Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01191/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00974/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 974 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da CO D’MO, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Acocella e Maria Giuseppa Padula, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RN e Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Regione Campania, Ente Riserve Naturali Regionali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, non costituiti in giudizio;
Comune di Eboli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1.- del provvedimento n. 2 del 11.04.2024 della Città di Eboli – Area P.O. Urbanistica Edilizia notificato a mezzo pec il 18.04.2024, con cui è stata respinta la domanda di accertamento di conformità ex articolo 36 DpR 380/01 prot. n. 54884 del 16.12.2023;
2.- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ed, in ogni caso, richiamato nel provvedimento sub 1 ed, in particolare:
2.a.- della nota comunale prot. n. 11716 del 11.03.2024, recante preavviso di diniego ex articolo 10 bis L. 241/90;
2.b.- delle genericamente indicate risultanze delle verifiche effettuate “ai sensi dell’articolo 9 bis del D.P.R. 380/01”;
2.c.- della “proposta di diniego” indicata come espressa sub parere istruttorio in data 22.02.2024 dal tecnico istruttore;
2.d.- della “proposta di diniego” indicata come espressa sub parere in data 22.02.2024 dal Responsabile del procedimento;
2.e.- delle determinazioni/motivazioni espresse dal Dirigente in data 29.02.2024;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria:
a.- della sussistenza dei presupposti per il conseguimento della sanatoria e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica;
b.- dell’obbligo di istruire il procedimento di sanatoria, urbanistica e paesaggistica, con l’attivazione del procedimento di compatibilità paesaggistica e delle relative richieste alle Autorità preposte alla tutela dei vincoli de quibus, anche a mezzo richiesta di integrazione documentale in tale ultimo senso;
c.- del diritto del ricorrente ad ottenere la legittimazione urbanistica e paesaggistica postuma.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D’MO CO il 18 dicembre 2024:
per l’annullamento
1.- della determinazione protocollo 2024/46915 del 28/10/2024 assunta dal Responsabile del Procedimento del Comune di Eboli - Sportello Unico Digitale “in riferimento alla pratica SUED_PDC-00099-2023 ed all'integrazione relativa alla Paesaggistica trasmessa il 28/10/2024 alle 12:29”, contenuta nella (e comunicata con la) pec del 28.10.2024; ed al fine di chiedere l’annullamento del silenzio-inadempimento anche per omessa determinazione finale del Comune di Eboli sulla pratica SUED_PDC-00099-2023 ed all'integrazione relativa alla Paesaggistica trasmessa il 28/10/2024 e del Comune di Eboli e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di RN e Avellino in relazione alla istanza e contestuale diffida all’attivazione del giusto procedimento ed al sub-procedimento di richiesta di compatibilità paesaggistica presentata a mezzo pec in data 26.10.2024 e successiva del 25.11.2024;
nonché per l’accertamento e per la declaratoria
a.- del persistente obbligo del Comune di Eboli a disporre e/o far disporre l’attivazione del giusto procedimento in relazione alla istanza di sanatoria prot. n. 54884 del 16.12.2023, contenente già istanza di compatibilità paesaggistica ed, in ogni caso, al fine di ottenere il bene della vita: la legittimazione postuma richiesta, giusta diffida del 26.10.2024;
b.- dell’obbligo della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di RN e Avellino a disporre e/o far disporre l’attivazione del giusto procedimento in relazione alla istanza di sanatoria prot. n. 54884 del 16.12.2023, contenente già istanza di compatibilità paesaggistica e successiva istanza di compatibilità paesaggistica al fine dell’attivazione del giusto procedimento e del sub-procedimento di richiesta di compatibilità paesaggistica, anche a mezzo acquisizione degli atti del procedimento presso l’Amministrazione comunale di Eboli, attivando la fase di competenza pretermessa, giusta diffida del 25.11.2024;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
a.- della sussistenza dei presupposti per il conseguimento della sanatoria e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica;
b.- dell’obbligo di istruire il procedimento di sanatoria, urbanistica e paesaggistica, con l’attivazione del procedimento di compatibilità paesaggistica e delle relative richieste alle Autorità preposte alla tutela dei vincoli de quibus , anche a mezzo richiesta di integrazione documentale in tale ultimo senso;
c.- del diritto del ricorrente ad ottenere la legittimazione urbanistica e paesaggistica postuma.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di RN e Avellino e del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Anna Capozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato e depositato in data 14 giugno 2024 D’MO CO ha impugnato il provvedimento n. 2 dell’11 aprile 2024 del Comune di Eboli – Area P.O. Urbanistica Edilizia, con cui è stata respinta la domanda di accertamento di conformità ex articolo 36 D.p.R. 380/01 prot. n. 54884 del 16 dicembre 2023, nonché tutti gli atti presupposti e connessi, chiedendo, altresì, l’accertamento e la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il conseguimento della sanatoria e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica, dell’obbligo di istruire il procedimento di sanatoria, urbanistica e paesaggistica, con l’attivazione del procedimento di compatibilità paesaggistica e delle relative richieste alle Autorità preposte alla tutela dei vincoli de quibus e del diritto ad ottenere la legittimazione urbanistica e paesaggistica postuma.
1.1. In punto di fatto il ricorrente ha premesso:
- di essere proprietario di un fabbricato censito in catasto urbano al Fg. 54 p.lla 616 ct. F6, giusta successione presentata all’Agenzia delle Entrate di Eboli il 13 ottobre 2016 - Nr. 988 - Vol. 9990, con destinazione di deposito;
- tale fabbricato era già esistente alla data del 1° settembre 1967 a ridosso delle p.lle 499 e 20 del detto Fg. 54;
- nel 1976 lo stesso fabbricato veniva demolito e ricostruito dalla de cuius NS D’SS nell’ambito dello stesso lotto, ricadendo sulle p.lle nn. 499 e 30 del Fg. 54 (oggi, particololla 616) ad una distanza di 119 mt. dall’argine del fiume Sele (cfr. articolo 96 R.D. 523/1904) e tale era la distanza alla data di entrata in vigore della c.d. Legge Galasso (431/1985);
- all’epoca della successione (2016) il fabbricato in questione non era stato ancora introdotto in mappa - introduzione avvenuta con costituzione del 21 gennaio 2020;
- di aver presentato CEL facoltativa per interventi di edilizia libera per interventi di manutenzione ex articolo 3, comma 1, lett. a), DPR 380/01 (rimozione del tetto; realizzazione di una platea interna soprelevata rispetto al piano di calpestio del terreno senza scavo al di sotto del piano di campagna preesistente; realizzazione di contromuri interni; realizzazione di una struttura metallica a travi costituenti l’orditura del nuovo tetto), il cui inizio dei lavori è stato comunicato a far data del 10 dicembre 2022;
- durante l’esecuzione dei lavori (in data 19 settembre 2023), vi è stato un controllo dei VV.UU. di Eboli, all’esito del quale è stato emesso il verbale di sequestro preventivo ex articolo 321, comma 3 bis , c.p.p., poi convalidato, con ordinanza del GIP di RN del 25 settembre 2023 con cui è stato disposto, contestualmente, il decreto di sequestro preventivo, eseguito giusta ordinanza di esecuzione di misura cautelare del medesimo GIP del 27 settembre 2023 e verbale di riapposizione dei sigilli del 29.09.2023;
- di aver, dopo aver scoperto la sua abusività, quindi, chiesto l’accertamento di conformità del fabbricato ex articolo 36 TU 380/01, assunta al prot. n. 54884 del 16 dicembre 2023 al fine di legittimare la demolizione e la ricostruzione con delocalizzazione del fabbricato preesistente al 1° settembre 1967 e le opere di cui alla predetta CEL;
- di aver ricevuto preavviso di diniego prot. n. 11716 dell’11 marzo 2024 e il diniego da parte del Comune, a seguito delle verifiche d’ufficio.
1.2. Il ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento di diniego deducendo i seguenti motivi di illegittimità:
1.- “Violazione e falsa applicazione articoli 1 e ss. ed, in particolare 3 e 6 L. 07.08.1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione articoli 1 e ss. ed, in particolare, articoli 3, 9 bis, 10, 12, comma 3, 20, 36 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - Eccesso di potere (errore sui presupposti di fatto e di diritto - travisamento - difetto assoluto di istruttoria e difetto ed erroneità della motivazione) - Violazione articolo 832 Codice Civile - Violazione articoli 42 e 97 Costituzione Repubblicana e articolo II-77 Costituzione Europea - Violazione articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20.03.1952 - Eccesso di potere (illegittima compressione delle facoltà insite nel diritto di proprietà) - Violazione articolo 97 Cost. - Eccesso di potere (sviamento - violazione dei principi dell’azione amministrativa) - Violazione e falsa applicazione articolo 10bis L. 07.08.1990 n. 241 - Violazione articolo 3 e 6 L. 07.08.1990 n. 241 - Eccesso di potere (difetto e carenza di istruttoria) - Violazione articolo 24 Costituzione Repubblicana e articolo II-101 Costituzione Europea - Eccesso di potere (violazione del sub-procedimento di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda - violazione del giusto procedimento - violazione del diritto di difesa - violazione del principio partecipativo e del contraddittorio)”. In particolare, il ricorrente contesta l’impossibilità di determinare la consistenza volumetrica dell’originario fabbricato/baracca, richiamando la relazione tecnica di parte allegata, sostenendo, altresì, la c.d. doppia conformità urbanistica;
3.- “Violazione articoli 1 e ss. L. 07.08.1990 n. 241 - Violazione articolo 36 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 - Violazione articoli 146 e 167 D.Lgs 42/2004 - Violazione articolo 97 Cost. - Eccesso di potere (violazione del principio del giusto procedimento) - Violazione articoli3 e 6 L. 07.08.1990, n. 241 - Eccesso di potere (difetto e carenza di istruttoria - difetto e carenza della motivazione - errore sui presupposti di fatto e di diritto) - Violazione articolo 41 della Costituzione Repubblicana e articolo 832 del Codice Civile, nonché articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20.03.1952 – Violazione e falsa applicazione articoli 146, comma 4, e 167, commi 4 e 5, D.Lgs 42/2004 – Violazione e falsa applicazione punto 2.0.10 delle NTA di Salvaguardia della Riserva “Foce Sele-Tanagro” e “Monti Eremita Marzano” – Violazione e falsa applicazione articoli 15, 16, 19 e 25 della Parte I delle NTA del PRG relativi alla Zona Omogenea e di Pianura”. Con tale motivo, sotto l’aspetto paesaggistico, il ricorrente esclude la rinconducibilità del fabbricato nella categoria della nuova costruzione, trattandosi di intervento di ristrutturazione ammesso in tutte le zone del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto del vincolo paesaggistico attuale (fascia di rispetto di 150 metri) e della riserva FSTMER;
4.- “Violazione e falsa applicazione articoli 1 e ss. ed, in particolare 3 e 6 L. 07.08.1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione articoli 1 e ss. ed, in particolare, articoli 12, comma 3, 20, 36 e 37 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - Eccesso di potere (errore sui presupposti di fatto e di diritto - travisamento - difetto assoluto di istruttoria e difetto ed erroneità della motivazione in ordine alla applicazione delle misure di salvaguardia) - Violazione articolo 832 Codice Civile - Violazione articoli 42 e 97 Costituzione Repubblicana e articolo II-77 Costituzione Europea - Violazione articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20.03.1952 - Eccesso di potere (illegittima compressione delle facoltà insite nel diritto di proprietà) - Violazione articolo 97 Cost. - Eccesso di potere (sviamento - violazione dei principi dell’azione amministrativa)”, in quanto il Comune aveva l’obbligo di trasmettere alla competente Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico la relativa domanda funzionale alla conclusione del sub-procedimento di sanatoria paesaggistica ex articolo 167 comma 4 D.lgs. n. 42/2004.
1.3. Si sono costituiti con memoria formale il Ministero della Cultura e la Soprintendenza per le Province di RN e Avellino.
2. Con atto notificato e depositato il 18 dicembre 2024, il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti per chiedere l’annullamento della determinazione protocollo 2024/46915 del 28/10/2024 assunta dal Responsabile del Procedimento del Comune di Eboli - Sportello Unico Digitale “in riferimento alla pratica SUED_PDC-00099-2023 ed all'integrazione relativa alla Paesaggistica trasmessa il 28/10/2024 alle 12:29”, nonché del silenzio-inadempimento anche per omessa determinazione finale del Comune di Eboli sulla pratica SUED_PDC-00099-2023 ed all'integrazione relativa alla Paesaggistica trasmessa il 28/10/2024 e del Comune di Eboli e della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di RN e Avellino in relazione alla istanza e contestuale diffida all’attivazione del giusto procedimento e al sub-procedimento di richiesta di compatibilità paesaggistica presentata a mezzo pec in data 26.10.2024 e successiva del 25 novembre 2024.
2.1. A sostegno del ricorso per motivi aggiunti ha dedotto i seguenti motivi di illegittimità: 1 - “Violazione articolo 6 L. 07.08.1990, n. 241 - Violazione articolo 107, comma 3, lett. f) e g) TUEL 267/2000 - Violazione articoli 36 DPR 06.06.2001, n. 380 e articolo 146, comma 4, D.Lgs 24.01.2004, n. 42”, in quanto la determinazione di archiviazione sarebbe illegittima, perché sottoscritta esclusivamente da un soggetto che ricopre una funzione insuscettibile di esternare la volontà dell’Ente all’esterno; 2 - “Violazione e falsa applicazione articoli 1 e ss ed, in particolare 3 e 6 L. 07.08.1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione articoli 1 e ss ed, in particolare, articoli 12, comma 3, 20, 36 e 37 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - Eccesso di potere (errore sui presupposti di fatto e di diritto - travisamento - difetto assoluto di istruttoria e difetto ed erroneità della motivazione in ordine alla applicazione delle misure di salvaguardia) - Violazione articolo 832 Codice Civile - Violazione articoli 42 e 97 Costituzione Repubblicana e articolo II-77 Costituzione Europea - Violazione articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20.03.1952 - Eccesso di potere (illegittima compressione delle facoltà insite nel diritto di proprietà) - Violazione articolo 97 Cost. - Eccesso di potere (sviamento - violazione dei principi dell’azione amministrativa)”, in quanto continuerebbe a sussistere l’obbligo del Comune di attivarsi, richiedendo al ricorrente le integrazioni documentali necessarie all’esame sotto l’aspetto paesaggistico; 3. - “Violazione e falsa applicazione articoli 1 e ss ed, in particolare 3 e 6 L. 07.08.1990, n. 241 - Violazione e falsa applicazione articoli 1 e ss ed, in particolare, articoli 12, comma 3, 20, 36 e 37 D.P.R. 06.06.2001, n. 380 - Eccesso di potere (errore sui presupposti di fatto e di diritto - travisamento - difetto assoluto di istruttoria e difetto ed erroneità della motivazione in ordine alla applicazione delle misure di salvaguardia) - Violazione articolo 832 Codice Civile - Violazione articoli 42 e 97 Costituzione Repubblicana e articolo II-77 Costituzione Europea - Violazione articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20.03.1952 - Eccesso di potere (illegittima compressione delle facoltà insite nel diritto di proprietà) - Violazione articolo 97 Cost. - Eccesso di potere (sviamento - violazione dei principi dell’azione amministrativa) - Illegittimità derivata”; Sul silenzio-inadempimento: 5- “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, co. 2 l. 241/90. Violazione degli articoli 1 e 2 della L. 241/1990 in relazione al disposto 36 DPR 06.06.2001, n. 380 e articolo 146, comma 4, D.Lgs 24.01.2004, n. 42; eccesso di potere per ingiustizia manifesta”.
3. In data 23 dicembre 2024 si è costituito anche il Comune di Eboli che ha resistito al ricorso, così come integrato dai motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
4. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2025, su istanza del ricorrente, motivata dalla necessità di rispettare i termini a difesa delle controparti rispetto alla notifica del ricorso per motivi aggiunti, la causa è stata rinviata.
6. In vista della trattazione del merito parte ricorrente ha depositato memorie e documenti di cui all'articolo 73 cod. proc. amm. e all'esito dell’udienza pubblica del 18 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto, in via principale, il provvedimento di diniego adottato dal Comune di Eboli sull’istanza, presentata dal ricorrente, di accertamento di conformità urbanistica ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.P.R. 380/01 e ss.mm.ii., per la asserita demolizione e ricostruzione con delocalizzazione di fabbricato adibito a deposito e della successiva realizzazione di opere di ristrutturazione in località Fiocche, n.754, sull'area identificata al catasto al Foglio 54, particella n. 616.
2. La determinazione negativa impugnata è stata motivata dal Comune di Eboli sulla base delle seguenti premesse: « ai sensi dell’articolo 9 bis del d.p.r.380/01 e ss.mm.ii., da verifiche effettuate, relativamente al fabbricato/baracca di cui si dichiara la preesistenza al 01/09/1967, risulta planimetricamente riportato nella carta tecnica regionale riferita alla ripresa aerea dell’i.g.m. del 1975, ma non risultano accatastamenti dell’epoca ne altri atti che ne possano far determinare la consistenza volumetrica reale dell’epoca; dalla verifica della cartografia aerofotogrammetrica riferita alla ripresa aerea dell’i.g.m. del 1987, risultano contemporanemente presenti planimetricamente sia il fabbricato/baracca che doveva essere stato demolito nel 1976, sia il fabbricato oggi presente, ovvero parte di esso; da quanto accertato al punto precedente, ne deriva senza dubbio che l’intervento vada inquadrato come nuova costruzione, smentendo le dichiarazioni presentate; l’intervento ricade in zona omogenea ed di pianura del p.r.g. vigente, all’interno del perimetro della riserva “Foce SeleTanagro” e “Monti Eremita Marzano” e sottoposto a vincolo paesaggistico in quanto rientrante nella fascia di 150 ml dalla sponda del fiume Sele ». È stato, quindi, denegato l’accertamento di conformità urbanistica in quanto: «- dalla verifica della cartografia aerofotogrammetrica riferita alla ripresa aerea dell’i.g.m. del 1987, risultano contemporanemente presenti planimetricamente sia il fabbricato/baracca che doveva essere stato demolito nel 1976, sia il fabbricato oggi presente e pertanto, l’intervento e’ da ritenersi quale “nuova costruzione” ai sensi della lettera e) dell’articolo3 del d.p.r.380/01 e ss.mm.ii., non giustificato secondo quanto prescritto dagli articoli15, 16, 19 e 25 della parte i delle N.T.A. del P.R.G. relativi alla zona omogenea ed di pianura; l’intervento di “nuova costruzione” non e’ tra quelli consentiti dal punto 2.0.10 delle norme di salvaguardia della riserva “Foce SeleTanagro” e “Monti Eremita Marzano”, pubblicate sul B.U.R.C. n. speciale del 27/05/2004; dalle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo9 bis del d.p.r.380/01 e ss.mm.ii. relativamente al fabbricato/baracca (oggi parzialmente demolito) di cui si dichiara la preesistenza al 01/09/1967, non e’ possibile determinarne la consistenza volumetrica reale dell’epoca; trattandosi di intervento che ha comportato incremento di superficie e di volume in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi del comma 4 dell’articolo146 e dei commi 4 e 5 dell’articolo167 del d.lgs n.42/2004, non e’ possibile l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria».
3. Orbene, dalla lettura dei diversi passaggi della motivazione posta a sostegno del diniego, risulta evidente che il Comune ha ritenuto dirimente la qualificazione dell’intervento quale nuova costruzione, difettando, quindi, il primo requisito della non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione, perché qualificabile come “nuova costruzione”, vietata nella zona omogenea e di pianura del P.R.G. vigente, all’interno del perimetro della riserva “Foce SeleTanagro” e “Monti Eremita Marzano”, oltreché sottoposto a vincolo paesaggistico in quanto rientrante nella fascia di 150 ml dalla sponda del fiume Sele.
4. In diritto, va, quindi, richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale, seguito anche da questo Tribunale, secondo cui « il procedimento per la verifica di conformità, ai sensi dell'articolo 36 d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o meno) dell'opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie - e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico - sia all'epoca di realizzazione dell'abuso sia a quella di presentazione dell'istanza. Ciò determina che, in sede di accertamento di conformità, è interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria, attesa la finalità dell'istituto, secondo il quale il rilascio del permesso in via postuma presuppone indefettibilmente la c.d. doppia conformità, vale a dire la non contrarietà del manufatto abusivo alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria (ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 1° ottobre 2019, n. 2088; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 30 dicembre 2023, n. 965; TAR Campania, Napoli, sez. II, 11 settembre 2023, n. 5046) » (T.A.R. Campania, RN, sez. III, 3 ottobre 2024, n. 1784). Nel caso di accertamento di compatibilità in zona vincolata, poi, « la sanatoria di cui all'articolo 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si fonda sul rilascio di un provvedimento abilitativo sanante da parte della competente Amministrazione, sempre possibile previo accertamento di conformità o di non contrasto delle opere abusive non assentite agli strumenti urbanistici vigenti nel momento della realizzazione e in quello della richiesta, previo accertamento di compatibilità paesaggistica nelle ipotesi in cui l'area sia assoggettata a vincolo paesaggistico e che è tassativamente limitato alle sole fattispecie contemplate dall'articolo 167 comma 4, [del D.Lgs.] 22 gennaio 2004, n. 42 [...]"(v. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 marzo 2019, n. 1874) ». (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 07 marzo 2024, n. 4648). Ed ancora « ai sensi dell'articolo 36 d.P.R. 380/2001, non è suscettibile di applicazione in caso di opere realizzate in violazione di un vincolo paesaggistico, in quanto tale norma disciplina una modalità di regolarizzazione formale dell'abuso (mediante rilascio di permesso di costruire in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda) [che] è espressamente limitata alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (cfr., Cons. Stato, sez. IV, sentenza 22 agosto 2018, n. 5007; Id., sezione II, parere del 31 ottobre 2012, n. 4562) .» (Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2022, n.8859).
5. In particolare, il difetto della c.d. doppia conformità urbanistica è stato accertato dall’amministrazione sulla base dell’esclusione che il fabbricato oggetto dell’istanza fosse frutto di un intervento di demolizione e ricostruzione, in quanto dalle riprese aeree del 1987 risultano contemporaneamente presenti planimetricamente sia il fabbricato che doveva essere stato demolito nel 1976 (ante 1967) sia il fabbricato oggi presente e viene ulteriormente specificato che, relativamente al fabbricato, di cui era stata dichiarata la preesistente al 1967, non è possibile, comunque, determinarne la consistenza volumetrica reale dell’epoca.
5.1. La giurisprudenza amministrativa si è occupata in molte occasioni della questione dell’individuazione del criterio discretivo tra l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione « costituito, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia. Tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell'ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della ‘fedele ricostruzione' si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (Tar Sicilia Palermo 18 agosto 2023, n. 2655) » (T.A.R. Marche, Ancona, sez. II, 18 ottobre 2024, n. 809).
6. Ed ancora, « la giurisprudenza amministrativa, nel definire il concetto di ristrutturazione edilizia, ha costantemente ribadito che gli interventi descritti dall'articolo 3, lettera d) devono iscriversi pur sempre in un'attività di recupero sul patrimonio edilizio "esistente", il cui limite è segnato appunto dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un "organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura" (Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8035). La finalità "conservativa" sottesa al concetto di ristrutturazione postula, pertanto, la possibilità di individuazione del manufatto preesistente come identità strutturale, già presente nella realtà materiale quale specifica entità urbanistico- edilizia esistente nella attualità. Deve, cioè, trattarsi di un manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2020, n. 6455). Costituisce pertanto vera e propria costruzione ex novo e non già ristrutturazione, "la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell'istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione [...] bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso" (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1906). In buona sostanza, il rilascio di un titolo edilizio per procedere alla ristrutturazione è subordinato alla possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l'esatta cubatura e sagoma d'ingombro del fabbricato su cui intervenire; solo se è chiara la base di partenza, è possibile discutere l'entità e la qualità delle modifiche apportabili. Pertanto, costituisce nuova opera la ricostruzione su ruderi o su di un edificio già da tempo demolito (anche in parte) o diruto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2142) » (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato sez. II, 23 aprile 2025, n. 3526).
7. Dunque, applicando i suddetti principi giurisprudenziali al caso in esame, alla stregua della documentazione in atti, non risulta che il fabbricato oggetto dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica possa rientrare nell'ipotesi di ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione, per la dirimente e assorbente circostanza, non smentita da parte ricorrente, circa la contemporanea presenza del fabbricato/baracca ante 1967 e del fabbricato ricostruito nel 1976 dalla de cuius del ricorrente, a nulla rilevando quanto rappresentato nella relazione tecnica di parte in relazione alla possibilità che « le operazioni di demolizione possono protrarsi nel tempo, per cui la coesistenza delle due sagome non testimonia la coesistenza dei volumi. Il proprietario asserisce che la demolizione è avvenuta nel tempo secondo le sue disponibilità finanziarie, avendo prima eliminato la copertura e poi i muri perimetrali ».
7.1. Peraltro, dalla relazione tecnica allegata all’istanza non risultava provata l’esatta consistenza, la sagoma e il volume del fabbricato ante 1967. Solo nella relazione integrativa di parte depositata nel presente giudizio viene proposta la misurazione delle dimensioni planimetriche del fabbricato preesistente dalla « planimetria della Carta Tecnica dell’Italia Meridionale, elemento 487054, edizione del maggio 1975. Per la determinazione dell’altezza del fabbricato si utilizzano n. 2 fotografie messe a disposizione del proprietario, sulle quali, prendendo a riferimento l’altezza di un soggetto in primo piano (adolescente al quale si attribuisce un’altezza di 154 cm), si desumono le altezze degli spigoli laterali ».
7.2. Tuttavia, come si è esposto sopra, la ricostruzione del volume, asseritamente inferiore al volume ricostruito, non è circostanza sufficiente a superare il rilievo della contemporanea presenza dei due fabbricati e, comunque, non idonea a comprovare i connotati essenziali del fabbricato ante 1967, nella sua identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione.
8. Né, infine, risultano fondate le censure relative all’utilizzo dell’istituto del preavviso di diniego ex articolo 10- bis legge 241/90, in quanto, una volta ritualmente instaurato il contraddittorio endo-procedimentale con il privato, in assenza di riscontro, il Comune ha correttamente ritenuto non provata la consistenza volumetrica dell’originario fabbricato/baracca, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata che pone interamente a carico della parte l'onere di dimostrare la c.d. doppia conformità necessaria per l'ottenimento della sanatoria edilizia ordinaria, attesa la finalità dell'istituto.
9. Il rigetto delle censure proposte sotto il profilo prettamente urbanistico e l’accertamento della correttezza della qualificazione dell’intervento come “nuova costruzione” e non come intervento di ristrutturazione comporta il rigetto delle censure proposte sotto il profilo della compatibilità paesaggistica.
10. La riscontrata insussistenza delle condizioni pregiudiziali di sanabilità di cui all'articolo 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, in conseguenza della qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, vietata dall’articolo 2.0.10 delle NTA di Salvaguardia della Riserva “Foce Sele-Tanagro” e “Monti Eremita Marzano”, rendeva in radice superfluo e precluso in limine l'accertamento di merito paesaggistico, cosicché il Comune, anche al fine di evitare inutili aggravi procedimentali, ha ben potuto arrestare il proprio apprezzamento a tale profilo, senza alcun coinvolgimento della Soprintendenza.
11. Ne discende, quindi, il rigetto del ricorso introduttivo a causa dell’infondatezza dei motivi ivi articolati.
12. Dal rigetto del ricorso introduttivo discende il rigetto anche del ricorso per motivi aggiunti, avverso la determinazione di archiviazione protocollo 2024/46915 del 28 ottobre 2024 assunta dal Responsabile del Procedimento del Comune di Eboli - Sportello Unico Digitale, in quanto, a prescindere dalla contestata sussistenza della legittimazione del responsabile del procedimento ad esternare la volontà dell’Ente, non ricorreva alcun obbligo per il Comune di trasmettere alla competente Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico la relativa domanda, essendosi chiuso il procedimento di accertamento di conformità urbanistica anche sotto il profilo paesaggistico, una volta riscontrata l’insussistenza delle condizioni pregiudiziali di sanabilità di cui all'articolo 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, né sussistendo, quindi, i presupposti di un censurabile silenzio-inadempimento del Comune di Eboli.
13. Le spese di lite possono, tuttavia, essere compensate tra tutte le parti in ragione della particolare complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così come integrato dai motivi aggiunti:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Rosa Anna Capozzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosa Anna Capozzi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO