Art. 2.
Il primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , e' sostituito dai seguenti commi:
"E' fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito ed agli uffici postali di versare in un conto speciale presso la Sezione di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie, soggetti al blocco per effetto di ordinanze alleate, convalidate con il decreto legislativo 1 febbraio 1946, n. 58 , anche se siano stati comunque sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati e dell'Amministrazione finanziaria, ma che non siano ancora stati pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono salvi i diritti spettanti ai titolari dei depositi, valori e titoli, gia' sbloccati, ma non ancora pagati dagli istituti ed aziende di credito e dagli uffici postali, purche' i titolari medesimi rinnovino la denuncia, prevista negli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare, agli intestatari dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali di risparmio, comunicazione del blocco dei loro depositi e della facolta' concessa di chiederne lo sblocco, a norma del precedente art. 1.
Restano ferme le disposizioni di cui, ai decreti legislativi luogotenenziali 1 febbraio 1945, n. 36 , e 26 marzo 1946, n. 140 , concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonche' alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalita' degli Stati stessi".
Il primo comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , e' sostituito dai seguenti commi:
"E' fatto obbligo a tutti gli istituti ed aziende di credito ed agli uffici postali di versare in un conto speciale presso la Sezione di tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione hanno sede, i fondi relativi ai depositi bancari e postali e ai titoli di credito di qualsiasi specie, soggetti al blocco per effetto di ordinanze alleate, convalidate con il decreto legislativo 1 febbraio 1946, n. 58 , anche se siano stati comunque sbloccati con successivi provvedimenti degli Alleati e dell'Amministrazione finanziaria, ma che non siano ancora stati pagati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono salvi i diritti spettanti ai titolari dei depositi, valori e titoli, gia' sbloccati, ma non ancora pagati dagli istituti ed aziende di credito e dagli uffici postali, purche' i titolari medesimi rinnovino la denuncia, prevista negli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1952, n. 911 , entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a dare, agli intestatari dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali di risparmio, comunicazione del blocco dei loro depositi e della facolta' concessa di chiederne lo sblocco, a norma del precedente art. 1.
Restano ferme le disposizioni di cui, ai decreti legislativi luogotenenziali 1 febbraio 1945, n. 36 , e 26 marzo 1946, n. 140 , concernenti la revoca dei provvedimenti e delle misure adottate in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonche' alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalita' degli Stati stessi".