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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/03/2024, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE in funzione di Giudice del Lavoro
e della Previdenza e Assistenza obbligatorie
VERBALE DI UDIENZA
della causa iscritta al N.566/2021 R.L.
Oggi 12/03/2024, innanzi alla dott.ssa Marina Vitulli, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. GIULIA ZUCCHINI in sost. per la parte resistente l'avv. Controparte_1
BOCCUCCI SANDRO.
Le parti discutono la causa richiamandosi alle proprie difese e conclusioni in atti.
IL procuratore di parte ricorrente si richiama in particolare alle note autorizzate insistendo per la rimessione della causa in istruttoria con rinnovo della CTU.
L'avv.BOCCUCCI contesta la ricostruzione delle conseguenze dell'inserimento in tabella della patologia proposta da parte ricorrente. Rileva che si tratta nel caso di specie di patologia multifattoriale per la quale secondo la Cassazione
l'effetto dell'inserimento è attenuato (tra le altre
Cass.38659/2021).
Osserva poi che il ricorso in opposizione in sede ammnistrativa indicava solo il rischio da movimentazione manuale dei carichi, e non anche l'esposizione a vibrazioni. Nel caso la causa venga rimessa in istruttoria chiede quindi di poter integrare le produzioni documentali sotto il profilo di questo diverso aspetto di rischio.
Rileva in ogni caso la correttezza e completezza della relazione del ctu.
L'avv.ZUCCHINI contesta tali deduzioni.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 16.20 assenti i procuratori delle parti il Giudice
pronunzia la seguente sentenza dandone lettura e la deposita telematicamente.
2 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dott.ssa
Marina Vitulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 566/2021 promossa con ricorso depositato il 10.11.2021
da
(CF ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente, dall'Avv. CP_1
[...]
- ricorrente-
contro
[...]
Controparte_2
- in persona del Direttore
[...] [...]
, rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Sandro Boccucci (C.F.
, giusta la procura generale alle liti C.F._2
per atto di Notar in Roma, il Persona_1
03.08.2017, Rep. n.87577
-resistente-
3 CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
Nel merito, in via principale:
In via principale:
a) con riferimento all'infortunio che ha interessato la gamba destra, riconosciuto dall' , pratica CP_2
n°515408097, per il quale l' ha riconosciuto un CP_2
danno biologico pari al 6%, rideterminarsi lo stesso nella misura del 9% con le conseguenti determinazioni economiche;
b) accertare e dichiarare la natura professionale dell'ernia discale lombare L5-S1 denunciata con determinazione del danno biologico nella misura del 10%;
c) per effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti a) e b), accertare e dichiarare altresì la sussistenza di un grado complessivo di danno biologico, che consideri anche quello susseguente all'infortunio occorso all'arto inferiore destro, nella misura ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' di Udine, in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, con sede in Udine (33100),
Piazza del Duomo, n. 7, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett.
a) D. Lgs, 23 febbraio 2000 n. 38 (recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), al pagamento in favore dell'odierno ricorrente dell'importo corrispondente all'indennizzo - in capitale o rendita - del danno biologico che dovesse ritenersi provato, anche in relazione ad una diversa collocazione tabellare della patologia che sarà ritenuta di
4 giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di competenze e spese di lite,
oltre rimborso forfetario spese generali, C.P.A. e IVA,
come per legge, con distrazione a favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Per la parte resistente:
Nel merito, in via principale:
Voglia il Tribunale adito respingere il ricorso perché
infondato.
Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
1. RICORSO
Con ricorso depositato in data 10.11.2021 il ricorrente agiva in giudizio al fine di chiedere una rideterminazione del danno biologico già accertato dall' in relazione CP_2
all'infortunio occorso al ricorrente in data 14.10.2017 e al fine di chiedere l'accertamento della natura professionale dell'ernia discale lombare della quale soffre lo stesso ricorrente, con conseguente accertamento dell'invalidità permanente e con la corresponsione dell'indennizzo a carico dell'ente medesimo.
Il ricorrente deduceva di aver prestato la propria attività
lavorativa a far data dal 2003 alle dipendenze di
[...]
con mansione di autista raccoglitore, con Controparte_3
turni di durata di 8-9 ore quotidiane e, dal 2017, alle
5 dipendenze di Parte_3
Nello specifico, il lavoratore rappresentava che per due gironi a settimana guidava l'autocompattatore adibito alla raccolta della cara e della plastica, e per i restanti quattro giorni era addetto alla sola raccolta;
tuttavia in qualità di autista collaborava con il collega raccoglitore scendendo di frequente dal mezzo per aiutarlo nella raccolta.
Deduceva che i cassonetti frequentemente presentavano difetti alle ruote e dunque dovevano essere spostati per trascinamento e, altresì, che nella raccolta dei rifiuti c.d.
“porta a porta”, i bidoncini dovevano essere svuotati a mano nel compattatore.
Il ricorrente evidenziava, poi, che progressivamente le mansioni di autista e raccoglitore avevano acquisito prevalenza sulle mansioni di mera raccolta.
La difesa attorea rappresentava che il lavoratore nel 2015
aveva iniziato a lamentare la presenza di un intenso dolore nella zona lombare, riferibile all'ernia discale lombare L5-
S1.
Il ricorrente deduceva di aver continuato a prestare la propria attività lavorativa, senza interruzioni, sino al
14.10.2017, data in cui il medesimo subiva un gravoso infortunio che aveva comportato la frattura della tibia destra, trattata con osteosintesi.
In relazione all'infortunio d.d. 14.10.2017 il lavoratore allegava che l' con provvedimento del 13.03.2020 CP_2
aveva accertato una menomazione dell'integrità psicofisica con il riconoscimento di un danno biologico pari al 6 %.
6 Successivamente, il ricorrente deduceva di essersi sottoporsi a visita medico legale e che il medico incaricato,
all'esito di un esame obiettivo, aveva rilevato un danno biologico permanente pari al 9%.
In relazione alla lombalgia il ricorrente rappresentava che,
successivamente, decideva di rivolgersi al dott. Per_2
il quale aveva rilevato come il ricorrente fosse
[...]
“affetto da ernia discale lombare L5-S1 in un quadro di
bulging discali multipli”, patologia c.d. tabellata di cui il medico aveva confermato l'origine professionale,
accertando un danno biologico permanente pari al 10 %.
All'esito di entrambe le risultanze mediche la difesa attorea deduceva di avere inviato via PEC opposizione contro i predetti provvedimenti, ma che l' , trascorsi 150 CP_2
giorni, non aveva ancora convocato il ricorrente a visita collegiale.
Il ricorrente concludeva, quindi, come indicato in epigrafe.
2. MEMORIA DI COSTITUZIONE
Si costituiva in giudizio l' che deducendo CP_2
l'infondatezza del ricorso e contestando in fatto e in diritto le affermazioni di parte ricorrente, insisteva per il rigetto delle domande.
In relazione alla malattia professionale l'ente contestava il fatto che la fattispecie in questione potesse rientrare nell'ambito delle malattie professionali tabellate;
infatti, a dire del resistente, le attività alle quali il ricorrente era stato impiegato esulavano dal quadro previsto dal D.M.
09.04.2008 dal momento che le lavorazioni alle quali era
7 stato adibito il ricorrente non avevano avuto un'intensità tale da determinare un'esposizione ad un rischio nocivo per la salute dello stesso.
Parte resistente escludeva, altresì, ogni nesso causale tra il lavoro e la patologia dedotta.
Circa l'infortunio, l' confermava la valutazione del CP_2
danno biologico permanente nella misura del 6 % e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e veniva disposta una ctu medica;
all' udienza odierna ha avuto luogo la discussione.
3. SULL'INFORTUNIO D.D. 14.10.2017
Avendo riguardo alla determinazione del danno biologico con riferimento all'infortunio occorso al ricorrente in data
14.10.2017 il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che: “Per la valutazione del danno biologico, è
necessario fare riferimento alle tabelle (D. M. del CP_2
12 luglio 2000), in rapporto e in analogia alle voci
elencate.
Per quanto concerne il caso in esame, il riferimento va alle
seguenti diciture:
- Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo,
distrofiche, discromiche, fino a 5;
- Perdita delle altre dita del piede, a seconda del numero,
fino a 4;
- Anchilosi della caviglia in posizione favorevole, fino a
12.
Si ritiene opportuno precisare che l'esito cicatriziale
8 riportato dal Signor appare regolare, che Pt_1
chiaramente non siamo di fronte alla perdita delle dita del
piede ma solamente a una loro tendenza alla flessione,
peraltro riducibile e che con il termine “anchilosi” si indica l'abolizione completa dell'articolarità di un
distretto.
Dunque, in considerazione dell'esame obiettivo (peraltro
non significativamente difforme nelle relazioni dei
Consulenti di Parte) e di un criterio di analogia con le voci
tabellate, si ritiene di poter ritenere nel complesso corretta
una valutazione del 7% (sette per cento), in virtù anche di
una sintomatologia dolorosa/parestesica e del riscontro di
edema del segmento leso”.
Alla luce del giudizio medico espresso dal consulente del giudice, quindi, il danno biologico permanente deve essere rideterminato nella misura del 7 %.
4. SULLA MALATTIA PROFESSIONALE
Non è necessario soffermarsi sulle dichiarazioni testimoniali, che hanno confermato lo svolgimento delle mansioni indicate in ricorso.
Il ctu nella sua relazione ha rappresentato come l'ernia discale possa essere la conseguenza di molti fattori, quali ad esempio l'alta statura, la mancanza di attività fisica,
l'eccesso di peso corporeo, i lavori sedentari e/o l'elevato impegno fisico, la prolungata e costante guida, etc.
In ordine alle mansioni svolte in concreto dal ricorrente e ai rischi ad esse correlati il ctu ha riscontrato che nella movimentazione manuale dei bidoncini, il rischio dovesse
9 ricadere nella fascia verde e quindi che corrispondesse a un rischio trascurabile, mentre potesse ricadere nella fascia gialla e quindi corrispondesse a un rischio accettabile la sola movimentazione dei bidoncini del vetro. Per quanto concerne la movimentazione dei cassonetti, invece, il rischio doveva considerarsi sempre trascurabile.
Il ctu ha fatto riferimento al DVR e al parere Per_3
La ctu ha rilevato, altresì, che da parte del ricorrente “Non
venivano mai denunciate difficoltà nello svolgimento della
mansione e il medico competente non riteneva di esprimere
alcuna prescrizione o limitazione, né di sottoporre il
Signor ad accertamenti di secondo livello, Pt_1
giudicandolo sempre idoneo.
Anche in sede di visita medico legale, il periziando riferiva
di non aver mai subito periodi di malattia di durata
significativa correlati alla lombalgia, né di essersi
sottoposto a trattamenti specifici di natura farmacologica
cronica o masso-fisioterapici legati a essa.
Dunque, a fronte di un'esposizione lavorativa a rischi
ricadenti in un range di accettabilità, vi era il riscontro di
un quadro di discopatia degenerativa dorso-lombare con
una modesta protrusione erniaria del disco L5-S1, non
caratterizzante una limitazione nelle attività quotidiane e
lavorative, non sottoposta ad alcun trattamento specifico e
con una obiettività modesta.
Nel corso degli anni, persisteva inoltre una condizione di
sovrappeso addominale e non vi era la pratica costante di
alcuna attività sportiva o di rinforzo muscolare specifico,
10 fattori riconosciuti come favorenti lo sviluppo di una
patologia discale anche in assenza di sollecitazioni
lavorative”.
Si osserva che il ctu fa riferimento a una discopatia degenerativa, e che, richiamato a chiarimenti all'udienza del 5.10.2023, ha precisato quanto segue:
“Con riguardo alla natura tabellata della patologia
lombare, preciso che sulla base di tutta la documentazione,
e dalle deposizioni testimoniali e dichiarazioni del
ricorrente circa la sua attività, l'esposizione ai due rischi,
guida del mezzo e movimentazione dei carichi, non ha
svolto efficienza causale nell'insorgere della patologia
lombare.
Preciso che nella risonanza si parla di protrusioni dorsali
anche, che non sono una tipica sede di esposizione
lavorativa e che avvalorano la tesi che vi fosse una
predisposizione del soggetto, indipendente dall'attività
lavorativa, a sviluppare la patologia.
Vi è stata una alternanza di mansioni tale da far si che il
rischio si abbattesse, sia nella guida che nella
movimentazione dei carichi.
Quella riscontrata al ricorrente è una protrusione con
ernia”.
Si ritiene, dunque, di poter condividere il quadro delineato dal ctu, per cui trattandosi di una patologia a eziologia multifattoriale, non si può configurare la cd. presunzione legale di origine nei termini proposti dal ricorrente.
A tal proposito si richiama l'orientamento della Corte di
11 Cassazione in base al quale: “La presunzione legale circa
la eziologia professionale delle malattie contratte
nell'esercizio delle lavorazioni morbigene investe soltanto
il nesso tra la malattia tabellata e le relative specificate
cause morbigene (anch'esse tabellate) e non può esplicare
la sua efficacia nell'ipotesi di malattia ad eziologia
multifattoriale, in cui il nesso di causalità non può essere
oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche
teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica
dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in
relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e
alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento
morboso”. (Cassazione civile sez. lav., 18/09/2013,
n.21360; Cassazione civile sez. lav., 20/06/2018, n.16248).
Per i motivi esposti, solo la domanda relativa all'infortunio sul lavoro può trovare accoglimento, e nei limiti accertati dal ctu (7%).
Quanto alle spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca e in ogni caso della complessità
delle valutazioni medico legali oggetto di causa, le spese di lite vengono compensate interamente tra le parti.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così
giudica:
1) con riferimento all'infortunio riconosciuto dall' , CP_2
pratica n°515408097, accerta e dichiara un danno
12 biologico nella misura del 7% con le conseguenti determinazioni economiche e condanna dell' al CP_2
riconoscimento del relativo indennizzo;
2) respinge le ulteriori domande proposte dal ricorrente,
3) Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti per metà ciascuno.
Così deciso in Udine, il 12.3.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.sa Marina Vitulli
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