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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 15/12/2025, n. 3588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3588 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4203/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIANI Parte_1 C.F._1 SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Calamandrei,54 52100 Arezzo Italiapresso il difensore avv. VIVIANI SC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 VIVIANI SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Calamandrei,54 52100 Arezzo Italiapresso il difensore avv. VIVIANI SC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 RI TT e dell'avv. MORELLI NICCOLO' ( ) VIA LORENZO C.F._4 IL MAGNIFICO 50129 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50100 FIRENZEpresso il difensore avv. RI TT
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto notificato il 21.2.25 e intimavano a Parte_1 Parte_2 [...] sfratto per finita locazione alla prima scadenza del 31.3.25 in relazione ad immobile Controparte_1 sito in Firenze, Via Renato Fucini n. 10, locato per uso abitativo.
1.2.L' si opponeva alla convalida eccependo preliminarmente l'erronea applicazione del CP_1 procedimento per convalida in luogo del procedimento di cui all'art. 30 L. n. 392/78,richiamato dall'art. 3 comma 4 L. 431/98 e deducendo l'insussistenza dei presupposti per la disdetta.
1.3.Il Giudice disponeva il mutamento di rito e fissava l'udienza di discussione dando termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
1.4.Nel corso del processo veniva dato atto che era cessata la materia del contendere poiché nel frattempo l'immobile era stato alienato ed il nuovo acquirente non intendeva proseguire l'azione nei confronti del conduttore, intendendo continuare il rapporto di locazione fino alla successiva scadenza del 31.3.29( doc.
4-9.Hermoza).
1.5.All'udienza del 6.11.25 la causa è stata decisa come da dispositivo.
2.1.Nel corso del processo è venuto meno l'interesse ad agire delle attrici poiché hanno venduto l'immobile e l'acquirente non ha inteso proseguire l'azione nei confronti del conduttore.
2.2.L'azione è divenuta pertanto improponibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
3.2.Rileva ai fini del decidere la questione residuale della regolamentazione delle spese di lite ,riguardo alla quale deve farsi riferimento al criterio della soccombenza virtuale.
Soccombenza che deve essere dichiarata riguardo all'azione promossa.
In effetti, a fronte di un contratto di locazione stipulato con durata di quattro anni dall'1.4.21 al 31.3.25, in relazione alla prima scadenza del 31.3.25 le locatrici hanno comunicato all' diniego di CP_1 rinnovo per la prima scadenza suddetta con lettera del 16.5.25, ricevuta il 20.5.25, richiamando la fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) dell'art. 3 L. n. 431/98, che ricorre quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Orbene, mentre le locatrici non hanno fornito la prova della sussistenza della condizione suddetta, l' ha invece allegato la prova che la all'epoca del diniego del rinnovo era CP_1 Parte_2 proprietaria di altro immobile ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione( v. visura in atti doc. 2 e 3).
L'azione era quindi virtualmente infondata.
4.1.Le spese di lite vengono quindi poste a carico delle attrici e liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14.
PQM
Il Tribunale dichiara improponibile la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
condanna e in Parte_1 Parte_2 solido a rimborsare in favore di le spese di lite che liquida in € 4.000,00 Controparte_1 per compenso oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 6.11.25
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4203/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIVIANI Parte_1 C.F._1 SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Calamandrei,54 52100 Arezzo Italiapresso il difensore avv. VIVIANI SC (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 VIVIANI SC e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Calamandrei,54 52100 Arezzo Italiapresso il difensore avv. VIVIANI SC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._3 RI TT e dell'avv. MORELLI NICCOLO' ( ) VIA LORENZO C.F._4 IL MAGNIFICO 50129 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE SPARTACO LAVAGNINI 41 50100 FIRENZEpresso il difensore avv. RI TT
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti difensivi .
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1.Con atto notificato il 21.2.25 e intimavano a Parte_1 Parte_2 [...] sfratto per finita locazione alla prima scadenza del 31.3.25 in relazione ad immobile Controparte_1 sito in Firenze, Via Renato Fucini n. 10, locato per uso abitativo.
1.2.L' si opponeva alla convalida eccependo preliminarmente l'erronea applicazione del CP_1 procedimento per convalida in luogo del procedimento di cui all'art. 30 L. n. 392/78,richiamato dall'art. 3 comma 4 L. 431/98 e deducendo l'insussistenza dei presupposti per la disdetta.
1.3.Il Giudice disponeva il mutamento di rito e fissava l'udienza di discussione dando termine per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi.
1.4.Nel corso del processo veniva dato atto che era cessata la materia del contendere poiché nel frattempo l'immobile era stato alienato ed il nuovo acquirente non intendeva proseguire l'azione nei confronti del conduttore, intendendo continuare il rapporto di locazione fino alla successiva scadenza del 31.3.29( doc.
4-9.Hermoza).
1.5.All'udienza del 6.11.25 la causa è stata decisa come da dispositivo.
2.1.Nel corso del processo è venuto meno l'interesse ad agire delle attrici poiché hanno venduto l'immobile e l'acquirente non ha inteso proseguire l'azione nei confronti del conduttore.
2.2.L'azione è divenuta pertanto improponibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
3.2.Rileva ai fini del decidere la questione residuale della regolamentazione delle spese di lite ,riguardo alla quale deve farsi riferimento al criterio della soccombenza virtuale.
Soccombenza che deve essere dichiarata riguardo all'azione promossa.
In effetti, a fronte di un contratto di locazione stipulato con durata di quattro anni dall'1.4.21 al 31.3.25, in relazione alla prima scadenza del 31.3.25 le locatrici hanno comunicato all' diniego di CP_1 rinnovo per la prima scadenza suddetta con lettera del 16.5.25, ricevuta il 20.5.25, richiamando la fattispecie di cui all'art. 3 comma 1 lett. g) dell'art. 3 L. n. 431/98, che ricorre quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Orbene, mentre le locatrici non hanno fornito la prova della sussistenza della condizione suddetta, l' ha invece allegato la prova che la all'epoca del diniego del rinnovo era CP_1 Parte_2 proprietaria di altro immobile ad uso abitativo oltre a quello adibito a propria abitazione( v. visura in atti doc. 2 e 3).
L'azione era quindi virtualmente infondata.
4.1.Le spese di lite vengono quindi poste a carico delle attrici e liquidate come in dispositivo in ragione del valore della causa, dell'opera svolta e dei parametri di cui al DM 55/14.
PQM
Il Tribunale dichiara improponibile la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
condanna e in Parte_1 Parte_2 solido a rimborsare in favore di le spese di lite che liquida in € 4.000,00 Controparte_1 per compenso oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
Firenze, 6.11.25
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri pagina 2 di 2