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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/09/2025, n. 13040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13040 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG. N. 56871/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56871/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
, nata in [...] in data [...], (C.F. Parte_1
); , nato in Argentina in [...] C.F._1 Parte_2
10.09.1968 (C.F. ), in proprio ed in qualità di genitore esercente la C.F._2 responsabilità genitoriale del minore, , nato in [...] in Persona_1 data 14.08.2007, (C.F. ); nata in [...] C.F._3 Persona_2 in data 01.12.1968, (C.F. , solo in qualità di genitore esercente la C.F._4 responsabilità genitoriale del minore;
, nata Persona_1 Parte_3 in Argentina in data 26.06.2001, (C.F. ); C.F._5 Parte_4
nato in [...] in data [...], C.F. ; tutti
[...] C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma.
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , nato nel Persona_3 comune di Prevacina, già comune del Circondario/Provincia di Gorizia ed ora facente parte del territorio della Repubblica di Slovenia il 14.01.1904, successivamente emigrato in
Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulavano le eseguenti conclusioni:
“…accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , , sono tutti
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti”.
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_1 avanzata dalle controparti, ma eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda. Chiedeva quindi di dichiarare l'inammissibilità\infondatezza della domanda e, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di lite.
Il ricorso proposto è infondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dall'atto di nascita dell'avo, mentre risulta privo di tutta la restante documentazione necessaria a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, difettando della documentazione relativa al certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, di tutta la documentazione riguardante la discendenza, dei certificati di nascita e di matrimonio dei ricorrenti, nonché dei documenti di identità degli stessi ricorrenti. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 11 febbraio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 15 luglio 2025, né tanto meno autorizzata dal
Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella CP_1 comparsa di risposta, ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021
n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_1 lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23/09/2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice dott.ssa Maria Carmela Magarò, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa proposta ai sensi dell'art. 281-decies e ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 56871/2024 del Ruolo Generale e promossa da:
, nata in [...] in data [...], (C.F. Parte_1
); , nato in Argentina in [...] C.F._1 Parte_2
10.09.1968 (C.F. ), in proprio ed in qualità di genitore esercente la C.F._2 responsabilità genitoriale del minore, , nato in [...] in Persona_1 data 14.08.2007, (C.F. ); nata in [...] C.F._3 Persona_2 in data 01.12.1968, (C.F. , solo in qualità di genitore esercente la C.F._4 responsabilità genitoriale del minore;
, nata Persona_1 Parte_3 in Argentina in data 26.06.2001, (C.F. ); C.F._5 Parte_4
nato in [...] in data [...], C.F. ; tutti
[...] C.F._6 rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI del Foro di Roma.
- ricorrenti -
nei confronti di
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
- resistente -
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la presente azione, i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in virtù della comune discendenza da , nato nel Persona_3 comune di Prevacina, già comune del Circondario/Provincia di Gorizia ed ora facente parte del territorio della Repubblica di Slovenia il 14.01.1904, successivamente emigrato in
Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Formulavano le eseguenti conclusioni:
“…accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg.ri , Parte_1 Parte_2
, , , sono tutti
[...] Persona_1 Parte_3 Parte_4 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al
[...]
, in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del CP_1
Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti”.
Si è costituito il non contestando nel merito la domanda giudiziale Controparte_1 avanzata dalle controparti, ma eccependo la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda. Chiedeva quindi di dichiarare l'inammissibilità\infondatezza della domanda e, in caso di riconoscimento della cittadinanza, di compensare le spese di lite.
Il ricorso proposto è infondato e deve pertanto essere respinto.
Difetta invero in atti la prova della ricorrenza delle condizioni di legge, ovvero la discendenza da un avo italiano, atte a fondare il riconoscimento in capo agli attori della cittadinanza iure sanguinis.
Deve premettersi al riguardo, in punto di diritto, che, ai sensi del primo comma dell'art. 281 undecies cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis, '…la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato'. Il quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ. prescrive poi che '…quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria'.
Per come desumibile dalla loro lettura coordinata, le norme richiamate introducono una preclusione in punto di deduzione dei mezzi di prova e di produzioni documentali, che, per parte ricorrente, coincide con il deposito dell'atto introduttivo. Ciò è in particolare esplicitato dal quarto comma dell'art. 281 duodecies cod. proc. civ., secondo il quale tali attività, in corso di lite, risultano possibili unicamente laddove siano necessitate '…dalle difese della controparte' ed a seguito del vaglio dell'autorità giudiziaria che '…concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per […] indicare i mezzi di prova e produrre documenti [nonché] un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per […] dedurre prova contraria'.
Orbene, nel caso di specie, non può esimersi il Tribunale dal constatare che l'atto introduttivo del giudizio risulta corredato esclusivamente dall'atto di nascita dell'avo, mentre risulta privo di tutta la restante documentazione necessaria a provare la linea di discendenza degli odierni ricorrenti, difettando della documentazione relativa al certificato negativo di naturalizzazione dell'avo, di tutta la documentazione riguardante la discendenza, dei certificati di nascita e di matrimonio dei ricorrenti, nonché dei documenti di identità degli stessi ricorrenti. Tale documentazione risulta invero prodotta soltanto successivamente alla presentazione del ricorso, ovvero in data 11 febbraio 2025, in violazione delle prescrizioni sopra richiamate. Tale produzione, funzionale a dimostrare la ricorrenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, non risulta necessitata dalle difese della controparte, che peraltro si è costituita successivamente, ovvero in data 15 luglio 2025, né tanto meno autorizzata dal
Tribunale, il quale non ha mai concesso alcun termine perentorio per l'adempimento, e non può pertanto ritenersi utilizzabile, per come anche eccepito dal convenuto nella CP_1 comparsa di risposta, ai fini della decisione.
Né appare possibile invocare il rango di diritto di primaria rilevanza costituzionale da attribuirsi alla cittadinanza, atteso che tale peculiarità comporta per il Tribunale l'onere di attivare i suoi poteri officiosi al più per completare e/o chiarire un quadro istruttorio già delineato dalla parte interessata (tra le altre, Cassazione Civile, Sezione VI, 10 ottobre 2021
n. 20870; Cassazione Civile, Sezione I, 24 novembre 2017 n. 28153) ma non per supplire a carenze probatorie imputabili alla stessa parte ricorrente per violazione di termini processuali perentori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di CP_1 lite che si liquidano in euro 3.000,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23/09/2025.
La Giudice
Dott.ssa Maria Carmela Magarò