Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/05/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 23.05.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2468 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dagli avv.ti Stefania Scardicchio e Lucia Mirabella Tisci;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' avv. CP_1
Francesca Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: Indebito assistenziale per motivi reddituali
*******
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, ha Parte_1
premesso: di essere beneficiario della prestazione di invalidità civile Cat.
INVCIV n. 07030939; che l' , in data 24.10.2019, aveva comunicato la CP_1
rideterminazione della pensione di cui era titolare a partire dal 1.01.2017, ravvisando l'avvenuta erogazione un importo superiore rispetto a quello dovuto, pari ad euro 7.063,33 (da gennaio 2018 a novembre 2019); che successivamente, in data 14.07.2022, l' aveva determinato l'importo non CP_1
dovuto nella misura euro 6.536,93, preannunciando che lo avrebbe
Tanto chiarito, l'odierno istante ha sostenuto l'irripetibilità delle predette somme.
Ha, altresì, lamentato la violazione dell'art. 69 L. 153/1969, non essendo stato rispettato il limite del quinto né essendo stato fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Ritualmente instauratosi il contradditorio, si è costituito in giudizio l' . CP_1
L' convenuto ha innanzitutto dedotto che il ricorrente, titolare CP_2 dell'assegno di invalidità civile a partire dal dicembre 2013, aveva superato i limiti reddituali previsti ex lege per godere della relativa prestazione (per effetto di prestazione lavorativa non comunicata).
Ha aggiunto che, a partire da marzo 2020, il sig. aveva anche Pt_1 percepito la pensione cat. IOCOM, incompatibile con l'assegno di invalidità civile.
Parte convenuta ha, quindi, posto in evidenza la permanenza di un indebito residuo di euro 4.282, 81, rateizzato sulla pensione IOCOM, come richiesto dallo stesso ricorrente, per euro 50 mensili.
Ciò posto, l' ha sottolineato l'inconsistenza giuridica delle CP_2
argomentazioni avverse, non essendo effettuabili verifiche prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (con conseguente impossibilità di configurare un legittimo affidamento in capo all'accipiens) e per regolare osservanza del limite di trattenuta previsto dalla legge (in considerazione del complesso delle prestazioni conseguite nel periodo di riferimento).
All'esito della discussione la causa è stata decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 8 1. Deve essere innanzitutto esaminata la domanda del ricorrente basata sul rilievo secondo cui l'indebito è irripetibile, avendo ad oggetto prestazione assistenziale ed essendo derivato dalla carenza di requisito reddituale.
Come argomentato in ricorso attraverso il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens” (Cass. n. 13223/2020).
Infatti, se è vero che, in materia di indebito assistenziale (come quello di specie) non si applica la disciplina di cui al D.L. 78/2010 (art. 13, comma 6), che impone all' di procedere alla verifica dei redditi e provvedere al CP_2 recupero entro l'anno successivo a quello di riferimento, diretta a disciplinare l'indebito pensionistico di natura previdenziale, non è men vero, tuttavia, che, nel settore, non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c.
Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Ciò posto, va rammentato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui i redditi dell'accipiens fossero conoscibili dall' , al quale già il D.L. 269/2003 (art. 42), consentiva di accedere alla CP_1
conoscenza dei redditi onerandolo del relativo controllo telematico.
Pag. 3 di 8 L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda, in sostanza, quei dati reddituali che, proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730
(come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere dichiarati all' (ma qui è del tutto pacifico tra le parti che CP_1
tali dati non rilevano).
Per quanto concerne, poi, l'esistenza del coefficiente soggettivo del dolo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza della Suprema Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato possa ritenersi compatibile con una mera dimenticanza, mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere <ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme>>.
In tale cornice giuridica, l'ente convenuto ha rimarcato di essere giunto a conoscenza del maggior reddito per l'anno 2017 solo in seguito alle dichiarazioni fiscali operate dal sig. . Pt_1
È pacifico, infatti, che il ricorrente ha correttamente proceduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sulla base della quale è stato stabilito l'ammontare della prestazione a lui dovuta;
il maggior reddito contestato è, dunque, emerso a seguito di controlli successivi ad opera dell' , ma non è in alcun modo sostenibile che il ricorrente avesse CP_2
omesso volontariamente di dichiarare il maggior reddito.
Deve tuttavia escludersi la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela
(che giustificherebbe la irripetibilità di quanto percepito e non dovuto) in capo all'accipiens.
Pag. 4 di 8 Difatti, considerate le risultanze documentali, il rilevante superamento rispetto ai limiti reddituali previsti per i periodi di riferimento è idoneo a fare emergere la consapevolezza del beneficiario relativa alla mancanza della condizione necessaria alla base dell'erogazione della prestazione.
Va perciò ritenuta corretta la integrale restituzione delle somme conseguite dal ricorrente, ivi comprese quelle percepite prima di novembre 2019, ossia prima che intervenisse l'accertamento della carenza dei requisiti di legge.
2. Procedendo, dunque, all'esame della seconda ragione sulla quale si è basata l'iniziativa processuale attorea, occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'art. 69 L. 153/1969, “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'art. 11 della legge
5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'
[...]
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico Controparte_3 di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni CP_2
contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative” e che “per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo
l'importo corrispondente al trattamento minimo”.
La disposizione, pertanto, impone all' un duplice limite (Cass. n. CP_1
36143/2021) consistente, per un verso, nella previsione di una misura massima della somma suscettibile di trattenuta, che non può eccedere la quinta parte del trattamento complessivamente considerato e, per altro verso, nella necessità di lasciare comunque salvo, all'esito della descritta trattenuta, un importo di pensione pari al trattamento minimo, di talchè, ove alla detrazione della quinta parte del trattamento residui una somma inferiore al minimo, la trattenuta dovrà essere ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto.
Pag. 5 di 8 Ciò posto, il primo limite dell'art. 69 L. 153/1969 non è mai stato superato in relazione alle trattenute (di € 50,00 mensili) effettuate dietro istanza del ricorrente.
Quanto al secondo limite, risulta documentato il rilievo dell' in base al CP_1 quale “la pensione IOCOM/37034874, sulla quale viene effettuato il recupero mensile è stata liquidata come pensione a calcolo e non integrata al trattamento minimo proprio in quanto il pensionato, negli anni di interesse
(ma anche in quelli precedenti) 2020, 2021 e 2022 era titolare di redditi da lavoro dipendente come risulta dai modelli 730”.
Sarebbe pertanto irragionevole applicare il limite di trattenuta rappresentato dal trattamento minimo pur in assenza del diritto alla relativa integrazione.
Quanto, poi, alle trattenute effettuate nei mesi di ottobre 2022, novembre
2022, dicembre 2022 e novembre 2023, per esse deve effettivamente riconoscersi il diritto alla limitazione nella misura del quinto, con correlativo obbligo dell' di corrispondere complessivi € 903,06 (€ 30,9 per ottobre CP_1
2022; € 23,55 per novembre 2022; € 47,10 per dicembre 2022; € 801,51 per novembre 2023).
E' opportuno però aggiungere che l'inosservanza delle modalità di recupero delle somme indebitamente percepite dalla odierna parte ricorrente non incide in senso riduttivo sul diritto dell' di ripetere quanto versato sine CP_1
titulo.
Ed infatti, le prestazioni pecuniarie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti dalla legge che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché detti procedimenti in nessun caso possono incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme (giurisprudenza assolutamente consolidata: cfr. ad esempio Cass. n. 2804/2003, in cui si
Pag. 6 di 8 sottolinea che, stante l'indifferenza del detto procedimento rispetto alla consistenza della situazione creditoria o debitoria, l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi della relativa obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale rinvenendone la causa in disfunzioni procedimentali addebitabili all' , salva restando CP_2
l'azionabilità, da parte sua, ai sensi dell'art. 2043 c.c., di una domanda di risarcimento del danno cagionato dal comportamento dell' medesimo;
CP_2
nello stesso senso v. anche Cass. n. 20604/2014).
3. In conclusione, il ricorso dev'essere accolto limitatamente alla domanda di accertamento della illegittimità delle trattenute eseguite, per parziale violazione dell'art. 69 L. 153/1969.
4. Le spese processuali devono essere, in ogni caso, integralmente compensate tra le parti, sia sul rilievo che la piena ripetibilità è dipesa solo dalla concreta valutazione giudiziale dell'impossibilità di configurare una situazione di affidamento in capo all'accipiens, in ragione della ravvisata rilevanza dei redditi conseguiti nei periodi oggetto di causa, sia tenuto conto dell'esito complessivo della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2468 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante Controparte_4
p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda di accertamento negativo dell'indebito;
2) in parziale accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimità delle trattenute, per violazione dell'art. 69 L. 153/1969, condanna l' alla corresponsione, in favore del ricorrente, della CP_1 somma di € 903,06, ferma restando la possibilità di successivo recupero, ai sensi di legge, da parte dell' ; CP_1
Pag. 7 di 8 3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari, 23.05.2025
Il giudice della Sezione Lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
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