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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 23/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. nata a TEOLO (PD) in [...] Parte_1 C.F._1
04/09/1959, rappresentata e difesa dall'avv. SOLDA' LINDA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BARBIERO LISA, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 30.12.2022 parte ricorrente ha Parte_1
introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del marito . CP_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29.8.1981.
1 Dalla loro unione sono nati il 12.7.1984, , il 12.9.1991 e , il 22.1.1994. Per_1 Per_2 Per_3
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il Presidente con ordinanza depositata in data 20.4.2023 ha disposto:
a. la revoca dell'assegnazione della casa familiare, essendo pacifico che le figlie non convivono più con la madre, avendo raggiunto l'autosufficienza;
b. un assegno di mantenimento a carico di parte resistente ed in favore dell'altro coniuge nella misura di € 150,00 al mese.
Rimesse le parti dinanzi al G.I., la causa è stata istruita per mezzo di acquisizione documentale.
Con sentenza non definitiva n. 857/2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'assegnazione della casa familiare
Come già disposto con ordinanza del 20.4.2023, va revocata l'assegnazione della casa familiare alla atteso che è pacifico che le figlie e hanno raggiunto l'autosufficienza Parte_1 Per_2 Per_3
e non sono più conviventi con la madre.
3. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni della ricorrente, si osserva che ella continua a risiedere nella casa familiare, pacificamente acquistata mediante l'accensione di due mutui dell'importo complessivo di
104.470,00 euro, della cui restituzione è stato onerato solo il . CP_1
La ha dedotto di essere priva di attività lavorativa e di risorse economiche. Parte_1
Tuttavia, dalla relazione investigativa prodotta in giudizio dal resistente (Cfr. doc. 9 del resistente) si ricava che la si reca pressoché quotidianamente presso l'abitazione della sorella Parte_1
o della nipote, per un tempo e in orari che avvalorano la tesi del resistente, secondo cui la Per_4 moglie svolge regolarmente l'attività di collaboratrice domestica ed è pertanto in grado di provvedere al proprio mantenimento, come evincibile anche dalla circostanza per cui la Parte_1
frequenta regolarmente locali e discoteche una volta alla settimana e provvede alla manutenzione e alle spese necessarie per l'autovettura che utilizza (Cfr. doc. n. 9 di parte resistente).
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, si ricava che la ricorrente è stata titolare di un reddito netto annuo pari a: 2722,00 euro nell'anno di imposta
2021; 1.844,00 euro nell'anno di imposta 2022; 1.844,00 euro nell'anno di imposta 2023.
Dai medesimi documenti, è possibile anche desumere che ella è proprietaria pro quota di alcuni terreni, oltre che della casa familiare.
Rispetto alle condizioni reddituali del resistente, dalle C.U. e dalle dichiarazioni dei redditi depositate entro l'udienza di precisazione delle conclusioni, si ricava che il è stato titolare di CP_1
2 un reddito netto annuo pari a: 19.044,19 euro nell'anno di imposta 2022; 20.302,00 euro nell'anno di imposta 2023.
Inoltre, si osserva che il è tenuto al pagamento di un canone di locazione dell'importo di CP_1
400,00 euro (doc. 8 del resistente).
Nondimeno, non è controverso che egli abbia alienato, dopo la separazione personale dalla moglie, cespiti già acquistati per successione ereditaria all'epoca in cui fu pronunciata la sentenza del
Tribunale di Padova n. 2784/2016.
Ciò posto, il Tribunale reputa condivisibile il consolidato indirizzo ermeneutico per il quale va escluso che le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato abbiano valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie, quali il potere d'acquisto dell'obbligato (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. VI, 16-09-2015, n.
18196).
Nella specie, non appare verosimile che la ricorrente possa avere fatto fronte alle proprie esigenze minime, contando solo ed esclusivamente sull'assegno di mantenimento per sé e per le figlie corrisposto dal dalla separazione. CP_1
A tal proposito, vale evidenziare che sebbene con la memoria integrativa la ricorrente abbia fornito plausibili ricostruzioni in ordine a taluni spostamenti riportati nella relazione investigativa depositata dal resistente, appare comunque verosimile che la stessa svolga attività di addetta alle pulizie, anche in favore di parenti.
Del resto, la non ha spiegato per mezzo di quali altri introiti (ad esempio elargizioni di Parte_1
terzi), sia pur non assoggettati ad imposta sul reddito delle persone fisiche, abbia potuto sostentarsi.
Non è infatti seriamente sostenibile che questa non abbia alcuna fonte di sostentamento, essendosi la ricorrente limitata a dedurre che la figlia abbia provveduto al pagamento del premio Per_3 assicurativo annuo relativo all'autovettura.
Quanto alle altre voci negative incidenti sul reddito (rata mutuo, prestiti e cessioni del quinto) deve ritenersi conto esclusivamente dei debiti contratti per esigenze dei figli o del nucleo familiare, che hanno una necessaria prevalenza assiologica rispetto alle altre spese anche personali (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 10380 del 2012)
4. L'assegno divorzile
In relazione alla domanda proposta dalla ricorrente, avente ad oggetto l'attribuzione di un assegno divorzile, il Tribunale ritiene opportuno uniformarsi ai principi enunciati dalla Suprema Corte di
Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. Un. n. 18287 del 2018), le cui motivazioni questo collegio condivide in maniera integrale.
3 In particolare, l'evocata pronuncia ha determinato il superamento, nella interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. n. 898 del 1970, di una rigida contrapposizione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno divorzile, valorizzando la funzione, da un punto di vista assiologico, non solo assistenziale – alimentare, ma anche perequativa-compensativa dell'assegno divorzile.
Dunque, l'accertamento, tra i presupposti del predetto diritto, dell'inadeguatezza dei mezzi o della incapacità di procurarli, deve essere compiuto non attraverso il rinvio a criteri extragiuridici (quali la non adeguatezza oggettiva, secondo una prospettazione, o il precedente tenore di vita matrimoniale, secondo l'altra), ma alla luce della valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Per l'effetto, una interpretazione del contenuto della “adeguatezza dei mezzi” - o della impossibilità di procurarseli - non deve limitarsi né a quello strettamente assistenziale, né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico – patrimoniali delle parti.
A maggiore specificazione, prendendo in considerazione il modello familiare prescelto e condiviso nel caso concreto, occorre verificare, alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, se la disparità della situazione economica – patrimoniale dei coniugi all'atto di scioglimento del vincolo “sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione alla età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro”.
De iure, solo in tale prospettiva il giudizio di adeguatezza, che trova nella prima parte della norma i criteri a cui ancorarsi, assume quella dimensione composita e comparativa tale da collegarsi al principio di solidarietà, diretta espressione della pari dignità dei coniugi, e da abbracciare le complessità di una pluralità di modelli di conduzione della vita coniugale.
Pertanto, la funzione di riequilibrio dell'assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
In relazione alla ripartizione dell'onere probatorio, ciò comporta per il coniuge che richiede l'assegno la rigorosa prova, da fornire anche mediante presunzioni, non solo dei fatti posti alla base
4 della disparità economico-patrimoniale, ma anche del nesso causale tra modello adottato e disparità economico-reddituale prodotta e ad esso eziologicamente riconducibile.
Siffatta soluzione interpretativa è stata ribadita ed ulteriormente chiarita dalla Suprema Corte, la quale, recentemente, ha affermato che, in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte "manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente;
a tal fine, l'assunzione, in tutto o in parte, delle spese di ristrutturazione dell'immobile adibito a casa coniugale, di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, non costituisce ex se prova del suddetto contributo, rientrando piuttosto nell'ambito dei doveri primari di solidarietà e reciproca contribuzione ai bisogni della famiglia durante la comunione di vita coniugale (Cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023).
E ancora, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
In questa prospettiva, si osserva che nell'atto introduttivo la ha fatto generico riferimento Parte_1
alla scelta, condivisa dalle parti, per cui ella si sarebbe dedicata alla casa ed alla famiglia, rinunciando al proprio lavoro.
Tuttavia, nella memoria integrativa è la stessa ricorrente ad avere precisato: “D'altronde, come da estratto previdenziale INPS (doc. 24), si evince che la sig.ra non ha mai fatto mancare Parte_1
l'impegno nel lavoro. Risulta infatti che abbia svolto attività lavorativa con continuità sin dal 1978, prima a tempo pieno poi part-time, per poi dedicarsi alla famiglia, per scelta dei coniugi, dal 1990,
e riprendere, con l'aumento dell'età dei figli, nell'impegno lavorativo dal 1999 in poi. Gli ultimi anni evidenziano poi una convinta ricerca di lavoro, visto il numero di lavori svolti e vista la
5 varietà del tipo di redditi percepiti, tra lavori modesti e part-time, cassa integrazione\disoccupazione, mobilità e indennità (Cfr. memoria integrativa, pag. 7). Per_5
Dunque, non è chiaro quali siano le aspettative professionali e reddituali sacrificate dalla ricorrente, pur potendosi presumere che la stessa abbia in qualche modo favorito il consolidamento della posizione reddituale e patrimoniale del coniuge, il quale gode di trattamento pensionistico.
A ciò si aggiunga che, sebbene il resistente abbia ceduto un immobile incassando il corrispettivo, di cui era comunque già proprietario al momento della separazione, non può trascurarsi che attualmente entrambe le parti non sono più onerate, in via diretta ed indiretta, del mantenimento delle figlie, ormai economicamente autosufficienti.
E ancora, rilevante è anche la circostanza per cui la goda dell'immobile di cui è Parte_1
comproprietaria ed al cui acquisto ha provveduto pacificamente con proprie sostanze il solo . CP_1
Nondimeno, nella specie è pacifica ed evidente la disparità economico-reddituale tra le parti, seppure non nelle proporzioni dedotte dalla per le ragioni sopra meglio espresse. Parte_1
Dunque, a parere del Tribunale, nel caso in esame merita di essere valorizzato il criterio assistenziale alla base dell'assegno divorzile.
Ebbene, alla luce dei richiamati principi, deve essere tenuta in considerazione l'età della ricorrente
(che ha compiuto 65 anni), la quale verosimilmente non avrà comunque la possibilità di migliorare sensibilmente la propria situazione reddituale, in maniera tale da garantirne la totale indipendenza economica.
Al contempo, deve essere valorizzata, ai fini voluti dalla anche la durata del vincolo Parte_1 coniugale, atteso che il matrimonio risale all'anno 1981, la separazione all'anno 2016 e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio al 2023.
Va poi precisato che la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del
6 patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
In applicazione di tale consolidato orientamento, secondo il Collegio, in questo quadro caratterizzato da una evidente disparità di reddito, giustificata dalle ragioni sopra meglio espresse, tenuto conto della ontologica differenza tra contributo al mantenimento ed assegno divorzile, può essere previsto un assegno in favore della resistente, ritenuto congruo nella misura di euro 150,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Con riferimento alla decorrenza dell'assegno divorzile, è d'uopo richiamare il condivisibile principio per il quale, in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 13, della l. n. 898 del
1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione
(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3852 del 15/02/2021).
Nella specie, non v'è ragione per individuare una decorrenza diversa da quella corrispondente al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio.
Per mera completezza, si osserva che non avrebbero condotto a diverso esito le istanze istruttorie, dichiarate inammissibili per le ragioni meglio esposte con ordinanza del 29.2.2024 e da intendersi qui integralmente richiamate.
5. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti, nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: vista la sentenza n. 857/2023;
7 REVOCA l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore del CP_1 ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, l'ASSEGNO Parte_1
DIVORZILE di € 150,00; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 8.4.2025
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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