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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Emma MANZIONNA Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo r.g. 740/2023 affari contenziosi civili, tra
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Ugo Patroni Griffi
-appellante-
c/
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2
avv.ti Alessandro Sorrenti e Clara Dipaola
---appellato-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_2 CP_2
convenivano, innanzi al Tribunale di Trani, la , e deducendo:
[...] CP_3
- che in occasione della nascita della terza figlia, la si trovava, in data CP_2
25/4/2010, in ricovero presso l'Ospedale di Barletta, nel reparto di ostetricia- ginecologia:
- che all'atto dell'intervento con taglio cesareo, si constatava “rottura dell'utero” e
“grave rischio per una eventuale gravidanza successiva”
- che “sentiti i parenti”, gli operatori “eseguivano intervento chirurgico di sterilizzazione tubarica”;
- che, circa due anni dopo rispetto all' intervento, l'attrice rimaneva comunque incinta;
- che essendo la fermamente contraria all'aborto, decideva nonostante le CP_2
Pagina 1 precarie condizioni di salute, e l'elevato rischio per la nuova gravidanza -ed anche le precarie condizioni economiche familiari-, di portare a termine la gravidanza gemellare;
- che in data 25/6/2012, venivano alla luce due gemelli, nati pretermine, che risultavano poi affetti da “ritardo globale delle acquisizioni, con difficoltà della deambulazione e della coordinazione motoria, linguaggio espressivo poverissimo, linguaggio ricettivo adeguato ma relativo a concetti basilari” e tanto proprio a causa delle “precarie condizioni di salute cui l'attrice ha affrontato l'intera gravidanza”,
e contestando la responsabilità per l' inefficacia dell'intervento di sterilizzazione chiedevano di condannare l' “a) al pagamento in favore della CP_3 CP_2
a titolo di danno biologico per essersi sottoposta a intervento di sterilizzazione
[...] poi rivelatosi inefficace, della somma di € 30.000 ovvero nella diversa somma che l'adito
Giudicante riterrà equo e di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU medica;
b) al pagamento in favore dei coniugi della somma di € 30.000 ovvero nella Controparte_4 diversa somma che l'adito Tribunale riterrà equo e di giustizia a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante;
c) al pagamento in favore dei coniugi e Parte_2
quali genitori esercenti la potestà sui minori e Controparte_2 Persona_1
della somma di € 20.000 ovvero nella diversa somma che l'adito Persona_2
Tribunale riterrà equo e di giustizia anche a seguito di espletanda CTU medica a titolo di danno biologico subito dai minori;
d) al pagamento in favore dei coniugi Parte_2
e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale inteso quale Controparte_2 lesione del diritto di ordine costituzionale alla autodeterminazione della propria esistenza
e alla completa libertà nella determinazione in merito alla scelta della procreazione della somma di € 30.000 ovvero nella misura che l'adito Giudicante reputi equo e di giustizia da liquidarsi in via equitativa;
e) al pagamento in favore dei coniugi e Parte_2
in ragione dei maggiori oneri correlati al mantenimento dei minori Controparte_2 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, della complessiva somma di € 207.000 ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia”, con vittoria delle spese e compensi di causa”. Con
La costituendosi, contestava la domanda, e la responsabilità addebitata al personale dell'Ospedale di Barletta, sostenendo che la possibilità di inefficacia della occlusione tubarica a scopo contraccettivo, non era evento raro, essendo comunque noto all'attrice, informata al riguardo;
si contestava anche la mancanza di nesso causale tra l'intervento di sterilizzazione e danni lamentati, rilevando esser stata la stessa attrice, pur consapevole dei rischi e dei pareri medici al riguardo, a voler portare avanti la gravidanza.
Ed ancora che non fosse ravvisabile alcun nesso con il ritardo neonatale constatato per i gemelli, e che non potesse esser riconosciuto alcun danno per il mantenimento dei figli, peraltro quantificato in maniera eccessiva.
All'esito dell'istruttoria, svoltasi con prova testi e due ctu, il Tribunale emetteva, la sentenza n. 688/2023 -del 22/4/2023- con la quale così disponeva:
“
1. accoglie la domanda formulata dagli attori per quanto di ragione e, per effetto condanna la in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro CP_3
Pagina 2 tempore:
- al pagamento in favore di e della somma di € Parte_2 CP_2 CP_2
15.000,00 ciascuno oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri sopra esposti;
- al pagamento della somma complessiva di € 138.000,00 in favore di entrambi gli attori
(nella misura di euro 69.000,00 ciascuno) per il titolo e la causale di cui sopra, oltre interessi rivalutazione secondo i criteri sopra esposti;
- rigetta ogni altra domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate con separati decreti;
- condanna l' convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese e del CP_5 compenso di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 14.000,00, già aumentata in considerazione del fatto che i difensori hanno assistito più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre ad € 1.241,00 a titolo di borsuali ed al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
”
Il Tribunale, ritenendo non esser stata fornita, a fronte del dedotto inadempimento riferito alla inefficacia dell'intervento di sterilizzazione subìto dalla la prova CP_2 liberatoria, valorizzava le considerazioni svolte dal Ctu officiato, richiamando ampi passi della relazione peritale, nella quale era stato constatato che la non aveva CP_2 rilasciato il consenso informato nella specie -pur essendo stati interpellati i parenti al riguardo-, e che non era a conoscenza né delle informazioni sulla esecuzione tecnica dell'intervento di sterilizzazione, né dei rischi di fallimento riportati in letteratura, pur avendo dato consenso postumo all'intervento de quo.
Veniva poi considerato -riproducendo pedissequamente quanto affermato dal Ctu dott.
che l'ipotesi più probabile dell'insuccesso dell'intervento, fosse l'utilizzo di una Per_3 tecnica inappropriata o imperfetta per l'occlusione tubarica, oppure quella dello scambio di organo, potendosi ragionevolmente escludere sopraggiunti “esiti di ricanalizzazione”.
Ed ancora che la acquisita consapevolezza, sulla scorta dell'intervento di occlusione delle tube, di esser stata sterilizzata, aveva inciso sulla libertà, per la di CP_2 determinazione nel disporre del proprio corpo, essendo comunque sopravvenuta la nuova gravidanza.
Si riteneva quindi la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa individuata, e le conseguenze patite per la gravidanza indesiderata, stante la configurabilità della violazione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, espressione della libertà di autodeterminazione, pur essendo stata manifestata la contrarietà all'aborto da parte dalla ed essendovi consapevolezza della medesima, dei rischi e dei relativi CP_2 aggravi familiari -anche economici-.
I correlati danni venivano quantificati in via equitativa, e comunque con riferimento a quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano sulla violazione del consenso informato, e liquidati ad entrambi i genitori, tenendo conto dell'errore medico accertato, dell'età della della gravità della lesione del diritto alla autodeterminazione, CP_2 nascente dalla inconsapevolezza della fallibilità dell'intervento di sterilizzazione tubarica;
ed ancora, delle conseguenze e rischi per la vita dell'attrice -a seguito della quarta gravidanza inaspettata- e delle ulteriori conseguenze per i due genitori, viste anche le
Pagina 3 condizioni economiche della famiglia, e l'ulteriore aggravio per la nascita dei due gemelli.
Si riteneva insussistente il danno biologico, per quanto chiarito al riguardo dal Ctu sulla inconfigurabilità dei relativi riflessi nella condizione di gravidanza.
Così come insussistente veniva ritenuto il pregiudizio per avere la gravidanza impedito alla di inserirsi nel mondo del lavoro;
tanto in mancanza di prova, e per essere CP_2 la richiesta anche connotata da genericità.
Infondata si considerava la richiesta di riconoscimento del danno biologico per i gemelli, per mancanza del nesso eziologico tra erroneo intervento di chiusura delle tube, e pregiudizi patiti dai gemelli, ed essendo le relative questioni attinenti a differenti profili - rispetto a quelli oggetto di controversia- di responsabilità professionale.
Non si riconoscevano danni per la violazione del consenso informato.
Fondata si riteneva la richiesta di risarcimento per il mantenimento dei figli gemelli, per il costo da sostenere per la crescita e cura, parametrando gli importi alla somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, e fino alla raggiunta autonomia economica. Co
Proponeva appello la chiedendo la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto delle richieste degli originari attori.
Si contestava:
I) L'erroneo accertamento del nesso di causalità. L'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4) c.p.c. Il mancato svolgimento del giudizio controfattuale. La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e
2697 c.c. in relazione all'accertamento del nesso causale.
Lamentando esser state criticamente recepite le valutazioni della ctu, senza affatto Co valutare né quanto dedotto nelle difese della né quanto sostenuto nelle osservazioni del Ctp, non rendendo motivazione al riguardo.
In particolare si deduceva doversi ritenere fatto notorio, il rischio di inefficacia dell'intervento de quo, e prescindente dalle condotte dei sanitari, non essendovi comunque prova sulla erronea esecuzione dell'intervento, e sulla violazione dei canoni di diligenza e prudenza.
Ed ancora si rilevava che, secondo quanto desumibile dalla letteratura di settore, “il tempo di comparsa della nuova gravidanza della IG.ra (a oltre 1 anno dal CP_2 taglio cesareo) -era- perfettamente in linea con i tempi di una ricanalizzazione tubarica nei casi di fallimento della tecnica anche perfettamente eseguita”
Veniva poi contestato non esser stato assolto l'onere probatorio, gravante sugli attori, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra condotta dei medici, e danni lamentati, e non esser stato formulato alcun apposito giudizio probabilistico, né un idoneo giudizio controfattuale.
Ed ancora che il Giudice avrebbe dovuto valutare la fattispecie ex post, ed alla stregua di tutte le risultanze in atti, e non solo della richiamata ctu;
e che occorreva verificare se comunque vi fosse concorrenza di cause atte a determinare l'evento, o se una possibile condotta differente dei medici avrebbe potuto evitare i danni.
Si asseriva non esser ravvisabile alcuna prova a sostegno della dedotta violazione degli obblighi di diligenza e prudenza nell' esecuzione dell'intervento, sostenendo doversi
Pagina 4 escludere la sussistenza del nesso di causalità
II) La violazione dell'obbligo di informazione. La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 246, 115 e 116 c.p.c. La erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Per non aver il Tribunale valutato correttamente le risultanze istruttorie, erroneamente ritenendo che la non fosse a conoscenza dei rischi di insuccesso, e finanche CP_2 che alla stessa fosse stata garantita l'impossibilità di una nuova gravidanza.
Al riguardo si contestava l'inattendibilità del teste , in quanto stretto parente Tes_1 della quindi sostenendo non esser stata valutata in comparazione la CP_2 testimonianza del direttore della U.O. dell'ospedale di Barletta, dott. , il quale Per_4 riferiva che i medici che effettuarono l'intervento, evidenziarono alla che lo CP_2 stesso non garantiva una protezione contraccettiva al 100%.
Da quanto innanzi si faceva discendere la inconfigurabilità della lesione della libertà/diritto alla autodeterminazione e procreazione cosciente, deducendo inoltre che le relative conseguenze in termini di danno, dovevano essere oggetto di apposita dimostrazione.
III) Erronea valutazione sui riflessi di danno patrimoniale, riferito al diritto al mantenimento dei figli
Per aver il Giudice di prime cure, del tutto omesso di verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il preteso danno per il mantenimento della prole, e non aver tenuto conto che la aveva autonomamente assunto la decisione di CP_2 portare a termine la quarta gravidanza, nonostante i chiari e percepibili rischi, e la condizione economica precaria della famiglia.
Si deduceva inoltre l'irrisarcibilità di tale danno, non integrando la nascita di un figlio indesiderato, la lesione di un interesse giuridicamente tutelato, in quanto non incidente sulla salute fisico-psichica della donna.
Veniva anche contestata la quantificazione data per tale danno, anche per quanto ritenuto con riferimento all'età (di 23 anni) individuata per il raggiungimento della indipendenza economica.
IV) Erronea condanna alle spese
Dovendo ritenersi, per quanto contestato, la soccombenza delle controparti
Si formulava richiesta di rinnovo della ctu.
Gli appellati, costituendosi, contestavano quanto ex adverso dedotto e richiesto, instando per il rigetto dell'appello.
Proponevano anche appello incidentale chiedendo di:
- “condannare la al pagamento in favore della Capuano della CP_3 CP_2 ulteriore somma di €. 20.000,00 ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia, derivante dalla lesione del suo diritto di autodeterminazione, conseguenza dell'omessa acquisizione del consenso informato che le ha cagionato un sicuro pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo;
- “condannare la al pagamento in favore della della CP_3 Controparte_2 somma di €. 30.000,00 ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia anche in
Pagina 5 via equitativa, derivante dal danno biologico subito dalla stessa in conseguenza della Con negligente ed imperita condotta posta in essere dai sanitari della appellata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo;”
- “condannare agli odierni istanti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mantenimento dei minori, la somma mensile di €. 375,00 per ciascun minore, pari ad €. 103.500,00, pertanto per entrambi i figli risulta determinato in complessivi €. 207.000,00 (€. 103,500 * 2), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo”.
A fondamento di tali richieste, deducevano:
a) L'erroneità della decisione sul mancato riconoscimento del danno per lesione del consenso informato
Contestando che la avesse mai dichiarato che “si sarebbe sottoposta CP_2 comunque all'intervento di sterilizzazione tubarica, anche laddove fosse stata preventivamente informata”, e sostenendo che la suddetta aveva solo preso atto, dopo l'intervento, della avvenuta chiusura delle tube;
ed ancora che ove resa edotta del rischio di insuccesso della sterilizzazione tubarica la avrebbe potuto scegliere di CP_2 ricorrere solo all'uso dei contraccettivi.
b) L'erroneità della decisione sul mancato riconoscimento del danno biologico
Deducendo di aver subito, a seguito della gravidanza indesiderata, notevoli ripercussioni psicofisiche;
ed ancora che, dalla Ctu a firma del dott. emergeva un possibile Per_3
“scambio di organo” con occlusione legamento di altri organi al posto della tuba, e conseguente danno biologico risarcibile.
c) Incongrua liquidazione dei danni per il mantenimento dei figli
Per non avere il Tribunale valorizzato Tribunale la disabilità che affligge entrambi i figli,
e comunque riferita a parametri non in linea con quelli utilizzati dalla giurisprudenza in materia.
*********************************
Entrambi gli appelli, principale ed incidentale, devono ritenersi infondati. Con
Va, quanto all'appello della considerato che il Tribunale, ritenendo la erroneità dell'intervento di chiusura delle tube della e rilevando la mancanza CP_2 dell'acquisizione del consenso informato, ha riconosciuto, stante la gravidanza sopravvenuta successivamente, la violazione della libertà di autodeterminazione per la predetta, e per non essere la stata edotta dei rischi di una successiva CP_2 gravidanza.
E' stato, quindi, riconosciuto il risarcimento dei conseguenti danni a favore di entrambi i coniugi, ed anche per le somme di spettanza per il mantenimento dei figli nati dopo il suddetto intervento, rigettando le ulteriori richieste. Con
La ha lamentato in sintesi:
- L'erroneo accertamento del nesso di causalità, e la mancata valutazione di Co quanto dedotto nelle difese della e sostenuto nelle osservazioni del Ctp:
- La mancanza di prova sulla erroneità nell' esecuzione dell'intervento,
- La carenza di valutazioni in termini probabilistici, e di idoneo giudizio controfattuale.
Pagina 6 - La notorietà del rischio di inefficacia dell'intervento de quo;
- La mancata valutazione dei riscontri sull'avvenuta informazione nei confronti della Capuano, e la conoscenza, dalla medesima, dei rischi di insuccesso;
- L'erronea valutazione sui riflessi di danno patrimoniale, riferito al diritto al mantenimento dei figli, per assenza del nesso causale con l'intervento de quo, sostenendo l'irrisarcibilità di tale danno, e contestando anche la quantificazione data, in quanto riferita all'inidonea individuazione dell'età (di 23 anni) per il raggiungimento della indipendenza economica.
Occorre esaminare congiuntamente tutti i richiamati motivi, tranne l'ultimo riferito al danno per mantenimento dei figli.
Va quindi considerato che, pacificamente emerge dalle risultanze in atti, che la sterilizzazione tubarica della risulta esser stata effettuata senza acquisire il CP_2 preventivo consenso della paziente.
Tanto è incontrovertibile, posto che non è in contestazione che i sanitari che procedettero alla chiusura delle tube, si rivolsero ai familiari della non CP_2 acquisendo alcun consenso dalla medesima.
Occorre poi considerare che non vi è traccia documentale in atti, non solo della acquisizione del consenso preventivo, ma anche su apposite informazioni date alla sul rischio di nuova gravidanza -e sulla relativa necessità di ricorrere CP_2 comunque, a metodi contraccettivi- dopo la chiusura delle tube.
Non vi è affatto prova in merito, né le dichiarazioni rese dal dott. , direttore Per_4 Con della U.O. della possono costituire idoneo riscontro in tal senso, posto che il medesimo ha solo ipotizzato che la fosse stata appositamente informata, senza CP_2 avere conoscenza diretta al riguardo.
Quanto alla ritenuta erroneità della tecnica di esecuzione dell'intervento, va considerato che, posto che tale intervento è volto ad evitare che il soggetto che lo subisce possa avere altri figli, il constatato e successivo stato di gravidanza, induce già ex se a desumere che l'intervento possa non esser ben riuscito, e che quindi possano essersi verificati dei problemi nella relativa esecuzione.
Va comunque considerato che le doglianze dei , attengono alla Controparte_4 lesione della libertà di autodeterminazione, oltre che alla erroneità della esecuzione dell'intervento.
Per tale ultimo profilo, gli attori hanno allegato l'inadempimento riferito alle prestazioni Con sanitarie, inadempimento rispetto al quale doveva essere la convenuta a fornire la relativa prova liberatoria, che nella specie non è dato ravvisare.
L'insuccesso dell'intervento, desumibile dalla intervenuta nuova gravidanza della non può peraltro, ed alla stregua della valutazione in chiave di preponderanza CP_2 probabilistica, esser riconducibile ai normali rischi di ricanalizzazione delle tube, così Con come sostenuto dalla
Le relative percentuali di rischio, così come prospettate dall'Azienda appellante, risultano esser molto contenute, non essendo quindi affatto facile o probabile che una donna sottoposta alla chiusura delle tube, possa trovarsi poi in stato di gravidanza. Con
Peraltro, per poter ipotizzare e valorizzare l'assunto della dovrebbe esser valutata
Pagina 7 la correttezza della tecnica utilizzata per l'intervento, e la corretta esecuzione che, oltre Con ad esser provata dalla doveva esser constatata dai tecnici incaricati in corso di causa.
Ebbene, entrambi i CCttuu officiati hanno al riguardo rilevato palesi carenze nella cartella clinica -carenze che certo non possono andare a detrimento del paziente-e nella sezione della stessa dedicata alla descrizione dell'intervento chirurgico;
è stato dai
CCttuu rilevato che in cartella risulta esser stato solo indicato “si ritiene di eseguire
l'occlusione tubarica”, senza fornire chiarimenti sulla relativa tecnica;
non risultano esser indicati ulteriori dettagli, e non è neppure disponibile una descrizione accurata delle tube -e durante l'esecuzione del quarto taglio cesareo-; non è stata peraltro osservata e descritta alcuna fistola tubo–peritoneale.
In particolare va rilevato che il Ctu dott. ha chiarito che in assenza di una Per_3 descrizione della tecnica utilizzata, e mancando anche la descrizione dello stato delle tube, -pur non potendo concludere in modo assoluto, e su base esclusivamente ipotetica, che sia avvenuta la ricanalizzazione tubarica, o che vi sia stata l'erroneità della esecuzione dell'intervento-, assume rilevanza, ai fini della ravvisabilità più probabile della ricanalizzazione spontanea e per quanto riportato dalla letteratura scientifica al riguardo, il tempo trascorso tra sterilizzazione e l'avvenuto concepimento.
Si è quindi affermato che un concepimento avvenuto nel medio-lungo periodo dopo una procedura di sterilizzazione, deporrebbe più per la bontà della tecnica e ricanalizzazione spontanea.
Invece, un concepimento avvenuto nel breve periodo, come verificatosi nel caso di specie, sarebbe suggestivo di “esecuzione di tecnica imperfetta o di scambio d'organo”.
Essendo quindi il concepimento della avvenuto nel breve periodo -dopo la CP_2 sterilizzazione- si è ritenuto più probabile che la tecnica utilizzata per l'occlusione tubarica sia stata inappropriata o imperfetta, ovvero che vi sia stato uno scambio di organo, comunque riconducibile ad un errore nella tecnica operatoria.
Essendo, per quanto evidenziato dal perito, la ricanalizzazione avvenuta nel breve periodo, deve ritenersi più probabile che la condotta dei medici sia stata carente nell'esecuzione dell'intervento de quo.
Va ancora considerato -e per quanto affermato da entrambi i CCttuu- che l'intervento di specie non era peraltro improcrastinabile, non essendovi alcun pericolo di vita.
Ci sarebbe, pertanto, stata la possibilità di dare adeguata informazione alla paziente sulla tecnica, sulle alternative contraccettive e sulla non reversibilità della procedura stessa, anziché chiedere il consenso ai parenti della CP_2
Tale ultima non è stata edotta, come sopra già rilevato, della possibilità e della misura dei fallimenti riportati in letteratura.
Può pertanto desumersi che quanto innanzi, abbia comportato la conseguente lesione del diritto di autodeterminazione della non avendo la medesima potuto CP_2 scegliere se usare metodi contraccettivi, ed essendo comunque risultata nuovamente gravida, pur essendo l'intervento volto ad evitare tale evenienza.
Quanto innanzi è quindi riconducibile sia alla mancanza di apposite precisazioni e comunicazioni in fase successiva alla chiusura delle tube, sia ai rilevati vizi nella
Pagina 8 esecuzione dell'intervento, che hanno inciso, in termini pregiudizievoli, sul diritto all'autodeterminazione della CP_2
Va al riguardo rilevato che (Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16633)
“Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
La non corretta esecuzione dell'intervento, va quindi valutata unitamente al risvolto della carenza informativa.
Occorre prendere inoltre atto che (Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, n. 17806) “Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito "secundum legem artis", ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato” -o, come riscontrabile nel caso di specie, per la carenza informativa anche in fase successiva all'intervento-, “dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale”.
Nella fattispecie de qua, quel che si constata è la incidenza sulla libertà di autodeterminazione, anche alla stregua delle omesse informazioni post-intervento, oltre che per l'erroneità dell'intervento di chiusura delle tube.
Tanto induce a ritenere in chiave presuntiva, e visto quanto accaduto per la successiva gravidanza, che la avrebbe potuto -ove informata della possibilità di nuove CP_2 gravidanze- optare per ulteriori metodi -contraccettivi- per evitare la gravidanza de qua.
D'altronde la responsabilità, come ritenuto in prime cure, è ravvisabile laddove, per errore medico, sia insorta una gravidanza indesiderata, comportando tale errore -come quello valutato nel caso di specie- la lesione del diritto di decidere liberamente, e sulla base di valutazioni assolutamente personali ed insindacabili, se diventare o meno ancora genitore;
tanto perché il diritto alla procreazione è cosciente e responsabile -art. 1 l. 194 del 1978- anche in quanto diritto inviolabile della personalità che trova una diretta copertura costituzionale ex artt. 2 e 13 della Costituzione.
Quel che assume quindi rilevanza, è il riverberarsi della carenza di informazioni successive all'intervento, in termini di lesione della libertà di autodeterminazione e al concepimento consapevole.
Il paziente deve comunque esser messo in condizioni di poter effettuare scelte consapevoli, ove correttamente ed idoneamente informato, e quindi di poter assumere idonee iniziative dopo l'intervento -nel caso, utilizzo di metodi contraccettivi-
Al riguardo va rilevato che -per quanto desumibile da molteplici pronunce della S.C.
(Cass., n. 20984/2012; n. 26827/2017; n. 7248/2018; n. 9053/2018; n.
9807/2018; n. 9179/2018; n. 16336/2018; n. 3992/2019)- il paziente deve essere
Pagina 9 idoneamente informato, per adottare scelte consapevoli, e valutare i rischi prevedibili, - compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili-.
E' quindi la violazione dell'obbligo informativo, che incide direttamente -cfr. Cass. civ. sez. III, 29/01/2018, n.2070- sulla lesione della libera determinazione ad una procreazione cosciente e responsabile.
Va inoltre considerato che, la consapevolezza di essere stata sterilizzata e di non poter più concepire in modo naturale, ha esposto la al rischio di una ulteriore CP_2 gravidanza, che si è nuovamente verificata.
Quel che qui comunque assume rilevanza, ai fini della valutazione del caso, ed anche della completezza delle informazioni da fornire al paziente, è che l'evento “nascita indesiderata” sia correlabile alla prestazione sanitaria, anche in termini informativi.
Tanto perché la possibile verificazione, -comunque nota nella letteratura medica e, come tale, anche prevedibile, ancorché quale conseguenza di bassa frequenza statistica- non risulta esser stata rappresentata alla non avendo consentito di compiere CP_2 le correlate scelte al riguardo.
Vanno considerati gli effetti successivi all'intervento in termini di sorpresa, impreparazione e maggiore afflittività, dovendosi considerare le sofferenze di carattere morale derivatene.
In definitiva ciò che nella specie rileva, è la verifica unitaria della violazione degli obblighi informativi, e del pregiudizio al diritto di autodeterminazione, oltre che la mancanza di riscontri sulla correttezza dell'intervento de quo.
Quanto ai riflessi pregiudizievoli conseguentemente risarcibili, occorre considerare che l'evento lesivo derivante dal deficit informativo, che non determini la lesione del diritto alla salute, è risarcibile -in quanto violativo del diritto all'autodeterminazione- sul piano puramente equitativo.
Il pregiudizio rilevante sul piano risarcitorio, è quindi riscontrabile nelle sofferenze del tutto presumibilmente derivate dall'inattesa gravidanza, della sorpresa, impreparazione,
e maggiore afflizione per i genitori;
conseguenze pregiudizievoli tanto più presumibili e tanto più rilevanti quanto a danno risarcibile, quanto meno prevedibile poteva considerarsi la situazione sopravvenuta, da parte del soggetto (la non CP_2 informato.
Per quanto innanzi può ritenersi fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico. Co
Tanto poiché la appellante non ha provato di aver fornito al paziente adeguata e completa informazione anche sulle possibili evenienze successive all'intervento -peraltro non essendovi prova che sia stato correttamente eseguito-.
I relativi riflessi di danno sono stati oggetto di liquidazione da parte del Tribunale.
Sulla quantificazione di specie non sono state mosse specifiche censure, potendo quindi ritenersi congrua la stima data al riguardo, sorretta peraltro da idonea argomentazione, come in precedenza analiticamente riportata.
Quel che invece si lamenta dai , è il mancato riconoscimento dei Controparte_4 danni da violazione del consenso informato, oggetto di appello incidentale.
Pagina 10 Occorre in merito considerare che i relativi riflessi dannosi, in quanto incidenti sulla libertà di autodeterminazione della devono ritenersi compresi nei correlati CP_2 danni già liquidati, essendo la acquisizione del consenso informato, condizione presupposta rispetto alla possibilità di esercitare le scelte consapevoli del soggetto leso,
e dovendo quindi procedersi, in caso di riscontrata lesione, alla valutazione unitaria dei relativi riflessi risarcitori, onde evitare duplicazioni nella liquidazione.
Va peraltro considerato che la richiesta risarcitoria formulata dagli odierni appellati, è stata basata -come desumibile dalle deduzioni, ed in particolare dalle richieste formulate in prime cure- sulla lesione della libertà e diritto di autodeterminazione, non essendo ravvisabili richieste specificamente ancorate alla violazione degli obblighi di consenso informato.
Ed ancora che il Giudice di prime cure ha, nella liquidazione dei danni, tenuto conto dei vari profili e risvolti pregiudizievoli (errore medico accertato, età della gravità CP_2 della lesione del diritto alla autodeterminazione, inconsapevolezza della fallibilità dell'intervento di sterilizzazione tubarica, conseguenze e rischi per la vita dell'attrice) quantificando i danni in via equitativa, e facendo riferimento alle previsioni delle tabelle del Tribunale di Milano sulla violazione del consenso informato.
L'appello incidentale sul punto si appalesa quindi infondato.
Passando poi alla valutazione concernente la questione del riconoscimento dei danni Con per il mantenimento dei figli minori, contestata dalla per assenza di riconducibilità causale all'intervento de quo, e per non esser suscettibile comunque di riconoscimento tale posta di danno -essendo anche contestato l'erroneo computo (perché ricondotto sino all'età di 23 anni, individuata per il raggiungimento della indipendenza economica)-, va considerato che il Tribunale ha ritenuto fondata tale richiesta, essendo la gravidanza nella specie intervenuta nonostante la chiusura delle tube, e sempre senza l'acquisizione del consenso e l'informazione sui relativi rischi.
Va al riguardo considerato che in caso di gravidanza indesiderata riconducibile a colpa medica, è risarcibile in via equitativa il danno patrimoniale costituito dalle spese che i genitori dovranno accollarsi per il mantenimento del figlio sino al raggiungimento per quest'ultimo dell'indipendenza economica, essendo tali spese conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medico, e non potendo essere ritenute prevedibili;
tanto perché sia la madre, ed anche il padre, diventano genitori senza essersi autodeterminato in tal senso.
La nascita di un figlio comporta quindi delle spese, che è necessario affrontare per il suo mantenimento e la sua educazione, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Tanto integra un danno risarcibile, riferito all'ammontare delle spese che i due genitori devono accollarsi, per le suddette causali, fino alla indipendenza economica del figlio.
E' la S.C. che conferma la risarcibilità di tale danno, danno conseguenza che è individuato in tutte quelle "negative ricadute esistenziali" che si verificano sui genitori
(Cassazione civile sez. III, 29/01/2018, n.2070) in caso di nascita indesiderata.
Va osservato peraltro che tale danno ha natura di danno non patrimoniale, ma la sua liquidazione è ancorata ad un parametro oggettivo con riferimento alle conseguenze
Pagina 11 patrimonialmente valutabili, che sono ricadute sui genitori e cioè gli oneri di mantenimento del figlio.
L'aver dato alla luce i figli, deve ritenersi quindi l'effetto della gravidanza non oggetto di scelta consapevole, ed indotta dalla inefficacia dell'intervento di sterilizzazione, e della mancanza di conoscenza dalla dei relativi rischi (di nuova gravidanza). CP_2
Quanto alla scelta della di non interrompere la gravidanza, specificamente CP_2 Con contestata dalla va considerato che trattatasi di scelta etico-morale-religiosa, quindi insindacabile, che non elide e non esclude la responsabilità, così come individuata, nell'induzione -per le ragioni già esposte- di una gravidanza non programmata e non voluta.
Le conseguenze al riguardo, devono ritenersi concernenti la riconducibilità della nascita dei due figli gemelli, alla gravidanza che la non aveva scelto di avere, e che, CP_2 non essendo stata informata (non vi è prova, si ribadisce, in tal senso) sui relativi rischi, non ha potuto evitare con appositi metodi contraccettivi.
Va quindi considerato che alla mancanza dell'informativa, ed alla rilevata erroneità nell'esecuzione dell'intervento, è conseguito lo stato di gravidanza, e quindi il parto gemellare, che ha comportato e comporta la conseguente necessità del mantenimento dei figli che la avendo comunque preso cognizione della avvenuta CP_2 sterilizzazione, non immaginava di dover avere.
E' quindi ravvisabile il nesso causale tra necessità di mantenimento, e gravidanza della e successivo parto. CP_2
Corretto può quindi ritenersi quanto ritenuto dal Giudice di prime cure sulla necessità di fare conseguentemente fronte alle spese per crescita e cura.
Anche la parametrazione degli importi -alla somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio-, e fino alla raggiunta autonomia economica, è condivisibile, così come l'individuazione della età per il raggiungimento di tale autonomia. Con
Va al riguardo osservato che, pur essendovi stata censura sul punto dalla può ritenersi che l'indicazione dell'età di 23 anni data in prime cure, si appalesa idonea, posto che l'autonomia economica non si raggiunge, secondo l'id quod plerumque accidit, per il solo compimento della maggiore età, dovendo esser valutati i tempi necessari per terminare i percorsi di studio e per ottenere un lavoro stabile.
Neppure può esser accolta la richiesta di incremento delle somme per mantenimento, formulata con l'appello incidentale.
Ed infatti, a prescindere dalla ininfluenza delle condizioni di salute dei gemelli -in quanto non riconducibili alle questioni oggetto di controversia, ma ad altri profili e valutazioni su responsabilità che non sono oggetto della presente decisione- va considerato che oggetto di riconoscimento ai fini del mantenimento, deve essere l'importo adeguato che si reputa necessario per le spese di cura ed assistenza per un minore.
La dedotta circostanza che la somma mensile riconosciuta, non sia in linea con quanto deciso da altra giurisprudenza di merito, non appare probante al riguardo, essendo la determinazione data in prime cure, conforme ai parametri del mantenimento riconosciuti per i figli minori e non indipendenti economicamente, e supportata da idonea
Pagina 12 motivazione.
L'appello incidentale sul punto dev'essere rigettato.
Analoga decisione va assunta sulle altre richieste oggetto della impugnazione incidentale.
Ed infatti i CCttuu incaricati, non hanno riscontrato alcun pregiudizio in termini di danno biologico, e per le ripercussioni psico-fisiche che la ha dedotto di aver CP_2 subito a seguito della gravidanza indesiderata.
Non essendo documentati e né rilevati dai consulenti incaricati i riflessi di danno lamentati, e non potendo la condizione di gravidanza integrare tali riflessi, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei relativi danni.
Neppure quanto dedotto sulla questione dello “scambio d'organo” con legamento di altri organi al posto delle tube, asseritamente oggetto di rilievo dal Ctu dott. può Per_3 ritenersi utile allo scopo;
tanto posto che è stata indicata una mera ipotesi e possibilità in tal senso, che non trova quindi riscontro al fine di poter individuare la lesione in termini di danno biologico.
Al rigetto di entrambi gli appelli consegue la compensazione delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Consegue anche la dichiarazione dei soccombenti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 688/2023, del 22/4/2023, del Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa le spese;
- Dichiara che la è tenuta a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di CP_3 contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115;
- Dichiara che e , sono tenuti a pagare, in Controparte_1 Controparte_2 solido, all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data
3/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Emma Manzionna
Pagina 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Emma MANZIONNA Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo r.g. 740/2023 affari contenziosi civili, tra
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, rappresenta e difesa dall'avv. Ugo Patroni Griffi
-appellante-
c/
e , rappresentati e difesi dagli Controparte_1 Controparte_2
avv.ti Alessandro Sorrenti e Clara Dipaola
---appellato-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_2 CP_2
convenivano, innanzi al Tribunale di Trani, la , e deducendo:
[...] CP_3
- che in occasione della nascita della terza figlia, la si trovava, in data CP_2
25/4/2010, in ricovero presso l'Ospedale di Barletta, nel reparto di ostetricia- ginecologia:
- che all'atto dell'intervento con taglio cesareo, si constatava “rottura dell'utero” e
“grave rischio per una eventuale gravidanza successiva”
- che “sentiti i parenti”, gli operatori “eseguivano intervento chirurgico di sterilizzazione tubarica”;
- che, circa due anni dopo rispetto all' intervento, l'attrice rimaneva comunque incinta;
- che essendo la fermamente contraria all'aborto, decideva nonostante le CP_2
Pagina 1 precarie condizioni di salute, e l'elevato rischio per la nuova gravidanza -ed anche le precarie condizioni economiche familiari-, di portare a termine la gravidanza gemellare;
- che in data 25/6/2012, venivano alla luce due gemelli, nati pretermine, che risultavano poi affetti da “ritardo globale delle acquisizioni, con difficoltà della deambulazione e della coordinazione motoria, linguaggio espressivo poverissimo, linguaggio ricettivo adeguato ma relativo a concetti basilari” e tanto proprio a causa delle “precarie condizioni di salute cui l'attrice ha affrontato l'intera gravidanza”,
e contestando la responsabilità per l' inefficacia dell'intervento di sterilizzazione chiedevano di condannare l' “a) al pagamento in favore della CP_3 CP_2
a titolo di danno biologico per essersi sottoposta a intervento di sterilizzazione
[...] poi rivelatosi inefficace, della somma di € 30.000 ovvero nella diversa somma che l'adito
Giudicante riterrà equo e di giustizia, anche a seguito di espletanda CTU medica;
b) al pagamento in favore dei coniugi della somma di € 30.000 ovvero nella Controparte_4 diversa somma che l'adito Tribunale riterrà equo e di giustizia a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante;
c) al pagamento in favore dei coniugi e Parte_2
quali genitori esercenti la potestà sui minori e Controparte_2 Persona_1
della somma di € 20.000 ovvero nella diversa somma che l'adito Persona_2
Tribunale riterrà equo e di giustizia anche a seguito di espletanda CTU medica a titolo di danno biologico subito dai minori;
d) al pagamento in favore dei coniugi Parte_2
e a titolo di risarcimento del danno patrimoniale inteso quale Controparte_2 lesione del diritto di ordine costituzionale alla autodeterminazione della propria esistenza
e alla completa libertà nella determinazione in merito alla scelta della procreazione della somma di € 30.000 ovvero nella misura che l'adito Giudicante reputi equo e di giustizia da liquidarsi in via equitativa;
e) al pagamento in favore dei coniugi e Parte_2
in ragione dei maggiori oneri correlati al mantenimento dei minori Controparte_2 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, della complessiva somma di € 207.000 ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia”, con vittoria delle spese e compensi di causa”. Con
La costituendosi, contestava la domanda, e la responsabilità addebitata al personale dell'Ospedale di Barletta, sostenendo che la possibilità di inefficacia della occlusione tubarica a scopo contraccettivo, non era evento raro, essendo comunque noto all'attrice, informata al riguardo;
si contestava anche la mancanza di nesso causale tra l'intervento di sterilizzazione e danni lamentati, rilevando esser stata la stessa attrice, pur consapevole dei rischi e dei pareri medici al riguardo, a voler portare avanti la gravidanza.
Ed ancora che non fosse ravvisabile alcun nesso con il ritardo neonatale constatato per i gemelli, e che non potesse esser riconosciuto alcun danno per il mantenimento dei figli, peraltro quantificato in maniera eccessiva.
All'esito dell'istruttoria, svoltasi con prova testi e due ctu, il Tribunale emetteva, la sentenza n. 688/2023 -del 22/4/2023- con la quale così disponeva:
“
1. accoglie la domanda formulata dagli attori per quanto di ragione e, per effetto condanna la in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro CP_3
Pagina 2 tempore:
- al pagamento in favore di e della somma di € Parte_2 CP_2 CP_2
15.000,00 ciascuno oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri sopra esposti;
- al pagamento della somma complessiva di € 138.000,00 in favore di entrambi gli attori
(nella misura di euro 69.000,00 ciascuno) per il titolo e la causale di cui sopra, oltre interessi rivalutazione secondo i criteri sopra esposti;
- rigetta ogni altra domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU già liquidate con separati decreti;
- condanna l' convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese e del CP_5 compenso di giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 14.000,00, già aumentata in considerazione del fatto che i difensori hanno assistito più parti aventi la stessa posizione processuale, oltre ad € 1.241,00 a titolo di borsuali ed al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge;
”
Il Tribunale, ritenendo non esser stata fornita, a fronte del dedotto inadempimento riferito alla inefficacia dell'intervento di sterilizzazione subìto dalla la prova CP_2 liberatoria, valorizzava le considerazioni svolte dal Ctu officiato, richiamando ampi passi della relazione peritale, nella quale era stato constatato che la non aveva CP_2 rilasciato il consenso informato nella specie -pur essendo stati interpellati i parenti al riguardo-, e che non era a conoscenza né delle informazioni sulla esecuzione tecnica dell'intervento di sterilizzazione, né dei rischi di fallimento riportati in letteratura, pur avendo dato consenso postumo all'intervento de quo.
Veniva poi considerato -riproducendo pedissequamente quanto affermato dal Ctu dott.
che l'ipotesi più probabile dell'insuccesso dell'intervento, fosse l'utilizzo di una Per_3 tecnica inappropriata o imperfetta per l'occlusione tubarica, oppure quella dello scambio di organo, potendosi ragionevolmente escludere sopraggiunti “esiti di ricanalizzazione”.
Ed ancora che la acquisita consapevolezza, sulla scorta dell'intervento di occlusione delle tube, di esser stata sterilizzata, aveva inciso sulla libertà, per la di CP_2 determinazione nel disporre del proprio corpo, essendo comunque sopravvenuta la nuova gravidanza.
Si riteneva quindi la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa individuata, e le conseguenze patite per la gravidanza indesiderata, stante la configurabilità della violazione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, espressione della libertà di autodeterminazione, pur essendo stata manifestata la contrarietà all'aborto da parte dalla ed essendovi consapevolezza della medesima, dei rischi e dei relativi CP_2 aggravi familiari -anche economici-.
I correlati danni venivano quantificati in via equitativa, e comunque con riferimento a quanto previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano sulla violazione del consenso informato, e liquidati ad entrambi i genitori, tenendo conto dell'errore medico accertato, dell'età della della gravità della lesione del diritto alla autodeterminazione, CP_2 nascente dalla inconsapevolezza della fallibilità dell'intervento di sterilizzazione tubarica;
ed ancora, delle conseguenze e rischi per la vita dell'attrice -a seguito della quarta gravidanza inaspettata- e delle ulteriori conseguenze per i due genitori, viste anche le
Pagina 3 condizioni economiche della famiglia, e l'ulteriore aggravio per la nascita dei due gemelli.
Si riteneva insussistente il danno biologico, per quanto chiarito al riguardo dal Ctu sulla inconfigurabilità dei relativi riflessi nella condizione di gravidanza.
Così come insussistente veniva ritenuto il pregiudizio per avere la gravidanza impedito alla di inserirsi nel mondo del lavoro;
tanto in mancanza di prova, e per essere CP_2 la richiesta anche connotata da genericità.
Infondata si considerava la richiesta di riconoscimento del danno biologico per i gemelli, per mancanza del nesso eziologico tra erroneo intervento di chiusura delle tube, e pregiudizi patiti dai gemelli, ed essendo le relative questioni attinenti a differenti profili - rispetto a quelli oggetto di controversia- di responsabilità professionale.
Non si riconoscevano danni per la violazione del consenso informato.
Fondata si riteneva la richiesta di risarcimento per il mantenimento dei figli gemelli, per il costo da sostenere per la crescita e cura, parametrando gli importi alla somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio, e fino alla raggiunta autonomia economica. Co
Proponeva appello la chiedendo la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto delle richieste degli originari attori.
Si contestava:
I) L'erroneo accertamento del nesso di causalità. L'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti. La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 n. 4) c.p.c. Il mancato svolgimento del giudizio controfattuale. La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e
2697 c.c. in relazione all'accertamento del nesso causale.
Lamentando esser state criticamente recepite le valutazioni della ctu, senza affatto Co valutare né quanto dedotto nelle difese della né quanto sostenuto nelle osservazioni del Ctp, non rendendo motivazione al riguardo.
In particolare si deduceva doversi ritenere fatto notorio, il rischio di inefficacia dell'intervento de quo, e prescindente dalle condotte dei sanitari, non essendovi comunque prova sulla erronea esecuzione dell'intervento, e sulla violazione dei canoni di diligenza e prudenza.
Ed ancora si rilevava che, secondo quanto desumibile dalla letteratura di settore, “il tempo di comparsa della nuova gravidanza della IG.ra (a oltre 1 anno dal CP_2 taglio cesareo) -era- perfettamente in linea con i tempi di una ricanalizzazione tubarica nei casi di fallimento della tecnica anche perfettamente eseguita”
Veniva poi contestato non esser stato assolto l'onere probatorio, gravante sugli attori, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra condotta dei medici, e danni lamentati, e non esser stato formulato alcun apposito giudizio probabilistico, né un idoneo giudizio controfattuale.
Ed ancora che il Giudice avrebbe dovuto valutare la fattispecie ex post, ed alla stregua di tutte le risultanze in atti, e non solo della richiamata ctu;
e che occorreva verificare se comunque vi fosse concorrenza di cause atte a determinare l'evento, o se una possibile condotta differente dei medici avrebbe potuto evitare i danni.
Si asseriva non esser ravvisabile alcuna prova a sostegno della dedotta violazione degli obblighi di diligenza e prudenza nell' esecuzione dell'intervento, sostenendo doversi
Pagina 4 escludere la sussistenza del nesso di causalità
II) La violazione dell'obbligo di informazione. La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 246, 115 e 116 c.p.c. La erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Per non aver il Tribunale valutato correttamente le risultanze istruttorie, erroneamente ritenendo che la non fosse a conoscenza dei rischi di insuccesso, e finanche CP_2 che alla stessa fosse stata garantita l'impossibilità di una nuova gravidanza.
Al riguardo si contestava l'inattendibilità del teste , in quanto stretto parente Tes_1 della quindi sostenendo non esser stata valutata in comparazione la CP_2 testimonianza del direttore della U.O. dell'ospedale di Barletta, dott. , il quale Per_4 riferiva che i medici che effettuarono l'intervento, evidenziarono alla che lo CP_2 stesso non garantiva una protezione contraccettiva al 100%.
Da quanto innanzi si faceva discendere la inconfigurabilità della lesione della libertà/diritto alla autodeterminazione e procreazione cosciente, deducendo inoltre che le relative conseguenze in termini di danno, dovevano essere oggetto di apposita dimostrazione.
III) Erronea valutazione sui riflessi di danno patrimoniale, riferito al diritto al mantenimento dei figli
Per aver il Giudice di prime cure, del tutto omesso di verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il preteso danno per il mantenimento della prole, e non aver tenuto conto che la aveva autonomamente assunto la decisione di CP_2 portare a termine la quarta gravidanza, nonostante i chiari e percepibili rischi, e la condizione economica precaria della famiglia.
Si deduceva inoltre l'irrisarcibilità di tale danno, non integrando la nascita di un figlio indesiderato, la lesione di un interesse giuridicamente tutelato, in quanto non incidente sulla salute fisico-psichica della donna.
Veniva anche contestata la quantificazione data per tale danno, anche per quanto ritenuto con riferimento all'età (di 23 anni) individuata per il raggiungimento della indipendenza economica.
IV) Erronea condanna alle spese
Dovendo ritenersi, per quanto contestato, la soccombenza delle controparti
Si formulava richiesta di rinnovo della ctu.
Gli appellati, costituendosi, contestavano quanto ex adverso dedotto e richiesto, instando per il rigetto dell'appello.
Proponevano anche appello incidentale chiedendo di:
- “condannare la al pagamento in favore della Capuano della CP_3 CP_2 ulteriore somma di €. 20.000,00 ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia, derivante dalla lesione del suo diritto di autodeterminazione, conseguenza dell'omessa acquisizione del consenso informato che le ha cagionato un sicuro pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo;
- “condannare la al pagamento in favore della della CP_3 Controparte_2 somma di €. 30.000,00 ovvero alla diversa somma ritenuta equa e di giustizia anche in
Pagina 5 via equitativa, derivante dal danno biologico subito dalla stessa in conseguenza della Con negligente ed imperita condotta posta in essere dai sanitari della appellata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo;”
- “condannare agli odierni istanti, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal mantenimento dei minori, la somma mensile di €. 375,00 per ciascun minore, pari ad €. 103.500,00, pertanto per entrambi i figli risulta determinato in complessivi €. 207.000,00 (€. 103,500 * 2), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento al soddisfo”.
A fondamento di tali richieste, deducevano:
a) L'erroneità della decisione sul mancato riconoscimento del danno per lesione del consenso informato
Contestando che la avesse mai dichiarato che “si sarebbe sottoposta CP_2 comunque all'intervento di sterilizzazione tubarica, anche laddove fosse stata preventivamente informata”, e sostenendo che la suddetta aveva solo preso atto, dopo l'intervento, della avvenuta chiusura delle tube;
ed ancora che ove resa edotta del rischio di insuccesso della sterilizzazione tubarica la avrebbe potuto scegliere di CP_2 ricorrere solo all'uso dei contraccettivi.
b) L'erroneità della decisione sul mancato riconoscimento del danno biologico
Deducendo di aver subito, a seguito della gravidanza indesiderata, notevoli ripercussioni psicofisiche;
ed ancora che, dalla Ctu a firma del dott. emergeva un possibile Per_3
“scambio di organo” con occlusione legamento di altri organi al posto della tuba, e conseguente danno biologico risarcibile.
c) Incongrua liquidazione dei danni per il mantenimento dei figli
Per non avere il Tribunale valorizzato Tribunale la disabilità che affligge entrambi i figli,
e comunque riferita a parametri non in linea con quelli utilizzati dalla giurisprudenza in materia.
*********************************
Entrambi gli appelli, principale ed incidentale, devono ritenersi infondati. Con
Va, quanto all'appello della considerato che il Tribunale, ritenendo la erroneità dell'intervento di chiusura delle tube della e rilevando la mancanza CP_2 dell'acquisizione del consenso informato, ha riconosciuto, stante la gravidanza sopravvenuta successivamente, la violazione della libertà di autodeterminazione per la predetta, e per non essere la stata edotta dei rischi di una successiva CP_2 gravidanza.
E' stato, quindi, riconosciuto il risarcimento dei conseguenti danni a favore di entrambi i coniugi, ed anche per le somme di spettanza per il mantenimento dei figli nati dopo il suddetto intervento, rigettando le ulteriori richieste. Con
La ha lamentato in sintesi:
- L'erroneo accertamento del nesso di causalità, e la mancata valutazione di Co quanto dedotto nelle difese della e sostenuto nelle osservazioni del Ctp:
- La mancanza di prova sulla erroneità nell' esecuzione dell'intervento,
- La carenza di valutazioni in termini probabilistici, e di idoneo giudizio controfattuale.
Pagina 6 - La notorietà del rischio di inefficacia dell'intervento de quo;
- La mancata valutazione dei riscontri sull'avvenuta informazione nei confronti della Capuano, e la conoscenza, dalla medesima, dei rischi di insuccesso;
- L'erronea valutazione sui riflessi di danno patrimoniale, riferito al diritto al mantenimento dei figli, per assenza del nesso causale con l'intervento de quo, sostenendo l'irrisarcibilità di tale danno, e contestando anche la quantificazione data, in quanto riferita all'inidonea individuazione dell'età (di 23 anni) per il raggiungimento della indipendenza economica.
Occorre esaminare congiuntamente tutti i richiamati motivi, tranne l'ultimo riferito al danno per mantenimento dei figli.
Va quindi considerato che, pacificamente emerge dalle risultanze in atti, che la sterilizzazione tubarica della risulta esser stata effettuata senza acquisire il CP_2 preventivo consenso della paziente.
Tanto è incontrovertibile, posto che non è in contestazione che i sanitari che procedettero alla chiusura delle tube, si rivolsero ai familiari della non CP_2 acquisendo alcun consenso dalla medesima.
Occorre poi considerare che non vi è traccia documentale in atti, non solo della acquisizione del consenso preventivo, ma anche su apposite informazioni date alla sul rischio di nuova gravidanza -e sulla relativa necessità di ricorrere CP_2 comunque, a metodi contraccettivi- dopo la chiusura delle tube.
Non vi è affatto prova in merito, né le dichiarazioni rese dal dott. , direttore Per_4 Con della U.O. della possono costituire idoneo riscontro in tal senso, posto che il medesimo ha solo ipotizzato che la fosse stata appositamente informata, senza CP_2 avere conoscenza diretta al riguardo.
Quanto alla ritenuta erroneità della tecnica di esecuzione dell'intervento, va considerato che, posto che tale intervento è volto ad evitare che il soggetto che lo subisce possa avere altri figli, il constatato e successivo stato di gravidanza, induce già ex se a desumere che l'intervento possa non esser ben riuscito, e che quindi possano essersi verificati dei problemi nella relativa esecuzione.
Va comunque considerato che le doglianze dei , attengono alla Controparte_4 lesione della libertà di autodeterminazione, oltre che alla erroneità della esecuzione dell'intervento.
Per tale ultimo profilo, gli attori hanno allegato l'inadempimento riferito alle prestazioni Con sanitarie, inadempimento rispetto al quale doveva essere la convenuta a fornire la relativa prova liberatoria, che nella specie non è dato ravvisare.
L'insuccesso dell'intervento, desumibile dalla intervenuta nuova gravidanza della non può peraltro, ed alla stregua della valutazione in chiave di preponderanza CP_2 probabilistica, esser riconducibile ai normali rischi di ricanalizzazione delle tube, così Con come sostenuto dalla
Le relative percentuali di rischio, così come prospettate dall'Azienda appellante, risultano esser molto contenute, non essendo quindi affatto facile o probabile che una donna sottoposta alla chiusura delle tube, possa trovarsi poi in stato di gravidanza. Con
Peraltro, per poter ipotizzare e valorizzare l'assunto della dovrebbe esser valutata
Pagina 7 la correttezza della tecnica utilizzata per l'intervento, e la corretta esecuzione che, oltre Con ad esser provata dalla doveva esser constatata dai tecnici incaricati in corso di causa.
Ebbene, entrambi i CCttuu officiati hanno al riguardo rilevato palesi carenze nella cartella clinica -carenze che certo non possono andare a detrimento del paziente-e nella sezione della stessa dedicata alla descrizione dell'intervento chirurgico;
è stato dai
CCttuu rilevato che in cartella risulta esser stato solo indicato “si ritiene di eseguire
l'occlusione tubarica”, senza fornire chiarimenti sulla relativa tecnica;
non risultano esser indicati ulteriori dettagli, e non è neppure disponibile una descrizione accurata delle tube -e durante l'esecuzione del quarto taglio cesareo-; non è stata peraltro osservata e descritta alcuna fistola tubo–peritoneale.
In particolare va rilevato che il Ctu dott. ha chiarito che in assenza di una Per_3 descrizione della tecnica utilizzata, e mancando anche la descrizione dello stato delle tube, -pur non potendo concludere in modo assoluto, e su base esclusivamente ipotetica, che sia avvenuta la ricanalizzazione tubarica, o che vi sia stata l'erroneità della esecuzione dell'intervento-, assume rilevanza, ai fini della ravvisabilità più probabile della ricanalizzazione spontanea e per quanto riportato dalla letteratura scientifica al riguardo, il tempo trascorso tra sterilizzazione e l'avvenuto concepimento.
Si è quindi affermato che un concepimento avvenuto nel medio-lungo periodo dopo una procedura di sterilizzazione, deporrebbe più per la bontà della tecnica e ricanalizzazione spontanea.
Invece, un concepimento avvenuto nel breve periodo, come verificatosi nel caso di specie, sarebbe suggestivo di “esecuzione di tecnica imperfetta o di scambio d'organo”.
Essendo quindi il concepimento della avvenuto nel breve periodo -dopo la CP_2 sterilizzazione- si è ritenuto più probabile che la tecnica utilizzata per l'occlusione tubarica sia stata inappropriata o imperfetta, ovvero che vi sia stato uno scambio di organo, comunque riconducibile ad un errore nella tecnica operatoria.
Essendo, per quanto evidenziato dal perito, la ricanalizzazione avvenuta nel breve periodo, deve ritenersi più probabile che la condotta dei medici sia stata carente nell'esecuzione dell'intervento de quo.
Va ancora considerato -e per quanto affermato da entrambi i CCttuu- che l'intervento di specie non era peraltro improcrastinabile, non essendovi alcun pericolo di vita.
Ci sarebbe, pertanto, stata la possibilità di dare adeguata informazione alla paziente sulla tecnica, sulle alternative contraccettive e sulla non reversibilità della procedura stessa, anziché chiedere il consenso ai parenti della CP_2
Tale ultima non è stata edotta, come sopra già rilevato, della possibilità e della misura dei fallimenti riportati in letteratura.
Può pertanto desumersi che quanto innanzi, abbia comportato la conseguente lesione del diritto di autodeterminazione della non avendo la medesima potuto CP_2 scegliere se usare metodi contraccettivi, ed essendo comunque risultata nuovamente gravida, pur essendo l'intervento volto ad evitare tale evenienza.
Quanto innanzi è quindi riconducibile sia alla mancanza di apposite precisazioni e comunicazioni in fase successiva alla chiusura delle tube, sia ai rilevati vizi nella
Pagina 8 esecuzione dell'intervento, che hanno inciso, in termini pregiudizievoli, sul diritto all'autodeterminazione della CP_2
Va al riguardo rilevato che (Cassazione civile sez. III, 12/06/2023, n.16633)
“Un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.
La non corretta esecuzione dell'intervento, va quindi valutata unitamente al risvolto della carenza informativa.
Occorre prendere inoltre atto che (Cassazione civile sez. III, 26/08/2020, n. 17806) “Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito "secundum legem artis", ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato” -o, come riscontrabile nel caso di specie, per la carenza informativa anche in fase successiva all'intervento-, “dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale”.
Nella fattispecie de qua, quel che si constata è la incidenza sulla libertà di autodeterminazione, anche alla stregua delle omesse informazioni post-intervento, oltre che per l'erroneità dell'intervento di chiusura delle tube.
Tanto induce a ritenere in chiave presuntiva, e visto quanto accaduto per la successiva gravidanza, che la avrebbe potuto -ove informata della possibilità di nuove CP_2 gravidanze- optare per ulteriori metodi -contraccettivi- per evitare la gravidanza de qua.
D'altronde la responsabilità, come ritenuto in prime cure, è ravvisabile laddove, per errore medico, sia insorta una gravidanza indesiderata, comportando tale errore -come quello valutato nel caso di specie- la lesione del diritto di decidere liberamente, e sulla base di valutazioni assolutamente personali ed insindacabili, se diventare o meno ancora genitore;
tanto perché il diritto alla procreazione è cosciente e responsabile -art. 1 l. 194 del 1978- anche in quanto diritto inviolabile della personalità che trova una diretta copertura costituzionale ex artt. 2 e 13 della Costituzione.
Quel che assume quindi rilevanza, è il riverberarsi della carenza di informazioni successive all'intervento, in termini di lesione della libertà di autodeterminazione e al concepimento consapevole.
Il paziente deve comunque esser messo in condizioni di poter effettuare scelte consapevoli, ove correttamente ed idoneamente informato, e quindi di poter assumere idonee iniziative dopo l'intervento -nel caso, utilizzo di metodi contraccettivi-
Al riguardo va rilevato che -per quanto desumibile da molteplici pronunce della S.C.
(Cass., n. 20984/2012; n. 26827/2017; n. 7248/2018; n. 9053/2018; n.
9807/2018; n. 9179/2018; n. 16336/2018; n. 3992/2019)- il paziente deve essere
Pagina 9 idoneamente informato, per adottare scelte consapevoli, e valutare i rischi prevedibili, - compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili-.
E' quindi la violazione dell'obbligo informativo, che incide direttamente -cfr. Cass. civ. sez. III, 29/01/2018, n.2070- sulla lesione della libera determinazione ad una procreazione cosciente e responsabile.
Va inoltre considerato che, la consapevolezza di essere stata sterilizzata e di non poter più concepire in modo naturale, ha esposto la al rischio di una ulteriore CP_2 gravidanza, che si è nuovamente verificata.
Quel che qui comunque assume rilevanza, ai fini della valutazione del caso, ed anche della completezza delle informazioni da fornire al paziente, è che l'evento “nascita indesiderata” sia correlabile alla prestazione sanitaria, anche in termini informativi.
Tanto perché la possibile verificazione, -comunque nota nella letteratura medica e, come tale, anche prevedibile, ancorché quale conseguenza di bassa frequenza statistica- non risulta esser stata rappresentata alla non avendo consentito di compiere CP_2 le correlate scelte al riguardo.
Vanno considerati gli effetti successivi all'intervento in termini di sorpresa, impreparazione e maggiore afflittività, dovendosi considerare le sofferenze di carattere morale derivatene.
In definitiva ciò che nella specie rileva, è la verifica unitaria della violazione degli obblighi informativi, e del pregiudizio al diritto di autodeterminazione, oltre che la mancanza di riscontri sulla correttezza dell'intervento de quo.
Quanto ai riflessi pregiudizievoli conseguentemente risarcibili, occorre considerare che l'evento lesivo derivante dal deficit informativo, che non determini la lesione del diritto alla salute, è risarcibile -in quanto violativo del diritto all'autodeterminazione- sul piano puramente equitativo.
Il pregiudizio rilevante sul piano risarcitorio, è quindi riscontrabile nelle sofferenze del tutto presumibilmente derivate dall'inattesa gravidanza, della sorpresa, impreparazione,
e maggiore afflizione per i genitori;
conseguenze pregiudizievoli tanto più presumibili e tanto più rilevanti quanto a danno risarcibile, quanto meno prevedibile poteva considerarsi la situazione sopravvenuta, da parte del soggetto (la non CP_2 informato.
Per quanto innanzi può ritenersi fondata la pretesa risarcitoria per il danno non patrimoniale diverso dal danno biologico. Co
Tanto poiché la appellante non ha provato di aver fornito al paziente adeguata e completa informazione anche sulle possibili evenienze successive all'intervento -peraltro non essendovi prova che sia stato correttamente eseguito-.
I relativi riflessi di danno sono stati oggetto di liquidazione da parte del Tribunale.
Sulla quantificazione di specie non sono state mosse specifiche censure, potendo quindi ritenersi congrua la stima data al riguardo, sorretta peraltro da idonea argomentazione, come in precedenza analiticamente riportata.
Quel che invece si lamenta dai , è il mancato riconoscimento dei Controparte_4 danni da violazione del consenso informato, oggetto di appello incidentale.
Pagina 10 Occorre in merito considerare che i relativi riflessi dannosi, in quanto incidenti sulla libertà di autodeterminazione della devono ritenersi compresi nei correlati CP_2 danni già liquidati, essendo la acquisizione del consenso informato, condizione presupposta rispetto alla possibilità di esercitare le scelte consapevoli del soggetto leso,
e dovendo quindi procedersi, in caso di riscontrata lesione, alla valutazione unitaria dei relativi riflessi risarcitori, onde evitare duplicazioni nella liquidazione.
Va peraltro considerato che la richiesta risarcitoria formulata dagli odierni appellati, è stata basata -come desumibile dalle deduzioni, ed in particolare dalle richieste formulate in prime cure- sulla lesione della libertà e diritto di autodeterminazione, non essendo ravvisabili richieste specificamente ancorate alla violazione degli obblighi di consenso informato.
Ed ancora che il Giudice di prime cure ha, nella liquidazione dei danni, tenuto conto dei vari profili e risvolti pregiudizievoli (errore medico accertato, età della gravità CP_2 della lesione del diritto alla autodeterminazione, inconsapevolezza della fallibilità dell'intervento di sterilizzazione tubarica, conseguenze e rischi per la vita dell'attrice) quantificando i danni in via equitativa, e facendo riferimento alle previsioni delle tabelle del Tribunale di Milano sulla violazione del consenso informato.
L'appello incidentale sul punto si appalesa quindi infondato.
Passando poi alla valutazione concernente la questione del riconoscimento dei danni Con per il mantenimento dei figli minori, contestata dalla per assenza di riconducibilità causale all'intervento de quo, e per non esser suscettibile comunque di riconoscimento tale posta di danno -essendo anche contestato l'erroneo computo (perché ricondotto sino all'età di 23 anni, individuata per il raggiungimento della indipendenza economica)-, va considerato che il Tribunale ha ritenuto fondata tale richiesta, essendo la gravidanza nella specie intervenuta nonostante la chiusura delle tube, e sempre senza l'acquisizione del consenso e l'informazione sui relativi rischi.
Va al riguardo considerato che in caso di gravidanza indesiderata riconducibile a colpa medica, è risarcibile in via equitativa il danno patrimoniale costituito dalle spese che i genitori dovranno accollarsi per il mantenimento del figlio sino al raggiungimento per quest'ultimo dell'indipendenza economica, essendo tali spese conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento medico, e non potendo essere ritenute prevedibili;
tanto perché sia la madre, ed anche il padre, diventano genitori senza essersi autodeterminato in tal senso.
La nascita di un figlio comporta quindi delle spese, che è necessario affrontare per il suo mantenimento e la sua educazione, fino al raggiungimento della sua indipendenza economica.
Tanto integra un danno risarcibile, riferito all'ammontare delle spese che i due genitori devono accollarsi, per le suddette causali, fino alla indipendenza economica del figlio.
E' la S.C. che conferma la risarcibilità di tale danno, danno conseguenza che è individuato in tutte quelle "negative ricadute esistenziali" che si verificano sui genitori
(Cassazione civile sez. III, 29/01/2018, n.2070) in caso di nascita indesiderata.
Va osservato peraltro che tale danno ha natura di danno non patrimoniale, ma la sua liquidazione è ancorata ad un parametro oggettivo con riferimento alle conseguenze
Pagina 11 patrimonialmente valutabili, che sono ricadute sui genitori e cioè gli oneri di mantenimento del figlio.
L'aver dato alla luce i figli, deve ritenersi quindi l'effetto della gravidanza non oggetto di scelta consapevole, ed indotta dalla inefficacia dell'intervento di sterilizzazione, e della mancanza di conoscenza dalla dei relativi rischi (di nuova gravidanza). CP_2
Quanto alla scelta della di non interrompere la gravidanza, specificamente CP_2 Con contestata dalla va considerato che trattatasi di scelta etico-morale-religiosa, quindi insindacabile, che non elide e non esclude la responsabilità, così come individuata, nell'induzione -per le ragioni già esposte- di una gravidanza non programmata e non voluta.
Le conseguenze al riguardo, devono ritenersi concernenti la riconducibilità della nascita dei due figli gemelli, alla gravidanza che la non aveva scelto di avere, e che, CP_2 non essendo stata informata (non vi è prova, si ribadisce, in tal senso) sui relativi rischi, non ha potuto evitare con appositi metodi contraccettivi.
Va quindi considerato che alla mancanza dell'informativa, ed alla rilevata erroneità nell'esecuzione dell'intervento, è conseguito lo stato di gravidanza, e quindi il parto gemellare, che ha comportato e comporta la conseguente necessità del mantenimento dei figli che la avendo comunque preso cognizione della avvenuta CP_2 sterilizzazione, non immaginava di dover avere.
E' quindi ravvisabile il nesso causale tra necessità di mantenimento, e gravidanza della e successivo parto. CP_2
Corretto può quindi ritenersi quanto ritenuto dal Giudice di prime cure sulla necessità di fare conseguentemente fronte alle spese per crescita e cura.
Anche la parametrazione degli importi -alla somma mensile di € 250,00 per ciascun figlio-, e fino alla raggiunta autonomia economica, è condivisibile, così come l'individuazione della età per il raggiungimento di tale autonomia. Con
Va al riguardo osservato che, pur essendovi stata censura sul punto dalla può ritenersi che l'indicazione dell'età di 23 anni data in prime cure, si appalesa idonea, posto che l'autonomia economica non si raggiunge, secondo l'id quod plerumque accidit, per il solo compimento della maggiore età, dovendo esser valutati i tempi necessari per terminare i percorsi di studio e per ottenere un lavoro stabile.
Neppure può esser accolta la richiesta di incremento delle somme per mantenimento, formulata con l'appello incidentale.
Ed infatti, a prescindere dalla ininfluenza delle condizioni di salute dei gemelli -in quanto non riconducibili alle questioni oggetto di controversia, ma ad altri profili e valutazioni su responsabilità che non sono oggetto della presente decisione- va considerato che oggetto di riconoscimento ai fini del mantenimento, deve essere l'importo adeguato che si reputa necessario per le spese di cura ed assistenza per un minore.
La dedotta circostanza che la somma mensile riconosciuta, non sia in linea con quanto deciso da altra giurisprudenza di merito, non appare probante al riguardo, essendo la determinazione data in prime cure, conforme ai parametri del mantenimento riconosciuti per i figli minori e non indipendenti economicamente, e supportata da idonea
Pagina 12 motivazione.
L'appello incidentale sul punto dev'essere rigettato.
Analoga decisione va assunta sulle altre richieste oggetto della impugnazione incidentale.
Ed infatti i CCttuu incaricati, non hanno riscontrato alcun pregiudizio in termini di danno biologico, e per le ripercussioni psico-fisiche che la ha dedotto di aver CP_2 subito a seguito della gravidanza indesiderata.
Non essendo documentati e né rilevati dai consulenti incaricati i riflessi di danno lamentati, e non potendo la condizione di gravidanza integrare tali riflessi, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento dei relativi danni.
Neppure quanto dedotto sulla questione dello “scambio d'organo” con legamento di altri organi al posto delle tube, asseritamente oggetto di rilievo dal Ctu dott. può Per_3 ritenersi utile allo scopo;
tanto posto che è stata indicata una mera ipotesi e possibilità in tal senso, che non trova quindi riscontro al fine di poter individuare la lesione in termini di danno biologico.
Al rigetto di entrambi gli appelli consegue la compensazione delle spese di lite, stante la reciproca soccombenza.
Consegue anche la dichiarazione dei soccombenti per il pagamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 688/2023, del 22/4/2023, del Tribunale di Trani, ogni altra istanza, deduzione eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa le spese;
- Dichiara che la è tenuta a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di CP_3 contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115;
- Dichiara che e , sono tenuti a pagare, in Controparte_1 Controparte_2 solido, all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data
3/1/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Emma Manzionna
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