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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1568/2025 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 18.06.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 25.09.2010 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 23.02.2018 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 16.03.2018. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 25.09.2010, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte
[...] Parte_2
II serie A n. 18 anno 2010 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“- la figlia minore affidata congiuntamente ad ambedue i genitori, mantiene Persona_1 la residenza prevalente presso la madre nell'abitazione familiare, sita in Peseggia di Scorzé (VE), Via Moglianese S. n. 123, di proprietà comune ed assegnata alla sig.ra già Parte_1 in sede di separazione, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé il pomeriggio del Mercoledì durante la settimana e un fine settimana ogni quindici giorni. Durante la settimana in cui la minore non trascorrerà il weekend con il padre, la bambina rimarrà a dormire nell'abitazione paterna il mercoledì. La figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze scolastiche invernali e quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
quanto sopra sempre compatibilmente con le esigenze, i tempi, le modalità, gli impegni e le attività scolastiche/extrascolastiche della minore e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e della madre;
in ogni caso, il periodo di ferie estive dovrà essere concordato entro il 31 Maggio di ciascun anno. trascorrerà le principali Persona_1 festività, compleanni e ricorrenze alternativamente con il padre e con la madre, sempre compatibilmente con gli interessi, gli impegni e le esigenze della minore e dei genitori.
-L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti al minore spetterà separamente ed autonomamente al genitore con ilquale il medesimo si trovi, mentre le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute ed eventuali viaggi all'estero saranno prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del fglio. In ogni caso, il genitore con il quale il figlio minore si trova potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse dello stesso, informando tempestivamente l'altro genitore;
- Le spese straordinarie relative alla figlia sono poste a carico dei genitori in Persona_1 ragione del 50% ciascuno. Tali dovranno considerarsi: a) spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse, imposte e quote di iscrizione dovute alla scuola pubblica, ivi compresi gli istituti universitari;
libri di testo e materiali didattici indicati dagli Istituti Scolastici e corredo scolastico di inizio anno (materiale di cancelleria e complementi del tipo astuccio, zainetto e simili); gite scolastiche senza pernottamento;
mezzi di trasporto pubblico e buoni-pasto; spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: rette e tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
attività didattiche connesse alla scuola;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero extrascolastici e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite e cure specialistiche, anche presso professionisti privati, prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets sanitari;
farmaci (anche da banco) prescritti dal medico curante spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico;
cure termali e fisioterapiche.
c) spese per la custodia della figlia (che non richiedono il preventivo accordo): centro ricreativo estivo e gruppo estivo d) altre spese spese che non richiedono il preventivo accordo: attività sportive e formative (comprese le pertinenti attrezzature) già attualmente svolte dalla minore spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, formative, culturali, ludiche e ricreative (comprese le pertinenti attrezzature) diverse da quelle già attualmente svolte dalla minore;
corsi di lingua straniera;
campi scuola, gite, viaggi e vacanze.
Per quanto non espressamente previsto dal soprastante elenco, dovrà farsi riferimento al protocollo famiglia 2019 Tribunale Venezia.
Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo verranno rimborsate dall'altro al genitore che le ha anticipate, previa esibizione documentale delle relative pezze giustificative ed entro dieci giorni dall'esibizione stessa, la quale dovrà avvenire con cadenza mensile.
Nel caso di spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata a mezzo raccomandata a.r. o mail. Stessa forma dovrà rivestire anche l'eventuale motivato dissenso dell'altro genitore: in tale evenienza, il medesimo non sarà tenuto al rimborso della quota della metà della relativa spesa, salva l'ipotesi di indifferibilità ed urgenza;
- Il signor verserà mensilmente alla SI.ra , entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, un assegno quale contributo al mantenimento della figlia minore pari ad € 300,00 (trecento), somma soggetta a rivalutazione annua in base all'aumento del costo della vita previsto dagli indici pubblicati dall'ISTAT, assumendo come base Aprile 2024 e con decorrenza da Maggio 2025;
- L'abitazione familiare, sita in Peseggia di Scorzè (VE), Via Moglianese S. n.123, catastalmente identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Scorzè, Foglio 22, Particella 904, Subalterno 9 (categoria A/3-classe 5) e Subalterno 10 (categoria C/6-classe 7), di proprietà comune dei coniugi, con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti, resterà assegnata alla SI.ra . Il mutuo ipotecario cointestato continuerà ad Parte_1 essere corrisposto da entrambi i coniugi;
- Le parti concordano che le detrazioni fiscali per la figlia vengano chieste e percepite al 50% da entrambi i genitori e che l'“assegno unico e universale per la prole” venga versato integralmente alla SI.ra ; Parte_1
- I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere, a titolo di concorso nel rispettivo mantenimento, l'uno nei confronti dell'altra.
- Gli istanti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
- Tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale delle parti si intendono integralmente compensate, così che ognuna delle parti provvederà a retribuire il legale nominato, e gli Avv.ti Gaetano Corsaro e Lara Sereno sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.13, c.8, della legge professionale forense.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1568/2025 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 18.06.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 25.09.2010 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 23.02.2018 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 16.03.2018. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pone in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge. Nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 25.09.2010, trascritto nel registro atti di matrimonio alla parte
[...] Parte_2
II serie A n. 18 anno 2010 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.06.2025 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“- la figlia minore affidata congiuntamente ad ambedue i genitori, mantiene Persona_1 la residenza prevalente presso la madre nell'abitazione familiare, sita in Peseggia di Scorzé (VE), Via Moglianese S. n. 123, di proprietà comune ed assegnata alla sig.ra già Parte_1 in sede di separazione, con facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé il pomeriggio del Mercoledì durante la settimana e un fine settimana ogni quindici giorni. Durante la settimana in cui la minore non trascorrerà il weekend con il padre, la bambina rimarrà a dormire nell'abitazione paterna il mercoledì. La figlia trascorrerà con il padre una settimana durante le vacanze scolastiche invernali e quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive;
quanto sopra sempre compatibilmente con le esigenze, i tempi, le modalità, gli impegni e le attività scolastiche/extrascolastiche della minore e compatibilmente con le esigenze lavorative del padre e della madre;
in ogni caso, il periodo di ferie estive dovrà essere concordato entro il 31 Maggio di ciascun anno. trascorrerà le principali Persona_1 festività, compleanni e ricorrenze alternativamente con il padre e con la madre, sempre compatibilmente con gli interessi, gli impegni e le esigenze della minore e dei genitori.
-L'esercizio della responsabilità genitoriale relativamente alle questioni di ordinaria gestione e/o amministrazione inerenti al minore spetterà separamente ed autonomamente al genitore con ilquale il medesimo si trovi, mentre le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute ed eventuali viaggi all'estero saranno prese di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del fglio. In ogni caso, il genitore con il quale il figlio minore si trova potrà assumere i provvedimenti indifferibili ed urgenti nell'interesse dello stesso, informando tempestivamente l'altro genitore;
- Le spese straordinarie relative alla figlia sono poste a carico dei genitori in Persona_1 ragione del 50% ciascuno. Tali dovranno considerarsi: a) spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse, imposte e quote di iscrizione dovute alla scuola pubblica, ivi compresi gli istituti universitari;
libri di testo e materiali didattici indicati dagli Istituti Scolastici e corredo scolastico di inizio anno (materiale di cancelleria e complementi del tipo astuccio, zainetto e simili); gite scolastiche senza pernottamento;
mezzi di trasporto pubblico e buoni-pasto; spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: rette e tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
attività didattiche connesse alla scuola;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero extrascolastici e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola b) spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite e cure specialistiche, anche presso professionisti privati, prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets sanitari;
farmaci (anche da banco) prescritti dal medico curante spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche in regime privatistico;
cure termali e fisioterapiche.
c) spese per la custodia della figlia (che non richiedono il preventivo accordo): centro ricreativo estivo e gruppo estivo d) altre spese spese che non richiedono il preventivo accordo: attività sportive e formative (comprese le pertinenti attrezzature) già attualmente svolte dalla minore spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, formative, culturali, ludiche e ricreative (comprese le pertinenti attrezzature) diverse da quelle già attualmente svolte dalla minore;
corsi di lingua straniera;
campi scuola, gite, viaggi e vacanze.
Per quanto non espressamente previsto dal soprastante elenco, dovrà farsi riferimento al protocollo famiglia 2019 Tribunale Venezia.
Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo verranno rimborsate dall'altro al genitore che le ha anticipate, previa esibizione documentale delle relative pezze giustificative ed entro dieci giorni dall'esibizione stessa, la quale dovrà avvenire con cadenza mensile.
Nel caso di spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, la proposta di spesa del genitore dovrà essere formulata a mezzo raccomandata a.r. o mail. Stessa forma dovrà rivestire anche l'eventuale motivato dissenso dell'altro genitore: in tale evenienza, il medesimo non sarà tenuto al rimborso della quota della metà della relativa spesa, salva l'ipotesi di indifferibilità ed urgenza;
- Il signor verserà mensilmente alla SI.ra , entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ciascun mese, un assegno quale contributo al mantenimento della figlia minore pari ad € 300,00 (trecento), somma soggetta a rivalutazione annua in base all'aumento del costo della vita previsto dagli indici pubblicati dall'ISTAT, assumendo come base Aprile 2024 e con decorrenza da Maggio 2025;
- L'abitazione familiare, sita in Peseggia di Scorzè (VE), Via Moglianese S. n.123, catastalmente identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Scorzè, Foglio 22, Particella 904, Subalterno 9 (categoria A/3-classe 5) e Subalterno 10 (categoria C/6-classe 7), di proprietà comune dei coniugi, con tutti i beni mobili e gli arredi in essa contenuti, resterà assegnata alla SI.ra . Il mutuo ipotecario cointestato continuerà ad Parte_1 essere corrisposto da entrambi i coniugi;
- Le parti concordano che le detrazioni fiscali per la figlia vengano chieste e percepite al 50% da entrambi i genitori e che l'“assegno unico e universale per la prole” venga versato integralmente alla SI.ra ; Parte_1
- I coniugi dichiarano di non aver nulla a pretendere, a titolo di concorso nel rispettivo mantenimento, l'uno nei confronti dell'altra.
- Gli istanti si danno reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore;
- Tutte le spese per l'assistenza legale e stragiudiziale delle parti si intendono integralmente compensate, così che ognuna delle parti provvederà a retribuire il legale nominato, e gli Avv.ti Gaetano Corsaro e Lara Sereno sottoscrivono il presente atto anche per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art.13, c.8, della legge professionale forense.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.06.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -