Articolo 65 del Codice del consumo
Articolo 59 sexiesArticolo 59 octies
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23 ottobre 2005
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13 giugno 2014
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11 agosto 2023
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25 febbraio 2025
Art. 65. ((Pagamenti supplementari)) ((1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.)) ((24)) ------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.
Entrata in vigore il 25 febbraio 2025
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