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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2024, n. 3803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3803 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 7.11.2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2933 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, per Parte_1 Parte_2
procura speciale alle liti depositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Tommaso Cantarano, con il quale e presso il quale elettivamente domiciliano.
CP_1
E
Parte_3
APPELLATO NON COSTITUITO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 165/2022 pronunciata dal Tribunale di Frosinone, sezione lavoro e pubblicata in data 15.2.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso appello.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e la interpongono appello avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Velletri, accogliendo il ricorso proposto da le ha condannate in solido tra loro al pagamento in favore della parte ricorrente Parte_3 della somma di € 21.595,04 (oltre accessori) a titolo di retribuzione ordinaria, 13ma mensilità, Festività, ferie godute, 14ma mensilità a decorrere dall'ottobre 2019, ferie residue, ferie godute, permessi e festività
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abolite e TFR, parametrati alle tabelle salariali spettanti per il lavoratore dipendente, corrispondente al
Livello 5 di del CCNL..
Le appellanti lamentano la reiezione dell'eccezione di nullità del ricorso di primo grado, la mancata considerazione della circostanza che il lavoratore aveva ricevuto somme addirittura maggiori di quelle pretese, la reiezione delle argomentazioni difensive dirette a postulare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e la ritenuta sussistenza di un contratto di appalto inter partes. Chiedono la riforma della sentenza appellata, nel senso dell'integrale reiezione dell'avverso ricorso. non si costituisce in giudizio. Parte_3
All'udienza di discussione del 14.6.2024, fissata con decreto ex art. 435 c.p.c., nessuno compariva per le parti ed il collegio rinviava la causa ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 5.7.2024. All'esito di detta udienza, anch'essa disertata dalle parti, il Collegio, all'esito della Camera di consiglio, dava atto dell'istanza di astensione presentata da uno dei suoi componenti e disponeva trasmettersi il fascicolo al
Signor Presidente della Corte di Appello per i provvedimenti di competenza. Autorizzata l'astensione e riassegnata la causa a questa Sezione, alla nuova udienza del 7.11.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, dopo un precedente rinvio d'ufficio, nessuno compariva per le parti.
Così succintamente riassunta la vicenda processuale, non può che dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 181 c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008
(il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008).
Il rinvio all'udienza del 5.7.2024, infatti, benché adottato da un collegio del quale già faceva parte il consigliere poi astenutosi, deve ritenersi valido è produttivo degli effetti di cui all'art. 181 c.p.c. (così più correttamente deve qualificarsi il rinvio impropriamente pronunciato da quel collegio ai sensi dell'art. 348
c.p.c., attesa la mancata costituzione dell'appellata), posto che le ragioni dell'astensione non sono riconducibili alle ipotesi di cui all'art. 51 n. 1 c.p.c., sicché, non proposta istanza di ricusazione, la mancata astensione non incide sulla regolare costituzione dell'organo decidente e sulla validità della decisione (ex multis Cass. 28.1.2019 n. 2270).
L'unica parte costituita, poi, ha avuto valida comunicazione sia del rinvio all'udienza del 5.7.2024 e sia dell'odierna udienza fissata per la prosecuzione del giudizio dopo la riassegnazione alla presente
Sezione.
Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno sostenute ex art. 310 comma 4 c.p.c.
PQM
La Corte così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma il 7.11.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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