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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 6102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 6102 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15516/2023
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Monica MONTANTE Presidente dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. dott.ssa Eleonora BRUNO Giudice nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. 15516 r.g. dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1
Tumbiolo
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Ricorso avverso diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione umanitaria. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 12/12/2023, ha impugnato il Parte_1
provvedimento notificatogli il 28/11/2023 ( 4^), con cui il CodiceFiscale_1
Questore di Trapani ha rigettato l'istanza dal medesimo proposta per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98, come modificato dal DL 130/2020, conv. in L. 173/2020 ed ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, in considerazione del percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia e dell'esigenza di tutelare la propria vita privata.
L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Il ricorso è fondato.
Si rileva, al riguardo, che il D.L. 113/2018, convertito in L. 132/2018 ha abrogato l'istituto del
1 permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Ciò detto, occorre considerare che nel caso in esame l'istanza diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato è stata presentata il 20/12/2021 e, quindi, in data successiva rispetto alla citata novella abrogativa della protezione umanitaria entrata in vigore il 05/10/2018.
Ne consegue l'applicazione al caso di specie dell'art. 1, comma 8, del d.l. 113/2018 conv. in L.
132/18, il quale prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma
3, dl.gs. 25/2008 in favore di soggetti già titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari
è subordinato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. 286/98, come oggi modificato dal D.L. 130/2020 conv. in L. 173/2020, la cui verifica spetta alla
Commissione territoriale e, in questa sede, al Tribunale.
In considerazione di quanto documentato dal ricorrente, è evidente che il suo allontanamento comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare.
Invero, lo stesso vive in Italia da circa dieci anni ed ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano.
Il ricorrente ha stipulato un contratto di locazione relativo ad un immobile sito a Mazara del
Vallo (TP) nel periodo compreso dal 28/12/2017 al 27/12/2018.
Ha svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di
“Giammybike s.a.s. di BA IU come riparatore di biciclette, con un contratto decorrente dal 01/06/2022; ha allegato le buste paga dei mesi di giugno e agosto 2022, da cui risulta una retribuzione di € 800,00 circa al mese.
Ha recentemente stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato come manovale edile decorrente dal 02/10/2024 e prorogato sino al 31/12/2024 alle dipendenze di Parte_2
ed ha prodotto le relative buste paga dei mesi di ottobre e novembre 2024, da cui risulta una retribuzione netta di circa € 1.300,00 al mese.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio paese da circa dieci anni, come risulta dal provvedimento impugnato, con conseguente evidente affievolimento dei legami culturali con il suo paese di origine e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua privata con la conseguenza che – non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il quanto richiesto, essendo sussistenti i presupposti per il
2 riconoscimento della protezione speciale.
Quanto alle spese, tenuto conto delle ragioni della decisione, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente , nato in [...] in data [...], ad Parte_1
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2) Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 10/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Monica Montante
3
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri magistrati: dott.ssa Monica MONTANTE Presidente dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. dott.ssa Eleonora BRUNO Giudice nell'ambito del procedimento camerale iscritto al n. 15516 r.g. dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...], con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1
Tumbiolo
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Ricorso avverso diniego rinnovo permesso di soggiorno per protezione umanitaria. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 12/12/2023, ha impugnato il Parte_1
provvedimento notificatogli il 28/11/2023 ( 4^), con cui il CodiceFiscale_1
Questore di Trapani ha rigettato l'istanza dal medesimo proposta per il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
Il ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 19, commi 1 e 1.1, del d.lgs. 286/98, come modificato dal DL 130/2020, conv. in L. 173/2020 ed ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato, in considerazione del percorso di integrazione da tempo avviato in
Italia e dell'esigenza di tutelare la propria vita privata.
L'Amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Il ricorso è fondato.
Si rileva, al riguardo, che il D.L. 113/2018, convertito in L. 132/2018 ha abrogato l'istituto del
1 permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Ciò detto, occorre considerare che nel caso in esame l'istanza diretta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno precedentemente rilasciato è stata presentata il 20/12/2021 e, quindi, in data successiva rispetto alla citata novella abrogativa della protezione umanitaria entrata in vigore il 05/10/2018.
Ne consegue l'applicazione al caso di specie dell'art. 1, comma 8, del d.l. 113/2018 conv. in L.
132/18, il quale prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32, comma
3, dl.gs. 25/2008 in favore di soggetti già titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari
è subordinato alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1 del d.lgs. 286/98, come oggi modificato dal D.L. 130/2020 conv. in L. 173/2020, la cui verifica spetta alla
Commissione territoriale e, in questa sede, al Tribunale.
In considerazione di quanto documentato dal ricorrente, è evidente che il suo allontanamento comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita personale e familiare.
Invero, lo stesso vive in Italia da circa dieci anni ed ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione nel tessuto sociale ed economico italiano.
Il ricorrente ha stipulato un contratto di locazione relativo ad un immobile sito a Mazara del
Vallo (TP) nel periodo compreso dal 28/12/2017 al 27/12/2018.
Ha svolto attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di
“Giammybike s.a.s. di BA IU come riparatore di biciclette, con un contratto decorrente dal 01/06/2022; ha allegato le buste paga dei mesi di giugno e agosto 2022, da cui risulta una retribuzione di € 800,00 circa al mese.
Ha recentemente stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato come manovale edile decorrente dal 02/10/2024 e prorogato sino al 31/12/2024 alle dipendenze di Parte_2
ed ha prodotto le relative buste paga dei mesi di ottobre e novembre 2024, da cui risulta una retribuzione netta di circa € 1.300,00 al mese.
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio paese da circa dieci anni, come risulta dal provvedimento impugnato, con conseguente evidente affievolimento dei legami culturali con il suo paese di origine e presumibile difficoltà di inserirsi, dopo tanti anni, in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni esposte si ritiene che l'allontanamento dall'Italia del ricorrente determinerebbe una violazione della sua privata con la conseguenza che – non essendo emerse ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute che rendano necessario il suo allontanamento – va riconosciuto il diritto dello stesso ad ottenere il quanto richiesto, essendo sussistenti i presupposti per il
2 riconoscimento della protezione speciale.
Quanto alle spese, tenuto conto delle ragioni della decisione, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara il diritto del ricorrente , nato in [...] in data [...], ad Parte_1
ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2) Dispone l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 10/12/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Monica Montante
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