CA
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/05/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2335/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Morosini Parte_1 C.F._1
Alessandro e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ramaioli Paolo Controparte_1 C.F._2
Giovanni e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
pagina 1 di 8 “In accoglimento dell'interposto gravame, piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Milano, contrariis reiectis: - in via preliminare di rito - accertato che il fondo su cui insistono le opere di cui parte appellata ha chiesto la rimozione appartenevano, ed appartengono, in comproprietà per quote indivise all'epoca dell'instaurazione del giudizio alla sig.ra ed al marito Parte_1 CP_2
(morto nel corso del giudizio di primo grado il 15.2.2021, con apertura della successione ab intestato in favore dell'odierna appellante e della figlia, ), dichiarare nulla la sentenza di primo Persona_1 grado per essersi il giudizio svolto senza la partecipazione necessaria dell'altro comproprietario del terreno su cui insistono le opere di cui l'appellato ha chiesto la rimozione, con rimessione del giudizio al Giudice di Prime cure per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
- nel merito - accogliere
l'interposto appello, revocando in toto l'impugnata sentenza ed in particolare il capo 2 col quale si ordina all'odierna appellante la rimozione del manufatto indicato nella relazione peritale del geom.
meglio descritta al paragrafo sub a.1, e ciò perché il manufatto e le opere de quibus risultano CP_3
perfettamente legittime tenuto conto di quanto dispone il Regolamento Edilizio del Comune di Caselle
Lurani all'art.102, nonché per tutte le motivazioni esposte in atti e rigettando tutte le domande, eccezioni e conclusioni dell'appellato; - il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, Sezione II Civile, contrariis reiectis, così giudicare:
a) In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. del gravame qui proposto dalla Sig.ra per violazione del “novellato” art. 342 c.p.c. e per tutti i Parte_1
Motivi dedotti in atti;
b) Nel merito ed in via principale:
- rigettare il gravame qui proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto per tutti i Motivi esposti in atti e per l'effetto confermare in toto la Sentenza N. 96/2024 del
Tribunale di Lodi, emessa in data 02.02.2024 e pubblicata in data 03.02.2024, all'esito del giudizio iscritto al N. 976/2021 R.G., in tutte le sue statuizioni nessuna esclusa;
- con vittoria integrale di spese e compensi professionali, nonché relativi oneri, del primo e del secondo grado di giudizio”.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di
Pace di Lodi, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Lodi Parte_1 Controparte_1
deducendo:
(i) di essere proprietaria di un immobile sito in Caselle Lurani (LO), via Gandhi n. 1,
confinante con la proprietà del convenuto;
(ii) di aver installato una recinzione in tela in aderenza al muro di confine tra le due proprietà;
(iii) che tale recinzione in tela sarebbe stata danneggiata a più riprese;
(iv) che nella sua proprietà sarebbe stato rinvenuto del fogliame riversato dal muro di cinta, e, dunque, proveniente dalle piante situate nella proprietà CP_1
(v) che le piante situate nella sua proprietà si sarebbero inspiegabilmente ammalate;
(vi) che il convenuto avrebbe piantato lungo il muro di cinta alcuni alberi con i rami sporgenti oltre confine.
2. Pertanto, chiedeva di: Parte_1
(i) sentire condannare a risarcire i danni provocati alla recinzione in tela;
Controparte_1
(ii) accertare il carattere emulativo delle azioni (riversamento di fogliame e ammaloramento delle piante) compiute dal convenuto;
(iii) accertare la sporgenza sul proprio fondo dei rami degli alberi della proprietà con CP_1
condanna al taglio degli stessi.
3. In data 03.06.2021 si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, di condannare l'attrice alla rimozione delle opere dalla stessa realizzate in adiacenza del muro di confine, e nello specifico: una serie di pali bianchi di ferro alti circa 3.60 metri, uniti fra loro da una rete di colore verde e da filo spinato posto sulla parte alta degli stessi pali, nonché un ulteriore muro, costruito in aderenza del muro di cinta e sormontato da beole bianche fuoriuscenti dal manufatto stesso idonee, in caso di pioggia, a provocare un'abusiva ed illegittima servitù di scolo a favore del fondo di proprietà attorea e a danno del fondo di proprietà CP_1
4. Con ordinanza del 18.01.2023 il Tribunale di Lodi nominava il CTU Geom. la cui Persona_2
relazione sullo stato dei luoghi veniva depositata in data 14.06.2023.
5. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 96/2024 pubblicata in data 03.02.2024:
pagina 3 di 8 (i) rigettava le domande attoree relative al risarcimento dei danni provocati alla recinzione in tela e all'accertamento degli atti emulativi del convenuto, in quanto “del tutto sfornite di prova”, posto che “nessuna delle generiche deduzioni – alcune delle quali erano già a una prima lettura francamente inverosimili – ha trovato conferma nei documenti di causa e, considerata la formulazione di capitoli irrilevanti ed inammissibili, non sono stati offerti riscontri tramite la prova orale. Anche sotto il profilo risarcitorio non è stato prodotto alcun tipo di documento o relazione tecnica volto a consentire un qualche apprezzamento delle eventuali voci di danno invocate” (cfr. pag. 4 sentenza);
(ii) rigettava altresì la domanda volta ad accertare l'invadenza del fondo da parte delle Pt_1
piante insistenti nella proprietà con condanna al taglio degli stessi, sulla scorta di CP_1 quanto osservato dal CTU, che sul punto rilevava come “rispetto alle piante ad alto fusto collocate nella proprietà al momento del sopralluogo congiunto nessun ramo CP_1 sporgeva nella proprietà (cfr. pag. 10 CTU); Pt_1
(iii) sempre alla luce delle risultanze del CTU, accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto volta alla rimozione del muro costruito dall'attrice in adiacenza del muro di confine, poiché detto manufatto realizzato sulla proprietà “risulta collocato in Pt_1
posizione tale da violare certamente le disposizioni di legge: essendo parte del fabbricato accessorio della ricorrente avrebbe dovuto rispettare la distanza minima tra fabbricati definita inderogabilmente in 10 metri: il manufatto dista dalla parete finestrata del confinante circa 7,5 metri (pag. 10)”. Come dedotto dal convenuto, è stato altresì verificato che “parte del “...manufatto realizzato dall'attrice lungo il muro di confine...”, oltre a sconfinare all'interno della latistante proprietà del convenuto signor causa, per CP_1 diretta ed evidente conseguenza, lo scolo di acqua nella proprietà (cfr. pag. 11 CP_1
CTU); e, per l'effetto, condannava l'attrice alla rimozione di tale costruzione;
(iv) condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
6. con atto notificato in data 18.03.2024, ha proposto appello avverso tale Parte_1
pronuncia, formulando tre motivi, lamentando:
(i) con il primo motivo di appello, in via preliminare di rito, la nullità della sentenza di primo grado per non avere l'appellato esteso il contraddittorio anche agli altri comproprietari
(sarebbe a dire, il marito dell'appellante, defunto in corso di causa), facendo richiesta di citarli in giudizio, posto che “trattandosi di controversia e di domande relative a diritti reali
pagina 4 di 8 immobiliari, le sue domande dovevano essere necessariamente proposte nei confronti di tutti i comproprietari dei beni oggetto di causa quali litisconsorti necessari” ed essendo indubbio che “con l'actio esercitata dalla controparte si mira a creare “un vincolo di natura reale” ed a provocare l'emanazione di una sentenza costitutiva, inutiliter data senza la presenza di tutti i titolari del rapporto”. (cfr. pagg. 7 e 8 atto di citazione in appello).
(ii) Con il secondo motivo d'appello, gli errori commessi dal CTU ai fini della predisposizione della relazione peritale in atti, per aver erroneamente concluso che il muro edificato dall'appellante in corrispondenza del box pertinenziale alla sua abitazione violasse le norme codicistiche in materia di distanze fra edifici e quelle della regolamentazione locale. In particolare, a detta dell'appellante, il CTU: (a) non avrebbe svolto alcun approfondimento sulle pratiche edilizie prodotte dall'appellante e relative alla sanatoria del fabbricato accessorio di cui causa, cosi “omettendo di compiere un doveroso accesso presso l'Ufficio
Tecnico del Comune di Caselle Lurani al fine di esaminare la pratica de qua e compiere i necessari e dovuti accertamenti in merito alle ragioni giuridiche per le quali l'autorità comunale ha emesso il permesso in sanatoria prodotto in atti” (cfr. pagg. 12 e 13 atto d'appello); (b) avrebbe allegato alla sua relazione solo un estratto del PGT, e segnatamente la sola parte idonea a suffragare le sue conclusioni circa il carattere illegittimo del muro di fabbrica, omettendo di considerare che “che il predetto PGT richiama espressamente il
Regolamento Edilizio del Comune di Caselle Lurani, il quale all'art. 102 comma 3 lett. a autorizza la costruzione a confine degli edifici accessori di fabbricati principali (“le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a) con muro pieno in corrispondenza dei boxex o locali accessori e solo tra proprietà private”)” (cfr. pag. 13 atto d'appello) e, pertanto, il fabbricato de quo risulterebbe regolare sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
(iii) Con il terzo motivo, la riforma della condanna alle spese.
7. Si è costituito in data 22.11.2024 contestando nel merito tutti i motivi di gravame Controparte_1 avversari in quanto infondati in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
8. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.02.2025, il Collegio ha invitato i procuratori delle parti a depositare telematicamente i fogli di precisazione delle conclusioni e ha rinviato -su pagina 5 di 8 richiesta dall'Avv. Pelluso- per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis cpc all'udienza del
29.04.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo, l'appellante allega in via preliminare di rito la nullità della sentenza di primo grado. Ciò poiché il giudice di prime cure avrebbe omesso di rilevare la mancata e doverosa estensione del contradditorio agli altri comproprietari del bene, rispetto all'azione riconvenzionale proposta dall'appellato, e nello specifico al marito dell'appellante, deceduto successivamente
(durante il procedimento). Infatti, secondo l'appellante, trattandosi di una controversia riguardante diritti reali su beni immobili volta all'accertamento di un vincolo di natura reale, tale azione riconvenzionale, risulta inquadrabile come actio confessoria o negatoria servitutis;
conseguentemente avrebbe dovuto necessariamente essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto litisconsorti necessari.
10. Da parte sua, contesta tale asserita nullità della sentenza, dal momento che in Controparte_1 primo grado l'appellante non avrebbe azionato alcuna domanda di accertamento di diritti reali di godimento cui l'appellato avrebbe dovuto opporsi in via riconvenzionale con un'actio negatoria servitutis. Ciò sarebbe ulteriormente dimostrato dal fatto che il preteso litisconsorzio necessario del comproprietario non era stato eccepito dalla stessa sig.ra nel giudizio di primo grado, né Pt_1 rilevato d'ufficio dal giudice di prime cure.
11. Il motivo è fondato.
La domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierno appellato deve essere considerata un'actio negatoria confessoria servitutis.
Infatti, l'azione sulla violazione delle distanze legali è comunemente qualificata dalla Corte di cassazione come un'azione negatoria servitutis, anche se non è espressamente prevista nel Codice
Civile come tale. Questa azione -infatti- ha come scopo la negazione di eventuali diritti di servitù affermati dal vicino, come la costruzione che non rispetta le distanze previste.
"I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Discende da tale principio che anche
l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di
pagina 6 di 8 proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù” (Cass. n. 15142/ 2021) .
Nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2012, n. 871, Cass.Civ., Sez.II, 7.9.2009, n.
19289; Cass. Civ., Sez.II, Cass. Civ., Sez. II, 26.1.2000, n. 867 e Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 10 novembre 2005-12 giugno 2006, n. 13523.
Il motivo di appello perciò deve essere accolto, con accertamento e dichiarazione della nullità della sentenza resa tra le parti dal Tribunale [rispetto alla sola domanda riconvenzionale proposta da scindibile rispetto alla domanda proposta da risultando per il resto CP_1 Pt_1
passata in giudicato (per quanto non oggetto di impugnazione)]
12. Il secondo e il terzo motivo d'appello risultano assorbiti.
13. Spese
La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 confermativa di altre precedenti, ha statuito che “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice)”.
Rileva la Corte che nel caso in esame la mancata integrazione del contraddittorio è dipesa sia dal convenuto, odierno appellato, che da un difetto di attività del giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, sia dal comportamento processuale della parte appellante che non ha sollevato alcuna eccezione in proposito. In ogni caso, la parte odierna appellante è risultata completamente soccombente con riferimento alle proprie domande proposte avanti al Tribunale.
Valutando quindi il complessivo esito della lite, sussistono i presupposti per una compensazione delle spese di primo e di secondo grado nella misura del 50%; il restante 50 % va posto a carico di parte appellata.
pagina 7 di 8 14. stante la parziale soccombenza, deve essere condannato a pagare a favore di Controparte_1
il 50% delle spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio. Parte_1
Le spese debbono essere liquidate - secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22, considerato il valore indeterminato e la bassa complessità della controversia – in euro 1904,00 per il primo grado e in euro 1736,00 per il presente procedimento di appello (con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado), oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accerta e riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio con il soggetto comproprietario del muro di cui è chiesta la demolizione e dichiara pertanto la nullità della sentenza N. 96/2024 del Tribunale di Lodi, emessa in data 02.02.2024 e pubblicata in data 03.02.2024, all'esito del giudizio iscritto al N. 976/2021 R.G.;
2. Rimette le parti dinnanzi al Tribunale per l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti proprietari del muro, assegnando termine di tre mesi alle parti per la riassunzione;
3. Compensa nella misura del 50% le spese del doppio grado fra le parti;
4. pone definitivamente a carico di parte il 50% delle spese di causa che si Controparte_1
liquidano per il primo grado in Euro 1904.00,00 oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in Euro 1.736,00 oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 29.4.2025
Il cons. est.
Maria Elena Catalano
Il Presidente
Cesira D'Anella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Cesira D'Anella Presidente dr. Maria Elena Catalano Consigliere rel.
dr. Andrea Pirola Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2335/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Morosini Parte_1 C.F._1
Alessandro e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ramaioli Paolo Controparte_1 C.F._2
Giovanni e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
pagina 1 di 8 “In accoglimento dell'interposto gravame, piaccia all'Ecc.ma Corte di appello di Milano, contrariis reiectis: - in via preliminare di rito - accertato che il fondo su cui insistono le opere di cui parte appellata ha chiesto la rimozione appartenevano, ed appartengono, in comproprietà per quote indivise all'epoca dell'instaurazione del giudizio alla sig.ra ed al marito Parte_1 CP_2
(morto nel corso del giudizio di primo grado il 15.2.2021, con apertura della successione ab intestato in favore dell'odierna appellante e della figlia, ), dichiarare nulla la sentenza di primo Persona_1 grado per essersi il giudizio svolto senza la partecipazione necessaria dell'altro comproprietario del terreno su cui insistono le opere di cui l'appellato ha chiesto la rimozione, con rimessione del giudizio al Giudice di Prime cure per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
- nel merito - accogliere
l'interposto appello, revocando in toto l'impugnata sentenza ed in particolare il capo 2 col quale si ordina all'odierna appellante la rimozione del manufatto indicato nella relazione peritale del geom.
meglio descritta al paragrafo sub a.1, e ciò perché il manufatto e le opere de quibus risultano CP_3
perfettamente legittime tenuto conto di quanto dispone il Regolamento Edilizio del Comune di Caselle
Lurani all'art.102, nonché per tutte le motivazioni esposte in atti e rigettando tutte le domande, eccezioni e conclusioni dell'appellato; - il tutto con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, Sezione II Civile, contrariis reiectis, così giudicare:
a) In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. del gravame qui proposto dalla Sig.ra per violazione del “novellato” art. 342 c.p.c. e per tutti i Parte_1
Motivi dedotti in atti;
b) Nel merito ed in via principale:
- rigettare il gravame qui proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto per tutti i Motivi esposti in atti e per l'effetto confermare in toto la Sentenza N. 96/2024 del
Tribunale di Lodi, emessa in data 02.02.2024 e pubblicata in data 03.02.2024, all'esito del giudizio iscritto al N. 976/2021 R.G., in tutte le sue statuizioni nessuna esclusa;
- con vittoria integrale di spese e compensi professionali, nonché relativi oneri, del primo e del secondo grado di giudizio”.
pagina 2 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza del Giudice di
Pace di Lodi, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Lodi Parte_1 Controparte_1
deducendo:
(i) di essere proprietaria di un immobile sito in Caselle Lurani (LO), via Gandhi n. 1,
confinante con la proprietà del convenuto;
(ii) di aver installato una recinzione in tela in aderenza al muro di confine tra le due proprietà;
(iii) che tale recinzione in tela sarebbe stata danneggiata a più riprese;
(iv) che nella sua proprietà sarebbe stato rinvenuto del fogliame riversato dal muro di cinta, e, dunque, proveniente dalle piante situate nella proprietà CP_1
(v) che le piante situate nella sua proprietà si sarebbero inspiegabilmente ammalate;
(vi) che il convenuto avrebbe piantato lungo il muro di cinta alcuni alberi con i rami sporgenti oltre confine.
2. Pertanto, chiedeva di: Parte_1
(i) sentire condannare a risarcire i danni provocati alla recinzione in tela;
Controparte_1
(ii) accertare il carattere emulativo delle azioni (riversamento di fogliame e ammaloramento delle piante) compiute dal convenuto;
(iii) accertare la sporgenza sul proprio fondo dei rami degli alberi della proprietà con CP_1
condanna al taglio degli stessi.
3. In data 03.06.2021 si costituiva in giudizio instando per il rigetto delle domande Controparte_1 attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, di condannare l'attrice alla rimozione delle opere dalla stessa realizzate in adiacenza del muro di confine, e nello specifico: una serie di pali bianchi di ferro alti circa 3.60 metri, uniti fra loro da una rete di colore verde e da filo spinato posto sulla parte alta degli stessi pali, nonché un ulteriore muro, costruito in aderenza del muro di cinta e sormontato da beole bianche fuoriuscenti dal manufatto stesso idonee, in caso di pioggia, a provocare un'abusiva ed illegittima servitù di scolo a favore del fondo di proprietà attorea e a danno del fondo di proprietà CP_1
4. Con ordinanza del 18.01.2023 il Tribunale di Lodi nominava il CTU Geom. la cui Persona_2
relazione sullo stato dei luoghi veniva depositata in data 14.06.2023.
5. Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 96/2024 pubblicata in data 03.02.2024:
pagina 3 di 8 (i) rigettava le domande attoree relative al risarcimento dei danni provocati alla recinzione in tela e all'accertamento degli atti emulativi del convenuto, in quanto “del tutto sfornite di prova”, posto che “nessuna delle generiche deduzioni – alcune delle quali erano già a una prima lettura francamente inverosimili – ha trovato conferma nei documenti di causa e, considerata la formulazione di capitoli irrilevanti ed inammissibili, non sono stati offerti riscontri tramite la prova orale. Anche sotto il profilo risarcitorio non è stato prodotto alcun tipo di documento o relazione tecnica volto a consentire un qualche apprezzamento delle eventuali voci di danno invocate” (cfr. pag. 4 sentenza);
(ii) rigettava altresì la domanda volta ad accertare l'invadenza del fondo da parte delle Pt_1
piante insistenti nella proprietà con condanna al taglio degli stessi, sulla scorta di CP_1 quanto osservato dal CTU, che sul punto rilevava come “rispetto alle piante ad alto fusto collocate nella proprietà al momento del sopralluogo congiunto nessun ramo CP_1 sporgeva nella proprietà (cfr. pag. 10 CTU); Pt_1
(iii) sempre alla luce delle risultanze del CTU, accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto volta alla rimozione del muro costruito dall'attrice in adiacenza del muro di confine, poiché detto manufatto realizzato sulla proprietà “risulta collocato in Pt_1
posizione tale da violare certamente le disposizioni di legge: essendo parte del fabbricato accessorio della ricorrente avrebbe dovuto rispettare la distanza minima tra fabbricati definita inderogabilmente in 10 metri: il manufatto dista dalla parete finestrata del confinante circa 7,5 metri (pag. 10)”. Come dedotto dal convenuto, è stato altresì verificato che “parte del “...manufatto realizzato dall'attrice lungo il muro di confine...”, oltre a sconfinare all'interno della latistante proprietà del convenuto signor causa, per CP_1 diretta ed evidente conseguenza, lo scolo di acqua nella proprietà (cfr. pag. 11 CP_1
CTU); e, per l'effetto, condannava l'attrice alla rimozione di tale costruzione;
(iv) condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite.
6. con atto notificato in data 18.03.2024, ha proposto appello avverso tale Parte_1
pronuncia, formulando tre motivi, lamentando:
(i) con il primo motivo di appello, in via preliminare di rito, la nullità della sentenza di primo grado per non avere l'appellato esteso il contraddittorio anche agli altri comproprietari
(sarebbe a dire, il marito dell'appellante, defunto in corso di causa), facendo richiesta di citarli in giudizio, posto che “trattandosi di controversia e di domande relative a diritti reali
pagina 4 di 8 immobiliari, le sue domande dovevano essere necessariamente proposte nei confronti di tutti i comproprietari dei beni oggetto di causa quali litisconsorti necessari” ed essendo indubbio che “con l'actio esercitata dalla controparte si mira a creare “un vincolo di natura reale” ed a provocare l'emanazione di una sentenza costitutiva, inutiliter data senza la presenza di tutti i titolari del rapporto”. (cfr. pagg. 7 e 8 atto di citazione in appello).
(ii) Con il secondo motivo d'appello, gli errori commessi dal CTU ai fini della predisposizione della relazione peritale in atti, per aver erroneamente concluso che il muro edificato dall'appellante in corrispondenza del box pertinenziale alla sua abitazione violasse le norme codicistiche in materia di distanze fra edifici e quelle della regolamentazione locale. In particolare, a detta dell'appellante, il CTU: (a) non avrebbe svolto alcun approfondimento sulle pratiche edilizie prodotte dall'appellante e relative alla sanatoria del fabbricato accessorio di cui causa, cosi “omettendo di compiere un doveroso accesso presso l'Ufficio
Tecnico del Comune di Caselle Lurani al fine di esaminare la pratica de qua e compiere i necessari e dovuti accertamenti in merito alle ragioni giuridiche per le quali l'autorità comunale ha emesso il permesso in sanatoria prodotto in atti” (cfr. pagg. 12 e 13 atto d'appello); (b) avrebbe allegato alla sua relazione solo un estratto del PGT, e segnatamente la sola parte idonea a suffragare le sue conclusioni circa il carattere illegittimo del muro di fabbrica, omettendo di considerare che “che il predetto PGT richiama espressamente il
Regolamento Edilizio del Comune di Caselle Lurani, il quale all'art. 102 comma 3 lett. a autorizza la costruzione a confine degli edifici accessori di fabbricati principali (“le recinzioni tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a) con muro pieno in corrispondenza dei boxex o locali accessori e solo tra proprietà private”)” (cfr. pag. 13 atto d'appello) e, pertanto, il fabbricato de quo risulterebbe regolare sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
(iii) Con il terzo motivo, la riforma della condanna alle spese.
7. Si è costituito in data 22.11.2024 contestando nel merito tutti i motivi di gravame Controparte_1 avversari in quanto infondati in fatto e in diritto e chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
8. All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25.02.2025, il Collegio ha invitato i procuratori delle parti a depositare telematicamente i fogli di precisazione delle conclusioni e ha rinviato -su pagina 5 di 8 richiesta dall'Avv. Pelluso- per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis cpc all'udienza del
29.04.2025, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Con il primo motivo, l'appellante allega in via preliminare di rito la nullità della sentenza di primo grado. Ciò poiché il giudice di prime cure avrebbe omesso di rilevare la mancata e doverosa estensione del contradditorio agli altri comproprietari del bene, rispetto all'azione riconvenzionale proposta dall'appellato, e nello specifico al marito dell'appellante, deceduto successivamente
(durante il procedimento). Infatti, secondo l'appellante, trattandosi di una controversia riguardante diritti reali su beni immobili volta all'accertamento di un vincolo di natura reale, tale azione riconvenzionale, risulta inquadrabile come actio confessoria o negatoria servitutis;
conseguentemente avrebbe dovuto necessariamente essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto litisconsorti necessari.
10. Da parte sua, contesta tale asserita nullità della sentenza, dal momento che in Controparte_1 primo grado l'appellante non avrebbe azionato alcuna domanda di accertamento di diritti reali di godimento cui l'appellato avrebbe dovuto opporsi in via riconvenzionale con un'actio negatoria servitutis. Ciò sarebbe ulteriormente dimostrato dal fatto che il preteso litisconsorzio necessario del comproprietario non era stato eccepito dalla stessa sig.ra nel giudizio di primo grado, né Pt_1 rilevato d'ufficio dal giudice di prime cure.
11. Il motivo è fondato.
La domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall'odierno appellato deve essere considerata un'actio negatoria confessoria servitutis.
Infatti, l'azione sulla violazione delle distanze legali è comunemente qualificata dalla Corte di cassazione come un'azione negatoria servitutis, anche se non è espressamente prevista nel Codice
Civile come tale. Questa azione -infatti- ha come scopo la negazione di eventuali diritti di servitù affermati dal vicino, come la costruzione che non rispetta le distanze previste.
"I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. Discende da tale principio che anche
l'azione per ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di
pagina 6 di 8 proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù” (Cass. n. 15142/ 2021) .
Nello stesso senso anche Cass. Civ., Sez. II, 23.1.2012, n. 871, Cass.Civ., Sez.II, 7.9.2009, n.
19289; Cass. Civ., Sez.II, Cass. Civ., Sez. II, 26.1.2000, n. 867 e Cassazione – Sezioni unite civili – sentenza 10 novembre 2005-12 giugno 2006, n. 13523.
Il motivo di appello perciò deve essere accolto, con accertamento e dichiarazione della nullità della sentenza resa tra le parti dal Tribunale [rispetto alla sola domanda riconvenzionale proposta da scindibile rispetto alla domanda proposta da risultando per il resto CP_1 Pt_1
passata in giudicato (per quanto non oggetto di impugnazione)]
12. Il secondo e il terzo motivo d'appello risultano assorbiti.
13. Spese
La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 confermativa di altre precedenti, ha statuito che “il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio;
inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice)”.
Rileva la Corte che nel caso in esame la mancata integrazione del contraddittorio è dipesa sia dal convenuto, odierno appellato, che da un difetto di attività del giudice, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, sia dal comportamento processuale della parte appellante che non ha sollevato alcuna eccezione in proposito. In ogni caso, la parte odierna appellante è risultata completamente soccombente con riferimento alle proprie domande proposte avanti al Tribunale.
Valutando quindi il complessivo esito della lite, sussistono i presupposti per una compensazione delle spese di primo e di secondo grado nella misura del 50%; il restante 50 % va posto a carico di parte appellata.
pagina 7 di 8 14. stante la parziale soccombenza, deve essere condannato a pagare a favore di Controparte_1
il 50% delle spese del primo grado di giudizio e del presente grado di giudizio. Parte_1
Le spese debbono essere liquidate - secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22, considerato il valore indeterminato e la bassa complessità della controversia – in euro 1904,00 per il primo grado e in euro 1736,00 per il presente procedimento di appello (con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado), oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Accerta e riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio con il soggetto comproprietario del muro di cui è chiesta la demolizione e dichiara pertanto la nullità della sentenza N. 96/2024 del Tribunale di Lodi, emessa in data 02.02.2024 e pubblicata in data 03.02.2024, all'esito del giudizio iscritto al N. 976/2021 R.G.;
2. Rimette le parti dinnanzi al Tribunale per l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti proprietari del muro, assegnando termine di tre mesi alle parti per la riassunzione;
3. Compensa nella misura del 50% le spese del doppio grado fra le parti;
4. pone definitivamente a carico di parte il 50% delle spese di causa che si Controparte_1
liquidano per il primo grado in Euro 1904.00,00 oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in Euro 1.736,00 oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 29.4.2025
Il cons. est.
Maria Elena Catalano
Il Presidente
Cesira D'Anella
pagina 8 di 8