ogni caso, sarebbe contrario ai principi di “libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi” imporre alle imprese già autorizzate in un altro Stato membro dell’Unione di munirsi di un’ulteriore autorizzazione in Italia.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. In primo luogo, non è in contestazione che la società ricorrente, all’atto dell’iscrizione risalente al provvedimento prot. 0000094 del 16.06.2017 abbia prodotto la garanzia fideiussoria richiesta dall’Amministrazione, pari a euro 350.000 (che è il limite minimo previsto per le agenzie italiane di somministrazione), né che abbia operato allo stesso modo anche successivamente, senza mai contestare tale obbligo.
La stessa società, nella nota inviata dopo la ricezione del provvedimento oggi gravato, ha rappresentato di essersi già attivata “sul mercato per reperire altra/altre polizze fideiussorie idonee ad ottemperare alla garanzia richiesta ex lege” (cfr. nota 9.3.2023, in atti).
4.3. Tanto premesso, anche volendo esimersi da qualsivoglia giudizio in ordine alla coerenza tra tale modus agendi e la strategia difensiva spiegata in giudizio, non si può prescindere dal considerare che l’obbligo di prestare la garanzia ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 276/2003 è espressamente finalizzato alla tutela dei crediti retributivi e previdenziali dei lavoratori somministrati.
La presentazione di una valida garanzia fideiussoria anche da parte di una società di altro Stato dell’Unione non è - come asserito dall’odierna ricorrente - un atto volontario, bensì un vero e proprio obbligo (cfr. tra l’altro l’interpello n. 31 /2014, nonché la circolare n. 14/2015, in atti).
4.4. È vero che l’obbligo in esame non è assoluto.
Sono infatti esonerate “le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato membro della Unione europea” (art. 5, co. 2, lett. c, d.lgs. n. 276/2003), fermo restando che “non possono essere considerati rispettati analoghi obblighi laddove, a garanzia di fondamentali obblighi di natura contributiva e retributiva, risultano essere costituite, a titolo di garanzia fideiussoria, somme di entità non congrua a tutelare le posizioni giuridiche soggettive coinvolte, con grave pregiudizio anche delle condizioni di libera concorrenza del mercato” (cfr. interpello n. 31/2014, in atti) .
4.5. Tuttavia, la Hunity EU s.r.l. non ha provato di aver assolto ad “analoghi obblighi” in altro Stato membro dell’UE.
4.6. Tanto chiarito, neppure può trovare accoglimento la tesi secondo cui la previsione dell’art. 5 d.lgs. n. 276/2003 sarebbe illegittima perché contrastante con le disposizioni del Trattato UE in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi.
Ciò, non solo perché la misura rispetta il principio di non discriminazione (essendo applicabile indistintamente agli operatori di tutti gli Stati membri, ivi inclusi quelli italiani), ma soprattutto perché è necessaria per assicurare ai lavoratori somministrati (alla cui effettiva tutela è, in definitiva, indirizzata; cfr. altresì le Linee Guida INL per l’attività ispettiva in materia di distacco transnazionale, in atti) la parità di trattamento economico e giuridico, rispetto ai dipendenti dell’utilizzatore (cfr. art. 35, d.lgs. n. 81/2015).
5. Dall’infondatezza del motivo appena esaminato discende altresì l’infondatezza del primo motivo di doglianza, a mezzo del quale la ricorrente si limita a censurare la condotta di NP, laddove procedendo direttamente “a comunicare la contraffazione delle polizze” fideiussorie, senza dare avvio “al procedimento volto all’eventuale sospensione (prima) e cancellazione (poi) dell’iscrizione” , non le avrebbe consentito “di spiegare le (fondate e valide) ragioni a sostegno della mancata necessità di versamento della […] polizza ai fini della perdurante possibilità di essere iscritta nell’apposito Albo” .
In sintesi, la ricorrente non si duole di non aver potuto beneficiare del “ragionevole spatium deliberandi” per “eliminare gli inadempimenti e [le] violazioni, prima di pervenirsi al provvedimento di revoca (recte: decadenza)” (Cons. Stato, sez. VI, 11.02.2013, n. 767), bensì, solo ed esclusivamente, di non aver potuto dimostrare di non essere tenuta a prestare la garanzia richiesta.
In altri termini, l’Agenzia non rivendica che (laddove la revoca fosse stata preceduta dalla sospensione così come disposto dall’art. 7, D.M. 23 dicembre 2003) avrebbe potuto “sanare le irregolarità riscontrate” né contesta le osservazioni dell’Avvocatura dello Stato in ordine alla circostanza che non sarebbe stato più “fattualmente e giuridicamente possibile, dato il tempo ormai trascorso, che la Hunity EU a marzo 2023 potesse ottenere una nuova ed idonea garanzia fideiussoria valida per il periodo annuale dall’11.04.2021 all’11.04.2022 - ed anche per i dodici mesi successivi fino all’11.04.2023” , essendo preoccupata soltanto di dimostrare l’insussistenza di obblighi a proprio carico.
5.1. Pertanto, atteso che, alla luce di quanto esposto sub 4 , non è in discussione la sussistenza dell’obbligo di cui al menzionato art. 5, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 276/2003, la doglianza in esame dequota a censura di natura meramente formale, in quanto l’esito del procedimento non avrebbe potuto rivestire connotati diversi da quelli in concreto assunti e qui contestati (con il secondo motivo).
Invero, l’apporto partecipativo dell’odierna ricorrente non avrebbe potuto determinare alcuna modifica dell’esito del procedimento, com’è altresì confermato dal fatto che sulla contraffazione delle due polizze - unico profilo rispetto al quale la partecipazione al procedimento avrebbe potuto (astrattamente) rilevare - non vi è contestazione.
6. In conclusione, la domanda di annullamento non può essere accolta e il ricorso deve essere respinto.
7. Peraltro, i profili di novità che involgono l’oggetto della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Quinta Ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF
Annalisa Tricarico, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Tricarico | Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO