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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7478 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RI IA RA, all'udienza del 20.10.2025 tenutasi ex
127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 27648/2024
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], Sc. B, int. 11, rappresentata e difesa dall'avv.
AG IE (C.F. ), unitamente alla quale elettivamente C.F._2 domicilia in LA (NA) al Corso Resina n. 326
RICORRENTE
E
(C. F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore Avv. , con sede in LA (NA) al Corso CP_2
Resina n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio (C. F.
) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza dei C.F._3
Martiri – Vico S. RI a Cappella Vecchia 8/b
RESISTENTE
E
– con sede in Roma, in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Amodio
pagina1 di 6 HE (c.f. elettivamente domiciliato in Napoli, presso CodiceFiscale_4
l'Ufficio di Avvocatura dell' alla via A. De Gasperi, 55 CP_3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8/5/2025 la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Di essere stata assunta alle dipendenze del Comune di LA in data
01/06/1979 per svolgere il progetto a gestione diretta di "ASSISTENZA
SCOLASTICA" con la qualifica di Istruttore/Impiegato e di aver prestato servizio continuativo presso il Comune di LA dal 01/06/1979 al 28/12/2014 (data del pensionamento);
- che sin dall'assunzione l'Ente ha operato le trattenute INADEL sulla retribuzione;
- che, in data 02/10/2024, il Comune di LA ha comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 per la rettifica della data di iscrizione INADEL dal
01/06/1979 al 01/02/1983;
- che, in data 16/10/2024, il Comune ha emesso il provvedimento di rettifica prot.
60196/2024, comunicando all' quali dati TFS (Cassa Enpas/Inadel) Data Inizio CP_3
Servizio 01/02/1983;
- che a seguito di tale rettifica, l ha avviato un procedimento di recupero di € CP_3
5.257,16 per indebita erogazione del TFS e ha disposto una ritenuta cautelare pari al quinto del trattamento pensionistico.
Tanto premesso concludeva chiedendo: “NEL MERITO: 1) Annullare e/o dichiarare illegittimo il provvedimento prot. 60196/2024 del 16/10/2024 del Comune di LA;
2)
Condannare il a ripristinare l'iscrizione INADEL dal 01/06/1979, Controparte_1 effettuando la rettifica, anche mediante applicativo Nuova Passweb, con riserva di azione, in caso di inadempimento, di risarcimento del danno;
3) Dichiarare illegittimo il recupero
di € 5.257,16; Con vittoria di spese da attribuirsi al sottoscritto procuratore costituito”. CP_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano le resistenti chiedendo, con argomentazioni articolate, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 20.10.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza depositata telematicamente.
pagina2 di 6 Il ricorso merita accoglimento, ritenendo questo G.L. di dover condividere, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione di cui alla sentenza n. 1723/2025 di questo
Tribunale circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia.
E' pacifico in causa che la ricorrente ha lavorato per conto e alle dipendenze del CP_1 di LA dal 01.06.1979 al 28.12.2014, con qualifica di Istruttore – area amministrativa cat. C e che è cessata dal servizio a far data dal 28.12.2014 per collocamento a), come da determina dirigenziale n. 1/29/69 del 31/03/2014 nella quale si dava atto che la,
“dipendente dell'Ente dal 01.06.1979, di ruolo ed a tempo indeterminato, …. alla data del
28.12.2014, ultimo giorno di servizio utile, maturerà un'anzianità di servizio, presso questo
Ente di anni 35, mesi 06 e gg. 27 …”
La ricorrente rilevava che, in data 16/10/2024, il Comune emetteva il provvedimento di rettifica prot. 60196/2024, comunicando all' quali dati TFS (Cassa Enpas/Inadel) Data CP_3
Inizio Servizio 01/02/1983, in tal modo contravvenendo a quella indicata e riconosciuta nei suoi stessi atti.
Ora, osserva il giudicante, appare preliminare richiamare la giurisprudenza amministrativa
(cfr Consiglio di Stato n.56/16), la quale ha ricostruito le fasi del rapporto di lavoro del personale previsto dalla legge n. 285 del 1977, individuando tre distinti rapporti giuridici, ciascuno dei quali con una propria specifica fonte normativa ed un'autonoma disciplina:
a) quello di impiego pubblico a termine, disciplinato dalla Legge n. 285 del 1977 e da un contratto di formazione lavoro, ex lege prorogato e mai modificato, fino all'espletamento dell'esame di idoneità (con la instaurazione di un rapporto preliminare e precario, non assimilabile al trattamento giuridico, assistenziale e previdenziale dei dipendenti non di ruolo);
b) quello di pubblico impiego non di ruolo a tempo indeterminato fino all'immissione nei ruoli, costituito ai sensi della Legge n.33 del 1980 con l'iscrizione nelle apposite graduatorie a seguito del superamento dell'esame di idoneità (con la formazione di un rapporto, a differenza del precedente stadio e a causa dell'accertamento di idoneità, assimilabile a quello dei dipendenti non di ruolo);
c) quello di pubblico impiego "di ruolo" nelle diverse Amministrazioni, disciplinato dalle relative disposizioni vigenti.
pagina3 di 6 Orbene nel caso in esame la ricorrente era stata assunta con i benefici della legge sull'occupazione giovanile n. 285 del 1977, nella vigenza della legge regionale n.75/80 e che il rapporto di lavoro con il predetto Ente si era instaurato nel giugno 1979. I
l conseguenziale obbligo di iscrizione alla Gestione Inadel sicuramente sussisteva sin dal giugno 1979, data dell'assunzione della ricorrente, alle dipendenze del Comune convenuto, con contratto a tempo indeterminato in base a quanto previsto dalla L. 8 marzo
1968, n.152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali).
Infatti la citata normativa di riferimento, nell'art.
1 - la cui rubrica è intitolata "Iscrizione personale non di ruolo" – dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione obbligatoria all'INADEL ai fini del trattamento di previdenza, è estesa al personale non di ruolo impiegato, sanitario e salariato degli enti tenuti ad iscrivere i propri dipendenti di ruolo all' medesimo a norma delle disposizioni vigenti, CP_3 purché il personale predetto abbia almeno un anno di servizio continuativo e sia adibito a servizi di carattere permanente che comportino l'obbligo di iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza".
L'amministrazione comunale, diversamente, assume, nella memoria di costituzione, che, essendo la ricorrente stata assunta ai sensi della L. 285/77, non troverebbe applicazione la L. 8 marzo 1968 n. 152.
Tale assunto è giuridicamente infondato, in quanto la L. 152/1968 costituisce la normativa generale in materia di iscrizione previdenziale del personale degli enti locali, applicabile a tutte le tipologie di rapporto di lavoro, incluse quelle instaurate mediante procedure speciali di reclutamento.
La circostanza che la ricorrente sia stata assunta mediante le procedure previste dalla L.
285/77 non incide sulla disciplina previdenziale applicabile, ma attiene esclusivamente alle modalità di reclutamento. Infatti, come dimostrato dalla documentazione in atti, la ricorrente ha prestato servizio continuativo alle dirette dipendenze del di LA CP_1 sin dal 01.06.1979, come confermato dalla stessa Deliberazione della G.M. n. 1596 del
21.06.1979 prodotta dal Il Comune opera una distinzione tra due presunte CP_1
"species" di personale ex L. 285/77, ma tale differenziazione, osserva il giudicante, non trova alcun fondamento normativo.
pagina4 di 6 Nel caso della ricorrente, è pacifico e documentalmente provato che ella abbia prestato servizio con gestione diretta da parte dell' sin dal 01.06.1979, circostanza CP_4 questa mai contestata dall'amministrazione.
La nota INPDAP n. 66020 del 23.12.1997 e il successivo chiarimento del 16.03.1998, richiamati dal non possono derogare alla disciplina legislativa contenuta nella L. CP_1
152/1968, che all'art. 1 prevede espressamente l'iscrizione obbligatoria all'INADEL per il personale non di ruolo degli enti locali, purché abbia almeno un anno di servizio continuativo.
Tale requisito risulta ampiamente soddisfatto nel caso della ricorrente. Particolarmente significativa appare la recente sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2535/2024 che ha definitivamente chiarito come, al compiersi dell'anno di servizio continuativo, l'obbligo di contribuzione e l'iscrizione abbiano effetto retroattivo, così come disposto dall'art. 11 della stessa legge n. 152/68.
La tesi del secondo cui l'iscrizione all'INADEL decorrerebbe dal 01.02.1983, CP_1 dunque, si pone in aperto contrasto con il dato normativo e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.
La stessa determina dirigenziale n. 1/29/69 del 31/03/2014, prodotta in atti, riconosce che la ricorrente è " dipendente dell'Ente dal 01.06.1979, di ruolo ed a tempo indeterminato,
…. alla data del 28.12.2014, ultimo giorno di servizio utile, maturerà un'anzianità di servizio, presso questo Ente di anni 35, mesi 06 e gg. 27 …”
Ne consegue l'accoglimento della domanda e il diritto della ricorrente all'iscrizione obbligatoria ex Inadel dal giugno 1979.
La particolarità della questione e la natura meramente dichiarativa della controversia in oggetto, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa RI
IA RA, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, accogliendo il ricorso, così provvede:
- Dichiara illegittimo il provvedimento prot. 60196/2024 del 16/10/2024 del CP_1
;
[...]
pagina5 di 6 - Condanna il di LA a ripristinare l'iscrizione INADEL dal 01/06/1979 a CP_1 favore della ricorrente, effettuando la rettifica, anche mediante applicativo Nuova
Passweb;
- Dichiara illegittimo il recupero di € 5.257,16; CP_3
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli 20/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa RI IA RA
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