Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2025, n. 9868
CASS
Sentenza 15 aprile 2025

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Massime1

La responsabilità del notaio ex art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913 per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie ex art. 29, comma 1-ter, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.

Commentario1

  • 1Responsabilità del notaio pur in presenza di sanatoria dell’atto nulloAccesso limitato
    Emiliobufano · https://rivistapactum.it/ · 23 giugno 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2025, n. 9868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9868
Data del deposito : 15 aprile 2025

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