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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/08/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 229/2023 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società (p. Iva P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Prof. Giuseppe
Caforio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Prof. Marco
Ticozzi in Venezia Mestre al Viale Torino 180
APPELLANTE
contro
: società (p. Iva ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Filì ed Alberto Assirelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato
Fabrizio Filì in Venezia Marghera alla Via delle Industrie 19
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1340/2022 del
Tribunale di Padova, depositata in data 8 luglio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, accogliere integralmente l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
1340/2022 emessa dal Tribunale di Padova:
- accertato l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento, da parte di Pt_2
delle proprie obbligazioni contrattuali, nonché accertata l'esistenza dei
[...
vizi del prodotto compravenduto, causati dalla mancanza delle qualità essenziali e/o promesse del filtro “meltblown 22 gr”, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e, per l'effetto, condannare Pt_2
a restituire a l'importo di € 117.120,00 a titolo di
[...] Parte_1
restituzione del prezzo pagato e di € 4.793,05 a titolo di spese sostenute, a causa dell'assenza di qualità promessa, e così la complessiva somma di €
121.913,05;
- condannare al risarcimento di tutti i danni ex art. 1494 c.c. Parte_2
causati a così quantificati: a) € 29.280,00 ovvero quel diverso Parte_1
importo che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa, a titolo di danno prodottosi per la mancata vendita delle mascherine chirurgiche e quindi, per il mancato guadagno.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste affinché vengano ammesse le richieste istruttorie così come riportate nel paragrafo IV dell'atto di appello.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
In via principale
- respingere integralmente l'appello promosso da in quanto Parte_1
assolutamente infondato in fatto e in diritto;
e, per l'effetto,
- confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Padova n.
1340/2022.
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di fondatezza dell'azione redibitoria:
a. accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione Parte_2
della merce trasformata da per equivalente, in Parte_1
considerazione del valore di vendita di detta merce pari a 32,00 euro/kg oltre Iva ovvero del diverso valore che il Giudice riterrà di giustizia ovvero anche secondo equità, attesa l'impossibilità, quanto meno parziale, della restituzione in natura;
e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di Parte_1
della relativa somma, pari al massimo ad euro 117.120,00, che Parte_2
sarà determinata in corso di causa;
b. limitare la condanna di alla restituzione del solo importo di Parte_2
Euro 117.120,00 relativo al prezzo del materiale fornito, ovvero alla minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
e per l'effetto c. dichiarare la compensazione, totale o parziale, del credito di Pt_1
per la restituzione del prezzo con quello di per la
[...] Parte_2
restituzione per equivalente della merce;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna di al risarcimento del danno: Parte_2
a. escludere ovvero limitare la condanna di al risarcimento del Parte_2
danno in considerazione del concorso colposo di nella Parte_1
determinazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
b. dichiarare la compensazione, totale o parziale, del credito di Pt_1
per il risarcimento del danno con quello di per la
[...] Parte_2
restituzione per equivalente della merce.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover riaprire la fase istruttoria:
- ammettere l'odierna appellata alle istanze istruttorie formulate a prova contraria nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.;
- ammettere la riformulazione dei quesiti da sottoporre al nominando c.t.u. indicata da nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., per le Parte_2
ragioni ivi dedotte cui ci si riporta integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2021 la società Pt_1 ha evocato al giudizio del Tribunale di Padova la società
[...] Parte_2
chiedendo che fosse dichiarato l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, di quella alle obbligazioni contrattualmente assunte, previo accertamento del vizio costituito dalla mancanza delle qualità essenziali della merce vendutale, e pertanto dichiarato risolto il contratto tra loro intercorso avente ad oggetto la vendita di tremila chilogrammi del filtro denominato “meltblown 22 gr” con la consequenziale condanna della convenuta alla restituzione del prezzo ed al rimborso delle spese sostenute e del risarcimento del danno.
L'attrice ha dedotto di essere un importante operatore industriale nel settore delle forniture ospedaliere di materiali di consumo monouso e che, durante l'emergenza pandemica verificatasi nell'anno 2000, aveva richiesto alla un preventivo per l'acquisto d'un tessuto filtrante, da destinare alla Pt_2
realizzazione di mascherine chirurgiche di tipo II, che fosse rispondente a peculiari specifiche tecniche rientranti nei valori di cui alla normativa UNI
EN 14683:2019 con efficacia di filtraggio del 98/99 per cento del parametro
“bacterial filtration efficiency” (in acronimo “b.f.e.”); ha poi precisato che, ricevuta dalla la scheda del prodotto denominato “meltblown 22 Pt_2
gr.” ed avendo riscontrato la corrispondenza delle caratteristiche alle sue esigenze di produzione, aveva inoltrato un ordine di complessivi tremila chilogrammi subordinandone la conferma al positivo esito delle verifiche di laboratorio da compiersi sui campioni della merce.
Ha poi soggiunto che ricevuti i risultati delle analisi fatte svolgere dalla venditrice, riportanti un valore di 99,1 per cento “b.f.e.” e dunque idoneo all'utilizzo nell'ambito medico chirurgico, aveva confermato la proposta d'ordine acconsentendo, in ragione della sua urgenza di dare avvio alla produzione, a corrispondere anticipatamente il pagamento, pari ad €
117.120,00 oltre Iva, come richiesto dalla venditrice, successivamente al quale la merce le veniva regolarmente consegnata.
Ulteriormente ha allegato l'attrice che, prima dell'immissione in commercio ed in ossequio alla normativa di settore, aveva fatto sottoporre ad analisi da un laboratorio accreditato i prodotti finiti realizzati con il tessuto filtrante acquistato così risultando un valore di filtraggio medio pari al 81,91 per cento di “b.f.e.”, dunque inferiore ai parametri minimi richiesti dalla normativa UNI EN 14683:2019, ciò comportando l'inidoneità delle mascherine sia all'uso chirurgico che in genere a quello medico, sicché in data 5 agosto 2020 aveva contestato, tramite comunicazione del suo difensore, la circostanza alla venditrice intimandole la risoluzione Pt_2
del contratto, invitandola alla restituzione del prezzo riscosso ed al ristoro dei costi sostenuti per l'analisi dei campioni del prodotto realizzato.
Ha poi riferito l'attrice che, avendo ricevuto dalla contestazione Pt_2
dell'addebito rivoltole, in data 8 settembre 2020 aveva promosso innanzi al
Tribunale di IA (nel cui ambito di competenza territoriale aveva la sua sede legale) un ricorso per accertamento tecnico preventivo d'urgenza chiedendo procedersi all'espletamento d'una consulenza tecnica volta a verificare la rispondenza del valore “b.f.e.” del tessuto filtrante denominato
“meltblown 22 gr” fornitole dalla ai parametri fissati dalla Pt_2
normativa UNI EN 14683:2019, nonché ad accertare il detto valore sia sul prodotto finito che su quanto consegnato dalla venditrice, nonché ancora ad accertare la rispondenza alla normativa vigente sia dello stato dei luoghi che delle condizioni di conservazione del materiale acquistato presso il magazzino di essa ricorrente, precisando che nella pendenza del termine per la comparizione erano intercorsi tra le parti contatti per la definizione della vertenza non concretizzatasi in ragione delle divergenti risultanze degli esami di laboratorio fatti eseguire da ciascuna di esse.
Ha altresì riferito l'attrice che nel rituale contraddittorio della resistente il
Tribunale di IA, con ordinanza del 8 febbraio 2001, aveva dichiarato la sua incompetenza territoriale in favore di quello di Padova fissando alle parti il termine per la riassunzione, cui essa ricorrente aveva dato impulso con ricorso depositato in data 22 febbraio 2021, e che, ricostituitosi il contraddittorio innanzi il Tribunale di Padova, il procedimento aveva avuto epilogo nell'ordinanza del 24 marzo 2021 con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ragione della ritenuta insussistenza del fumus e del periculum.
Sugli antefatti sin qui sunteggiati l'attrice, invocando la garanzia per vizi ovvero la mancanza di qualità del bene vendutole, ha chiesto la declaratoria giudiziale della risoluzione del contratto per l'inadempimento della venditrice e la sua condanna restitutoria e risarcitoria anche a titolo di lucro cessante.
La convenuta ha avversato la pretesa rivoltale contestando l'addebito di inadempimento, sia sotto il profilo dei vizi che della mancanza di qualità, facendo rilevare che il perfezionamento del contratto non era condizionato al positivo superamento delle verifiche di laboratorio nei termini allegati dall'attrice, laddove invece essa acquirente aveva accettato senza opporre alcunché le condizioni di vendita riportate nella proposta d'ordine inviatale. Sotto altro aspetto la convenuta ha evidenziato come il prodotto, all'atto della consegna, corrispondesse appieno alla specifiche di filtraggio pattuite ciò risultando dagli stessi test fatti eseguire dall'acquirente.
Sotto altro aspetto ancora la convenuta ha eccepito la carenza di prova del fatto che il materiale fornito corrispondesse a quello utilizzato per la produzione delle mascherine, nonché la cernza di prova di quelle che sarebbero state le modalità di conservazione e, maggiormente, di lavorazione del prodotto, facendo rilevare come l'inadeguatezza di queste ultime ben avrebbe potuto essere l'unica causa della perdita di efficacia della capacità filtrante del tessuto.
Il Tribunale, ritenuta l'irrilevanza delle prove dichiarative capitolate dalle parti, ha deciso la causa rigettando la domanda dell'attrice al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società Pt_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento delle sue originarie domande.
La società ha resistito al gravame instando per il rigetto. Pt_2
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'articolo
190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 27 giugno 2025 e da parte appellata in data 30 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Vanno preliminarmente esaminate (pure se veicolate coi motivi secondo e terzo) le istanze istruttorie che l'appellata, sostenendone l'indispensabilità, ha riproposto nel grado assumendo che il Tribunale, allorché aveva ritenuto la causa matura per la decisione, non aveva reso alcuna pronuncia al riguardo.
La Corte in primo luogo rileva che non può dirsi configurato alcun vizio omissivo nei sensi ipotizzati dall'appellante posto che il precedente giudicante, nel ravvisare la decisibilità della causa allo stato documentale, a tutti gli effetti ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie di ambo le parti.
Purtuttavia la Corte rileva l'inammissibilità della richiesta di prova dichiarativa che l'appellante ha formulato con la memoria istruttoria datata
20 dicembre 2021 e con la memoria datata 7 gennaio 2022 (secondo motivo), come pure la sollecitazione all'espletamento di accertamenti peritali mediante consulenza tecnica (terzo motivo).
Con la prima delle memorie istruttorie la ha deferito interrogatorio Pt_1
formale al legale rappresentante dell'allora convenuta vertente su venticinque capitoli di interpello e sui medesimi capitoli ha chiesto ammettersi prova testimoniale;
con la seconda delle due memorie ha formulato, a prova contraria, ulteriori due capitoli di sola prova testimoniale.
Osserva la Corte che il capitolo contrassegnato dal numero 1 – pur se di contenuto teoricamente rilevante ai fini del decidere – sconta il suo limite di ammissibilità in considerazione del fatto che è ivi richiamato, al fine di darne conferma, il contenuto di un documento, costituito da una comunicazione mail del 20 aprile 2020, che non consta essere stato prodotto in giudizio non risultando neppure allegata alcuna delle circostanze di deroga di cui all'articolo 2724 del codice civile.
I capitoli contrassegnati dai numeri da 2 a 12 sono inammissibili in quanto le circostanze ivi riportate sono desumibili dalla documentazione dimessa in atti e comunque non hanno formato oggetto di contestazione tra le parti;
con riguardo al capitolo contrassegnato dal numero 10 la Corte non può che condividere quanto riportato in sentenza dal Tribunale in ordine alla contraddizione insita tra l'allegazione storica della vicenda (secondo cui sarebbe stato fatto sottoporre ad analisi il prodotto finito, vale a dire la mascherina chirurgica) ed il contenuto del capitolo (secondo cui sarebbe stato inviato all'analisi del laboratorio il materiale prodotto dall'appellata), il che finisce per rendere il capitolo in disamina irrilevante ai fini della decisione. Nè può darsi credito di fondatezza all'assunto d'appello, secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un “equivoco terminologico”, tenuto conto che la circostanza dedotta dall'allora attrice non consente significati diversi da quello letterale che testualmente recita “Vero che, in data
09/07/2020, la inviava il materiale prodotto da Pt_1 Parte_2
all ”. Controparte_1
I capitoli contrassegnati dai numeri da 13 a 16 si dimostrano irrilevanti ai fini del decidere non comportando alcun effetto confessorio (qualora assunti in forma di interpello) né dimostrativo della sussistenza del vizio denunciato.
I capitoli contrassegnati dai numeri 17, 18 e 22 sono inammissibili in quanto genericamente formulati sia in riferimento alla collocazione temporale degli eventi che in relazione alle non altrimenti descritte modalità di produzione e di conservazione in magazzino.
Il capitolo contrassegnato dal numero 19 è irrilevante ai fini del decidere.
Il capitolo contrassegnato dal numero 20 è altrettanto irrilevante risultando la circostanza ivi dedotta desumibile dalla produzione documentale dell'allora attrice, segnatamente dal documento numero 25 (erroneamente indicato come documento numero 26 alla pagina 15 rigo 2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Il capitolo contrassegnato dal numero 21 è inammissibile in ragione sia della genericità di deduzione che dell'irrilevanza ai fini del decidere della circostanza dedotta.
Il capitolo contrassegnato dal numero 23 è inammissibile tenuto conto della genericità dell'evento ivi descritto e della soggettiva valutazione richiesta al testimone quanto alla idoneità della conservazione del materiale.
Il capitolo contrassegnato dal numero 24 è irrilevante ai fini del decidere e comunque inammissibile in quanto comportante una supposizione in luogo d'un riferimento ad un preciso fatto storico.
Il capitolo contrassegnato dal numero 25 è inammissibile in ragione della sua genericità mancando alcun preciso riferimento all'evento dedotto come pure una altrettanto precisa collocazione temporale. I capitoli contrassegnati dai numeri 26 e 27, che l'allora attrice aveva formulato nella terza memoria qualificandoli a titolo di prova contraria, sono inammissibili avendo sostanziale contenuto di prova diretta e dunque vanno dichiarati tardivamente proposti, tanto più considerato che l'allora convenuta non aveva a sua volta capitolato alcuna prova diretta cui appunto contrapporre i detti capitoli 26 e 27.
- Parimenti inammissibile è la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che l'appellante ha sollecitato nel presente grado in ragione della asserita sua indispensabilità non ravvisata dal precedente giudicante.
Osserva la Corte che è principio interpretativo consolidato quello secondo cui non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, la stessa non può supplire all'onere delle parti di provare i rispettivi assunti qualora esse non vi abbiano adempiuto, né d'altronde può essere demandato alla consulenza il compimento di indagini, con finalità esplorativa, alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non altrimenti provati.
Nella vicenda di specie l'appellante ha sostenuto che l'indispensabilità della consulenza sarebbe dovuta all'accertamento che le mascherine sottoposte ad analisi erano state realizzate con il materiale prodotto dalla società Pt_2
il che di per sé conferma l'inammissibilità di quella sollecitazione istruttoria posto che l'asserita identità avrebbe invece dovuto essere dimostrata proprio dalla parte che la affermava.
Sotto altro profilo l'appellante ha sostenuto che la consulenza avrebbe dovuto “individuare il vizio del filtro che lo rende inidoneo ad essere lavorato mantenendo le caratteristiche del BFE”, il che denota appieno la finalità esplorativa preclusa dal rito.
Sotto altro profilo ancora la consulenza avrebbe dovuto, a detta dell'appellante, “accertare la conformità alla normativa vigente dello stato dei luoghi e delle condizioni di conservazione e lavorazione presso il magazzino della ”, risolvendosi tale verifica, qualora disposta, in Pt_1
termini assolutamente congetturali non foss'altro per lo iato temporale tra l'epoca dei fatti e l'accertamento peritale, quand'anche fosse stato espletato nel precorso grado;
non di minor conto poi la circostanza per cui l'allora attrice non ha mai fornito una descrizione sia pur sommaria del luogo di conservazione del materiale oggetto di lite.
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha criticato l'argomento motivazionale sotteso alla decisione sostenendo che sarebbe stato viziato dalla violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1490, 1492,
1493 e 1494 del codice civile, muovendo il Tribunale dall'errata considerazione per cui il prodotto fornito dalla fosse esente dal Pt_2
vizio denunciato e ciò desumendolo dalle risultanze delle analisi fatte eseguire sia dalla venditrice che dall'acquirente sulla materia prima, senza tenere invece conto dei risultati delle analisi fatte eseguire da essa appellante sui prodotti lavorati.
Ad ulteriore illustrazione della doglianza l'appellante ha criticato la decisione nella parte in cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto per cui le peculiari caratteristiche di filtraggio del prodotto fornitole avrebbero dovuto essere mantenute anche dopo la lavorazione sicché la preventiva analisi del valore “b.f.e.” poteva considerarsi finanche superflua e dunque dovevano ritenersi irrilevanti i test (preventivamente) eseguiti, sicché la valutazione delle risultanze di prova da parte del Tribunale avrebbe dovuto incentrarsi solo sui rapporti delle analisi eseguite sulle mascherine realizzate.
Il motivo, a giudizio della Corte, è infondato scontando più d'un limite di sostenibilità.
Va in primo luogo osservato che l'appellante non ha mai sollevato dubbi di veridicità in riferimento al rapporto di analisi fornitole dalla venditrice, né
d'altronde sarebbe stata credibile una eventuale contestazione di quel referto considerato che altrettanta verifica era stata fatta eseguire da essa acquirente con esito di coincidenza dei risultati, il che comporta, quale effetto, che il bene oggetto di compravendita corrispondesse perfettamente a quello pattuito e, soprattutto, non presentasse alcun vizio né potesse dirsi privo delle qualità promesse dalla venditrice.
Ulteriormente la Corte rileva che quel che sfugge alla pur amplissima quanto pregevole critica d'appello è la circostanza, invero rimasta indimostrata, secondo cui le mascherine prodotte e sottoposte a verifica di laboratorio fossero state realizzate con il tessuto fornito dalla Pt_2
Deve poi rilevarsi che l'appellante, pur essendo un rinomato operatore industriale dello specifico settore delle forniture medico chirurgiche, ha del tutto omesso di dedurre alcunché quanto alle plausibili ragioni per cui dopo la lavorazione il tessuto in contesa avrebbe avuto un così drastico abbattimento dell'efficacia filtrante, limitandosi a richiamare (senza però mai illustrarle) le modalità di produzione e di conservazione ed asserendo che fossero entrambi conformi a norma.
D'altro canto va detto che qualora l'appellante avesse dedotto in termini dettagliati a quali caratteristiche avrebbe dovuto rispondere il materiale fornito dalla per conservare immutata la capacità di filtraggio dopo Pt_2
la lavorazione per trasformarlo in prodotto finito, ciò avrebbe indubbiamente consentito, pur senza addentrarsi in aspetti tecnologici estranei all'ambito della delibazione, di provocare più efficacemente il contraddittorio tra le parti sullo specifico punto del contendere: vero è invece che l'appellante, nel precorso come nel presente grado, ha limitato la sua allegazione in termini a dir poco generici e ricorrendo alla suggestiva tesi secondo cui la produzione di mascherine da essa realizzata con il materiale di altro fornitore avrebbe invece soddisfatto appieno i valori di filtraggio.
Di contro basti osservare che, anche a tal ultimo riguardo, non consta in atti prova alcuna della coincidenza tra i prodotti sottoposti ad analisi
(asseritamente realizzati con il tessuto fornito da altro produttore) e l'attribuzione della loro realizzazione ad essa appellante.
- Con il quarto motivo l'appellante ha criticato la decisione dolendosi della liquidazione delle spese di lite ritenendola abnorme in difetto dello svolgimento di attività istruttoria;
altresì l'appellante ha sostenuto che in ragione del valore della causa il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dei minimi tariffari.
La censura non ha fondamento dovendosi osservare quanto segue.
Il Tribunale in applicazione dei parametri di cui al D.M. numero 55/2014 e tenuto conto del valore della domanda ricompreso nello scaglione tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 ha liquidato le spese di lite quanto ad € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase di trattazione ed € 4.050,00 per la fase decisionale pervenendo ad un valore finale di € 13.430,00 non contenente alcun errore né abnorme adozione nei sensi ipotizzati dall'appellante.
Nè avrebbe il Tribunale potuto ridurre l'importo tabellarmente previsto per la fase di istruttoria e/o di trattazione a mente del principio di legittimità secondo cui “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (in proposito si veda Cass. Numero 8561/2023).
Ed infine è inammissibile il profilo di doglianza nella parte in cui l'appellante ha lamentato il mancato computo secondo i minimi tariffari non risultando enunciate le ragioni della critica.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1340/2022 del Tribunale di Padova, depositata in data 8 luglio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 9.515,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 229/2023 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: società (p. Iva P.I. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Prof. Giuseppe
Caforio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Prof. Marco
Ticozzi in Venezia Mestre al Viale Torino 180
APPELLANTE
contro
: società (p. Iva ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avvocati Fabrizio Filì ed Alberto Assirelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato
Fabrizio Filì in Venezia Marghera alla Via delle Industrie 19
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 1340/2022 del
Tribunale di Padova, depositata in data 8 luglio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, accogliere integralmente l'appello, e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n.
1340/2022 emessa dal Tribunale di Padova:
- accertato l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento, da parte di Pt_2
delle proprie obbligazioni contrattuali, nonché accertata l'esistenza dei
[...
vizi del prodotto compravenduto, causati dalla mancanza delle qualità essenziali e/o promesse del filtro “meltblown 22 gr”, dichiarare la risoluzione del contratto inter partes e, per l'effetto, condannare Pt_2
a restituire a l'importo di € 117.120,00 a titolo di
[...] Parte_1
restituzione del prezzo pagato e di € 4.793,05 a titolo di spese sostenute, a causa dell'assenza di qualità promessa, e così la complessiva somma di €
121.913,05;
- condannare al risarcimento di tutti i danni ex art. 1494 c.c. Parte_2
causati a così quantificati: a) € 29.280,00 ovvero quel diverso Parte_1
importo che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa, a titolo di danno prodottosi per la mancata vendita delle mascherine chirurgiche e quindi, per il mancato guadagno.
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria
Si insiste affinché vengano ammesse le richieste istruttorie così come riportate nel paragrafo IV dell'atto di appello.
Di parte appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte adita,
In via principale
- respingere integralmente l'appello promosso da in quanto Parte_1
assolutamente infondato in fatto e in diritto;
e, per l'effetto,
- confermarsi in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Padova n.
1340/2022.
In via subordinata
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di fondatezza dell'azione redibitoria:
a. accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione Parte_2
della merce trasformata da per equivalente, in Parte_1
considerazione del valore di vendita di detta merce pari a 32,00 euro/kg oltre Iva ovvero del diverso valore che il Giudice riterrà di giustizia ovvero anche secondo equità, attesa l'impossibilità, quanto meno parziale, della restituzione in natura;
e, per l'effetto, condannare al pagamento, in favore di Parte_1
della relativa somma, pari al massimo ad euro 117.120,00, che Parte_2
sarà determinata in corso di causa;
b. limitare la condanna di alla restituzione del solo importo di Parte_2
Euro 117.120,00 relativo al prezzo del materiale fornito, ovvero alla minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
e per l'effetto c. dichiarare la compensazione, totale o parziale, del credito di Pt_1
per la restituzione del prezzo con quello di per la
[...] Parte_2
restituzione per equivalente della merce;
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello e di condanna di al risarcimento del danno: Parte_2
a. escludere ovvero limitare la condanna di al risarcimento del Parte_2
danno in considerazione del concorso colposo di nella Parte_1
determinazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
b. dichiarare la compensazione, totale o parziale, del credito di Pt_1
per il risarcimento del danno con quello di per la
[...] Parte_2
restituzione per equivalente della merce.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse di dover riaprire la fase istruttoria:
- ammettere l'odierna appellata alle istanze istruttorie formulate a prova contraria nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c.;
- ammettere la riformulazione dei quesiti da sottoporre al nominando c.t.u. indicata da nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c., per le Parte_2
ragioni ivi dedotte cui ci si riporta integralmente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2021 la società Pt_1 ha evocato al giudizio del Tribunale di Padova la società
[...] Parte_2
chiedendo che fosse dichiarato l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento, di quella alle obbligazioni contrattualmente assunte, previo accertamento del vizio costituito dalla mancanza delle qualità essenziali della merce vendutale, e pertanto dichiarato risolto il contratto tra loro intercorso avente ad oggetto la vendita di tremila chilogrammi del filtro denominato “meltblown 22 gr” con la consequenziale condanna della convenuta alla restituzione del prezzo ed al rimborso delle spese sostenute e del risarcimento del danno.
L'attrice ha dedotto di essere un importante operatore industriale nel settore delle forniture ospedaliere di materiali di consumo monouso e che, durante l'emergenza pandemica verificatasi nell'anno 2000, aveva richiesto alla un preventivo per l'acquisto d'un tessuto filtrante, da destinare alla Pt_2
realizzazione di mascherine chirurgiche di tipo II, che fosse rispondente a peculiari specifiche tecniche rientranti nei valori di cui alla normativa UNI
EN 14683:2019 con efficacia di filtraggio del 98/99 per cento del parametro
“bacterial filtration efficiency” (in acronimo “b.f.e.”); ha poi precisato che, ricevuta dalla la scheda del prodotto denominato “meltblown 22 Pt_2
gr.” ed avendo riscontrato la corrispondenza delle caratteristiche alle sue esigenze di produzione, aveva inoltrato un ordine di complessivi tremila chilogrammi subordinandone la conferma al positivo esito delle verifiche di laboratorio da compiersi sui campioni della merce.
Ha poi soggiunto che ricevuti i risultati delle analisi fatte svolgere dalla venditrice, riportanti un valore di 99,1 per cento “b.f.e.” e dunque idoneo all'utilizzo nell'ambito medico chirurgico, aveva confermato la proposta d'ordine acconsentendo, in ragione della sua urgenza di dare avvio alla produzione, a corrispondere anticipatamente il pagamento, pari ad €
117.120,00 oltre Iva, come richiesto dalla venditrice, successivamente al quale la merce le veniva regolarmente consegnata.
Ulteriormente ha allegato l'attrice che, prima dell'immissione in commercio ed in ossequio alla normativa di settore, aveva fatto sottoporre ad analisi da un laboratorio accreditato i prodotti finiti realizzati con il tessuto filtrante acquistato così risultando un valore di filtraggio medio pari al 81,91 per cento di “b.f.e.”, dunque inferiore ai parametri minimi richiesti dalla normativa UNI EN 14683:2019, ciò comportando l'inidoneità delle mascherine sia all'uso chirurgico che in genere a quello medico, sicché in data 5 agosto 2020 aveva contestato, tramite comunicazione del suo difensore, la circostanza alla venditrice intimandole la risoluzione Pt_2
del contratto, invitandola alla restituzione del prezzo riscosso ed al ristoro dei costi sostenuti per l'analisi dei campioni del prodotto realizzato.
Ha poi riferito l'attrice che, avendo ricevuto dalla contestazione Pt_2
dell'addebito rivoltole, in data 8 settembre 2020 aveva promosso innanzi al
Tribunale di IA (nel cui ambito di competenza territoriale aveva la sua sede legale) un ricorso per accertamento tecnico preventivo d'urgenza chiedendo procedersi all'espletamento d'una consulenza tecnica volta a verificare la rispondenza del valore “b.f.e.” del tessuto filtrante denominato
“meltblown 22 gr” fornitole dalla ai parametri fissati dalla Pt_2
normativa UNI EN 14683:2019, nonché ad accertare il detto valore sia sul prodotto finito che su quanto consegnato dalla venditrice, nonché ancora ad accertare la rispondenza alla normativa vigente sia dello stato dei luoghi che delle condizioni di conservazione del materiale acquistato presso il magazzino di essa ricorrente, precisando che nella pendenza del termine per la comparizione erano intercorsi tra le parti contatti per la definizione della vertenza non concretizzatasi in ragione delle divergenti risultanze degli esami di laboratorio fatti eseguire da ciascuna di esse.
Ha altresì riferito l'attrice che nel rituale contraddittorio della resistente il
Tribunale di IA, con ordinanza del 8 febbraio 2001, aveva dichiarato la sua incompetenza territoriale in favore di quello di Padova fissando alle parti il termine per la riassunzione, cui essa ricorrente aveva dato impulso con ricorso depositato in data 22 febbraio 2021, e che, ricostituitosi il contraddittorio innanzi il Tribunale di Padova, il procedimento aveva avuto epilogo nell'ordinanza del 24 marzo 2021 con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso in ragione della ritenuta insussistenza del fumus e del periculum.
Sugli antefatti sin qui sunteggiati l'attrice, invocando la garanzia per vizi ovvero la mancanza di qualità del bene vendutole, ha chiesto la declaratoria giudiziale della risoluzione del contratto per l'inadempimento della venditrice e la sua condanna restitutoria e risarcitoria anche a titolo di lucro cessante.
La convenuta ha avversato la pretesa rivoltale contestando l'addebito di inadempimento, sia sotto il profilo dei vizi che della mancanza di qualità, facendo rilevare che il perfezionamento del contratto non era condizionato al positivo superamento delle verifiche di laboratorio nei termini allegati dall'attrice, laddove invece essa acquirente aveva accettato senza opporre alcunché le condizioni di vendita riportate nella proposta d'ordine inviatale. Sotto altro aspetto la convenuta ha evidenziato come il prodotto, all'atto della consegna, corrispondesse appieno alla specifiche di filtraggio pattuite ciò risultando dagli stessi test fatti eseguire dall'acquirente.
Sotto altro aspetto ancora la convenuta ha eccepito la carenza di prova del fatto che il materiale fornito corrispondesse a quello utilizzato per la produzione delle mascherine, nonché la cernza di prova di quelle che sarebbero state le modalità di conservazione e, maggiormente, di lavorazione del prodotto, facendo rilevare come l'inadeguatezza di queste ultime ben avrebbe potuto essere l'unica causa della perdita di efficacia della capacità filtrante del tessuto.
Il Tribunale, ritenuta l'irrilevanza delle prove dichiarative capitolate dalle parti, ha deciso la causa rigettando la domanda dell'attrice al cui carico ha posto le spese di lite.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società Pt_1
chiedendone l'integrale riforma mediante accoglimento delle sue originarie domande.
La società ha resistito al gravame instando per il rigetto. Pt_2
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile;
indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 18 novembre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia ai termini di cui all'articolo
190 del codice di procedura civile formalizzata con le note depositate da parte appellante in data 27 giugno 2025 e da parte appellata in data 30 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Vanno preliminarmente esaminate (pure se veicolate coi motivi secondo e terzo) le istanze istruttorie che l'appellata, sostenendone l'indispensabilità, ha riproposto nel grado assumendo che il Tribunale, allorché aveva ritenuto la causa matura per la decisione, non aveva reso alcuna pronuncia al riguardo.
La Corte in primo luogo rileva che non può dirsi configurato alcun vizio omissivo nei sensi ipotizzati dall'appellante posto che il precedente giudicante, nel ravvisare la decisibilità della causa allo stato documentale, a tutti gli effetti ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie di ambo le parti.
Purtuttavia la Corte rileva l'inammissibilità della richiesta di prova dichiarativa che l'appellante ha formulato con la memoria istruttoria datata
20 dicembre 2021 e con la memoria datata 7 gennaio 2022 (secondo motivo), come pure la sollecitazione all'espletamento di accertamenti peritali mediante consulenza tecnica (terzo motivo).
Con la prima delle memorie istruttorie la ha deferito interrogatorio Pt_1
formale al legale rappresentante dell'allora convenuta vertente su venticinque capitoli di interpello e sui medesimi capitoli ha chiesto ammettersi prova testimoniale;
con la seconda delle due memorie ha formulato, a prova contraria, ulteriori due capitoli di sola prova testimoniale.
Osserva la Corte che il capitolo contrassegnato dal numero 1 – pur se di contenuto teoricamente rilevante ai fini del decidere – sconta il suo limite di ammissibilità in considerazione del fatto che è ivi richiamato, al fine di darne conferma, il contenuto di un documento, costituito da una comunicazione mail del 20 aprile 2020, che non consta essere stato prodotto in giudizio non risultando neppure allegata alcuna delle circostanze di deroga di cui all'articolo 2724 del codice civile.
I capitoli contrassegnati dai numeri da 2 a 12 sono inammissibili in quanto le circostanze ivi riportate sono desumibili dalla documentazione dimessa in atti e comunque non hanno formato oggetto di contestazione tra le parti;
con riguardo al capitolo contrassegnato dal numero 10 la Corte non può che condividere quanto riportato in sentenza dal Tribunale in ordine alla contraddizione insita tra l'allegazione storica della vicenda (secondo cui sarebbe stato fatto sottoporre ad analisi il prodotto finito, vale a dire la mascherina chirurgica) ed il contenuto del capitolo (secondo cui sarebbe stato inviato all'analisi del laboratorio il materiale prodotto dall'appellata), il che finisce per rendere il capitolo in disamina irrilevante ai fini della decisione. Nè può darsi credito di fondatezza all'assunto d'appello, secondo cui il Tribunale sarebbe incorso in un “equivoco terminologico”, tenuto conto che la circostanza dedotta dall'allora attrice non consente significati diversi da quello letterale che testualmente recita “Vero che, in data
09/07/2020, la inviava il materiale prodotto da Pt_1 Parte_2
all ”. Controparte_1
I capitoli contrassegnati dai numeri da 13 a 16 si dimostrano irrilevanti ai fini del decidere non comportando alcun effetto confessorio (qualora assunti in forma di interpello) né dimostrativo della sussistenza del vizio denunciato.
I capitoli contrassegnati dai numeri 17, 18 e 22 sono inammissibili in quanto genericamente formulati sia in riferimento alla collocazione temporale degli eventi che in relazione alle non altrimenti descritte modalità di produzione e di conservazione in magazzino.
Il capitolo contrassegnato dal numero 19 è irrilevante ai fini del decidere.
Il capitolo contrassegnato dal numero 20 è altrettanto irrilevante risultando la circostanza ivi dedotta desumibile dalla produzione documentale dell'allora attrice, segnatamente dal documento numero 25 (erroneamente indicato come documento numero 26 alla pagina 15 rigo 2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado).
Il capitolo contrassegnato dal numero 21 è inammissibile in ragione sia della genericità di deduzione che dell'irrilevanza ai fini del decidere della circostanza dedotta.
Il capitolo contrassegnato dal numero 23 è inammissibile tenuto conto della genericità dell'evento ivi descritto e della soggettiva valutazione richiesta al testimone quanto alla idoneità della conservazione del materiale.
Il capitolo contrassegnato dal numero 24 è irrilevante ai fini del decidere e comunque inammissibile in quanto comportante una supposizione in luogo d'un riferimento ad un preciso fatto storico.
Il capitolo contrassegnato dal numero 25 è inammissibile in ragione della sua genericità mancando alcun preciso riferimento all'evento dedotto come pure una altrettanto precisa collocazione temporale. I capitoli contrassegnati dai numeri 26 e 27, che l'allora attrice aveva formulato nella terza memoria qualificandoli a titolo di prova contraria, sono inammissibili avendo sostanziale contenuto di prova diretta e dunque vanno dichiarati tardivamente proposti, tanto più considerato che l'allora convenuta non aveva a sua volta capitolato alcuna prova diretta cui appunto contrapporre i detti capitoli 26 e 27.
- Parimenti inammissibile è la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che l'appellante ha sollecitato nel presente grado in ragione della asserita sua indispensabilità non ravvisata dal precedente giudicante.
Osserva la Corte che è principio interpretativo consolidato quello secondo cui non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, la stessa non può supplire all'onere delle parti di provare i rispettivi assunti qualora esse non vi abbiano adempiuto, né d'altronde può essere demandato alla consulenza il compimento di indagini, con finalità esplorativa, alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non altrimenti provati.
Nella vicenda di specie l'appellante ha sostenuto che l'indispensabilità della consulenza sarebbe dovuta all'accertamento che le mascherine sottoposte ad analisi erano state realizzate con il materiale prodotto dalla società Pt_2
il che di per sé conferma l'inammissibilità di quella sollecitazione istruttoria posto che l'asserita identità avrebbe invece dovuto essere dimostrata proprio dalla parte che la affermava.
Sotto altro profilo l'appellante ha sostenuto che la consulenza avrebbe dovuto “individuare il vizio del filtro che lo rende inidoneo ad essere lavorato mantenendo le caratteristiche del BFE”, il che denota appieno la finalità esplorativa preclusa dal rito.
Sotto altro profilo ancora la consulenza avrebbe dovuto, a detta dell'appellante, “accertare la conformità alla normativa vigente dello stato dei luoghi e delle condizioni di conservazione e lavorazione presso il magazzino della ”, risolvendosi tale verifica, qualora disposta, in Pt_1
termini assolutamente congetturali non foss'altro per lo iato temporale tra l'epoca dei fatti e l'accertamento peritale, quand'anche fosse stato espletato nel precorso grado;
non di minor conto poi la circostanza per cui l'allora attrice non ha mai fornito una descrizione sia pur sommaria del luogo di conservazione del materiale oggetto di lite.
- Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha criticato l'argomento motivazionale sotteso alla decisione sostenendo che sarebbe stato viziato dalla violazione applicativa delle norme di cui agli articoli 1490, 1492,
1493 e 1494 del codice civile, muovendo il Tribunale dall'errata considerazione per cui il prodotto fornito dalla fosse esente dal Pt_2
vizio denunciato e ciò desumendolo dalle risultanze delle analisi fatte eseguire sia dalla venditrice che dall'acquirente sulla materia prima, senza tenere invece conto dei risultati delle analisi fatte eseguire da essa appellante sui prodotti lavorati.
Ad ulteriore illustrazione della doglianza l'appellante ha criticato la decisione nella parte in cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto per cui le peculiari caratteristiche di filtraggio del prodotto fornitole avrebbero dovuto essere mantenute anche dopo la lavorazione sicché la preventiva analisi del valore “b.f.e.” poteva considerarsi finanche superflua e dunque dovevano ritenersi irrilevanti i test (preventivamente) eseguiti, sicché la valutazione delle risultanze di prova da parte del Tribunale avrebbe dovuto incentrarsi solo sui rapporti delle analisi eseguite sulle mascherine realizzate.
Il motivo, a giudizio della Corte, è infondato scontando più d'un limite di sostenibilità.
Va in primo luogo osservato che l'appellante non ha mai sollevato dubbi di veridicità in riferimento al rapporto di analisi fornitole dalla venditrice, né
d'altronde sarebbe stata credibile una eventuale contestazione di quel referto considerato che altrettanta verifica era stata fatta eseguire da essa acquirente con esito di coincidenza dei risultati, il che comporta, quale effetto, che il bene oggetto di compravendita corrispondesse perfettamente a quello pattuito e, soprattutto, non presentasse alcun vizio né potesse dirsi privo delle qualità promesse dalla venditrice.
Ulteriormente la Corte rileva che quel che sfugge alla pur amplissima quanto pregevole critica d'appello è la circostanza, invero rimasta indimostrata, secondo cui le mascherine prodotte e sottoposte a verifica di laboratorio fossero state realizzate con il tessuto fornito dalla Pt_2
Deve poi rilevarsi che l'appellante, pur essendo un rinomato operatore industriale dello specifico settore delle forniture medico chirurgiche, ha del tutto omesso di dedurre alcunché quanto alle plausibili ragioni per cui dopo la lavorazione il tessuto in contesa avrebbe avuto un così drastico abbattimento dell'efficacia filtrante, limitandosi a richiamare (senza però mai illustrarle) le modalità di produzione e di conservazione ed asserendo che fossero entrambi conformi a norma.
D'altro canto va detto che qualora l'appellante avesse dedotto in termini dettagliati a quali caratteristiche avrebbe dovuto rispondere il materiale fornito dalla per conservare immutata la capacità di filtraggio dopo Pt_2
la lavorazione per trasformarlo in prodotto finito, ciò avrebbe indubbiamente consentito, pur senza addentrarsi in aspetti tecnologici estranei all'ambito della delibazione, di provocare più efficacemente il contraddittorio tra le parti sullo specifico punto del contendere: vero è invece che l'appellante, nel precorso come nel presente grado, ha limitato la sua allegazione in termini a dir poco generici e ricorrendo alla suggestiva tesi secondo cui la produzione di mascherine da essa realizzata con il materiale di altro fornitore avrebbe invece soddisfatto appieno i valori di filtraggio.
Di contro basti osservare che, anche a tal ultimo riguardo, non consta in atti prova alcuna della coincidenza tra i prodotti sottoposti ad analisi
(asseritamente realizzati con il tessuto fornito da altro produttore) e l'attribuzione della loro realizzazione ad essa appellante.
- Con il quarto motivo l'appellante ha criticato la decisione dolendosi della liquidazione delle spese di lite ritenendola abnorme in difetto dello svolgimento di attività istruttoria;
altresì l'appellante ha sostenuto che in ragione del valore della causa il Tribunale avrebbe dovuto tener conto dei minimi tariffari.
La censura non ha fondamento dovendosi osservare quanto segue.
Il Tribunale in applicazione dei parametri di cui al D.M. numero 55/2014 e tenuto conto del valore della domanda ricompreso nello scaglione tra €
52.000,01 ed € 260.000,00 ha liquidato le spese di lite quanto ad € 2.430,00 per la fase di studio, € 1.550,00 per la fase introduttiva, € 5.400,00 per la fase di trattazione ed € 4.050,00 per la fase decisionale pervenendo ad un valore finale di € 13.430,00 non contenente alcun errore né abnorme adozione nei sensi ipotizzati dall'appellante.
Nè avrebbe il Tribunale potuto ridurre l'importo tabellarmente previsto per la fase di istruttoria e/o di trattazione a mente del principio di legittimità secondo cui “in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento” (in proposito si veda Cass. Numero 8561/2023).
Ed infine è inammissibile il profilo di doglianza nella parte in cui l'appellante ha lamentato il mancato computo secondo i minimi tariffari non risultando enunciate le ragioni della critica.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni restante questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellata nella misura liquidata in dispositivo, determinata tenuto conto del valore della causa rapportato ai parametri medi vigenti, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002 la società appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 1340/2022 del Tribunale di Padova, depositata in data 8 luglio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellata liquidandole in € 9.515,00 oltre rimborso forfetario ed accessori fiscali e previdenziali di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 25 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita Rigoni