TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/09/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2039/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Aniello Parte_1 C.F._1
De Girolamo Del Mauro e Gerardo De Girolamo Del Mauro
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Atorino
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto atto di citazione in opposizione, ex art. 615 I° comma e 617 I° comma cpc, proposto da con contestuale istanza di sospensione, Parte_1 ritualmente notificato, nei confronti della SI.ra . Parte attrice deduceva che Controparte_1 in data 16.03.2023 parte opposta gli notificava atto di precetto con il quale ha intimato il rilascio dei beni ed il pagamento dell'importo complessivo di € 44.536,44.
Deduceva l'opponente che la SI.ra aveva notificato un titolo esecutivo formato da Pt_1 ordinanza ex art. 702 cpc del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 22.12.2022,
pagina 1 di 5 resa in riferimento al procedimento civile n. rg 4413/2020 , provvedimento corretto per errore materiale in data 14.02.2023. Sosteneva il SI. che il giudizio di cognizione spiegato Pt_1 dall'opposta era affetto da nullità ed inefficacia, non avendo ricevuto l'opponente la copia del ricorso ex art. 702 cpc, con conseguente nullità assoluta ed insanabile di tutte le attività processuali compiute successivamente. Precisava che nel giudizio avente R.G. n.4413/20, la SI. , aveva chiesto ed ottenuto, nonostante la sussistenza di gravi vizi Controparte_1 processuali, la condanna di sia al rilascio dei due locali terranei ad uso Parte_1 artigianale, siti in S.Egidio del Monte Albino (Sa) alla Via I^ Traversa Ugo Foscolo n.49 riportati in N.C.E.U. al foglio 5, particella 1285, sub 6 di mq.165 e sub 7 di mq.198, sia la condanna al pagamento della somma di € 39.023,60 a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, oltre interessi legali sulla somma di € 796,40 dal dicembre 2018 al soddisfo e sull'importo annuale di € 9.556,80 per gli anni dal 2019 al 2022 dalla fine di ogni annualità al soddisfo. Il eccepiva di non aver ricevuto la notificazione Parte_1 nemmeno del procedimento di correzione di errore materiale proposto da in Controparte_1 merito all'ordinanza resa ex art.702-ter c.p.c. dal Tribunale di Nocera Inferiore, continuando a rimanere, per quanto manifestato, all'oscuro del procedimento sommario che lo vedeva parte resistente. Pertanto l'opponente eccepiva la nullità della pretesa della SI.ra CP_1
, essendosi formato il titolo esecutivo in un procedimento viziato per nullità della
[...] notificazione al del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Parte_1
Rilevava che il titolo notificato sulla base di un procedimento viziato ed erroneo, comporta nullità assoluta di tutti gli atti emessi successivamente alla notifica del ricorso introduttivo sino alla pronuncia decisoria finale, poiché vi è stata la lesione del diritto di difesa del Pt_1
, con violazione del principio del contraddittorio, per come garantiti dalla Costituzione
[...]
e dal codice di procedura civile vigente. Osservava infine che il precetto notificato era mancante, oltre che dei requisiti dell'art.474-475 e di quelli dell'art.479 c.p.c., anche dei requisiti di cui all'art.480 c.p.c., con la conseguente inammissibilità dell'intimazione; riteneva che, essendo l'atto di precetto del tutto prodromico all'esecuzione, non può introdursi un unico atto di precetto che contempli sia l'intimazione al pagamento di una somma enorme pari ad € 44.536,33, sia la richiesta di rilascio dei locali. Concludeva chiedendo in via preliminare,1) che venisse dichiarata l'inesistenza e la nullità dell'atto di precetto perché notificato sulla base di un titolo esecutivo non certo, non liquido, non eSIibile, nonchè fondato su elementi prodromici illegittimi e nulli;
2) in via preliminare e principale, ed ex art.480 c.p.c. dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti l'atto di precetto, perché mancante dei requisiti pagina 2 di 5 normativi e basato su di un titolo esecutivo privo di tutti gli elementi e presupposti di legge in quanto formatosi all'esito di un procedimento sommario di cognizione del tutto viziato, nullo e lesivo dei diritti di parte resistente;
3) nel merito ed ex art. 480 c.p.c., in accoglimento integrale della presente opposizione ex art. 615 ss. c.p.c., accertarsi il diritto di procedere all'esecuzione da parte di e dichiarare l'illegittimità di questa nei confronti Controparte_1 dell'opponente, con conseguente dichiarazione di nullità del precetto ed inammissibilità/improcedibilità dell'intimazione (per pagamento somme e per rilascio), considerati gli errori, l'infondatezza (in fatto ed in diritto) della pretesa, l'illegittimità del procedimento di primo grado, del titolo e del precetto;
4) condannare a Controparte_1 risarcire all'opponente il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale causato dalla propria condotta (anche processuale), ex art.2043 c.c., art.2059 c.c., art. 96 c.p.c., con determinazione in via equitativa da parte dell'adita Giustizia, atteso che ha esposto
l'opponente a maggiori spese processuali per sostenere la propria difesa, ha agito con malafede e contra ius, ha provocato un danno ingiusto, ha ignorato lo stato di fatto e di diritto, abusato del processo e dei suoi strumenti, ponendo in essere un'azione speculativa e temeraria. 5) Nella denegata ipotesi in cui non dovesse accogliersi integralmente la presente opposizione, Voglia procedersi alla rideterminazione dei conteggi di cui all'intimazione stabilendo l'importo in eventum dovuto;
6) condannare l'opposta a pagare Controparte_1 all'opponente le spese e le competenze del presente giudizio”.
Si costituiva la SI.ra la quale chiedeva il rigetto della proposta opposizione Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto. Sosteneva l'opposta che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il procedimento n. 4413/2020 all'esito del quale il Tribunale pronunciava l'ordinanza ex 702 ter cpc era stato regolarmente incardinato così come era stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti di , infatti come Parte_1 emergeva dalla copia depositata, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e il decreto con il quale era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 6/5/2021, con termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima, erano stati notificati al SI. Pt_1
il 10/12/2020, pertanto, il GI ne aveva dichiarato la contumacia nel giudizio.
[...]
Sulla eccepita irregolarità e / o nullità dell'atto di precetto cumulativo ribadiva che l'ordinamento non prevede alcun impedimento a formulare nel medesimo atto sia l'intimazione di pagamento che quella di rilascio, stante la possibilità per il creditore di seguire strade alternative per soddisfare i propri crediti. Relativamente al compenso richiesto per l'atto di precetto, riteneva l'opposta che la determinazione di esso era stata calcolata tenuto pagina 3 di 5 conto delle due intimazioni formulate nello stesso atto, come anche per gli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla documentazione in atti l'opposta ha provveduto a notificare al SI.
in data 16.03.2023 il titolo esecutivo accompagnato ad atto di precetto per Parte_1 pagamento e rilascio.
Parimenti infondata appare l'eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso introduttivo del procedimento 44213/2020 RG. Come risulta dagli atti prodotti (ordinanza 702 ter cpc e sentenza della Corte d'Appello di Salerno n°819/24) la questione risulta affrontata nei giudizi di cognizione e risolta con l'affermazione della regolarità della notifica del ricorso introduttivo notificato al SI. in data 10.12.2020. Parte_1
Altrettanto infondate sono le eccezioni di merito formulate dall'opponente circa la legittimità delle pretese dell'opposto.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 I comma c.p.c., non possono essere valutati fatti impediti o estintivi anteriori alla formazione del titolo nel caso in cui si tratta di titolo giudiziale, perché tali fatti erano invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo stesso, risultando , quindi, precluso al giudice dell'opposizione di conoscere gli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (cfr. Cass. Civ. 8831/01 e 12664/2000). Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale l'opponente non può addurre (come, invece, è accaduto nel caso in esame) motivi inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. 18/4/2006 n.8928).
Con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere solo i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento. stesso fuori della impugnazione tipica e del procedimento ad essa conseguente (Cass. Civ. sez. III 14/10/2011 n. 21293).
Ogni questione relativa al merito è da ritenersi pertanto riservata al Giudice della cognizione la cui statuizione -ordinanza ex art.703 ter c.p.c. resa nel procedimento n°4413/2020- è stata confermata integralmente dalla Corte d'Appello con la sentenza n°829/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 1) Rigetta l'opposizione e fissa il termine di gg 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
04.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Troisi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2039/2023 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Aniello Parte_1 C.F._1
De Girolamo Del Mauro e Gerardo De Girolamo Del Mauro
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Controparte_1 C.F._2
Atorino
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto atto di citazione in opposizione, ex art. 615 I° comma e 617 I° comma cpc, proposto da con contestuale istanza di sospensione, Parte_1 ritualmente notificato, nei confronti della SI.ra . Parte attrice deduceva che Controparte_1 in data 16.03.2023 parte opposta gli notificava atto di precetto con il quale ha intimato il rilascio dei beni ed il pagamento dell'importo complessivo di € 44.536,44.
Deduceva l'opponente che la SI.ra aveva notificato un titolo esecutivo formato da Pt_1 ordinanza ex art. 702 cpc del Tribunale di Nocera Inferiore, pubblicata in data 22.12.2022,
pagina 1 di 5 resa in riferimento al procedimento civile n. rg 4413/2020 , provvedimento corretto per errore materiale in data 14.02.2023. Sosteneva il SI. che il giudizio di cognizione spiegato Pt_1 dall'opposta era affetto da nullità ed inefficacia, non avendo ricevuto l'opponente la copia del ricorso ex art. 702 cpc, con conseguente nullità assoluta ed insanabile di tutte le attività processuali compiute successivamente. Precisava che nel giudizio avente R.G. n.4413/20, la SI. , aveva chiesto ed ottenuto, nonostante la sussistenza di gravi vizi Controparte_1 processuali, la condanna di sia al rilascio dei due locali terranei ad uso Parte_1 artigianale, siti in S.Egidio del Monte Albino (Sa) alla Via I^ Traversa Ugo Foscolo n.49 riportati in N.C.E.U. al foglio 5, particella 1285, sub 6 di mq.165 e sub 7 di mq.198, sia la condanna al pagamento della somma di € 39.023,60 a titolo di risarcimento danni da occupazione illegittima, oltre interessi legali sulla somma di € 796,40 dal dicembre 2018 al soddisfo e sull'importo annuale di € 9.556,80 per gli anni dal 2019 al 2022 dalla fine di ogni annualità al soddisfo. Il eccepiva di non aver ricevuto la notificazione Parte_1 nemmeno del procedimento di correzione di errore materiale proposto da in Controparte_1 merito all'ordinanza resa ex art.702-ter c.p.c. dal Tribunale di Nocera Inferiore, continuando a rimanere, per quanto manifestato, all'oscuro del procedimento sommario che lo vedeva parte resistente. Pertanto l'opponente eccepiva la nullità della pretesa della SI.ra CP_1
, essendosi formato il titolo esecutivo in un procedimento viziato per nullità della
[...] notificazione al del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza. Parte_1
Rilevava che il titolo notificato sulla base di un procedimento viziato ed erroneo, comporta nullità assoluta di tutti gli atti emessi successivamente alla notifica del ricorso introduttivo sino alla pronuncia decisoria finale, poiché vi è stata la lesione del diritto di difesa del Pt_1
, con violazione del principio del contraddittorio, per come garantiti dalla Costituzione
[...]
e dal codice di procedura civile vigente. Osservava infine che il precetto notificato era mancante, oltre che dei requisiti dell'art.474-475 e di quelli dell'art.479 c.p.c., anche dei requisiti di cui all'art.480 c.p.c., con la conseguente inammissibilità dell'intimazione; riteneva che, essendo l'atto di precetto del tutto prodromico all'esecuzione, non può introdursi un unico atto di precetto che contempli sia l'intimazione al pagamento di una somma enorme pari ad € 44.536,33, sia la richiesta di rilascio dei locali. Concludeva chiedendo in via preliminare,1) che venisse dichiarata l'inesistenza e la nullità dell'atto di precetto perché notificato sulla base di un titolo esecutivo non certo, non liquido, non eSIibile, nonchè fondato su elementi prodromici illegittimi e nulli;
2) in via preliminare e principale, ed ex art.480 c.p.c. dichiarare inefficace ed improduttivo di effetti l'atto di precetto, perché mancante dei requisiti pagina 2 di 5 normativi e basato su di un titolo esecutivo privo di tutti gli elementi e presupposti di legge in quanto formatosi all'esito di un procedimento sommario di cognizione del tutto viziato, nullo e lesivo dei diritti di parte resistente;
3) nel merito ed ex art. 480 c.p.c., in accoglimento integrale della presente opposizione ex art. 615 ss. c.p.c., accertarsi il diritto di procedere all'esecuzione da parte di e dichiarare l'illegittimità di questa nei confronti Controparte_1 dell'opponente, con conseguente dichiarazione di nullità del precetto ed inammissibilità/improcedibilità dell'intimazione (per pagamento somme e per rilascio), considerati gli errori, l'infondatezza (in fatto ed in diritto) della pretesa, l'illegittimità del procedimento di primo grado, del titolo e del precetto;
4) condannare a Controparte_1 risarcire all'opponente il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale causato dalla propria condotta (anche processuale), ex art.2043 c.c., art.2059 c.c., art. 96 c.p.c., con determinazione in via equitativa da parte dell'adita Giustizia, atteso che ha esposto
l'opponente a maggiori spese processuali per sostenere la propria difesa, ha agito con malafede e contra ius, ha provocato un danno ingiusto, ha ignorato lo stato di fatto e di diritto, abusato del processo e dei suoi strumenti, ponendo in essere un'azione speculativa e temeraria. 5) Nella denegata ipotesi in cui non dovesse accogliersi integralmente la presente opposizione, Voglia procedersi alla rideterminazione dei conteggi di cui all'intimazione stabilendo l'importo in eventum dovuto;
6) condannare l'opposta a pagare Controparte_1 all'opponente le spese e le competenze del presente giudizio”.
Si costituiva la SI.ra la quale chiedeva il rigetto della proposta opposizione Controparte_1 in quanto infondata in fatto ed in diritto. Sosteneva l'opposta che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il procedimento n. 4413/2020 all'esito del quale il Tribunale pronunciava l'ordinanza ex 702 ter cpc era stato regolarmente incardinato così come era stato regolarmente instaurato il contraddittorio nei confronti di , infatti come Parte_1 emergeva dalla copia depositata, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e il decreto con il quale era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 6/5/2021, con termine per la costituzione del convenuto sino a dieci giorni prima, erano stati notificati al SI. Pt_1
il 10/12/2020, pertanto, il GI ne aveva dichiarato la contumacia nel giudizio.
[...]
Sulla eccepita irregolarità e / o nullità dell'atto di precetto cumulativo ribadiva che l'ordinamento non prevede alcun impedimento a formulare nel medesimo atto sia l'intimazione di pagamento che quella di rilascio, stante la possibilità per il creditore di seguire strade alternative per soddisfare i propri crediti. Relativamente al compenso richiesto per l'atto di precetto, riteneva l'opposta che la determinazione di esso era stata calcolata tenuto pagina 3 di 5 conto delle due intimazioni formulate nello stesso atto, come anche per gli interessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla documentazione in atti l'opposta ha provveduto a notificare al SI.
in data 16.03.2023 il titolo esecutivo accompagnato ad atto di precetto per Parte_1 pagamento e rilascio.
Parimenti infondata appare l'eccezione relativa alla mancata notifica del ricorso introduttivo del procedimento 44213/2020 RG. Come risulta dagli atti prodotti (ordinanza 702 ter cpc e sentenza della Corte d'Appello di Salerno n°819/24) la questione risulta affrontata nei giudizi di cognizione e risolta con l'affermazione della regolarità della notifica del ricorso introduttivo notificato al SI. in data 10.12.2020. Parte_1
Altrettanto infondate sono le eccezioni di merito formulate dall'opponente circa la legittimità delle pretese dell'opposto.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 I comma c.p.c., non possono essere valutati fatti impediti o estintivi anteriori alla formazione del titolo nel caso in cui si tratta di titolo giudiziale, perché tali fatti erano invocabili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo stesso, risultando , quindi, precluso al giudice dell'opposizione di conoscere gli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (cfr. Cass. Civ. 8831/01 e 12664/2000). Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale l'opponente non può addurre (come, invece, è accaduto nel caso in esame) motivi inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori o coevi a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (Cass. 18/4/2006 n.8928).
Con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere solo i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento. stesso fuori della impugnazione tipica e del procedimento ad essa conseguente (Cass. Civ. sez. III 14/10/2011 n. 21293).
Ogni questione relativa al merito è da ritenersi pertanto riservata al Giudice della cognizione la cui statuizione -ordinanza ex art.703 ter c.p.c. resa nel procedimento n°4413/2020- è stata confermata integralmente dalla Corte d'Appello con la sentenza n°829/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 1) Rigetta l'opposizione e fissa il termine di gg 60 per l'introduzione del giudizio di merito.
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
04.09.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Troisi
pagina 5 di 5