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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/05/2025, n. 2966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2966 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 3438 R.G.V.G dell'anno 2022, trattenuta in decisione con provvedimento del 7 maggio 2024, depositato il 12 maggio 2024, con cui la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
Caserta, via Martiri delle Foibe n l procuratore, avv. Antonio CRISTOFARO, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] Controparte_1 ettivamente domiciliato in Latina, via Terenzio n° 14, presso C.F._2
l avv. Michele GUIDI, che lo rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio
1 APPELLATO
NONCHÉ con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 2162/2021 del Tribunale di Latina, emessa il 10 dicembre 2021 e pubblicata il 13 dicembre 2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 aprile 2019 conveniva Controparte_1
innanzi al Tribunale di Latina per ivi sentir dichiarare la nullità Parte_1
del provvedimento dell'8 novembre 2005 con cui il Presidente del Tribunale di Latina
l'aveva onerato di corrispondere a su richiesta di quest'ultima, Parte_1
la somma di euro 350,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio,
[...]
nato il [...] dalla loro unione;
chiedeva inoltre che fosse Per_1
accertata l'inesistenza del diritto della di procedere esecutivamente sulla Parte_1
base di tale titolo, accertando altresì che gli effetti della nullità dell'impugnato provvedimento retroagivano alla data della domanda originariamente proposta dalla medesima o, in via subordinata, a decorrere dal 2016 quando Parte_1 [...]
aveva raggiunto l'indipendenza economica;
con condanna di Per_1 [...]
- oltre che al risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., Parte_1
nella misura di euro 80.000,00 - alla restituzione di tutte le somme effettivamente ottenute anche in via esecutiva.
Si costituiva che contestava l'avversa domanda, di cui chiedeva Parte_1
il rigetto.
All'esito del giudizio, istruito documentalmente, la causa veniva decisa con la sentenza n°
2162/21 che revocava il provvedimento del Presidente del Tribunale di Latina dell'8 novembre 2005 a decorrere dalla data di introduzione del giudizio, rigettando tutte le altre domande proposte da Controparte_1
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo pec il 10 giugno 2022 che, con il primo motivo, lamenta che il Tribunale di Latina, violando gli art. 337 e 316 bis c.c. e dopo aver sancito il principio dell'irripetibilità delle prestazioni alimentari, aveva erroneamente affermato che gli effetti della revoca del provvedimento dell'8 novembre 2005 avrebbero avuto decorrenza dalla data di proposizione dell'avversa domanda, esponendola alla domanda di restituzione di somme avanzata dal Deduce, con il secondo articolato motivo, che il Tribunale CP_1
di Latina, violando gli art. 30 della Costituzione, 147, 148, 315 bis e 316 bis c.c., aveva erroneamente revocato il contributo di al mantenimento del loro Controparte_1
figlio nonostante quest'ultimo non fosse ancora Persona_1
economicamente autosufficiente anche se divenuto maggiorenne;
insiste quindi l'appellante al fine di ottenere la conferma di tale onere nella misura stabilita ovvero, in via subordinata, anche in misura ridotta.
costituendosi ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha Controparte_1
chiesto il rigetto, eccependo l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, proposta in via subordinata dalla sottolineando la novità di tale domanda, avanzata per la prima volta solo Parte_1
in questo grado di giudizio.
Con atto depositato il 2 marzo 2023 il Procuratore Generale, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'impugnazione.
Con ordinanza del 17 aprile 2023, depositata l'11 maggio 2023, è stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, avanzata in via preliminare da e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni. Parte_1
Con decreto del Presidente di Sezione del 15 marzo 2024, depositato in pari data, è stato disposto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11 aprile 2024; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni;
con ordinanza del 7 maggio 2024, depositata il 12 maggio 2024
3 la Corte ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., indi ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Lamenta Parte_1
l'odierna appellante, con il primo motivo, l'erroneità dell'impugnata sentenza che dopo aver sancito il principio dell'irripetibilità delle prestazioni alimentari, aveva erroneamente affermato che gli effetti della revoca del provvedimento dell'8 novembre 2005 avrebbero avuto decorrenza dalla data di introduzione del presente giudizio. Specifica ancora
[...]
con il motivo in esame, che alla data di introduzione del presente Parte_1
giudizio, avvenuta con atto di citazione notificato il 24 aprile 2019,
[...]
non svolgeva alcuna attività lavorativa, avendo egli iniziato la sua Per_1
collaborazione con una società di scommesse denominata “Joker” di A. Sannino – attività che non è poi proseguita a causa di molteplici ragioni, non ultima la pandemia da Covid
19 – solo nel maggio 2019. Il motivo non può essere condiviso. Osserva in proposito questa Corte che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'assegno di mantenimento dei figli è di regola destinato <… ai bisogni ordinari del figlio, … certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi…>>; le spese straordinarie invece, essendo imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, richiedono per la loro azionabilità <… l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico patrimoniali del genitore onerato in comparazione …>> (così testualmente
Cass. n° 10974/23 che in motivazione cita anche Cass. n° 35710/21 e Cass. n° 1562/20); la giurisprudenza di legittimità ha comunque osservato che, in ogni caso, la prestazione deve essere idonea a garantire al figlio il soddisfacimento del medesimo tenore di vita goduto prima della crisi familiare, sottolineando che anche le disposizioni di natura economica attinenti ai figli sono soggette a modifica nel caso di variazione dei presupposti su cui si fondava la decisione precedente. In particolare la Corte di Cassazione ha affermato il principio per cui <… in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi
4 stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell'accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione …>> (così testualmente la citata Cass. n° 10974/23 che cita numerosi precedenti, tra cui Cass. n° 16173/15 e Cass. n° 3922/12), chiarendo inoltre che
<… la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo “status” genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati
i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data di domanda di modificazione …>> (così testualmente Cass. n°
4224/21 riportata anche nella citata Cass. n° 10974/23). Sul tema sono di recente intervenute anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, come sottolineato dalla sentenza n° 10974/23, pur non essendo state specificamente investite della relativa questione, nella motivazione della sentenza n° 32914/22 hanno evidenziato in particolare che: <… a) non vi è una norma che sancisce l'irripetibilità dell'assegno in senso stretto alimentare provvisoriamente concesso, e dunque, a fortiori, non potrebbe affermarsi, per via analogica, la irripetibilità dell'assegno di mantenimento separativo o divorzile provvisoriamente (o comunque non definitivamente) attribuito;
b) un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei principi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche “per finalità alimentare”, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (arg. Ex art. 438, comma 2 c.c.); c) occorre, allora, dare il giusto rilievo alle esigenze equitative e solidaristiche anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di mantenimento, esigenze che inducono a temperare la generale operatività della regola civilistica della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa;
d) non si tratta di dettare una regola di “automatica irripetibilità” delle prestazioni rese in
5 esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole del rapporto;
e) ove con la sentenza venga escluso in radice e “ab origine” (non per fatti sopravvenuti)) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di “uno stato di bisogno” o, comunque, per la insussistenza di una sperequazione tra i redditi della coppia in crisi, ovvero sia addebitata la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità); f) invece, non sorge,
a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato “al ribasso”, il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione;
g) l'entità, necessariamente modesta, di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa e astratta essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto, la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti …>> (così testualmente la citata Cass. n° 10974/23). Sulla base di tali principi la Suprema Corte ha quindi affermato – nell'ipotesi specifica sottoposta al suo esame, avente a oggetto la richiesta di restituzione di somme corrisposte dal padre alla madre per il mantenimento della figlia, nata da una relazione extraconiugale – che <… in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita;
il diritto di ritenere quanto è stato pagato non
6 opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato, Cass. 38366/21) e sia disposta la riduzione
o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di revisione o, motivatamente, da periodo successivo…>> (così testualmente ancora la citata Cass. n° 10974/23). Alla luce dei principi sin qui illustrati non vi è dubbio che nel caso di specie il Tribunale di Latina ha correttamente stabilito che gli effetti della revoca del provvedimento con cui
[...]
era stato onerato di versare un contributo al mantenimento del figlio CP_1
decorrono dalla data della domanda, secondo i principi generali, fatta salva Per_1
l'applicazione del principio di irripetibilità delle prestazioni alimentari già corrisposte, nel rispetto di quanto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, intendendo così affermare che dalla data della domanda introduttiva del primo grado del presente giudizio nulla è più dovuto da e, allo stesso modo, da quella data Controparte_1
nulla potrà più pretendere per il titolo in questione (contributo Parte_1
al mantenimento del figlio). Va dunque respinto il primo motivo di censura.
Va altresì respinto il secondo motivo di doglianza, con cui Parte_1
lamenta l'avvenuta revoca da parte del Tribunale di Latina, del contributo al mantenimento del figlio, dovuto da Sottolinea in proposito l'odierna appellante, Controparte_1
che il primo giudice, nell'adottare l'impugnato provvedimento, non aveva tenuto in alcun conto la circostanza che era privo di un lavoro stabile e di Persona_1
autonome fonti di reddito. Osserva in proposito questo collegio che come si evince dagli atti di causa figlio ultra maggiorenne (essendo nato il 23 marzo Persona_1
1987) nato dall'unione extra coniugale tra e Parte_1 [...]
ll'epoca dell'introduzione del primo grado del presente giudizio aveva CP_1
circa trentadue anni (mentre oggi ne ha trentotto), ha da tempo ultimato il suo percorso di studi all'esito del quale ha conseguito il diploma di scuola media superiore e successivamente al quale non risulta aver seguito alcun altro percorso formativo;
nonostante ciò lo stesso, a parte una breve collaborazione con la società di scommesse
“Joker” di A. Sannino, non risulta aver reperito altra occupazione che gli garantisca una indipendenza e una autonomia economica. Come è noto, secondo il consolidato principio
7 espresso anche più di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, l'onere della prova che sussistono i presupposti che fondano il diritto al mantenimento incombe sul richiedente;
in particolare, a fronte dell'istanza di revoca del mantenimento avanzata da un genitore, come è nel caso di specie, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica del figlio ma anche che questi abbia curato la propria preparazione professionale e tecnica e che lo stesso si sia impegnato attivamente nella ricerca di un lavoro (così Cass. n° 26875/23); tale prova sarà tanto più lieve per il figlio quanto più prossima sarà la sua età a quella di un recente maggiorenne e ove questi abbia intrapreso un percorso di studi, integrando tali circostanze la prova presuntiva del compimento da parte del richiedente del giusto sforzo per meglio introdursi nel mondo adulto del lavoro;
viceversa, la prova del diritto a ottenere l'assegno di mantenimento diventerà via via più gravosa con l'aumentare dell'età del figlio fino a che questi non risulti un cd “figlio adulto”. Si è infatti affermato che di regola il figlio adulto non ha diritto alla contribuzione dei genitori e ciò perché esiste una stretta correlazione tra doveri educativi e di istruzione da un canto e obbligo di mantenimento dall'altro: all'età matura dunque – che coincide con quella in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare le istruzioni e le indicazioni parentali per le proprie scelte di vita – consegue l'insussistenza del diritto al mantenimento. Spetta dunque al giudice, in presenza di un “figlio adulto” accertare in concreto e caso per caso se questi possa ancora pretendere di essere mantenuto, dovendo aversi in proposito riguardo alle scelte di vita operate e all'impegno profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa
(così sempre la citata Cass. n° 26875/23). Con riferimento al caso di specie osserva questo collegio che è certamente un figlio adulto, avendo compiuto Persona_1
trentotto anni lo scorso marzo;
lo stesso risulta altresì aver da tempo ultimato il suo percorso di studi di scuola media superiore e non ha dimostrato di essere alla ricerca di una occupazione con la necessaria diligenza;
a fronte di tali elementi risulta evidente che on ha più diritto a ottenere da parte del padre alcun mantenimento, non avendo Per_1
peraltro madre di soggetto che percepiva il contributo Parte_1 Per_1
per il figlio con lei convivente, né allegato né provato con il rigore indicato dall'ordinanza rimettente la sussistenza dei presupposti che fondavano tale diritto. Va dunque respinto
8 anche il secondo motivo di censura, avendo il primo giudice escluso del tutto correttamente il diritto della a continuare a percepire il contributo al Parte_1
mantenimento del figlio in difetto dei necessari presupposti. Tali conclusioni assorbono in sé la pronunzia – anche relativa alla sua ammissibilità o meno - sulla domanda proposta in via subordinata dall'odierna appellante, diretta a ottenere comunque una somma quale contributo al mantenimento del figlio seppure in misura ridotta. Per_1
Per quanto sin qui detto, rigettati tutti i motivi, va per l'effetto respinto l'appello così come proposto da avverso l'impugnata sentenza n° 2162/21 del Parte_1
Tribunale di Latina, depositata il 13 dicembre 2021.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successivi aggiornamenti e vanno determinate in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali (valore della causa, ai sensi dell'art. 13 c.p.c., compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, complessità bassa), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente per la natura del suo oggetto (mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio) difettano i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: respinge l'appello proposto da avverso l'impugnata sentenza n° Parte_1
2162/21 del Tribunale di Latina, depositata il 13 dicembre 2021;
-condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Michele GUIDI, dichiaratosi antistatario;
-manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 7 maggio 2025
9 Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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