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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/10/2025, n. 2284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2284 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 12243/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Bianca Innocenti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 30.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.12.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con CP_1
All'udienza del 30.9.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attrice e dal Pubblico Ministero intervenuto, nei termini sopra indicati.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dalla sig.ra merita Pt_1
accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 29.6.2006 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n. 204/2020 resa da questo Tribunale il 28.1.2020, già passata in giudicato;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi del marito;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- dalla coppia non sono nati figli.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
2 3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a Genova (GE) il 29.6.2006.
Spese processuali irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 535, parte I, anno 2006), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Claudia Merlino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Bianca Innocenti,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dell'attrice: come da verbale di udienza del 30.9.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 7.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11.12.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
1 venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con CP_1
All'udienza del 30.9.2025 il giudice delegato, rilevata la mancata costituzione in giudizio del convenuto, nonostante la ritualità della notifica degli atti introduttivi, ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata poi rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dall'attrice e dal Pubblico Ministero intervenuto, nei termini sopra indicati.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio spiegata dalla sig.ra merita Pt_1
accoglimento.
Dagli elementi acquisiti risulta che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova il 29.6.2006 (atto ritualmente trascritto nei registri di stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione personale in forza di sentenza n. 204/2020 resa da questo Tribunale il 28.1.2020, già passata in giudicato;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta riconciliazione tra i coniugi;
- non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti.
Sussistono, conseguentemente, nel caso di specie i presupposti di cui alla legge 1 dicembre
1970, n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Occorre poi prendere atto che:
- l'attrice non ha avanzato alcuna domanda di riconoscimento in suo favore di una somma a titolo di assegno divorzile nei riguardi del marito;
- il convenuto, rimasto contumace, non ha formulato alcuna reciproca domanda di ordine economico;
- dalla coppia non sono nati figli.
Ne segue che non vi è luogo per assumere provvedimenti in punto economico a carico di una delle parti e a favore dell'altra.
2 3. Per quanto concerne le spese di lite, a fronte della natura della causa, nonché della mancata opposizione del convenuto – contumace –, si ritiene che le predette spese debbano rimanere a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 CP_1
contratto a Genova (GE) il 29.6.2006.
Spese processuali irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 535, parte I, anno 2006), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Claudia Merlino
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