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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 4.1.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luca Brienza in virtù di delega in calce al ricorso in appello rilascita dall'institrice avv. Patrizia Tessitore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Corso Vitt. Emanuele II 326
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Veggiari giusta mandato CP_1 rilasciato in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 604/2021 pubblicata in data 22.11.2021
IN PUNTO: indennità di trasferta
Conclusioni: Per parte appellante: “”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti:
-in riforma della sentenza n.604/2021emessa dal Tribunale Civile di Verona, sezione lavoro, nel giudizio avente r.g.n.1024/2018, pubblicata il giorno 22.11.2021 e notificata il giorno 06.12.2021:
-dichiarare insussistente il diritto del sig. a percepire l'indennità di trasferta e, conseguentemente revocare CP_1 la condanna di sona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a Parte_1 favore dello stesso.
1 Nel caso di mancato accoglimento della superiore domanda, ridurre l'indennità di trasferta liquidata in prime cure all'importo richiesto pure dal ricorrente, in via subordinata, pari a € 6.397,44. In caso di accoglimento delle ragioni della società appellante, condannare il sig. a restituire all'azienda CP_1 quanto percepito in virtù della sentenza riformata, nella misura non dovuta. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.””
Per parte appellata: “”in via principale confermarsi la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona n. 604/2021, pubblicata il giorno 22.11.2021 ritenendo i motivi d'appello infondati in fatto e in diritto;
con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Verona, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato al pagamento in favore CP_1 Parte_1 del ricorrente dell'importo di € 9.180,00 a titolo di indennità di trasferta maggiorato degli accessori di legge oltre alle spese di lite.
2. In punto di fatto il ricorrente (assunto dal 1981 come macchinista) dopo la visita medica del 9.5.2016 venne dichiarato inidoneo temporaneamente alle mansioni e gli Parte_1 comunico la sua utilizzazione temporanea inizialmente dal 16.5.2016 presso il nucleo manutenzione presso la sede operativa in Verona e successivamente, a decorrere dal 14.11.2016, in trasferta presso la biglietteria di RA, trasferta poi confermata con successive comunicazioni di rinnovo. Con nota del 22.11.2017, appurata la definitività della inidoneità, il ricorrente venne trasferito definitivamente a RA con effetto dall'1.12.2017.
3. Il primo giudice ha evidenziato come nel corso dell'istruttoria era stato chiarito come il lavoratore, dal 15.11.2016 al 30.11.2017, era stato continuativamente applicato in trasferta presso la biglietteria di RA mediante adozione di svariati provvedimenti di rinnovo di natura provvisoria e per un periodo di volta in volta delimitato. I motivi organizzativi addotti dalla società per avallare la legittimità della scelta della sede ove collocare temporaneamente il lavoratore risultavano irrilevanti vertendosi nella fattispecie di causa in una ipotesi di trasferta, malgrado continuativa, connotata da temporaneità e limitazione ad un lasso temporale ben individuato (sebbene prorogabile).
3.1 Le argomentazioni addotte dalla società resistente in ordine alla applicazione dell'art. 32 del CCNL in combinato disposto con l'art. 15 del Contratto aziendale, come anche i richiami giurisprudenziali, concernevano la legittimità della collocazione temporanea del lavoratore con inidoneità alle precedenti mansioni.
3.2 Riguardo alla tipologia di trasferta ed alla relativa indennità (fino a 12 ore, oltre le 12 ore ovvero continuativa) nel caso di specie doveva ritenersi di natura continuativa sicchè in conformità al rimborso forfettario previsto dal CCNL competevano al ricorrente per i 204 giorni di trasferta € 9.180,00 (€ 45,00 x 204 gg). L'ammontare delle somme richieste dal ricorrente non era nemmeno stato oggetto di contestazione dovendosì così ritenere, in difetto di rilievi specifici ed in presenza di obiezioni solo generiche, confermato il calcolo come operato nel ricorso introduttivo.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello con tre motivi. Parte_1 ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma CP_1 della decisione impugnata
2 5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 25 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. , con il primo motivo, ha censurato la sentenza evidenziando come la Parte_1 società non aveva sostenuto che le trasferte integrassero un trasferimento ma che le stesse, vista la peculiarità del caso, non facessero maturare il diritto alla relativa indennità in quanto la sopraggiunta inidoneità fisica (dapprima in forma temporanea poi successivamente confermata in maniera definitiva) aveva reso necessario la ricollocazione del dipendente in mansioni alternative cui poteva essere adibito e nel differente impianto che ne consentiva la riallocazione (nel rispetto dell'art. 2103 cc) facendo corretta applicazione del principio di reperimento ed assegnazione delle mansioni più consone al mutato stato di salute del lavoratore. La ricollocazione del presso la biglietteria di RA del Garda non era dettata da CP_1 alcuna esigenza di servizio e l'azienda aveva operato al solo e superiore fine di salvaguardare il diritto soggettivo del lavoratore ad ottenere una diversa mansione, rispettosa del suo stato di salute e in applicazione degli artt. 32.12 del CCNL e 15.4. del Contratto Aziendale che consentono la ricollocazione degli inidonei alla mansione originaria. Non essendovi su Verona alcuna possibilità di ricollocare il dipendente, l'iniziale adibizione temporanea ed il definitivo trasferimento a RA avevano costituito l'adempimento di un obbligo di legge. Con altro motivo, in via subordinata, ha censurato la decisione nella parte in cui aveva considerato le trasferte, ai fini economici, continuative applicando il rimborso giornaliero di € 45,00. Il CCNL di riferimento non faceva alcun riferimento alle trasferte continuative ma prevedeva solo quelle di durata fino a 12 ore e quelle di durata superiore alle 12 ore individuando il corrispettivo giornaliero di € 45,00 nel caso in cui il lavoratore non facesse rientro a casa;
nel caso di specie il non era mai rimasto continuativamente in CP_1 trasferta a RA, ove non aveva mai pernottato facendo sempre rientro presso la sua residenza. Di conseguenza la misura della indennità andava riparametrata e ridotta agli importi riconosciuti dall'art. 77 c. 12 per le trasferte di durata sino a 12 ore per un importo pari ad
€ 12,00 giornaliere.
7. rispetto al primo motivo, ha evidenziato come in primo grado le CP_1 prospettazioni dell'azienda datrice di lavoro erano incentrate sulle esigenze aziendali tanto da spostare la propria istruttoria sui problemi organizzativi spostando il focus dal diritto all'indennità di trasferta alla sussistenza di un corretto trasferimento. (la stessa giurisprudenza invocata era afferente a tale istituto). L'appellato ha rimarcato come, nel periodo oggetto di contestazione (dal 15.11.2016 al 30.11.2017) la applicazione presso la biglietteria di RA era stata rinnovata numerose volte (23.1.2017, 26.5.2017, 22.6.2017 e 21.7.2017) e nonostante in data 10.7.2017 fosse stato riconosciuto definitivamente inidoneo alla mansione di macchinista aveva Parte_1 mantenuto fino alla data del 30.11.2017 detta mansione anziché attribuirne altra di pari livello;
solo con lettera del 22.11.2017 veniva trasferito a RA del Garda a far data dall'1.12.2017. Controparte intendeva far intendere l'esistenza di un istituto intermedio che seguirebbe in parte le regole della trasferta (applicazione temporanea in base ad esigenze aziendali) e in parte il trasferimento per inidoneità alla mansione (in conformità al diritto di conservazione del posto) che non darebbe diritto ad alcuna indennità in favore del lavoratore.
3 Richiamate le caratteristiche dell'istituto della trasferta e del trasferimento ha evidenziato che la trasferta presso la stazione di RA, pur se di volta in volta rinnovata, era sempre stata delimitata nel tempo facendo l'azienda riferimento alla utilizzazione temporanea del lavoratore presso tale sede mentre il successivo trasferimento presso RA (su decisione del a fronte dell'alternativa prospettatagli presso la sede di Conegliano) risultava CP_1 irrilevante ai fini del diritto alla indennità di trasferta. Inoltre a conferma della temporaneità dell'applicazione ha evidenziato come sino alla definitività della inidoneità, la mansione attribuita all'appellato era sempre rimasta la stessa (macchinista) ciò consentendo alla società di gestire il personale a proprio piacimento secondo esigenze estemporanee (in tal senso il teste . Tes_1 Sulla doglianza relativa all'asserito errore interpretativo dell'art. 77 del CCNL e della conseguente errata quantificazione dell'indennità di trasferta, tale rilievo era stato svolto solo in appello non avendo la società speso in primo grado alcuna eccezione al riguardo. In via meramente subordinata ha evidenziato come la individuazione della trasferta c.d. continuativa non era legata al pernottamento del lavoratore e l'appellante confondeva l'indennità dovuta per il disagio di lavorare fuori con il diritto al rimborso delle spese sostenute comprensive anche delle spese di pernottamento qualora i turni, le mansioni o le circostanze lo richiedono e senza che i pernottamenti siano l'elemento scriminante per la determinazione della tipologia della indennità dovuta.
8. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Le norme invocate da legittimano l'Azienda, in caso di una invalidità parziale Parte_1 che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, ad individuare soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa e, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di ricollocare il lavoratore nell'ambito dello stesso livello professionale provvedendo a tal fine anche agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari (art. 32.12.CCNL) e nel caso di lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli (art. 15.4 Contratto Aziendale) di utilizzarlo in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l'idoneità. In caso di inidoneità il datore di lavoro deve prima cercare soluzioni interne, come la ricollocazione in altra mansione o l'adibizione a mansioni alternative, anche di livello inferiore. Il datore di lavoro ha la possibilità, laddove la inidoneità temporanea non sia di rapida soluzione sanitaria e/o non vi sia una immediata possibilità di occupazione alternativa confacente, di sospendere il lavoratore dal prestare attività lavorativa ovvero di trasferirlo presso altra sede ove vi sia disponibile una occupazione (anche in mansioni diverse e di livello inferiore) per salvaguardare il diritto soggettivo del lavoratore ad ottenere una diversa mansione, rispettosa del suo stato di salute. Ed in tale quadro la trasferta o il lavoro agile, in caso di inidoneità temporanea, costituiscono una potenziale modalità alternativa di svolgimento della mansione in attesa di accertare se le condizioni fisiche del prestatore consentano un successivo ritorno alle mansioni originarie ovvero diano luogo ad una inidoneità definitiva alla mansione con la adozione dei conseguenziali provvedimenti datoriali (trasferimento o licenziamento).
10. Nel caso di specie , in ragione del giudizio di inidoneità temporanea del Parte_1 maggio 2016, ha inizialmente assegnato il al Servizio di Manutenzione e Pulizia CP_1 con sede lavorativa in Verona (dal 16.5.2016 al 31.7.2026 e poi prorogata dall'1.8.2016 al 31.1.2017) mentre con successive mail del 14.11.2016 e del 15.11.2016 (e dunque prima della scadenza del termine di permanenza presso il Servizio di Manutenzione e Pulizia di Verona) ha espressamente comunicato al dipendente di recarsi in trasferta CP_1 presso la biglietteria di RA del Garda in attesa di successivi provvedimenti.
4 Tale spostamento (dal Servizio Manutenzione di Verona alla biglietteria di RA) risultava dettato da indubbie esigenze di servizio di non influendo evidentemente Parte_1 in tale vicenda la inidoneità temporanea riconosciuta in capo al e che riguardava CP_1 evidentemente le sole mansioni di macchinista. Con nota del 18.11.2016 ha poi comunicato al la “utilizzazione Parte_1 CP_1 temporanea” presso la biglietteria di RA dal 18.11.2016 al 31.1.2017, permanenza poi prorogata con ulteriori comunicazioni dall'1.2.2017 dal 31.5.2017 e poi sino al 30.11.2017, data di intervenuto trasferimento del presso la biglietteria di RA (nelle more CP_1 era intervenuto il giudizio di definitiva inidoneità alla mansione di macchinista).
10.1 Il periodo di permanenza del presso la biglietteria di RA del Garda sino CP_1 al provvedimento di trasferimento del 22.11.2017 (con decorrenza 1.12.2017), intervenuto a seguito del giudizio di inidoneità definitiva alla mansione di macchinista e che non è mai stato oggetto di contestazione da parte del lavoratore, configura indubbiamente per le ragioni esplicitate una ipotesi di trasferta caratterizzata, come nel caso di specie, da un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale dal datore di lavoro, trasferta che non deve ritenersi esclusa nè dalla eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore, nè dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità (in termini Cass. 16136/2007, 94/2007) D'altra parte da un lato è la stessa a inquadrare l'assegnazione del presso Parte_1 CP_1 la biglietteria di RA quale trasferta (mail del 14 e del 15.11.2016, anche se poi nelle successive comunicazioni di proroga della permanenza presso tale ufficio (proroghe per delimitati e brevi periodi) impieghi il termine atipico di “utilizzazione temporanea” e dall'altro non individua le ragioni che abbiano reso necessario lo spostamento dell'appellato dall' presso Verona, dove era astato assegnato dopo il Controparte_2 giudizio di inidoneità temporanea, alla biglietteria di RA così aggravando il lavoratore di costi ingiustificati per raggiungere la sede lavorativa e senza individuare ed indicare eventuali altre mansioni presso la sede di Verona dove il avrebbe potuto svolgere CP_1 mansioni confacenti al profilo ed al livello di inquadramento ovvero anche di livello inferiore.
10.2 L'assegnazione del presso la biglietteria di RA, come già detto, era CP_1 dettata evidentemente da esigenze organizzative di e che nulla avevano a che Parte_1 vedere con il giudizio di inidoneità temporanea del alle mansioni originarie. CP_1
11. Riguardo all'ammontare della indennità di trasferta rivendicata dal va precisato CP_1 che in primo grado non ha mosso alcuna contestazione e rilievo sia avuto Parte_1 riguardo al numero dei giorni di trasferta computati dal ricorrente ed alla durata delle trasferte stesse e sia avuto riguardo all'importo spettante a titolo di indennità per ciascuna giornata di trasferta e pertanto l'eccezione proposta per la prima volta in questa sede è inammissibile. Ad ogni buon conto va rilevato, sul punto, che l'art 72 del CCNL prevede (punto 1.1) che ai lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall'azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata vengono corrisposte: a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate (nel caso l'azienda autorizzi il lavoratore all'uso del proprio mezzo per recarsi in trasferta, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno); b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e di prima colazione in albergo, quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo di € 60,00 per notte;
5 c) il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e/o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero di € 26,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di € 15,00 per un solo pasto;
d) un'indennità di trasferta giornaliera pari a € 32,00, se la durata della trasferta è superiore alle 12 ore (a tal fine la trasferta ha inizio e termine dall'ora di partenza all'ora di arrivo con il mezzo autorizzato dall'azienda per il viaggio ).
1.2 Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di € 15,00; c) il rimborso per spese forfetarie di un importo pari ad € 12,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore.
1.4 Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, al lavoratore che ne faccia richiesta verrà corrisposto, in luogo dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) e dell'indennità di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1, il rimborso per spese forfetarie di un importo giornaliero pari ad € 45,00.
12. Poiché la trasferta svolta dal è stata superiore ai due giorni (anche considerando CP_1 i singoli periodi per i quali è stato disposta la “utilizzazione temporanea”) risulta corretta la valutazione del primo giudice riguardo alla natura continuativa delle trasferte ed al diritto al rimborso giornaliero omnicomprensivo di € 45.00 (di cui al punto 1.4) per i 204 giorni (la cui misura non è stata contestata dalla società odierna appellante)
13. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote medie.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 25 settembre 2025
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 4.1.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luca Brienza in virtù di delega in calce al ricorso in appello rilascita dall'institrice avv. Patrizia Tessitore, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Corso Vitt. Emanuele II 326
Appellante
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessio Veggiari giusta mandato CP_1 rilasciato in primo grado, ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 604/2021 pubblicata in data 22.11.2021
IN PUNTO: indennità di trasferta
Conclusioni: Per parte appellante: “”Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti:
-in riforma della sentenza n.604/2021emessa dal Tribunale Civile di Verona, sezione lavoro, nel giudizio avente r.g.n.1024/2018, pubblicata il giorno 22.11.2021 e notificata il giorno 06.12.2021:
-dichiarare insussistente il diritto del sig. a percepire l'indennità di trasferta e, conseguentemente revocare CP_1 la condanna di sona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, a Parte_1 favore dello stesso.
1 Nel caso di mancato accoglimento della superiore domanda, ridurre l'indennità di trasferta liquidata in prime cure all'importo richiesto pure dal ricorrente, in via subordinata, pari a € 6.397,44. In caso di accoglimento delle ragioni della società appellante, condannare il sig. a restituire all'azienda CP_1 quanto percepito in virtù della sentenza riformata, nella misura non dovuta. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.””
Per parte appellata: “”in via principale confermarsi la sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona n. 604/2021, pubblicata il giorno 22.11.2021 ritenendo i motivi d'appello infondati in fatto e in diritto;
con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Verona, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato al pagamento in favore CP_1 Parte_1 del ricorrente dell'importo di € 9.180,00 a titolo di indennità di trasferta maggiorato degli accessori di legge oltre alle spese di lite.
2. In punto di fatto il ricorrente (assunto dal 1981 come macchinista) dopo la visita medica del 9.5.2016 venne dichiarato inidoneo temporaneamente alle mansioni e gli Parte_1 comunico la sua utilizzazione temporanea inizialmente dal 16.5.2016 presso il nucleo manutenzione presso la sede operativa in Verona e successivamente, a decorrere dal 14.11.2016, in trasferta presso la biglietteria di RA, trasferta poi confermata con successive comunicazioni di rinnovo. Con nota del 22.11.2017, appurata la definitività della inidoneità, il ricorrente venne trasferito definitivamente a RA con effetto dall'1.12.2017.
3. Il primo giudice ha evidenziato come nel corso dell'istruttoria era stato chiarito come il lavoratore, dal 15.11.2016 al 30.11.2017, era stato continuativamente applicato in trasferta presso la biglietteria di RA mediante adozione di svariati provvedimenti di rinnovo di natura provvisoria e per un periodo di volta in volta delimitato. I motivi organizzativi addotti dalla società per avallare la legittimità della scelta della sede ove collocare temporaneamente il lavoratore risultavano irrilevanti vertendosi nella fattispecie di causa in una ipotesi di trasferta, malgrado continuativa, connotata da temporaneità e limitazione ad un lasso temporale ben individuato (sebbene prorogabile).
3.1 Le argomentazioni addotte dalla società resistente in ordine alla applicazione dell'art. 32 del CCNL in combinato disposto con l'art. 15 del Contratto aziendale, come anche i richiami giurisprudenziali, concernevano la legittimità della collocazione temporanea del lavoratore con inidoneità alle precedenti mansioni.
3.2 Riguardo alla tipologia di trasferta ed alla relativa indennità (fino a 12 ore, oltre le 12 ore ovvero continuativa) nel caso di specie doveva ritenersi di natura continuativa sicchè in conformità al rimborso forfettario previsto dal CCNL competevano al ricorrente per i 204 giorni di trasferta € 9.180,00 (€ 45,00 x 204 gg). L'ammontare delle somme richieste dal ricorrente non era nemmeno stato oggetto di contestazione dovendosì così ritenere, in difetto di rilievi specifici ed in presenza di obiezioni solo generiche, confermato il calcolo come operato nel ricorso introduttivo.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello con tre motivi. Parte_1 ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma CP_1 della decisione impugnata
2 5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 25 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. , con il primo motivo, ha censurato la sentenza evidenziando come la Parte_1 società non aveva sostenuto che le trasferte integrassero un trasferimento ma che le stesse, vista la peculiarità del caso, non facessero maturare il diritto alla relativa indennità in quanto la sopraggiunta inidoneità fisica (dapprima in forma temporanea poi successivamente confermata in maniera definitiva) aveva reso necessario la ricollocazione del dipendente in mansioni alternative cui poteva essere adibito e nel differente impianto che ne consentiva la riallocazione (nel rispetto dell'art. 2103 cc) facendo corretta applicazione del principio di reperimento ed assegnazione delle mansioni più consone al mutato stato di salute del lavoratore. La ricollocazione del presso la biglietteria di RA del Garda non era dettata da CP_1 alcuna esigenza di servizio e l'azienda aveva operato al solo e superiore fine di salvaguardare il diritto soggettivo del lavoratore ad ottenere una diversa mansione, rispettosa del suo stato di salute e in applicazione degli artt. 32.12 del CCNL e 15.4. del Contratto Aziendale che consentono la ricollocazione degli inidonei alla mansione originaria. Non essendovi su Verona alcuna possibilità di ricollocare il dipendente, l'iniziale adibizione temporanea ed il definitivo trasferimento a RA avevano costituito l'adempimento di un obbligo di legge. Con altro motivo, in via subordinata, ha censurato la decisione nella parte in cui aveva considerato le trasferte, ai fini economici, continuative applicando il rimborso giornaliero di € 45,00. Il CCNL di riferimento non faceva alcun riferimento alle trasferte continuative ma prevedeva solo quelle di durata fino a 12 ore e quelle di durata superiore alle 12 ore individuando il corrispettivo giornaliero di € 45,00 nel caso in cui il lavoratore non facesse rientro a casa;
nel caso di specie il non era mai rimasto continuativamente in CP_1 trasferta a RA, ove non aveva mai pernottato facendo sempre rientro presso la sua residenza. Di conseguenza la misura della indennità andava riparametrata e ridotta agli importi riconosciuti dall'art. 77 c. 12 per le trasferte di durata sino a 12 ore per un importo pari ad
€ 12,00 giornaliere.
7. rispetto al primo motivo, ha evidenziato come in primo grado le CP_1 prospettazioni dell'azienda datrice di lavoro erano incentrate sulle esigenze aziendali tanto da spostare la propria istruttoria sui problemi organizzativi spostando il focus dal diritto all'indennità di trasferta alla sussistenza di un corretto trasferimento. (la stessa giurisprudenza invocata era afferente a tale istituto). L'appellato ha rimarcato come, nel periodo oggetto di contestazione (dal 15.11.2016 al 30.11.2017) la applicazione presso la biglietteria di RA era stata rinnovata numerose volte (23.1.2017, 26.5.2017, 22.6.2017 e 21.7.2017) e nonostante in data 10.7.2017 fosse stato riconosciuto definitivamente inidoneo alla mansione di macchinista aveva Parte_1 mantenuto fino alla data del 30.11.2017 detta mansione anziché attribuirne altra di pari livello;
solo con lettera del 22.11.2017 veniva trasferito a RA del Garda a far data dall'1.12.2017. Controparte intendeva far intendere l'esistenza di un istituto intermedio che seguirebbe in parte le regole della trasferta (applicazione temporanea in base ad esigenze aziendali) e in parte il trasferimento per inidoneità alla mansione (in conformità al diritto di conservazione del posto) che non darebbe diritto ad alcuna indennità in favore del lavoratore.
3 Richiamate le caratteristiche dell'istituto della trasferta e del trasferimento ha evidenziato che la trasferta presso la stazione di RA, pur se di volta in volta rinnovata, era sempre stata delimitata nel tempo facendo l'azienda riferimento alla utilizzazione temporanea del lavoratore presso tale sede mentre il successivo trasferimento presso RA (su decisione del a fronte dell'alternativa prospettatagli presso la sede di Conegliano) risultava CP_1 irrilevante ai fini del diritto alla indennità di trasferta. Inoltre a conferma della temporaneità dell'applicazione ha evidenziato come sino alla definitività della inidoneità, la mansione attribuita all'appellato era sempre rimasta la stessa (macchinista) ciò consentendo alla società di gestire il personale a proprio piacimento secondo esigenze estemporanee (in tal senso il teste . Tes_1 Sulla doglianza relativa all'asserito errore interpretativo dell'art. 77 del CCNL e della conseguente errata quantificazione dell'indennità di trasferta, tale rilievo era stato svolto solo in appello non avendo la società speso in primo grado alcuna eccezione al riguardo. In via meramente subordinata ha evidenziato come la individuazione della trasferta c.d. continuativa non era legata al pernottamento del lavoratore e l'appellante confondeva l'indennità dovuta per il disagio di lavorare fuori con il diritto al rimborso delle spese sostenute comprensive anche delle spese di pernottamento qualora i turni, le mansioni o le circostanze lo richiedono e senza che i pernottamenti siano l'elemento scriminante per la determinazione della tipologia della indennità dovuta.
8. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Le norme invocate da legittimano l'Azienda, in caso di una invalidità parziale Parte_1 che non consenta al lavoratore di svolgere i compiti precedentemente affidatigli, ad individuare soluzioni di impiego conformi con la ridotta capacità lavorativa e, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di ricollocare il lavoratore nell'ambito dello stesso livello professionale provvedendo a tal fine anche agli opportuni interventi di riqualificazione professionale, qualora necessari (art. 32.12.CCNL) e nel caso di lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioni affidategli (art. 15.4 Contratto Aziendale) di utilizzarlo in altra figura professionale del livello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la quale conservi l'idoneità. In caso di inidoneità il datore di lavoro deve prima cercare soluzioni interne, come la ricollocazione in altra mansione o l'adibizione a mansioni alternative, anche di livello inferiore. Il datore di lavoro ha la possibilità, laddove la inidoneità temporanea non sia di rapida soluzione sanitaria e/o non vi sia una immediata possibilità di occupazione alternativa confacente, di sospendere il lavoratore dal prestare attività lavorativa ovvero di trasferirlo presso altra sede ove vi sia disponibile una occupazione (anche in mansioni diverse e di livello inferiore) per salvaguardare il diritto soggettivo del lavoratore ad ottenere una diversa mansione, rispettosa del suo stato di salute. Ed in tale quadro la trasferta o il lavoro agile, in caso di inidoneità temporanea, costituiscono una potenziale modalità alternativa di svolgimento della mansione in attesa di accertare se le condizioni fisiche del prestatore consentano un successivo ritorno alle mansioni originarie ovvero diano luogo ad una inidoneità definitiva alla mansione con la adozione dei conseguenziali provvedimenti datoriali (trasferimento o licenziamento).
10. Nel caso di specie , in ragione del giudizio di inidoneità temporanea del Parte_1 maggio 2016, ha inizialmente assegnato il al Servizio di Manutenzione e Pulizia CP_1 con sede lavorativa in Verona (dal 16.5.2016 al 31.7.2026 e poi prorogata dall'1.8.2016 al 31.1.2017) mentre con successive mail del 14.11.2016 e del 15.11.2016 (e dunque prima della scadenza del termine di permanenza presso il Servizio di Manutenzione e Pulizia di Verona) ha espressamente comunicato al dipendente di recarsi in trasferta CP_1 presso la biglietteria di RA del Garda in attesa di successivi provvedimenti.
4 Tale spostamento (dal Servizio Manutenzione di Verona alla biglietteria di RA) risultava dettato da indubbie esigenze di servizio di non influendo evidentemente Parte_1 in tale vicenda la inidoneità temporanea riconosciuta in capo al e che riguardava CP_1 evidentemente le sole mansioni di macchinista. Con nota del 18.11.2016 ha poi comunicato al la “utilizzazione Parte_1 CP_1 temporanea” presso la biglietteria di RA dal 18.11.2016 al 31.1.2017, permanenza poi prorogata con ulteriori comunicazioni dall'1.2.2017 dal 31.5.2017 e poi sino al 30.11.2017, data di intervenuto trasferimento del presso la biglietteria di RA (nelle more CP_1 era intervenuto il giudizio di definitiva inidoneità alla mansione di macchinista).
10.1 Il periodo di permanenza del presso la biglietteria di RA del Garda sino CP_1 al provvedimento di trasferimento del 22.11.2017 (con decorrenza 1.12.2017), intervenuto a seguito del giudizio di inidoneità definitiva alla mansione di macchinista e che non è mai stato oggetto di contestazione da parte del lavoratore, configura indubbiamente per le ragioni esplicitate una ipotesi di trasferta caratterizzata, come nel caso di specie, da un mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione, nell'interesse e su disposizione unilaterale dal datore di lavoro, trasferta che non deve ritenersi esclusa nè dalla eventuale disponibilità manifestata dal lavoratore, nè dalla sua durata per un tempo apprezzabilmente lungo e neppure dalla coincidenza del luogo della trasferta con quello del successivo trasferimento, senza soluzione di continuità (in termini Cass. 16136/2007, 94/2007) D'altra parte da un lato è la stessa a inquadrare l'assegnazione del presso Parte_1 CP_1 la biglietteria di RA quale trasferta (mail del 14 e del 15.11.2016, anche se poi nelle successive comunicazioni di proroga della permanenza presso tale ufficio (proroghe per delimitati e brevi periodi) impieghi il termine atipico di “utilizzazione temporanea” e dall'altro non individua le ragioni che abbiano reso necessario lo spostamento dell'appellato dall' presso Verona, dove era astato assegnato dopo il Controparte_2 giudizio di inidoneità temporanea, alla biglietteria di RA così aggravando il lavoratore di costi ingiustificati per raggiungere la sede lavorativa e senza individuare ed indicare eventuali altre mansioni presso la sede di Verona dove il avrebbe potuto svolgere CP_1 mansioni confacenti al profilo ed al livello di inquadramento ovvero anche di livello inferiore.
10.2 L'assegnazione del presso la biglietteria di RA, come già detto, era CP_1 dettata evidentemente da esigenze organizzative di e che nulla avevano a che Parte_1 vedere con il giudizio di inidoneità temporanea del alle mansioni originarie. CP_1
11. Riguardo all'ammontare della indennità di trasferta rivendicata dal va precisato CP_1 che in primo grado non ha mosso alcuna contestazione e rilievo sia avuto Parte_1 riguardo al numero dei giorni di trasferta computati dal ricorrente ed alla durata delle trasferte stesse e sia avuto riguardo all'importo spettante a titolo di indennità per ciascuna giornata di trasferta e pertanto l'eccezione proposta per la prima volta in questa sede è inammissibile. Ad ogni buon conto va rilevato, sul punto, che l'art 72 del CCNL prevede (punto 1.1) che ai lavoratori che per esigenze di servizio vengano inviati temporaneamente dall'azienda fuori dal comune della sede di lavoro formalmente assegnata vengono corrisposte: a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate (nel caso l'azienda autorizzi il lavoratore all'uso del proprio mezzo per recarsi in trasferta, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno); b) il rimborso delle spese documentate di pernottamento e di prima colazione in albergo, quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo di € 60,00 per notte;
5 c) il rimborso delle spese documentate di vitto (pranzo e/o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tali spese, fino al limite massimo giornaliero di € 26,00 nel caso di due pasti, o fino al limite massimo di € 15,00 per un solo pasto;
d) un'indennità di trasferta giornaliera pari a € 32,00, se la durata della trasferta è superiore alle 12 ore (a tal fine la trasferta ha inizio e termine dall'ora di partenza all'ora di arrivo con il mezzo autorizzato dall'azienda per il viaggio ).
1.2 Per le trasferte di durata fino a 12 ore comprendenti i tempi di spostamento, al lavoratore verrà corrisposto: a) il rimborso delle spese di viaggio preventivamente autorizzate;
b) il rimborso delle spese documentate di vitto (1 pasto: pranzo o cena), quando per la durata del servizio fuori sede il lavoratore debba sostenere tale spesa, fino al limite massimo di € 15,00; c) il rimborso per spese forfetarie di un importo pari ad € 12,00 quando la trasferta supera complessivamente le quattro ore.
1.4 Per trasferte nella medesima località di durata superiore a 2 giorni, al lavoratore che ne faccia richiesta verrà corrisposto, in luogo dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) e dell'indennità di cui alla lettera d) del precedente punto 1.1, il rimborso per spese forfetarie di un importo giornaliero pari ad € 45,00.
12. Poiché la trasferta svolta dal è stata superiore ai due giorni (anche considerando CP_1 i singoli periodi per i quali è stato disposta la “utilizzazione temporanea”) risulta corretta la valutazione del primo giudice riguardo alla natura continuativa delle trasferte ed al diritto al rimborso giornaliero omnicomprensivo di € 45.00 (di cui al punto 1.4) per i 204 giorni (la cui misura non è stata contestata dalla società odierna appellante)
13. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa (da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e secondo le aliquote medie.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 3.966,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 25 settembre 2025
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