Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 4645/2024 RG;
T R A
, , , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 eredi di;
, n.q. Persona_1 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 di eredi di , già erede di rappresentati e difesi dagli Persona_2 Persona_1 avv.ti Sara Santochirico e Alessandro Faggiano;
ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente rappresentava che era stato accertato il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento in capo al dante causa a seguito di decreto di Persona_1 omologa emesso dal Tribunale adito;
che, a fronte della notificazione del decreto di omologa il 28.11.2023 e dell'invio della domanda degli eredi per la liquidazione della prestazione il 11.7.2023, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_1
Si è costituito l' , dichiarando in corso di causa di aver provveduto ad erogare le CP_1 spettanze il 20.1.2025 ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.
In corso di giudizio il procuratore degli eredi ha dato atto del pagamento nelle more del giudizio ed ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere per quanto attiene all'importo dei ratei della prestazione assistenziale e la condanna dell' al pagamento CP_1 degli interessi legali.
Nel merito la circostanza rappresentata dall' relativa al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale e la concorde istanza delle parti determina il venir meno di ogni interesse delle parti alla prosecuzione della lite per quanto attiene alla condanna al pagamento dell'importo dei ratei della prestazione assistenziale: deve essere, pertanto, dichiarata, la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia (cfr.
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2010).
L'art. 445 bis c.p.c. prevede che il decreto di omologa, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni di tal che deve ritenersi che nel termine previsto dal legislatore l'
[...]
è tenuto ad effettuare tutte le ulteriori verifiche previste dalla normativa e ad CP_2 effettuare il pagamento.
Nel caso che ci occupa, a fronte della notificazione del decreto di omologa il 28.11.2023 e dell'invio della domanda degli eredi per la liquidazione della prestazione il 11.7.2023, l' ha pagato i ratei della prestazione assistenziale allorquando erano Controparte_2 ormai trascorsi i 120 giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c. e dopo il deposito del ricorso.
La domanda diretta alla condanna degli interessi legali.
Nel caso che ci occupa deve, infatti, applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del
30/10/2001).
L' non ha provato di aver effettuato il pagamento degli interessi legali maturati dalla CP_1 data della notificazione del decreto di omologa e pertanto deve essere condannato al pagamento degli interessi legali maturati sull'importo dei ratei erogati, calcolati ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412, dal 28.11.2023 al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza sicché vanno poste a carico dell' . CP_1
Le suddette spese sono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri stabiliti dall'art. 4, comma 1, decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 2014 e tenuta in considerazione la limitata difficoltà dell'affare, l'assenza di attività istruttoria e la limitata portata delle questioni che è stato necessario affrontare in sede di discussione a fronte del comportamento processuale dell' che in corso di giudizio ha provveduto alla CP_1 liquidazione dei ratei della prestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere per quanto attiene alla domanda di condanna al pagamento dell'importo dei ratei della prestazione assistenziale;
- condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi legali maturati CP_1 sull'importo dei ratei erogati, calcolati ai sensi del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91
n. 412, dal 28.11.2023 al saldo;
2 - condanna l' al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, quantificate in CP_1
€1.140,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso il 11.06.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
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