CASS
Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2024, n. 35220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35220 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. NA AR nato a [...] il [...] 2. ER GI nato a [...] il [...] 3. CI AV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
uditi: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi come da requisitoria in atti, nonché l'avvocato Giuseppe Pesce, nell'interesse di CO GI, l'avvocato Mauro Moretti e l'avvocato Gianfranco Bertussi, nell'interesse di OR SS, e l'avvocato Carlalberto Agostino Pirro, nell'interesse di VI IF, i quali hanno chiesto l'accoglimento dell'impugnazione proposta per i rispettivi assistiti;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35220 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2024 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero e dell'appello incidentale proposto da OR SS (in relazione all'imputazione di favoreggiamento descritta al capo F.) - per quel che qui rileva -, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brescia in data 5 maggio 2022, ha affermato la responsabilità di OR SS e VI IF per il delitto (per quest'ultimo aggravato) di cui all'art. 615-ter cod. pen. a loro ascritto al capo H. della rubrica (limitatamente ai fatti dei giorni 16 febbraio 2018 e 16 aprile 2018) e di CO GI per il delitto aggravato di cui all'art. 615-ter cod. pen. a lui ascritto al capo L. e, concesse a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizione e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, oltre al pagamento delle spese processuali;
la Corte di merito ha confermato nel resto la sentenza di primo grado (anche nella parte in cui aveva assolto OR SS dall'imputazione di cui al capo F. perché il fatto non costituisce reato). OR SS, dipendente dell'Agenzia delle entrate, e VI IF, dottore commercialista, sono stati ritenuti responsabili dell'accesso abusivo compiuto dal primo per attingere informazioni relative a soggetti terzi per comunicarle al secondo, che le aveva richieste. CO GI, appartenente alla Guardia di finanza, è stato ritenuto responsabile di aver fatto accesso abusivo al sistema informatico SDI per attingere informazioni sulla sua qualità di indagato per il delitto di corruzione ascritto a NA NO (al capo A. della rubrica). 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dei predetti imputati per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di CO GI ha presentato quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero (che aveva criticato la valutazione delle prove da parte del Tribunale), avrebbe riformato la sentenza assolutoria di primo grado, senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale, sulla scorta di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative - in particolare, la deposizione del teste di polizia giudiziaria TO nonché le dichiarazioni di NA NO e del maresciallo Gargiulo) - cui si è attribuita centralità per disattendere la prospettazione difensiva sulla finalità didattica dell'accesso al sistema informatico. Inoltre, la Corte distrettuale non avrebbe reso la necessaria motivazione rafforzata, qualificando erroneamente il proprio diverso convincimento come la correzione di un errore di diritto. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché difetterebbe la necessaria motivazione rafforzata: difatti, la Corte di appello non avrebbe corretto un errore di diritto del primo Giudice ma avrebbe compiuto un diverso apprezzamento del compendio probatorio, facendo pure 2 riferimento a un dato nuovo rispetto al primo giudizio, ossia le circolari che disciplinano l'attività delle Forze di polizia (non rilevando in senso contrario i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla stessa pronuncia impugnata). 2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto - tenuto conto dei dati pacificamente emersi (elencati nel ricorso) che avevano condotto il primo Giudice a una decisione liberatoria - la Corte di appello ha attribuito al GI il reato perché avrebbe agito in violazione delle circolari vigenti, la cui esistenza è stata tuttavia tratta (senza poi verificarne il contenuto) dalla deposizione del teste TO (il quale, peraltro, aveva erroneamente fondato il divieto di accedere alla banca dati SDI per la verifica della correttezza delle proprie credenziali sul disposto della legge 1 aprile 1981, n. 121). Tanto più che, in ragione dell'assoluzione dall'imputazione favoreggiamento in favore della NO (capo M), sarebbe venuto meno l'elemento che nella prospettazione accusatoria aveva costituito la finalità dell'accesso (ossia la verifica di eventuali indagini a proprio carico per detto reato). 2.1.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine all'illiceità dell'accesso: gli elementi addotti dalla difesa nella memoria presentata al primo Giudice avrebbero dovuto condurre a negare il nesso tra i fatti di favoreggiamento contestati e il detto accesso;
la Corte di appello sarebbe pervenuta a una decisione di condanna per il tramite di un'argomentazione contraddittoria sia rispetto alla condivisione da parte dello stesso Giudice di secondo grado di quanto affermato dal Tribunale, sia perché in contrasto con il compendio probatorio. 2.2. I difensori di OR SS hanno presentato quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe riformato la decisione di primo grado e affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. descritto al capo H. senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonostante anche il Pubblico ministero avesse richiesto l'esame della testimone assistita NA NO ed avesse perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente escluso che ricorressero i presupposti della rinnovazione e, in particolare, negato la decisività della deposizione del teste TO (quantunque il primo Giudice abbia fondato la legittimità della condotta ascritta al SS proprio sulla deposizione del detto teste di polizia giudiziaria e di quelle dei testi a discarico LV DE e NO AN). 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione nella legge penale e il vizio di motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per due soli degli accessi in imputazione (capo H.), limitandosi ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione in diritto del primo Giudice ma senza tener conto degli elementi costitutivi del delitto in contestazione ed in contraddizione con quanto ritenuto dalla stessa Corte per i rimanenti episodi;
il Giudice di appello avrebbe attribuito rilievo alla qualificazione come «personale» della richiesta di informazioni del ricorrente al coimputato VI IF, qualificazione che tuttavia non ha alcuna inerenza con gli elementi costitutivi del delitto, 3 trattandosi in ogni caso di informazioni dovute e quindi corrispondenti agli scopi per i quali era stato conferito il potere di accesso al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate;
in tal modo, dunque, non sarebbe stato rispettato il canone della motivazione rafforzata. 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'aumento per continuazione sulla pena base, determinato nella misura di 15 giorni per ciascuno degli ulteriori due accessi abusivi attribuiti al ricorrente, quantunque egli abbia riportato condanna soltanto per due accessi e, dunque, si sarebbe dovuto operare un solo aumento. 2.2.4. Con il quarto motivo sono stati addotti la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'appello incidentale avente ad oggetto l'imputazione di favoreggiamento descritta al capo F. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'insussistenza del fatto (chiesta con il gravame, volto ad ottenere tale più favorevole formula assolutoria) non argomentando compiutamente rispetto al contenuto della consulenza tecnica della difesa (che avrebbe anzi travisato) e traendo dalla mera indicazione (fornita dal coimputato Nicolini al SS) del sistema per attuare la cancellazione di file salvati su supporto informatico che tale cancellazione abbia avuto luogo (nonostante ne difetti in toto la prova, che non potrebbe fondarsi sulla perizia informatica prodotta dal pubblico ministero). 2.3. Il difensore di VI IF ha presentato sei motivi. 2.3.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio della motivazione, di cui ha pure assunto l'apparenza, poiché la Corte territoriale non avrebbe posto - a sostegno della riforma (limitatamente a tre episodi) della decisione assolutoria di primo grado - un impianto argonnentativo rafforzato ma avrebbe valorizzato il presunto carattere personale delle richieste di accesso al sistema avanzate dal SS (di professione commercialista) allo IF (dipendente dell'Agenzia delle entrate), compiendo una disamina parcellizzata del compendio probatorio (in particolare, delle sole conversazioni intercorse tra i due tramite whatsapp e delle dichiarazioni rese da costoro nel procedimento), senza considerare in alcun modo prove dichiarative decisive, quali le deposizioni del teste di polizia giudiziaria TO e dei testi a discarico LV DE e NO AN su cui il primo Giudice aveva fondato la statuizione liberatoria. 2.3.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto la statuizione assolutoria di primo grado sarebbe stata riformata in parte qua senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, senza l'esame dei testi TO (richiesto dal Pubblico ministero), DE e AN. La difesa ha ribadito che la Corte di merito avrebbe fondato la decisione sul parziale apprezzamento del compendio probatorio, pretermettendo la disamina delle dichiarazioni dei detti testi (chiaramente ritenute decisive dal Tribunale) e negando - senza fornire una motivazione compiuta e maggiormente persuasiva rispetto a quella offerta dal Giudice di primo grado - la decisività di quanto rappresentato dal TO;
in tal modo, la riforma della prima decisione sarebbe stata resa in difformità rispetto alla norma processuale prima citata e ai 4 princìpi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice di appello. 2.3.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in imputazione - in particolare, della consapevolezza dello IF del difetto di valida delega da parte del SS ad ottenere i dati (nell'interesse dei suoi assistiti) - che la Corte di merito avrebbe affermato per tutti gli accessi in relazione ai quali ha pronunciato condanna (evidenziando pure la non veridicità di quanto spontaneamente dichiarato dallo IF innanzi allo stesso Giudice distrettuale), tuttavia con un'argomentazione viziata ed inidonea ad integrare una motivazione rafforzata rispetto al compiuto iter esposto sul punto dal Tribunale (che aveva indicato gli elementi per cui ha considerato in parte qua congetturale la prospettazione accusatoria), fondato sulle prove dichiarative (il tenore delle quali non sarebbe stato apprezzato dal Giudice di appello) e sull'assenza della prova, da parte dell'Accusa, di tale mancanza di delega. 2.3.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe effettivamente argomentato per disattendere le allegazioni difensive contenute nella memoria depositata il 2 novembre 2023, con la quale erano stati indicati elementi (acquisiti nel corso del giudizio) dimostrativi della liceità degli accessi per cui è stata invece resa condanna (in particolare, il criterio di determinazione della competenza dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e la qualifica di socio della GIO s.r.l. rivestita dal SS); in tal modo si sarebbe determinata, secondo un orientamento giurisprudenziale, una nullità; e comunque, secondo altro orientamento, un vizio di motivazione. 2.3.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 615-ter, comma 3, cod.. pen., con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver commesso i fatti con riguardo a sistemi di interesse pubblico, fondata sulla specifica natura dei dati (qualificati sensibili) comunicati dallo IF al SS, ritenuta per il tramite di un inconferente richiamo giurisprudenziale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (in virtù della deposizione del teste TO), nonostante i dati inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria siano documenti amministrativi (cui gli interessati ai sensi degli artt. 22 ss I. n. 241 del 1990 possono accedere, come chiarito dal Consiglio di Stato) ed infine a dispetto di quanto chiarito nell'informativa sul trattamento dei dati personali della stessa Agenzia delle entrate. 2.1.6. Con il sesto motivo è stato assunto il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché sarebbe stata irrogata una pena eccessiva e non sarebbe stata resa la necessaria motivazione a sostegno del giudizio di equivalenza tra le circostanze, non comprendendosi neppure quale - tra gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. - sia stato ritenuto decisivo o rilevante e non essendo stato considerato il comportamento processuale collaborativo e corretto serbato dallo IF. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono fondati, nei termini di seguito esposti: 5 - i primi due motivi di ricorso presentati da CO GI, rimanendo assorbite le rimanenti censure avanzate con la sua impugnazione;
- i primi due motivi di ricorso presentati da OR SS, rimanendo assorbite le censure oggetto del terzo motivo e dovendosi rigettare nel resto - perché nel complesso infondata - la sua impugnazione;
- i primi due motivi di ricorso presentati da VI IF, rimanendo assorbite le rimanenti censure avanzate con la sua impugnazione. 1. Al fine di provvedere sui ricorsi, occorre premettere che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di riforma di una decisione assolutoria emessa in primo grado, al giudice di appello sia richiesta una motivazione rafforzata, che consiste «in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale», atto a «conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01) tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto;
e ciò salvo che «il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato» (Sez .5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595 - 01). In altri termini, «il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 - 01). Inoltre: - prima dell'inserimento nel corpo dell'art. 603 cod. proc. pen. del comma 3-bis per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, questa Corte aveva chiarito che «il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», dovendosi ravvisare altrimenti un vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano Rv. 269786); - a seguito della novella del 2017, l'art. 603 cod. proc. pen. ha espressamente previsto, al comma 3-bis, che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di 6 ct proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»; - l'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (vigente dal 30 dicembre 2022: cfr. l'art. 99-bis, inserito in quest'ultimo decreto dall'art. 6 decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha modificato il comma 3-bis, cit., che oggi così dispone: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5»; - tale testo, in assenza di norme transitorie - come già chiarito dalla giurisprudenza - in virtù del principio tempus regit actum si applica ai giudizi di appello celebrati, come nella specie, dopo l'entrata in vigore della novella (cfr. Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01; Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089 - 01); - la nuova disposizione, al fine di «rendere più efficiente il giudizio di secondo grado», ha determinato «una sensibile contrazione» dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello «rispetto al precedente panorama come risultante dall'intervento della giurisprudenza di legittimità» (cfr. Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A., Rv. 286266 - 01), «circoscrivendo[lo] espressamente [...] alle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento di primo grado ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5» cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17965/2024, cit.); - dunque, nel caso di specie - in relazione alle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio dibattimentale (nei termini che si chiariranno con riguardo alle distinte impugnazioni), rispetto al quale la novella si pone in continuità con la disciplina previgente - il quadro normativo, in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria, rimane ancorato alle medesime coordinate ermeneutiche già elaborate dalla giurisprudenza richiamata retro;
- pertanto, per quel che qui rileva, resta fermo che, «ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"» (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 3007/2021, cit.); e che la necessità per il giudice dell'appello di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ricorre nel caso in cui alla riforma della prima decisione assolutoria si giunga sulla base di un diverso apprezzamento di una dichiarazione stimata decisiva e non anche nell'ipotesi in cui vi si giunga 7 in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (cfr. Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490 - 02; cfr. pure, ex plurimis, Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 - 01, Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, dep. 2017, Felice, Rv. 270632 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 - 01). 2. Tanto premesso, i primi due motivi articolati nell'interesse di CO GI, che possono esaminarsi congiuntamente, devono essere accolti. Nel caso di specie, è dirimente osservare che la Corte di appello è pervenuta alla riforma della pronuncia di primo grado nei confronti di CO GI proprio sulla scorta di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria TO, offrendone la «corretta interpretazione» (cfr. sentenza impugnata, p. 84) - rispetto a quella compiuta dal Tribunale (cfr. sentenza primo grado, p. 59) -, nel presupposto (fattuale e non giuridico, tratto da una sentenza di legittimità) che sia possibile, per l'operatore abilitato, accedere al sistema SDI ed effettuare ricerche sul proprio nominativo;
e in ragione di tale diverso apprezzamento della deposizione del TO, cui con evidenza è stata attribuita portata decisiva, il Giudice distrettuale ha ritenuto smentita la prospettazione dell'imputato, secondo cui l'accesso in imputazione fosse «didattico» ossia volto a verificare il funzionamento delle credenziali, richieste per compiere attività di indagine, e per «riprendere confidenza» con il sistema di ricerca (cfr. sentenza di primo grado, p. 58). Tale ultimo profilo, per vero, ha rilievo nel caso di specie, tenuto conto che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. «la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01); in altri termini, è penalmente rilevante sub specie dell'ipotesi delittuosa in discorso «anche la condotta del soggetto che, pur essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite» (Sez. 5, n. 8911 del 04/02/2021, Scioli, Rv. 280745 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406). Con evidenza, dunque, la riforma della decisione assolutoria non si fonda sulla mera correzione di un error iuris che - come esposto dalla Corte distrettuale - non avrebbe richiesto la rinnovazione dell'istruttoria (cfr. Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, De Rubeis, Rv. 273742 - 01) ma, per l'appunto, sulla diversa interpretazione delle risultanze di una prova dichiarativa decisiva nell'iter argomentativo espresso dal Giudice di secondo grado. Peraltro, la Corte di appello ha attribuito rilevanza, al fine della riforma della sentenza di primo grado, alla «tempistica dell'accesso» (eseguito dall'imputato il 7 dicembre 2018), valorizzando il fatto che la coimputata NO tre giorni prima avesse rappresentato al GI il 8 timore di indagini a proprio carico e di essere oggetto di intercettazioni: tuttavia, la sentenza impugnata non ha esplicitato se ha tratto tale dato dalla deposizione della stessa NO, di cui il Tribunale - come, peraltro, riportato nella stessa sentenza impugnata (cfr. p. 32 s.) - ha rimarcato «l'ondivago raccontare» (cfr. pure sentenza di primo grado, p. 52); ovvero se lo abbia acclarato aliunde. Il che per vero depone pure per la mancanza di una motivazione rafforzata. Il che impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riguardo al capo L., rimanendo assorbite le ulteriori censure del ricorrente. 3. I primi due motivi di ricorso di OR SS e i primi due motivi di ricorso di VI IF (relativi al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. a loro ascritto al capo H.) possono essere trattati congiuntamente. Il Tribunale era pervenuto alla statuizione assolutoria nei confronti di entrambi i ricorrenti anche per gli episodi posti in essere nei giorni 16 febbraio 2018 e 16 aprile 2018 (per cui la Corte di merito ha riformato la prima decisione), escludendo che gli accessi in discorso (compiuti dallo IF, dipendente dell'Agenzia delle entrate, su richiesta del commercialista SS) fossero abusivi, ritenendo irregolari solo le modalità di comunicazione degli esiti dallo IF al SS, tramite whatsapp: il primo Giudice, infatti, ha considerato credibile la prospettazione fornita dagli imputati nelle rispettive deposizioni (dal SS in sede di interrogatorio, acquisito in dibattimento poiché non si è sottoposto ad esame;
dallo IF nel corso del proprio esame dibattimentale), ritenendo che il SS fosse delegato (e perciò legittimato) a ottenere le informazioni in discorso;
ed ha ritenuto corroborata tale conclusione dalle deposizioni del teste di polizia giudiziaria TO e dei testi a discarico LV DE e NO AN (cfr. sentenza di primo grado, spec. p. 47 s.). La Corte di appello è pervenuta a una contraria conclusione - ossia ha escluso la legittimazione del SS a ottenere le informazioni in discorso, ritenendolo privo di delega da parte dei soggetti cui inerivano i dati richiesti ed ottenuti - sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso SS (da cui ha tratto il suo interesse personale ad ottenerle ovvero l'interesse di una congiunta), negando così la plausibilità della prospettazione resa dallo IF nel corso del proprio esame anche con riferimento agli accessi in ordine ai quali la sentenza impugnata ha richiamato il contenuto delle conversazioni tramite whatsapp degli imputati. Tuttavia, la Corte territoriale - che, correttamente, ha evidenziato l'utilizzabilità delle dichiarazioni in discorso - ha erroneamente negato di aver fondato la decisione sulla diversa valutazione di prove orali decisive. Anzitutto, «in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità» (Sez. 3, n. 16131 del 9 20/12/2022 - dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02), ragion per cui nel caso di specie occorreva disporre l'escussione di VI IF (che si era sottoposto ad esame innanzi al Tribunale, a differenza del SS, rispetto al quale invece merita condivisione il principio secondo cui l'esame dell'imputato, nel caso della riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado, debba essere limitato, in conformità ai princìpi posti da Corte EDU, 8 luglio 2021, Maestri c. Italia, «al caso in cui la sua deposizione abbia avuto luogo «nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto nel corso delle indagini preliminari»: Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Albanese, Rv. 286100 - 01); e tale obbligo, in ipotesi come la presente, non viene meno neppure se l'imputato «non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito» (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981 - 01), non potendo neppure essere escluso - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - dalla presentazione di una memoria da parte dell'imputato o dal fatto che egli abbia reso spontanee dichiarazioni ex art. 494 cod. proc. pen., le quali non possono essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame (Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911 - 01; cfr. Sez. 2, n. 51983 del 06/10/2016, Sall, Rv. 268524 - 01, in motivazione: «le dichiarazioni spontanee dell'imputato non rientrano nel novero dei mezzi di prova o delle prove dichiarative ma attengono essenzialmente alla difesa dell'imputato e sono infatti acquisibili in ogni stato del dibattimento a semplice richiesta del medesimo»). Inoltre, è del tutto apodittica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso i presupposti per la rinnovazione della testimonianza del TO (come esposto, pure posta dal Tribunale a fondamento dell'assoluzione degli imputati), negandone la decisività senza argomentare in alcun modo né dare conto del suo tenore (facendo pure un inconducente ed assertivo riferimento, a sostegno della medesima statuizione istruttoria, all'insussistenza di dubbi o valutazioni contrastanti sull'attendibilità del teste). Così come, pur a fronte del riferimento a taluni dei messaggi intercorsi tra i ricorrenti, la pronuncia impugnata difetta di qualsivoglia menzione alle dichiarazioni rese dai testi a discarico LV DE e NO AN, valorizzati dal Tribunale e non escussi dalla Corte di appello, che non ha in alcun modo esplicitato la ragione per cui ne ha ritenuto irrilevante il narrato: e da ciò pure deriva il difetto della necessaria motivazione rafforzata. 4. Il quarto motivo di impugnazione di OR SS, relativo all'imputazione di favoreggiamento (elevata nei suoi confronti per aver aiutato NA NO ad eludere le investigazioni, in particolare tramite la cancellazione di file della Montorfano Costruzioni s.r.l. presenti sul PC in uso alla NO e ai suoi dipendenti;
cfr. capo F.), è nel complesso infondato. Anzitutto, la difesa ha unicamente denunciato il vizio di motivazione, anche nella parte in cui ha prospettato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01). 10 Ciò posto, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale - che aveva assolto il SS dall'imputazione in discorso perché il fatto non costituisce reato - rigettando il gravame volto ad ottenere una statuizione liberatoria perché il fatto non sussiste: in particolare, ha ritenuto infondata la prospettazione fondata sul quanto rassegnato dal consulenza tecnico informatico della difesa, rimarcando come le conclusioni di quest'ultimo (secondo non avrebbe avuto luogo la cancellazione in imputazione) si fondassero sul mero dato della presenza di taluni file (nel supporto informatico sequestrato nel corso delle indagini) che contenevano il nome della «Montorfano», senza tuttavia averne verificato il contenuto;
contenuto che, invece, i Giudici di merito hanno verificato, riscontrando che si trattava solo di documenti ufficiali e pubblico della società, risultando assolutamente mancante la contabilità (ivi compresa quella che era stata a suo tempo consegnata alla Guardia di finanza) e così traendo che essa era stata definitivamente cancellata. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, la cui congruità al compendio probatorio in atti non è stata puntualmente censurata, in quanto la difesa - pur avendo assunto che sarebbe stato travisato il tenore di quanto rassegnato dal consulente (peraltro rappresentando che si trattava di un consulente informatico e assumendo genericamente che egli aveva indicato il contenuto dei file come «libri giornali, libro cespiti, libri Iva della [...] Montofano Srl») - non ha dedotto con la necessaria specificità il travisamento da parte della Corte di appello del contenuto dei file, ossia del dato decisivo nel detto iter argonnentativo, direttamente esaminato dallo stesso Giudice di secondo grado, rispetto al quale il ricorso ha fatto genericamente riferimento a quanto verificato dal Tribunale (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01). La motivazione, poi, non può essere ritualmente censurata neppure per il tramite del diverso apprezzamento di merito, segnatamente del tenore dei messaggi whatsapp, per vero richiamati dalla Corte di appello solo per corroborare le proprie conclusioni, che il ricorso ha finito per perorare in questa sede di legittimità. Tanto più che la sentenza di primo grado ha evidenziato come lo stesso SS abbia ammesso la cancellazione dei file (cfr. sentenza di primo grado, p. 34) e con tale dato il ricorso non si è in alcun modo confrontato. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi H. ed L., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. E deve essere rigettato nel resto il ricorso del SS.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi H ed L con ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso del SS. Così deciso il 19/06/2024. rinvio per nuovo giudizio
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Francolini;
uditi: il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi come da requisitoria in atti, nonché l'avvocato Giuseppe Pesce, nell'interesse di CO GI, l'avvocato Mauro Moretti e l'avvocato Gianfranco Bertussi, nell'interesse di OR SS, e l'avvocato Carlalberto Agostino Pirro, nell'interesse di VI IF, i quali hanno chiesto l'accoglimento dell'impugnazione proposta per i rispettivi assistiti;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35220 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 19/06/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2024 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero e dell'appello incidentale proposto da OR SS (in relazione all'imputazione di favoreggiamento descritta al capo F.) - per quel che qui rileva -, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Brescia in data 5 maggio 2022, ha affermato la responsabilità di OR SS e VI IF per il delitto (per quest'ultimo aggravato) di cui all'art. 615-ter cod. pen. a loro ascritto al capo H. della rubrica (limitatamente ai fatti dei giorni 16 febbraio 2018 e 16 aprile 2018) e di CO GI per il delitto aggravato di cui all'art. 615-ter cod. pen. a lui ascritto al capo L. e, concesse a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha condannato gli imputati alla pena ritenuta di giustizia, con il beneficio della sospensione condizione e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, oltre al pagamento delle spese processuali;
la Corte di merito ha confermato nel resto la sentenza di primo grado (anche nella parte in cui aveva assolto OR SS dall'imputazione di cui al capo F. perché il fatto non costituisce reato). OR SS, dipendente dell'Agenzia delle entrate, e VI IF, dottore commercialista, sono stati ritenuti responsabili dell'accesso abusivo compiuto dal primo per attingere informazioni relative a soggetti terzi per comunicarle al secondo, che le aveva richieste. CO GI, appartenente alla Guardia di finanza, è stato ritenuto responsabile di aver fatto accesso abusivo al sistema informatico SDI per attingere informazioni sulla sua qualità di indagato per il delitto di corruzione ascritto a NA NO (al capo A. della rubrica). 2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato presentato ricorso per cassazione nell'interesse dei predetti imputati per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Il difensore di CO GI ha presentato quattro motivi. 2.1.1. Con il primo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero (che aveva criticato la valutazione delle prove da parte del Tribunale), avrebbe riformato la sentenza assolutoria di primo grado, senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale, sulla scorta di un diverso apprezzamento delle prove dichiarative - in particolare, la deposizione del teste di polizia giudiziaria TO nonché le dichiarazioni di NA NO e del maresciallo Gargiulo) - cui si è attribuita centralità per disattendere la prospettazione difensiva sulla finalità didattica dell'accesso al sistema informatico. Inoltre, la Corte distrettuale non avrebbe reso la necessaria motivazione rafforzata, qualificando erroneamente il proprio diverso convincimento come la correzione di un errore di diritto. 2.1.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 533, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché difetterebbe la necessaria motivazione rafforzata: difatti, la Corte di appello non avrebbe corretto un errore di diritto del primo Giudice ma avrebbe compiuto un diverso apprezzamento del compendio probatorio, facendo pure 2 riferimento a un dato nuovo rispetto al primo giudizio, ossia le circolari che disciplinano l'attività delle Forze di polizia (non rilevando in senso contrario i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla stessa pronuncia impugnata). 2.1.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., in quanto - tenuto conto dei dati pacificamente emersi (elencati nel ricorso) che avevano condotto il primo Giudice a una decisione liberatoria - la Corte di appello ha attribuito al GI il reato perché avrebbe agito in violazione delle circolari vigenti, la cui esistenza è stata tuttavia tratta (senza poi verificarne il contenuto) dalla deposizione del teste TO (il quale, peraltro, aveva erroneamente fondato il divieto di accedere alla banca dati SDI per la verifica della correttezza delle proprie credenziali sul disposto della legge 1 aprile 1981, n. 121). Tanto più che, in ragione dell'assoluzione dall'imputazione favoreggiamento in favore della NO (capo M), sarebbe venuto meno l'elemento che nella prospettazione accusatoria aveva costituito la finalità dell'accesso (ossia la verifica di eventuali indagini a proprio carico per detto reato). 2.1.4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine all'illiceità dell'accesso: gli elementi addotti dalla difesa nella memoria presentata al primo Giudice avrebbero dovuto condurre a negare il nesso tra i fatti di favoreggiamento contestati e il detto accesso;
la Corte di appello sarebbe pervenuta a una decisione di condanna per il tramite di un'argomentazione contraddittoria sia rispetto alla condivisione da parte dello stesso Giudice di secondo grado di quanto affermato dal Tribunale, sia perché in contrasto con il compendio probatorio. 2.2. I difensori di OR SS hanno presentato quattro motivi. 2.2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello avrebbe riformato la decisione di primo grado e affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. descritto al capo H. senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nonostante anche il Pubblico ministero avesse richiesto l'esame della testimone assistita NA NO ed avesse perorato un diverso apprezzamento del compendio probatorio. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente escluso che ricorressero i presupposti della rinnovazione e, in particolare, negato la decisività della deposizione del teste TO (quantunque il primo Giudice abbia fondato la legittimità della condotta ascritta al SS proprio sulla deposizione del detto teste di polizia giudiziaria e di quelle dei testi a discarico LV DE e NO AN). 2.2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti la violazione nella legge penale e il vizio di motivazione in quanto la Corte di merito avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato per due soli degli accessi in imputazione (capo H.), limitandosi ad esprimere un mero dissenso rispetto alla valutazione in diritto del primo Giudice ma senza tener conto degli elementi costitutivi del delitto in contestazione ed in contraddizione con quanto ritenuto dalla stessa Corte per i rimanenti episodi;
il Giudice di appello avrebbe attribuito rilievo alla qualificazione come «personale» della richiesta di informazioni del ricorrente al coimputato VI IF, qualificazione che tuttavia non ha alcuna inerenza con gli elementi costitutivi del delitto, 3 trattandosi in ogni caso di informazioni dovute e quindi corrispondenti agli scopi per i quali era stato conferito il potere di accesso al sistema informatico dell'Agenzia delle entrate;
in tal modo, dunque, non sarebbe stato rispettato il canone della motivazione rafforzata. 2.2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'aumento per continuazione sulla pena base, determinato nella misura di 15 giorni per ciascuno degli ulteriori due accessi abusivi attribuiti al ricorrente, quantunque egli abbia riportato condanna soltanto per due accessi e, dunque, si sarebbe dovuto operare un solo aumento. 2.2.4. Con il quarto motivo sono stati addotti la violazione dell'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'appello incidentale avente ad oggetto l'imputazione di favoreggiamento descritta al capo F. La Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso l'insussistenza del fatto (chiesta con il gravame, volto ad ottenere tale più favorevole formula assolutoria) non argomentando compiutamente rispetto al contenuto della consulenza tecnica della difesa (che avrebbe anzi travisato) e traendo dalla mera indicazione (fornita dal coimputato Nicolini al SS) del sistema per attuare la cancellazione di file salvati su supporto informatico che tale cancellazione abbia avuto luogo (nonostante ne difetti in toto la prova, che non potrebbe fondarsi sulla perizia informatica prodotta dal pubblico ministero). 2.3. Il difensore di VI IF ha presentato sei motivi. 2.3.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio della motivazione, di cui ha pure assunto l'apparenza, poiché la Corte territoriale non avrebbe posto - a sostegno della riforma (limitatamente a tre episodi) della decisione assolutoria di primo grado - un impianto argonnentativo rafforzato ma avrebbe valorizzato il presunto carattere personale delle richieste di accesso al sistema avanzate dal SS (di professione commercialista) allo IF (dipendente dell'Agenzia delle entrate), compiendo una disamina parcellizzata del compendio probatorio (in particolare, delle sole conversazioni intercorse tra i due tramite whatsapp e delle dichiarazioni rese da costoro nel procedimento), senza considerare in alcun modo prove dichiarative decisive, quali le deposizioni del teste di polizia giudiziaria TO e dei testi a discarico LV DE e NO AN su cui il primo Giudice aveva fondato la statuizione liberatoria. 2.3.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in quanto la statuizione assolutoria di primo grado sarebbe stata riformata in parte qua senza la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, senza l'esame dei testi TO (richiesto dal Pubblico ministero), DE e AN. La difesa ha ribadito che la Corte di merito avrebbe fondato la decisione sul parziale apprezzamento del compendio probatorio, pretermettendo la disamina delle dichiarazioni dei detti testi (chiaramente ritenute decisive dal Tribunale) e negando - senza fornire una motivazione compiuta e maggiormente persuasiva rispetto a quella offerta dal Giudice di primo grado - la decisività di quanto rappresentato dal TO;
in tal modo, la riforma della prima decisione sarebbe stata resa in difformità rispetto alla norma processuale prima citata e ai 4 princìpi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rinnovazione dell'istruttoria da parte del giudice di appello. 2.3.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto in imputazione - in particolare, della consapevolezza dello IF del difetto di valida delega da parte del SS ad ottenere i dati (nell'interesse dei suoi assistiti) - che la Corte di merito avrebbe affermato per tutti gli accessi in relazione ai quali ha pronunciato condanna (evidenziando pure la non veridicità di quanto spontaneamente dichiarato dallo IF innanzi allo stesso Giudice distrettuale), tuttavia con un'argomentazione viziata ed inidonea ad integrare una motivazione rafforzata rispetto al compiuto iter esposto sul punto dal Tribunale (che aveva indicato gli elementi per cui ha considerato in parte qua congetturale la prospettazione accusatoria), fondato sulle prove dichiarative (il tenore delle quali non sarebbe stato apprezzato dal Giudice di appello) e sull'assenza della prova, da parte dell'Accusa, di tale mancanza di delega. 2.3.4. Con il quarto motivo sono stati prospettati la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito non avrebbe effettivamente argomentato per disattendere le allegazioni difensive contenute nella memoria depositata il 2 novembre 2023, con la quale erano stati indicati elementi (acquisiti nel corso del giudizio) dimostrativi della liceità degli accessi per cui è stata invece resa condanna (in particolare, il criterio di determinazione della competenza dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate e la qualifica di socio della GIO s.r.l. rivestita dal SS); in tal modo si sarebbe determinata, secondo un orientamento giurisprudenziale, una nullità; e comunque, secondo altro orientamento, un vizio di motivazione. 2.3.5. Con il quinto motivo è stata denunciata la violazione dell'art. 615-ter, comma 3, cod.. pen., con riguardo alla sussistenza dell'aggravante di aver commesso i fatti con riguardo a sistemi di interesse pubblico, fondata sulla specifica natura dei dati (qualificati sensibili) comunicati dallo IF al SS, ritenuta per il tramite di un inconferente richiamo giurisprudenziale, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale (in virtù della deposizione del teste TO), nonostante i dati inseriti nelle banche dati dell'anagrafe tributaria siano documenti amministrativi (cui gli interessati ai sensi degli artt. 22 ss I. n. 241 del 1990 possono accedere, come chiarito dal Consiglio di Stato) ed infine a dispetto di quanto chiarito nell'informativa sul trattamento dei dati personali della stessa Agenzia delle entrate. 2.1.6. Con il sesto motivo è stato assunto il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché sarebbe stata irrogata una pena eccessiva e non sarebbe stata resa la necessaria motivazione a sostegno del giudizio di equivalenza tra le circostanze, non comprendendosi neppure quale - tra gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. - sia stato ritenuto decisivo o rilevante e non essendo stato considerato il comportamento processuale collaborativo e corretto serbato dallo IF. CONSIDERATO IN DIRITTO Sono fondati, nei termini di seguito esposti: 5 - i primi due motivi di ricorso presentati da CO GI, rimanendo assorbite le rimanenti censure avanzate con la sua impugnazione;
- i primi due motivi di ricorso presentati da OR SS, rimanendo assorbite le censure oggetto del terzo motivo e dovendosi rigettare nel resto - perché nel complesso infondata - la sua impugnazione;
- i primi due motivi di ricorso presentati da VI IF, rimanendo assorbite le rimanenti censure avanzate con la sua impugnazione. 1. Al fine di provvedere sui ricorsi, occorre premettere che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di riforma di una decisione assolutoria emessa in primo grado, al giudice di appello sia richiesta una motivazione rafforzata, che consiste «in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale», atto a «conferire alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 - 01) tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto;
e ciò salvo che «il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato» (Sez .5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595 - 01). In altri termini, «il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 - 01). Inoltre: - prima dell'inserimento nel corpo dell'art. 603 cod. proc. pen. del comma 3-bis per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, questa Corte aveva chiarito che «il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», dovendosi ravvisare altrimenti un vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano Rv. 269786); - a seguito della novella del 2017, l'art. 603 cod. proc. pen. ha espressamente previsto, al comma 3-bis, che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di 6 ct proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale»; - l'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (vigente dal 30 dicembre 2022: cfr. l'art. 99-bis, inserito in quest'ultimo decreto dall'art. 6 decreto- legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con modif. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199) ha modificato il comma 3-bis, cit., che oggi così dispone: «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5»; - tale testo, in assenza di norme transitorie - come già chiarito dalla giurisprudenza - in virtù del principio tempus regit actum si applica ai giudizi di appello celebrati, come nella specie, dopo l'entrata in vigore della novella (cfr. Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01; Sez. 3, n. 10691 del 10/01/2024, S., Rv. 286089 - 01); - la nuova disposizione, al fine di «rendere più efficiente il giudizio di secondo grado», ha determinato «una sensibile contrazione» dell'obbligo di rinnovazione istruttoria in appello «rispetto al precedente panorama come risultante dall'intervento della giurisprudenza di legittimità» (cfr. Sez. 5, n. 16423 del 20/03/2024, A., Rv. 286266 - 01), «circoscrivendo[lo] espressamente [...] alle prove dichiarative assunte nel corso del dibattimento di primo grado ovvero a seguito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato ai sensi degli artt. 438 comma 5 e 441 comma 5» cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 17965/2024, cit.); - dunque, nel caso di specie - in relazione alle prove dichiarative assunte nel corso del giudizio dibattimentale (nei termini che si chiariranno con riguardo alle distinte impugnazioni), rispetto al quale la novella si pone in continuità con la disciplina previgente - il quadro normativo, in ordine alla rinnovazione dell'istruttoria, rimane ancorato alle medesime coordinate ermeneutiche già elaborate dalla giurisprudenza richiamata retro;
- pertanto, per quel che qui rileva, resta fermo che, «ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"» (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 3007/2021, cit.); e che la necessità per il giudice dell'appello di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria ricorre nel caso in cui alla riforma della prima decisione assolutoria si giunga sulla base di un diverso apprezzamento di una dichiarazione stimata decisiva e non anche nell'ipotesi in cui vi si giunga 7 in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (cfr. Sez. 5, n. 49667 del 10/11/2023, Fossatocci, Rv. 285490 - 02; cfr. pure, ex plurimis, Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 - 01, Sez. 3, n. 31949 del 20/09/2016, dep. 2017, Felice, Rv. 270632 - 01; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694 - 01). 2. Tanto premesso, i primi due motivi articolati nell'interesse di CO GI, che possono esaminarsi congiuntamente, devono essere accolti. Nel caso di specie, è dirimente osservare che la Corte di appello è pervenuta alla riforma della pronuncia di primo grado nei confronti di CO GI proprio sulla scorta di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dal teste di polizia giudiziaria TO, offrendone la «corretta interpretazione» (cfr. sentenza impugnata, p. 84) - rispetto a quella compiuta dal Tribunale (cfr. sentenza primo grado, p. 59) -, nel presupposto (fattuale e non giuridico, tratto da una sentenza di legittimità) che sia possibile, per l'operatore abilitato, accedere al sistema SDI ed effettuare ricerche sul proprio nominativo;
e in ragione di tale diverso apprezzamento della deposizione del TO, cui con evidenza è stata attribuita portata decisiva, il Giudice distrettuale ha ritenuto smentita la prospettazione dell'imputato, secondo cui l'accesso in imputazione fosse «didattico» ossia volto a verificare il funzionamento delle credenziali, richieste per compiere attività di indagine, e per «riprendere confidenza» con il sistema di ricerca (cfr. sentenza di primo grado, p. 58). Tale ultimo profilo, per vero, ha rilievo nel caso di specie, tenuto conto che integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. «la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita» (Sez. U, n. 41210 del 18/05/2017, Savarese, Rv. 271061 - 01); in altri termini, è penalmente rilevante sub specie dell'ipotesi delittuosa in discorso «anche la condotta del soggetto che, pur essendo abilitato ad accedere al sistema informatico o telematico, vi si introduca con la password di servizio per raccogliere dati protetti per finalità estranee alle ragioni di istituto ed agli scopi sottostanti alla protezione dell'archivio informatico, utilizzando sostanzialmente il sistema per finalità diverse da quelle consentite» (Sez. 5, n. 8911 del 04/02/2021, Scioli, Rv. 280745 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406). Con evidenza, dunque, la riforma della decisione assolutoria non si fonda sulla mera correzione di un error iuris che - come esposto dalla Corte distrettuale - non avrebbe richiesto la rinnovazione dell'istruttoria (cfr. Sez. 6, n. 10584 del 30/01/2018, De Rubeis, Rv. 273742 - 01) ma, per l'appunto, sulla diversa interpretazione delle risultanze di una prova dichiarativa decisiva nell'iter argomentativo espresso dal Giudice di secondo grado. Peraltro, la Corte di appello ha attribuito rilevanza, al fine della riforma della sentenza di primo grado, alla «tempistica dell'accesso» (eseguito dall'imputato il 7 dicembre 2018), valorizzando il fatto che la coimputata NO tre giorni prima avesse rappresentato al GI il 8 timore di indagini a proprio carico e di essere oggetto di intercettazioni: tuttavia, la sentenza impugnata non ha esplicitato se ha tratto tale dato dalla deposizione della stessa NO, di cui il Tribunale - come, peraltro, riportato nella stessa sentenza impugnata (cfr. p. 32 s.) - ha rimarcato «l'ondivago raccontare» (cfr. pure sentenza di primo grado, p. 52); ovvero se lo abbia acclarato aliunde. Il che per vero depone pure per la mancanza di una motivazione rafforzata. Il che impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riguardo al capo L., rimanendo assorbite le ulteriori censure del ricorrente. 3. I primi due motivi di ricorso di OR SS e i primi due motivi di ricorso di VI IF (relativi al delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. a loro ascritto al capo H.) possono essere trattati congiuntamente. Il Tribunale era pervenuto alla statuizione assolutoria nei confronti di entrambi i ricorrenti anche per gli episodi posti in essere nei giorni 16 febbraio 2018 e 16 aprile 2018 (per cui la Corte di merito ha riformato la prima decisione), escludendo che gli accessi in discorso (compiuti dallo IF, dipendente dell'Agenzia delle entrate, su richiesta del commercialista SS) fossero abusivi, ritenendo irregolari solo le modalità di comunicazione degli esiti dallo IF al SS, tramite whatsapp: il primo Giudice, infatti, ha considerato credibile la prospettazione fornita dagli imputati nelle rispettive deposizioni (dal SS in sede di interrogatorio, acquisito in dibattimento poiché non si è sottoposto ad esame;
dallo IF nel corso del proprio esame dibattimentale), ritenendo che il SS fosse delegato (e perciò legittimato) a ottenere le informazioni in discorso;
ed ha ritenuto corroborata tale conclusione dalle deposizioni del teste di polizia giudiziaria TO e dei testi a discarico LV DE e NO AN (cfr. sentenza di primo grado, spec. p. 47 s.). La Corte di appello è pervenuta a una contraria conclusione - ossia ha escluso la legittimazione del SS a ottenere le informazioni in discorso, ritenendolo privo di delega da parte dei soggetti cui inerivano i dati richiesti ed ottenuti - sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso SS (da cui ha tratto il suo interesse personale ad ottenerle ovvero l'interesse di una congiunta), negando così la plausibilità della prospettazione resa dallo IF nel corso del proprio esame anche con riferimento agli accessi in ordine ai quali la sentenza impugnata ha richiamato il contenuto delle conversazioni tramite whatsapp degli imputati. Tuttavia, la Corte territoriale - che, correttamente, ha evidenziato l'utilizzabilità delle dichiarazioni in discorso - ha erroneamente negato di aver fondato la decisione sulla diversa valutazione di prove orali decisive. Anzitutto, «in tema di rinnovazione della prova dichiarativa, la necessità di assumere l'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella, più generale, di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, sicché la stessa sussiste ove, nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato abbia reso dichiarazioni "in causa propria" e la valutazione probatoria da parte dei giudici dei due gradi di merito si basi sul significato di tali dichiarazioni o sul diverso apprezzamento della loro attendibilità» (Sez. 3, n. 16131 del 9 20/12/2022 - dep. 2023, B., Rv. 284493 - 02), ragion per cui nel caso di specie occorreva disporre l'escussione di VI IF (che si era sottoposto ad esame innanzi al Tribunale, a differenza del SS, rispetto al quale invece merita condivisione il principio secondo cui l'esame dell'imputato, nel caso della riforma in appello della sentenza assolutoria di primo grado, debba essere limitato, in conformità ai princìpi posti da Corte EDU, 8 luglio 2021, Maestri c. Italia, «al caso in cui la sua deposizione abbia avuto luogo «nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente esclusione di quello in cui siano state valutate dichiarazioni rese dal predetto nel corso delle indagini preliminari»: Sez. 2, n. 10401 del 13/02/2024, Albanese, Rv. 286100 - 01); e tale obbligo, in ipotesi come la presente, non viene meno neppure se l'imputato «non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito» (Sez. 5, n. 47794 del 11/11/2022, Salih, Rv. 283981 - 01), non potendo neppure essere escluso - contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata - dalla presentazione di una memoria da parte dell'imputato o dal fatto che egli abbia reso spontanee dichiarazioni ex art. 494 cod. proc. pen., le quali non possono essere equiparate alle dichiarazioni rese in sede di esame (Sez. 2, n. 30653 del 24/09/2020, Capasso, Rv. 279911 - 01; cfr. Sez. 2, n. 51983 del 06/10/2016, Sall, Rv. 268524 - 01, in motivazione: «le dichiarazioni spontanee dell'imputato non rientrano nel novero dei mezzi di prova o delle prove dichiarative ma attengono essenzialmente alla difesa dell'imputato e sono infatti acquisibili in ogni stato del dibattimento a semplice richiesta del medesimo»). Inoltre, è del tutto apodittica la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso i presupposti per la rinnovazione della testimonianza del TO (come esposto, pure posta dal Tribunale a fondamento dell'assoluzione degli imputati), negandone la decisività senza argomentare in alcun modo né dare conto del suo tenore (facendo pure un inconducente ed assertivo riferimento, a sostegno della medesima statuizione istruttoria, all'insussistenza di dubbi o valutazioni contrastanti sull'attendibilità del teste). Così come, pur a fronte del riferimento a taluni dei messaggi intercorsi tra i ricorrenti, la pronuncia impugnata difetta di qualsivoglia menzione alle dichiarazioni rese dai testi a discarico LV DE e NO AN, valorizzati dal Tribunale e non escussi dalla Corte di appello, che non ha in alcun modo esplicitato la ragione per cui ne ha ritenuto irrilevante il narrato: e da ciò pure deriva il difetto della necessaria motivazione rafforzata. 4. Il quarto motivo di impugnazione di OR SS, relativo all'imputazione di favoreggiamento (elevata nei suoi confronti per aver aiutato NA NO ad eludere le investigazioni, in particolare tramite la cancellazione di file della Montorfano Costruzioni s.r.l. presenti sul PC in uso alla NO e ai suoi dipendenti;
cfr. capo F.), è nel complesso infondato. Anzitutto, la difesa ha unicamente denunciato il vizio di motivazione, anche nella parte in cui ha prospettato la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.A, Rv. 278196 - 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 - 01). 10 Ciò posto, la Corte territoriale ha confermato la decisione del Tribunale - che aveva assolto il SS dall'imputazione in discorso perché il fatto non costituisce reato - rigettando il gravame volto ad ottenere una statuizione liberatoria perché il fatto non sussiste: in particolare, ha ritenuto infondata la prospettazione fondata sul quanto rassegnato dal consulenza tecnico informatico della difesa, rimarcando come le conclusioni di quest'ultimo (secondo non avrebbe avuto luogo la cancellazione in imputazione) si fondassero sul mero dato della presenza di taluni file (nel supporto informatico sequestrato nel corso delle indagini) che contenevano il nome della «Montorfano», senza tuttavia averne verificato il contenuto;
contenuto che, invece, i Giudici di merito hanno verificato, riscontrando che si trattava solo di documenti ufficiali e pubblico della società, risultando assolutamente mancante la contabilità (ivi compresa quella che era stata a suo tempo consegnata alla Guardia di finanza) e così traendo che essa era stata definitivamente cancellata. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, la cui congruità al compendio probatorio in atti non è stata puntualmente censurata, in quanto la difesa - pur avendo assunto che sarebbe stato travisato il tenore di quanto rassegnato dal consulente (peraltro rappresentando che si trattava di un consulente informatico e assumendo genericamente che egli aveva indicato il contenuto dei file come «libri giornali, libro cespiti, libri Iva della [...] Montofano Srl») - non ha dedotto con la necessaria specificità il travisamento da parte della Corte di appello del contenuto dei file, ossia del dato decisivo nel detto iter argonnentativo, direttamente esaminato dallo stesso Giudice di secondo grado, rispetto al quale il ricorso ha fatto genericamente riferimento a quanto verificato dal Tribunale (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01). La motivazione, poi, non può essere ritualmente censurata neppure per il tramite del diverso apprezzamento di merito, segnatamente del tenore dei messaggi whatsapp, per vero richiamati dalla Corte di appello solo per corroborare le proprie conclusioni, che il ricorso ha finito per perorare in questa sede di legittimità. Tanto più che la sentenza di primo grado ha evidenziato come lo stesso SS abbia ammesso la cancellazione dei file (cfr. sentenza di primo grado, p. 34) e con tale dato il ricorso non si è in alcun modo confrontato. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente ai capi H. ed L., con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. E deve essere rigettato nel resto il ricorso del SS.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai capi H ed L con ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso del SS. Così deciso il 19/06/2024. rinvio per nuovo giudizio