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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1758/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1758/2023
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 01.03.2023, dall'Avv. Margherita Di Mauro presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n.
201,
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
-APPELLATO CONTUMACE-
E
(CF: ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5205/2022.
P a g . 1 | 6 Conclusioni: come da note scritte depositate dalla sola parte appellante ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. del 30.01.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., convenne in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola la e l' Controparte_2 Controparte_3
al fine di vedere annullata la cartella n. 071201301154844370000, conseguente al
[...]
mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla prefettura di CP_2
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sostenne di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . Controparte_3
1.1 Nel contraddittorio con e con la con Controparte_3 Controparte_2
sentenza n. 5205/2022 il Giudice di Pace di Nola, ritenutane l'ammissibilità, accolse l'opposizione,
e sull'accertamento della mancata prova della notifica della cartella esattoriale, annullò la cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato, condannando l'Agente di Riscossione al pagamento delle spese di lite e compensando le spese tra la e le parti in Controparte_2
giudizio.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello l' , censurando la Controparte_3
pronuncia di prime cure in ragione dell'erronea statuizione in ordine alla prescrizione estintiva del credito, dell'avvenuta notifica degli atti prodromici e dell'inammissibilità della spiegata opposizione.
3. Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si cono costituiti in giudizio gli appellati che sono stati dichiarati contumaci.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 9 gennaio 2025 è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, sulle conclusioni rassegnate dal solo difensore di parte appellante a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capaci di assorbire
P a g . 2 | 6 ogni altra questione di rito e di merito dibattuta tra le parti.
1.1 Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120140433526662000, a seguito di richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
1.2 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il
Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal
21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs.
n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto
P a g . 3 | 6 impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento”
(Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in
P a g . 4 | 6 esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di e dalla Corte di Giustizia CP_2
tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co. 4-bis, del
D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato in primo grado, non costituisce, in concreto, Controparte_4
un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_1
2. La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del P a g . 5 | 6 doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti.
2.1. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 5205/2022 del Giudice di
Pace di Nola pubblicata in data 24.10.2022, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da
; Controparte_1
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Nola, il 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 30 gennaio 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1758/2023
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(P. Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 01.03.2023, dall'Avv. Margherita Di Mauro presso lo studio della quale elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Nazionale delle Puglie n.
201,
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
-APPELLATO CONTUMACE-
E
(CF: ), in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2 P.IVA_2
- APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. 5205/2022.
P a g . 1 | 6 Conclusioni: come da note scritte depositate dalla sola parte appellante ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. del 30.01.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., convenne in Controparte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nola la e l' Controparte_2 Controparte_3
al fine di vedere annullata la cartella n. 071201301154844370000, conseguente al
[...]
mancato pagamento di sanzioni amministrative comminate dalla prefettura di CP_2
A supporto delle proprie pretese, l'opponente sostenne di aver avuto conoscenza della suddetta cartella – in mancanza di regolare notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo eseguito presso gli Uffici dell' . Controparte_3
1.1 Nel contraddittorio con e con la con Controparte_3 Controparte_2
sentenza n. 5205/2022 il Giudice di Pace di Nola, ritenutane l'ammissibilità, accolse l'opposizione,
e sull'accertamento della mancata prova della notifica della cartella esattoriale, annullò la cartella di pagamento di cui all'estratto di ruolo impugnato, condannando l'Agente di Riscossione al pagamento delle spese di lite e compensando le spese tra la e le parti in Controparte_2
giudizio.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello l' , censurando la Controparte_3
pronuncia di prime cure in ragione dell'erronea statuizione in ordine alla prescrizione estintiva del credito, dell'avvenuta notifica degli atti prodromici e dell'inammissibilità della spiegata opposizione.
3. Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si cono costituiti in giudizio gli appellati che sono stati dichiarati contumaci.
4. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 9 gennaio 2025 è stata spedita per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, sulle conclusioni rassegnate dal solo difensore di parte appellante a mezzo dell'autorizzato deposito di note scritte, giunge alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate e capaci di assorbire
P a g . 2 | 6 ogni altra questione di rito e di merito dibattuta tra le parti.
1.1 Parte appellata ha dedotto, nel giudizio di primo grado, di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 07120140433526662000, a seguito di richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo.
L'opposizione era inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
1.2 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il
Legislatore che, attraverso l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato
“Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal
21/12/2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a Sezioni
Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all'ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs.
n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Corte di Cassazione, precisando che “la prima disposizione del
D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto
P a g . 3 | 6 impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata,
e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento”
(Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa
(eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in
P a g . 4 | 6 esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l' illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
A tanto aggiungasi che nelle more è pure intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n.
190/2023 che ha espressamente dichiarato inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, sollevate dal Giudice di Pace di e dalla Corte di Giustizia CP_2
tributaria di primo grado di Napoli.
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co. 4-bis, del
D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dall'odierno appellato in primo grado, non costituisce, in concreto, Controparte_4
un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alla domanda presentate nel giudizio di primo grado.
Donde, l'appello deve essere accolto ed in integrale riforma della sentenza di primo grado va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione spiegata da . Controparte_1
2. La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite del P a g . 5 | 6 doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c. tra tutte le parti.
2.1. Il buon esito dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per dare atto del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n. 5205/2022 del Giudice di
Pace di Nola pubblicata in data 24.10.2022, dichiara inammissibile l'opposizione spiegata da
; Controparte_1
2) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Nola, il 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
P a g . 6 | 6