Accoglimento
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2025, n. 3526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3526 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03526/2025REG.PROV.COLL.
N. 02389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2389 del 2022, proposto dal Comune di Monterosso al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini e Michele Rosario Luca Lioi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta dal comune di Monterosso al Mare (SP), ex art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c., della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. -OMISSIS-, che ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. per la Liguria n. -OMISSIS- che, a sua volta, aveva respinto la domanda di annullamento del provvedimento prot. n. 5282 del 16 maggio 2016, con cui il comune intimato aveva ricusato l’istanza di sanatoria ex d.l. n.269/2003 per la ristrutturazione e parziale ricostruzione d’un edificio semidiruto in via -OMISSIS-.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) l’originaria ricorrente - resasi acquirente di un compendio immobiliare sito in Monterosso al Mare (SP), ricadente in un’area soggetta a vincolo paesaggistico ed a parco, in parte in zona D1 (zona a parco con ville e alberghi) e in parte in zona F2 (zona di rispetto della scogliera, ad inedificabilità assoluta) del piano urbanistico di Monterosso - chiese al comune di Monterosso il condono edilizio ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003 n. 269 (conv. con modif. dalla l. 11 novembre 2003 n. 326) per la ricostruzione di un immobile diruto, a suo dire preesistente nel sito ancorché non menzionato nel rogito di acquisto. La domanda di condono veniva respinta due volte, e i relativi dinieghi annullati dal T.a.r. per la Liguria;
b) un terzo provvedimento di rigetto dell’istanza di condono (prot. n. 5282 del 16 maggio 2016) veniva parimenti impugnato avanti al T.a.r. Liguria, che rigettava il ricorso con sentenza n. -OMISSIS-;
c) l’appello avverso tale sentenza veniva accolto con decisione della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 5863/2021, che, in riforma dell’impugnata sentenza del T.a.r., accoglieva il ricorso di primo grado “ con salvezza della successiva attività comunale di riesame ” e compensava le spese di lite.
3. Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2022 e depositato il 21 marzo 2022, il comune ha proposto domanda di revocazione, articolando un unico complesso motivo (esteso da pagina 21 a pagina 29 del gravame) con il quale lamenta che la sentenza sarebbe frutto di un errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 comma 1 n.4 c.p.c., con riferimento:
a) all’omessa pronuncia sull’eccezione, sollevata dal comune, circa l’incondonabilità delle opere eseguite, stante il parere negativo della Soprintendenza per i Beni e le attività culturali prot. 34081 del 2 dicembre 2010, prot. n.11359. Deduce, al riguardo, il Comune che aveva specificamente evidenziato come detto parere fosse ostativo alla condonabilità del manufatto sia in primo grado (nella memoria del 12 dicembre 2019, pagg. 29-30, e nella memoria 23 dicembre 2019, pag. 7, docc. 11 e 12 di revocazione), sia in secondo grado (nella memoria del 27 luglio 2020, pagg. 39-40, e nella memoria del 15 marzo 2021, pagg. 12-13, docc. 14-15 di revocazione);
b) alle conseguenze dell’omessa pronuncia in ordine a tale questione che ha avuto particolare rilevanza nel processo di definizione del giudizio d’appello, in quanto il giudice, avendo obliato la valutazione di tale elemento decisivo e dirimente, ha dichiarato illegittimo il diniego nonostante il manufatto oggetto di condono ricada nelle fattispecie ostative individuate dal d.l. n.269/2003;
c) alle tre affermazioni di principio espresse dal Consiglio di Stato: i) la prima tesa a confermare che il sentiero che conduce da Monterosso a Levanto costituisca il confine tra la Zona D1 e la Zona F2 del P.R.G.; ii) la seconda che conferma che l’edificio abusivo si trova a cavallo di detto sentiero; iii) la terza che sul sentiero predetto non sussista da lungo tempo un interesse al mantenimento come strada. Mentre i primi due profili erano stati oggetto di censura dei ricorsi, sia di primo grado che di appello, le censure rivolte avverso l’atto di diniego di condono edilizio non avevano avuto ad oggetto il regime giuridico del sentiero e l’interesse pubblico al mantenimento del relativo tracciato. Verosimilmente esso può dunque essere considerato quale obiter dictum , diversamente deve ritenersi sussistere anche in questo caso l’errore revocatorio.
4. In via rescissoria il Comune ricorrente chiede il rigetto del ricorso in appello, richiamando le sopra descritte circostanze ostative.
5. Si è costituita la signora -OMISSIS- in data 23 marzo 2022 deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria e depositando documentazione.
6. Nel corso del procedimento la parte intimata ha depositato memoria in data 7 marzo 2025, con la quale ha eccepito l’inammissibilità di entrambe le censure proposte nel ricorso per revocazione; quanto alla prima, perché il parere della Soprintendenza era stato posto a base del secondo provvedimento di diniego emesso dal comune di Monterosso, annullato con la sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 1714 del 2012, ma non del nuovo provvedimento di diniego, su cui si è pronunciata la sentenza del Consiglio di Stato oggetto dell’odierno giudizio di revocazione. La seconda censura sarebbe ugualmente inammissibile in quanto le affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato in merito all’interesse pubblico sul mantenimento del sentiero come strada devono essere considerate alla stregua di mero obiter dictum .
7. Il comune ricorrente in data 7 marzo 2025 ha depositato una memoria, con la quale ha, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità dei documenti (n. 1, dal n. 3 al n. 8, dal n. 10 al n. 15), depositati dalla signora -OMISSIS- il 25 febbraio 2025, non prodotti nei precedenti gradi di giudizio. Il Comune ha poi depositato una memoria di replica in data 18 marzo 2025.
8. La sig.ra -OMISSIS- ha depositato una memoria di replica in data 19 marzo 2025.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025.
10. Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale depositata dalla sig.ra -OMISSIS- per la prima volta nel presente giudizio: l'unica ipotesi in cui è ammesso il deposito di nuovi documenti, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., è che si tratti di documenti risolutivi per la definizione della controversia che il ricorrente non abbia potuto tempestivamente produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, e non per ovviare ad una precedente inadeguatezza a fronte dell'onere allegatorio e probatorio gravante sulla parte, carenza cui non è possibile rimediare in questa fase, tanto più che i fatti ripropongono in realtà problematiche sulle quali il giudice a quo si è comunque già pronunciato. Evenienze queste che non ricorrono nel caso di specie in cui è stata proposta una domanda di revocazione ai sensi del n. 5 dell’art. 395 c.p.c.
11. Deve inoltre essere dichiarata la tardività della memoria di replica depositata dalla sig.ra -OMISSIS- in data in data 19 marzo 2025, oltre il termine di cui all'art. 73 c.p.a. di venti giorni liberi prima dell'udienza di merito.
12. Il ricorso per revocazione è fondato.
12.1. Giova ricostruire sinteticamente le coordinate normative e giurisprudenziali predicabili in tema di revocazione, alle quali ci si atterrà nello scrutinio della res iudicanda .
12.2. Com'è noto, l'art. 106 c.p.a. prevede che " salvo quanto previsto dal comma 3, le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile ". A sua volta, il citato art. 395 c.p.c., prevede, tra i casi di revocazione, quello in cui (n. 4), " la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ".
12.3. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo perimetrato i presupposti che identificano l'errore di fatto "revocatorio", distinguendolo dall'errore di diritto che, come tale, non dà luogo ad esito positivo della fase rescindente del giudizio di revocazione, evidenziando, in apice, che l'istituto della revocazione è rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio.
12.4. Il rimedio revocatorio per errore di fatto risulta utilizzabile anche a fronte di un'omessa pronuncia su domande o eccezioni costituenti il thema decidendum (v. Cons. Stato, Ad. plen. 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente, ex multis , sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); la condizione perché possa ritenersi sussistente la fattispecie deve conseguire all'esame della motivazione della sentenza nel suo complesso, senza privilegiarne gli aspetti formali, cosicché essa è riferibile soltanto all'ipotesi in cui risulti non essere stato esaminato il punto controverso e non a quella in cui, al contrario, la decisione sul motivo d'impugnazione risulti implicitamente da un'affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile (cfr., sul punto, Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2023, n. 6422; sez. II, 9 gennaio 2023, n. 262; sez. IV, 29 ottobre 2020, n. 6221 e 9 gennaio 2020 n. 225).
In altri termini, affinché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato possa dar luogo ad un errore di fatto revocatorio, legittimando la parte a proporre la relativa domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., è necessario che l'errore sia configurabile nell'attività preliminare del giudice, relativa alla lettura e alla percezione sensoriale degli atti acquisiti al processo, limitatamente alla loro esistenza ed al loro significato letterale.
13. Operata la ricognizione dei fondamentali principi suesposti, può procedersi all'esame del rescindente in base al ricorso di cui si discute, che risulta fondato.
13.1. Il comune di Monterosso al Mare aveva eccepito già in primo grado (memoria del 12 dicembre 2019, pag. 29, dal penultimo capoverso, e pag. 30; memoria di replica del 23 dicembre 2019, pag. 7, punto 14) che non sarebbe stato in ogni caso possibile assentire la domanda di condono edilizio in quanto la Soprintendenza aveva espresso parere negativo.
Tale eccezione veniva reiterata nel corso del giudizio di appello (nella memoria del 27 luglio 2020, pag. 39, dal quarto capoverso, e pag.40, e nella memoria del 15 marzo 2021, pag. 12, terzo capoverso, e pag.13).
Ma nella sentenza impugnata (oggetto del presente giudizio), tale eccezione non è stata presa in considerazione in alcun modo, né può ritenersi che la decisione sull’eccezione risulti ricostruibile dal complesso della motivazione o da qualche affermazione decisoria di segno contrario ed incompatibile.
13.2. Pertanto, il ricorso per revocazione risulta fondato e, in accoglimento dello stesso, la sentenza del Consiglio di Stato impugnata va annullata, con assorbimento dei restanti motivi di revocazione proposti, dalla cui disamina il comune ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità giuridica.
14. Venendo al giudizio rescissorio, con atto di appello è stata impugnata la sentenza del T.a.r. Liguria n. -OMISSIS-, per quattro complessi gruppi di censure, tra i quali la riproposizione dei primi due motivi del ricorso di primo grado, non esaminati dal T.a.r.
15. Assume carattere preliminare l’eccezione spiegata dal Comune in ordine alla preclusione alla possibilità di condono derivante dal parere negativo espresso dalla competente Soprintendenza in data 2 dicembre 2010.
15.1. In punto di fatto, come risulta pacifico dall’esame dei fascicoli di entrambi i gradi (ed espressamente ammesso dalla stessa appellante alle pagine 36 e 37 dell’appello), il territorio del Comune di Monterosso è sottoposto a vincolo paesistico ambientale in forza dei dd.mm. del 3 agosto 1959 e del 24 aprile 1985.
Risulta irrilevante, ai fini della trattazione del profilo in esame, se i decreti in questione abbiano imposto un vincolo di inedificabilità assoluta o relativa (consentendo interventi di recupero di costruzioni preesistenti, come addotto dall’appellante), essendo dirimente la circostanza che, ai sensi degli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 e dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003 (convertito con l. n. 326/2003), con il cd. “terzo condono”, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono alcune condizioni (su cui ci si soffermerà più avanti), tra le quali viene in rilievo il previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
15.2. Ma nel caso in questione la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Liguria aveva espresso parere negativo (del 2 dicembre 2010, assunto al prot. 11359 del Comune in data 14 dicembre 2010).
Tale parere, espressamente richiamato nel provvedimento di diniego emesso dal comune con atto prot. 4132 del 3 maggio 2011, non risulta essere mai stato impugnato, nemmeno in occasione dell’impugnazione del diniego 4132/2011, avvenuta con il ricorso r.g. 841/2011. Tale parere, quindi, nonostante l’avvenuto accoglimento del ricorso con la sentenza del T.a.r. Liguria n. 1714/2012 del 27 dicembre 2012 (che aveva disposto l’annullamento del provvedimento comunale prot. 4132 del 3 maggio 2011, ma non certo del parere negativo della soprintendenza del 2 dicembre 2010, non impugnato), deve ritenersi esistente, valido ed efficace.
15.3. Da ciò discendono due conseguenze.
15.4. La prima è che il ricorso introduttivo del giudizio n.r.g. 547/2016 avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, stante la mancata impugnazione nel termine decadenziale del parere sfavorevole dell’autorità preposta alla gestione del vincolo: la mancata integrazione di un presupposto legale ai fini dell'accoglimento della domanda di condono comportava la inutilità della decisione giurisdizionale sul diniego di condono, che si sarebbe ripresentato quale esito inevitabile anche in caso di riesercizio dell’attività provvedimentale da parte del comune (come poi di fatto avvenuto con il terzo diniego).
15.5. Per pacifica giurisprudenza (anche della sezione: cfr. sentenza del 18 aprile 2023, n.3916, e le decisioni ivi richiamate: C.g.a., 27 ottobre 2021, n. 969, Cons. Stato sez. V, 22 luglio 2019, n. 5116, in apice Ad. plen. n. 5 del 2015) sussiste il potere del giudice di appello di rilevare ex officio la esistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado, non potendo ritenersi che sul punto si possa formare un giudicato implicito; ben può quindi il giudice d'appello porre a fondamento della propria decisione questioni processuali e sostanziali rilevabili anche d'ufficio, quali quelle di irricevibilità, inammissibilità ovvero di improcedibilità.
A maggior ragione laddove (come nel caso in questione) sia stata sollevata apposita eccezione da parte del comune resistente, il quale ha fatto ripetutamente rilevare la impossibilità di assentire la domanda di condono in presenza del parere sfavorevole dell’autorità di vincolo, divenuto inoppugnabile.
16. Ma anche a prescindere dal richiamato profilo in rito, comunque nel merito l’appello non potrebbe essere accolto.
16.1. In primo luogo, permangono, anche alla luce dell’istruttoria svolta in appello, dubbi circa la preesistenza ed esatta consistenza dell’immobile ricostruito: quanto al primo aspetto, a fronte delle testimonianze acquisite nel procedimento penale, vi è un dato importante, ossia la mancata menzione del fabbricato nel rogito di acquisto, non riconducibile, come addotto dall’appellante, all’impossibilità di indicare nei contratti di compravendita, a pena di nullità, manufatti costruiti in carenza di titolo edilizio, posto che l'articolo 40 della l. n. 47 del 1985 (rimasto in vigore, mentre l'art. 17 è stato abrogato dal d.P.R. n. 380 del 2001, art. 136, a far data dalla sua entrata in vigore, ma sostanzialmente riprodotto dall'art. 46 del medesimo d.P.R. n. 380), come noto, prevede che per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia possa essere prodotta " una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 ". Proprio a dar credito alle testimonianze acquisite nel procedimento penale, secondo le quali il fabbricato risaliva a data anteriore alla seconda guerra mondiale, non si comprende quale ostacolo vi fosse ad indicare l’immobile nel rogito inserendo la dichiarazione urbanistica prevista dalla legge.
16.2. In secondo luogo – ed evidenziando come la sentenza penale n.1065/2010 (prodotta nel giudizio avanti al T.a.r. Liguria, n.10 della produzione della ricorrente) non giovi all’appellante (essendone stato disposto il proscioglimento a seguito di prescrizione, ma avendo al contempo il giudice rilevato come dall’esame della documentazione si desumesse la non condonabilità delle opere) - si osserva che le testimonianze depositate dall’interessata, se affermano la esistenza della casa fin dagli anni ’30 del secolo scorso, non ne hanno potuto, ovviamente, affermare con esattezza la esatta consistenza e precisa ubicazione.
Ora, la giurisprudenza amministrativa, nel definire il concetto di ristrutturazione edilizia, ha costantemente ribadito che gli interventi descritti dall'art. 3, lettera d) devono iscriversi pur sempre in un'attività di recupero sul patrimonio edilizio "esistente", il cui limite è segnato appunto dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un "organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura" (Cons. Stato, sez. II, 15 dicembre 2020, n. 8035). La finalità "conservativa" sottesa al concetto di ristrutturazione postula, pertanto, la possibilità di individuazione del manufatto preesistente come identità strutturale, già presente nella realtà materiale quale specifica entità urbanistico- edilizia esistente nella attualità. Deve, cioè, trattarsi di un manufatto che, a prescindere dalla circostanza che sia abitato o abitabile, possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche alla sua destinazione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 24 ottobre 2020, n. 6455).
Costituisce pertanto vera e propria costruzione ex novo e non già ristrutturazione, " la ricostruzione di un intero fabbricato, diruto da lungo tempo e del quale residuavano, al momento della presentazione dell'istanza del privato, solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione [...] bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso " (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2000, n. 1906).
In buona sostanza, il rilascio di un titolo edilizio per procedere alla ristrutturazione è subordinato alla possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l'esatta cubatura e sagoma d'ingombro del fabbricato su cui intervenire; solo se è chiara la base di partenza, è possibile discutere l'entità e la qualità delle modifiche apportabili. Pertanto, costituisce nuova opera la ricostruzione su ruderi o su di un edificio già da tempo demolito (anche in parte) o diruto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n. 2142).
Dunque, nel caso in questione, alla stregua della documentazione in atti, non pare che l’intervento oggetto di condono possa rientrare nell’ipotesi di ristrutturazione, non essendo possibile ricostruire la esatta consistenza ed ubicazione del rudere preesistente e nemmeno il volume, e ricordando che l’immobile ricade in zona vincolata.
17. Ma anche a voler ritenere l’intervento ascrivibile al novero della ristrutturazione edilizia, lo stesso non potrebbe comunque venire condonato.
17.1. Come di recente riaffermato da questa sezione, con decisione del 17 ottobre 2024, n.8314, per costante ed univoca giurisprudenza, l'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono), fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti "primo" e "secondo" condono (leggi nn. 47/1985 e 724/1994); in particolare, le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo;
b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, le opere siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
c) si tratti di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria);
d) vi sia il previo parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
La decisione richiama in proposito le decisioni del C.g.a. n. 836/2023 del 27 novembre 2023 e n. 288/2023 in data 19 aprile 2023, secondo le quali << per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781), ai sensi dell'art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 (terzo condono), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), purché ricorrano "congiuntamente" determinate condizioni: - che si tratti di opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l'inedificabilità assoluta); - che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; - che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell'allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); - che sia intervenuto il parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.
Con la sentenza in data 19 dicembre 2022, n. 252, la Corte Costituzionale - nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale Sicilia n. 19/2021, nonché, in via conseguenziale, degli artt. 1, secondo comma, e 2 della medesima legge - ha chiarito che: l'art. 32 del decreto legge n. 269/2003, comma 27, lettera d, attribuisce "carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l'inedificabilità assoluta"> >.
17.2. Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, nelle aree sottoposte a vincolo relativo sono, quindi, sanabili i soli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
In particolare, non è ammesso il condono nel caso di realizzazione di nuovi volumi o superfici, così come avvenuto nel caso in esame, essendo irrilevante, come sopra chiarito, che si tratti di vincolo relativo.
Inoltre, la decisione del Consiglio di Stato, sez. I, 24 ottobre 2023, n. 1343, ha avuto occasione di precisare che, ove sia esclusa la possibilità di conseguire il condono nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico qualora sussistano le richiamate condizioni ostative, l'incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, peraltro qui assente.
Di conseguenza, risultano carenti più presupposti tra quelli richiesti dalla legge: le opere sono state eseguite in data ben successiva all’imposizione del vincolo (come si desume dalla data indicata nella stessa domanda di condono); non si tratta di tipologia di opere condonabili (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), anche ove si segua la tesi più favorevole all’appellante circa la ascrivibilità delle stesse all’ipotesi di ristrutturazione; il parere dell’autorità di vincolo (indirettamente richiamato anche nell’ultimo diniego, ove nella motivazione si afferma “che permangono le considerazioni già espresse nel provvedimento di diniego prot. 4134 del 03/05/2011 qui integralmente richiamato ”) è sfavorevole; nemmeno vi è la conformità urbanistica, in quanto, pure a ritenere l’ipotesi più favorevole all’appellante, ossia che solo parte delle opere rientri in zona F2 del p.r.g., ebbene l’art.32 delle norme di attuazione del piano (la cui richiesta di disapplicazione è inammissibile, trattandosi di censura nuova in appello, e stante il divieto dello ius novorum , a tutela del regolare andamento del contraddittorio e del rispetto del doppio grado di giudizio) prevede l’assoluta inedificabilità, salvo gli edifici esistenti alla data di adozione del p.r.g., che però “ non possono venire né ricostruiti né ampliati ”, espressione che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non significa vietare solo gli interventi di ristrutturazione con variazione delle dimensioni o della sagoma, ma interdire sia la ricostruzione (ancorché fedele) sia l’ampliamento.
18. L'appello è, pertanto, in ogni caso infondato e dev'essere respinto.
19. La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza del Consiglio di Stato n. 5863/2021 impugnata. Respinge l'appello proposto avvero la sentenza n. -OMISSIS- del T.a.r. Liguria. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte privata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.