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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/10/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 26 giugno 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 103/2022 R.G. promossa da
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1967 ed elettivamente domiciliata in Enna, Corso Sicilia n. 63, presso lo studio dell'avv. Angela Dantoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
contro in qualità di mandataria della (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Bruno Cirillo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni, Corso Umberto I n. 144
APPELLATA
e contro
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_2
Enna alla via Roma n. 199 presso lo studio dell'avv. Gaspare Agnello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha incoato avanti Controparte_4
al Tribunale di Enna la procedura esecutiva immobiliare recante il n. 63/2013 R.G. ai danni di : a fondamento dell'esecuzione immobiliare Parte_1
la banca ha utilizzato, quale titolo esecutivo, il contratto di mutuo fondiario datato
3.06.2008, prevedente il tasso fisso del 5,80 %, con il quale era stata concessa in prestito alla la somma di Euro 35.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito Parte_1
in Enna, contrada Santa Caterina s.n.c., edificio F2.
ha depositato ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
muovendo una serie di censure avverso il testo negoziale sussumibili nella illegittimità del contratto posto a base della procedura esecutiva per violazione della legge n. 108/96 in tema di usura, dell'art. 1815 c.c. nonché della normativa sulla trasparenza bancaria: in particolare la ha rilevato sia l'illegittima pattuizione contenuta nel testo Parte_1
negoziale disciplinante il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, sia la usurarietà degli interessi moratori pattuiti anche in considerazione delle penale di Euro 13,00 a rata concordata ai sensi dell'art. 2 del mutuo fondiario, sia il superamento del tasso soglia in forza della clausola anatocistica che disponeva il maturare dell'interesse moratorio non solo sulla quota capitale della rata insoluta, ma anche sulla quota interessi della rata medesima, sia la ulteriore incidenza anatocistica collegata all'utilizzo del piano di ammortamento alla francese.
Nella procedura esecutiva immobiliare recante il n. 63/2013 R.G. è intervenuta la quale terzo creditore, al fine di vedere tutelate le proprie pretese Controparte_3
sostanziali.
Con ordinanza del giorno 08.07.15 il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la sospensione della procedura esecutiva n. 63/2013 R.G., sostenendo la fondatezza della doglianza che aveva evidenziato la usurarietà del tasso di mora applicato, ed ha fissato per l'introduzione del giudizio di merito il termine di trenta giorni che non è stato rispettato da nessuna delle parti contendenti.
Il legale della banca procedente ha presentato istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., che, una volta accolta dal Giudice dell'Esecuzione, ha consentito alla banca creditrice procedente di introdurre il giudizio di merito e di dare la stura al presente procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2015 si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto in rito della Parte_1
domanda per mancata introduzione del giudizio di merito entro i termini perentori fissati dal G.E. e, quanto al merito, instando in via principale per la nullità dell'intera procedura esecutiva per difetto originario del titolo esecutivo posto a base dell'atto di pignoramento e, in via subordinata, per la riduzione del credito della banca procedente in misura risultante alle somme richieste e non dovute nonché, previa eventuale compensazione, in relazione ai controcrediti per somme già versate a titolo di interessi e spese non dovuti, oltre al risarcimento di danni patrimoniali e non, da liquidarsi equitativamente nella misura di € 8.000,00; si è altresì costituita la Controparte_3
che ha aderito alle difese della
[...] Controparte_4
procedente.
[...]
Disposta c.t.u., è emerso che sia il T.A.E.G., calcolato con riferimento al caso concreto risultante dall'atto di precetto, sia i T.A.E.G. calcolati dal C.T.U. sulla base delle diverse ipotesi formulate nell'elaborato peritale non avevano superato il tasso soglia, essendo questo stato fissato, alla data di erogazione del prestito, al 9,06% (6,04% aumentato del 50%, secondo la regola vigente al 3.6.2008, data di erogazione del mutuo a tasso fisso con garanzia ipotecaria, come risulta dal D.M. 18.3.2008).
Successivamente al deposito della c.t.u., in data 18.11.2019, si è costituita in giudizio, quale cessionaria del credito della Controparte_4
la a mezzo della mandataria facendo
[...] Controparte_2 Controparte_5
proprie tutte le difese precedentemente enunciata dalla banca cedente: in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 17.06.2021, la Parte_1
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla stante la Controparte_2
mancanza di alcuna prova dell'avvenuta cessione del credito.
Depositati ad opera delle parti gli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Enna ha emesso la sentenza n. 607/2021 con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ritenendo infondate tutte le censure mosse dalla al titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario ed affermando la Parte_1
sussistenza della titolarità attiva nel rapporto controverso in capo alla cessionaria
[...]
. CP_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 607/2021 Parte_1
emessa dal Tribunale di Enna facendo leva sui seguenti profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione la ha censurato il deciso nella parte Parte_1
in cui non aveva statuito alcunché in merito all'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione intentata dalla banca procedente per tardività dell'introduzione del giudizio di merito, eccezione da ritenere fondata atteso che il G.E. aveva rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. la banca per proporre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. quando il termine assegnato per tale incombente dall'ordinanza datata
08.07.15 era oramai definitivamente spirato.
Con il secondo motivo di impugnazione la ha reiterato l'eccezione di Parte_1
difetto di titolarità attiva nel rapporto controverso in capo alla cessionaria CP_2
, per non essere emersa agli atti di causa prova che la cessione dei crediti in blocco
[...]
intervenuta tra quest'ultima e la cedente Controparte_4
avesse ricompreso anche il mutuo oggetto di causa.
[...]
Con il terzo motivo di impugnazione la ha censurato il deciso nella parte Parte_1
in cui non aveva rilevato il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della declaratoria di usuratietà della previsione di questi ultimi, avuto riguardo al testo dell'art. 2 del contratto di mutuo fondiario per cui è lite: ad avviso della Parte_1
“l'art. 2 del contratto prevedeva espressamente che gli interessi corrispettivi si applicassero al capitale dato in prestito “per tutta la durata del contratto”; sicché, successivamente alla scadenza della rata, la quota capitale, oltre a continuare a produrre detti interessi corrispettivi, ulteriormente produceva interessi moratori. Il complessivo tasso di interesse generato in ipotesi di scadenza di una singola rata e in caso di mancato pagamento della stessa, come calcolato da contratto, poteva essere così determinato: tasso nominale di interesse annuo convenzionalmente fissato nella misura del 5,80%+ tasso di mora pari a 7,80% (5,80%+ 2), e dunque un interesse complessivo pari a 13,60%”, con la conseguenza che si generava un abnorme tasso usurario contrario a legge e tale da trasformare, giusta la sanzione prevista dall'art. 1815, secondo comma, del codice civile, il mutuo feneratizio in mutuo gratuito.
Con il quarto motivo di doglianza la ha criticato la sentenza impugnata Parte_1
nella misura in cui aveva sostenuto la alternatività tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, affermando che “è errato ritenere che dal momento della mora le obbligazioni pecuniarie producono solo interessi moratori atteso che, dal momento della scadenza dell'obbligazione, le obbligazioni pecuniarie producono anche interessi corrispettivi, e ciò sia in base alla regola di cui all'art. 1282 c.c., sia a norma dell'art. 1815 comma I c.c., ai sensi del quale gli interessi corrispettivi sono dovuti per tuta la durata del contratto. Più dettagliatamente, l'art. 1815 c.c. indica, al suo primo comma, la debenza causale, nel contratto di mutuo, di interessi corrispettivi astrattamente applicabili al capitale per tutta la durata del rapporto, con la conseguenza che gli stessi interessi non possono sospendersi nel caso di mora del mutuatario. A sua volta, l'art. 1282 c.c. dispone che le obbligazioni pecuniarie scadute producono interessi corrispettivi a partire dalla data di scadenza dell'obbligazione.
Tuttavia, nelle obbligazioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 3 c.c., il momento di scadenza dell'obbligazione coincide con il momento dell'insorgenza della mora e inoltre, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dal momento della mora le dette obbligazioni producono i ccdd. interessi moratori, chiaramente distinti dagli interessi corrispettivi di cui al citato art. 1282 c.c.. Dall'esame congiunto delle citate norme, dunque, differentemente da quel che è stato sostenuto in sentenza, deriva chiaramente che nelle obbligazioni pecuniarie scadute, dal momento della scadenza e, dunque, dal momento della mora, il capitale scaduto produce contemporaneamente, da un lato, gli interessi corrispettivi (artt. 1282 e 1815 comma I c.c.), sia gli interessi moratori (art.
1224 c.c.). In ogni caso, anche a volere ritenere per corretta la tesi della naturale sostitutività tra i due tassi, quel che è certo è che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., in questo senso, Cass. 4920/87; Trib.
Parma 25/7/2014), le parti possono concordemente derogare a tale regola.
Applicando i principi sopra esposti alla fattispecie concreta, non vi è chi non veda come nel contratto di mutuo de quo le parti abbiano esplicitamente previsto la perduranza degli interessi corrispettivi anche successivamente alla mora, tant'è che hanno stabilito che tali interessi fossero applicabili “per tutta la durata del contratto”, vale a dire fino all'estinzione del mutuo per qualsiasi causa (id est: in caso di scadenza del capitale e di mora del mutuatario)”.
Con il quinto motivo di impugnazione è stato censurato il deciso nella parte in cui non aveva rilevato la natura intrinsecamente anatocistica dell'ammortamento alla francese applicato in contratto al fine delle determinazione delle rate mensili e la sua contrarietà all'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, mentre, con l'ultimo motivo di impugnazione, la ha ritenuto che il tasso di mora in concreto applicato, Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale che aveva sul punto sposato acriticamente le conclusioni cui era giunto la c.t.u., era da ritenere sopra soglia usura, non potendosi ritenere corretto, ai fini della sua determinazione, il procedimento avallato in sentenza concernente la maggiorazione del T.E.G.M. con la percentuale del
2,1 per cento.
Si sono costituiti in giudizio sia la quale nuova mandataria della Controparte_1
sia la instando entrambe per il rigetto Controparte_2 Controparte_3
dell'appello: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza do precisazione delle conclusioni avvenuta il 26 giugno 2025. Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati: per comodità di Parte_1
esposizione si seguirà l'ordine delle doglianze prospettato dalla difesa di parte attrice.
1. Eccezione di inammissibilità dell'azione intentata dalla banca procedente
Con provvedimento datato 16 settembre 2015 il Giudice dell'Esecuzione ha accolto l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., presentata dal legale della avv. Controparte_4
Loretta Maria Sanfilippo, che ha addotto, quale giustificazione all'omesso rispetto del primo termine entro cui introitare il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. divisato nell'ordinanza del giorno 08.07.15, gravi problemi di salute ritenuti del tutto correttamente dal Giudice dell'Esecuzione integranti un grave impedimento al rispetto del termine: benché sullo specifico punto la difesa di parte appellante non abbia contestato alcunché, la Corte reputa sussistente il grave impedimento addotto dal legale della banca, avv. Loretta Maria Sanfilippo, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini considerato che quest'ultima è stata ricoverata, in data primo luglio 2015, in Firenze presso il reparto di ginecologia a seguito di parto prematuro sfociato nella nascita della figlia il successivo 5 luglio 2015, e che il suddetto legale ha assistito la bambina allocata presso l'unità di terapia intensiva neonatale sino al 14 luglio 2015, dovendo poi affrontare problemi di salute suoi, dati da alta pressione e difficoltà di deambulazione con presenza di edemi agli arti inferiori, e della neonata in stato di evidente sottopeso, che si sono protratti per il successivo periodo estivo sì da non consentirle la possibilità di rispettare il primo termine divisato nell'ordinanza datata 8 luglio 2015 che ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 63/2013 R.G. per cui è lite.
L'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, ad avviso della Corte, elide ogni profilo di asserita inammissibilità dell'azione spiegata dalla banca nella presente sede, salvo rilevare come il giudice di primo grado, ad onta dell'eccezione sollevata dalla
, non abbia effettivamente speso alcuna riga per dare atto dell'intervenuta Parte_1 sanatoria tramite il fausto esperimento dello strumento della rimessione in termini ad opera della banca procedente.
2. Eccezione di difetto di titolarità attiva della cessionaria CP_2 CP_2
Ad avviso della Corte tale eccezione è destituita di fondamento non soltanto per le motivazioni addotte dal Tribunale che ha sottolineato come l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contenesse le parti contraenti e le categorie di crediti ricomprese nella complessiva vicenda traslativa, categoria tra cui rientrava la situazione debitoria della derivante dal mutuo fondiario per cui è lite, ma Parte_2
anche a seguito della produzione della dichiarazione datata 8 febbraio 2023, indirizzata dalla Banca cedente alla cessionaria, con la quale la banca ha dato atto Controparte_2
di avere ceduto anche il credito per cui è lite: tale dichiarazione assume una valenza pregnante nella presente sede in quanto proveniente dalla parte cedente che ha ammesso un fatto a sé sfavorevole, vale a dire la perdita della titolarità attiva del credito del quale si discute nella presente sede, tacitando in tal modo ogni dubbio in capo alla parte ceduta odierna appellante su chi sia il soggetto al quale dovere adempiere, nel caso in esame la appellata. Controparte_2
3. Cumulo tra interessi corrispettivi e moratori
4. Alternatività tra interessi corrispettivi e moratori
Il terzo e quarto motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto concernono il rapporto tra interessi corrispettivi e moratori e l'interpretazione data all'art. 2 del mutuo fondiario il quale, a detta di parte appellante, legittimerebbe il cumulo tra i predetti interessi.
Giova premettere che, nel contenzioso bancario, capita sovente che il mutuatario, resosi inadempiente al pagamento delle rate, cerchi di costruire, ad esempio cumulando interessi corrispettivi e moratori od annoverando spese che non vanno considerate ai fini del tasso soglia quali le penali per estinzione anticipata del contratto, oppure interpretando in modo singolare il contenuto di certe clausole, un tasso di interesse che si ponga al di là del tasso usurario sì da comportare la gratuità del mutuo mediante espunzione dai conteggi degli interessi indicati nel piano di ammortamento, e ciò grazie al noto meccanismo di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c.: nel presente caso pretende di far dire all'art. 2 del mutuo, nella misura Parte_1
in cui ha previsto che gli interessi corrispettivi si applicano al capitale dato in prestito
“per tutta la durata del contratto”, che tal interessi vanno applicati anche in caso di decadenza dal termine e di mora debendi, in aggiunta al tasso di mora che è pari al 7,80
%; tale tesi ad avviso della Corte si palesa assurda so che si pensi al fatto che l'art. 2 afferma l'applicazione de gli interessi corrispettivi al capitale dato in prestito “per tutta la durata del contratto” allorché il mutuatario paghi regolarmente le rate, dovendosi intendere il sintagma “per tutta la durata del contratto” riferita alla durata fisiologica del contratto e non certo al caso di mora debendi in cui al tasso corrispettivo si sostituisce, e non si aggiunge, il tasso di mora pari al 7,80 %, di gran lunga inferiore al tasso soglia, come evidenziato dalla c.t.u. espletata in primo grado. La inconferente ricostruzione di parte appellante crea un tasso monstre del 13,60 %, pari alla somma tra il 5,80 % ed il 7,80 %, effettuando un'operazione sconfessata dall'unanime giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, al solo scopo di ottenere la gratuità del mutuo, tentativo velleitario che non può essere accolto.
Non paga dell'errata interpretazione sopra riferita, la difesa della si spinge Parte_1
ad analizzare gli artt. 1282, 1815, 1224 e 1219 c.c. per giungere alla conclusione che i caso di mora debendi è lo stesso codice civile a far scattare contemporaneamente la vigenza di entrambi gli interessi, come se il debitore dovesse pagare al creditore contemporaneamente, e salva deroga pattizia, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori: tale tesi, sempre frutto dell'indomabile anelito ad ottenere un muto gratuito, non esiste in rerum natura e stride con la natura e la funzione delle due categorie di interessi, rispondendo l'interesse corrispettivo, che la dottrina più autorevole chiama compensativo, al principio di naturale fecondità del denaro, e l'interesse moratorio all'orbita risarcitoria quale misura forfettaria di predeterminazione del danno da ristorare nelle obbligazioni pecuniarie. In definitiva, non sussiste alcun cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e/o alcuna
“sostitutività derogata”, per usare la terminologia di cui all'atto di appello, avendo la sentenza gravata correttamente interpretato il testo negoziale ed avendo fatto sapiente uso dei principi in materia di interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
5. Natura anatocistica dell'ammortamento alla francese
La questione in esame ha fatto spesso capolino nel contenzioso bancario italiano ed è stato definitivamente risolto dalla Suprema Corte di Cassazione che ha escluso la presenza di profili anatocistici in seno al piano di ammortamento alla francese: è stato infatti insegnato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”
(Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), principio che a maggior ragione deve essere applicato al mutuo a tasso fisso in cui il mutuatario è sin dalla conclusione dell'accordo a conoscenza dell'importo della rata mensile concordata con la banca.
6. Usurarietà del tasso di mora in concreto applicato E' stata la c.t.u. ad avere affermato come, in tutte le ipotesi ivi scrutinate, il T.A.E.G. non abbia mai superato il tasso soglia pari, avuto riguardo al mutuo fondiario per cui è lite ed alla data di stipula di esso, al 9.06 %: il tasso di mora poi, pattuito all'art. 2 del contratto inter partes al 7,80 %, è di gran lunga inferiore al tasso soglia come sopra indicato.
Se poi si legge il contenuto della sentenza gravata si noterà come la parte della motivazione nella quale il Tribunale ha richiamato il correttivo del 2.1 % ai fini del calcolo del tasso di mora usurario, oltre ad avere fatto corretta applicazione del principio sancito dall'ordinanza n. 16526 adottata dalla Suprema Corte di Cassazione il 13/06/2024 a mente della quale “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”, è stata redatta “ad ulteriore conforto della legittimità della pretesa”, vale a dire in rafforzamento ed aggiunta ad una soluzione che collima in tutto con il testo negoziale, che ha previsto un tasso di mora sotto soglia,
e con le risultanze della c.t.u. che la usurarietà del tasso di mora ha escluso. In definitiva l'appello azionato da va disatteso: le Parte_1
spese seguono la soccombenza e vanno addossate a quest'ultima nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte
d'Appello di valore da Euro 26.002,00 ad Euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la Parte_1
sentenza n. 607/2021, emessa dal Tribunale di Enna, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute sia dalla quale mandataria della , Controparte_1 Controparte_2
sia dalla spese liquidate per ciascuna delle parti in Euro Controparte_3
6.946,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...]
previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. Marco Gaeta Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza non partecipata del 26 giugno 2025, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 103/2022 R.G. promossa da
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.01.1967 ed elettivamente domiciliata in Enna, Corso Sicilia n. 63, presso lo studio dell'avv. Angela Dantoni che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
contro in qualità di mandataria della (c.f.: Controparte_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Bruno Cirillo ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cava de' Tirreni, Corso Umberto I n. 144
APPELLATA
e contro
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_2
Enna alla via Roma n. 199 presso lo studio dell'avv. Gaspare Agnello che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da atti di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha incoato avanti Controparte_4
al Tribunale di Enna la procedura esecutiva immobiliare recante il n. 63/2013 R.G. ai danni di : a fondamento dell'esecuzione immobiliare Parte_1
la banca ha utilizzato, quale titolo esecutivo, il contratto di mutuo fondiario datato
3.06.2008, prevedente il tasso fisso del 5,80 %, con il quale era stata concessa in prestito alla la somma di Euro 35.000,00 per l'acquisto dell'immobile sito Parte_1
in Enna, contrada Santa Caterina s.n.c., edificio F2.
ha depositato ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1
muovendo una serie di censure avverso il testo negoziale sussumibili nella illegittimità del contratto posto a base della procedura esecutiva per violazione della legge n. 108/96 in tema di usura, dell'art. 1815 c.c. nonché della normativa sulla trasparenza bancaria: in particolare la ha rilevato sia l'illegittima pattuizione contenuta nel testo Parte_1
negoziale disciplinante il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, sia la usurarietà degli interessi moratori pattuiti anche in considerazione delle penale di Euro 13,00 a rata concordata ai sensi dell'art. 2 del mutuo fondiario, sia il superamento del tasso soglia in forza della clausola anatocistica che disponeva il maturare dell'interesse moratorio non solo sulla quota capitale della rata insoluta, ma anche sulla quota interessi della rata medesima, sia la ulteriore incidenza anatocistica collegata all'utilizzo del piano di ammortamento alla francese.
Nella procedura esecutiva immobiliare recante il n. 63/2013 R.G. è intervenuta la quale terzo creditore, al fine di vedere tutelate le proprie pretese Controparte_3
sostanziali.
Con ordinanza del giorno 08.07.15 il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la sospensione della procedura esecutiva n. 63/2013 R.G., sostenendo la fondatezza della doglianza che aveva evidenziato la usurarietà del tasso di mora applicato, ed ha fissato per l'introduzione del giudizio di merito il termine di trenta giorni che non è stato rispettato da nessuna delle parti contendenti.
Il legale della banca procedente ha presentato istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., che, una volta accolta dal Giudice dell'Esecuzione, ha consentito alla banca creditrice procedente di introdurre il giudizio di merito e di dare la stura al presente procedimento.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2015 si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, il rigetto in rito della Parte_1
domanda per mancata introduzione del giudizio di merito entro i termini perentori fissati dal G.E. e, quanto al merito, instando in via principale per la nullità dell'intera procedura esecutiva per difetto originario del titolo esecutivo posto a base dell'atto di pignoramento e, in via subordinata, per la riduzione del credito della banca procedente in misura risultante alle somme richieste e non dovute nonché, previa eventuale compensazione, in relazione ai controcrediti per somme già versate a titolo di interessi e spese non dovuti, oltre al risarcimento di danni patrimoniali e non, da liquidarsi equitativamente nella misura di € 8.000,00; si è altresì costituita la Controparte_3
che ha aderito alle difese della
[...] Controparte_4
procedente.
[...]
Disposta c.t.u., è emerso che sia il T.A.E.G., calcolato con riferimento al caso concreto risultante dall'atto di precetto, sia i T.A.E.G. calcolati dal C.T.U. sulla base delle diverse ipotesi formulate nell'elaborato peritale non avevano superato il tasso soglia, essendo questo stato fissato, alla data di erogazione del prestito, al 9,06% (6,04% aumentato del 50%, secondo la regola vigente al 3.6.2008, data di erogazione del mutuo a tasso fisso con garanzia ipotecaria, come risulta dal D.M. 18.3.2008).
Successivamente al deposito della c.t.u., in data 18.11.2019, si è costituita in giudizio, quale cessionaria del credito della Controparte_4
la a mezzo della mandataria facendo
[...] Controparte_2 Controparte_5
proprie tutte le difese precedentemente enunciata dalla banca cedente: in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in data 17.06.2021, la Parte_1
ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla stante la Controparte_2
mancanza di alcuna prova dell'avvenuta cessione del credito.
Depositati ad opera delle parti gli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c., il Tribunale di Enna ha emesso la sentenza n. 607/2021 con la quale il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione all'esecuzione ritenendo infondate tutte le censure mosse dalla al titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario ed affermando la Parte_1
sussistenza della titolarità attiva nel rapporto controverso in capo alla cessionaria
[...]
. CP_2
ha proposto appello avverso la sentenza n. 607/2021 Parte_1
emessa dal Tribunale di Enna facendo leva sui seguenti profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione la ha censurato il deciso nella parte Parte_1
in cui non aveva statuito alcunché in merito all'eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità dell'azione intentata dalla banca procedente per tardività dell'introduzione del giudizio di merito, eccezione da ritenere fondata atteso che il G.E. aveva rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. la banca per proporre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. quando il termine assegnato per tale incombente dall'ordinanza datata
08.07.15 era oramai definitivamente spirato.
Con il secondo motivo di impugnazione la ha reiterato l'eccezione di Parte_1
difetto di titolarità attiva nel rapporto controverso in capo alla cessionaria CP_2
, per non essere emersa agli atti di causa prova che la cessione dei crediti in blocco
[...]
intervenuta tra quest'ultima e la cedente Controparte_4
avesse ricompreso anche il mutuo oggetto di causa.
[...]
Con il terzo motivo di impugnazione la ha censurato il deciso nella parte Parte_1
in cui non aveva rilevato il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della declaratoria di usuratietà della previsione di questi ultimi, avuto riguardo al testo dell'art. 2 del contratto di mutuo fondiario per cui è lite: ad avviso della Parte_1
“l'art. 2 del contratto prevedeva espressamente che gli interessi corrispettivi si applicassero al capitale dato in prestito “per tutta la durata del contratto”; sicché, successivamente alla scadenza della rata, la quota capitale, oltre a continuare a produrre detti interessi corrispettivi, ulteriormente produceva interessi moratori. Il complessivo tasso di interesse generato in ipotesi di scadenza di una singola rata e in caso di mancato pagamento della stessa, come calcolato da contratto, poteva essere così determinato: tasso nominale di interesse annuo convenzionalmente fissato nella misura del 5,80%+ tasso di mora pari a 7,80% (5,80%+ 2), e dunque un interesse complessivo pari a 13,60%”, con la conseguenza che si generava un abnorme tasso usurario contrario a legge e tale da trasformare, giusta la sanzione prevista dall'art. 1815, secondo comma, del codice civile, il mutuo feneratizio in mutuo gratuito.
Con il quarto motivo di doglianza la ha criticato la sentenza impugnata Parte_1
nella misura in cui aveva sostenuto la alternatività tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, affermando che “è errato ritenere che dal momento della mora le obbligazioni pecuniarie producono solo interessi moratori atteso che, dal momento della scadenza dell'obbligazione, le obbligazioni pecuniarie producono anche interessi corrispettivi, e ciò sia in base alla regola di cui all'art. 1282 c.c., sia a norma dell'art. 1815 comma I c.c., ai sensi del quale gli interessi corrispettivi sono dovuti per tuta la durata del contratto. Più dettagliatamente, l'art. 1815 c.c. indica, al suo primo comma, la debenza causale, nel contratto di mutuo, di interessi corrispettivi astrattamente applicabili al capitale per tutta la durata del rapporto, con la conseguenza che gli stessi interessi non possono sospendersi nel caso di mora del mutuatario. A sua volta, l'art. 1282 c.c. dispone che le obbligazioni pecuniarie scadute producono interessi corrispettivi a partire dalla data di scadenza dell'obbligazione.
Tuttavia, nelle obbligazioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 1219 comma 2 n. 3 c.c., il momento di scadenza dell'obbligazione coincide con il momento dell'insorgenza della mora e inoltre, ai sensi dell'art. 1224 c.c., dal momento della mora le dette obbligazioni producono i ccdd. interessi moratori, chiaramente distinti dagli interessi corrispettivi di cui al citato art. 1282 c.c.. Dall'esame congiunto delle citate norme, dunque, differentemente da quel che è stato sostenuto in sentenza, deriva chiaramente che nelle obbligazioni pecuniarie scadute, dal momento della scadenza e, dunque, dal momento della mora, il capitale scaduto produce contemporaneamente, da un lato, gli interessi corrispettivi (artt. 1282 e 1815 comma I c.c.), sia gli interessi moratori (art.
1224 c.c.). In ogni caso, anche a volere ritenere per corretta la tesi della naturale sostitutività tra i due tassi, quel che è certo è che, come affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (cfr., in questo senso, Cass. 4920/87; Trib.
Parma 25/7/2014), le parti possono concordemente derogare a tale regola.
Applicando i principi sopra esposti alla fattispecie concreta, non vi è chi non veda come nel contratto di mutuo de quo le parti abbiano esplicitamente previsto la perduranza degli interessi corrispettivi anche successivamente alla mora, tant'è che hanno stabilito che tali interessi fossero applicabili “per tutta la durata del contratto”, vale a dire fino all'estinzione del mutuo per qualsiasi causa (id est: in caso di scadenza del capitale e di mora del mutuatario)”.
Con il quinto motivo di impugnazione è stato censurato il deciso nella parte in cui non aveva rilevato la natura intrinsecamente anatocistica dell'ammortamento alla francese applicato in contratto al fine delle determinazione delle rate mensili e la sua contrarietà all'art. 6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, mentre, con l'ultimo motivo di impugnazione, la ha ritenuto che il tasso di mora in concreto applicato, Parte_1
contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale che aveva sul punto sposato acriticamente le conclusioni cui era giunto la c.t.u., era da ritenere sopra soglia usura, non potendosi ritenere corretto, ai fini della sua determinazione, il procedimento avallato in sentenza concernente la maggiorazione del T.E.G.M. con la percentuale del
2,1 per cento.
Si sono costituiti in giudizio sia la quale nuova mandataria della Controparte_1
sia la instando entrambe per il rigetto Controparte_2 Controparte_3
dell'appello: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza do precisazione delle conclusioni avvenuta il 26 giugno 2025. Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da per i motivi di seguito evidenziati: per comodità di Parte_1
esposizione si seguirà l'ordine delle doglianze prospettato dalla difesa di parte attrice.
1. Eccezione di inammissibilità dell'azione intentata dalla banca procedente
Con provvedimento datato 16 settembre 2015 il Giudice dell'Esecuzione ha accolto l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c., presentata dal legale della avv. Controparte_4
Loretta Maria Sanfilippo, che ha addotto, quale giustificazione all'omesso rispetto del primo termine entro cui introitare il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. divisato nell'ordinanza del giorno 08.07.15, gravi problemi di salute ritenuti del tutto correttamente dal Giudice dell'Esecuzione integranti un grave impedimento al rispetto del termine: benché sullo specifico punto la difesa di parte appellante non abbia contestato alcunché, la Corte reputa sussistente il grave impedimento addotto dal legale della banca, avv. Loretta Maria Sanfilippo, ai fini dell'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini considerato che quest'ultima è stata ricoverata, in data primo luglio 2015, in Firenze presso il reparto di ginecologia a seguito di parto prematuro sfociato nella nascita della figlia il successivo 5 luglio 2015, e che il suddetto legale ha assistito la bambina allocata presso l'unità di terapia intensiva neonatale sino al 14 luglio 2015, dovendo poi affrontare problemi di salute suoi, dati da alta pressione e difficoltà di deambulazione con presenza di edemi agli arti inferiori, e della neonata in stato di evidente sottopeso, che si sono protratti per il successivo periodo estivo sì da non consentirle la possibilità di rispettare il primo termine divisato nell'ordinanza datata 8 luglio 2015 che ha accolto l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 63/2013 R.G. per cui è lite.
L'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini, ad avviso della Corte, elide ogni profilo di asserita inammissibilità dell'azione spiegata dalla banca nella presente sede, salvo rilevare come il giudice di primo grado, ad onta dell'eccezione sollevata dalla
, non abbia effettivamente speso alcuna riga per dare atto dell'intervenuta Parte_1 sanatoria tramite il fausto esperimento dello strumento della rimessione in termini ad opera della banca procedente.
2. Eccezione di difetto di titolarità attiva della cessionaria CP_2 CP_2
Ad avviso della Corte tale eccezione è destituita di fondamento non soltanto per le motivazioni addotte dal Tribunale che ha sottolineato come l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale contenesse le parti contraenti e le categorie di crediti ricomprese nella complessiva vicenda traslativa, categoria tra cui rientrava la situazione debitoria della derivante dal mutuo fondiario per cui è lite, ma Parte_2
anche a seguito della produzione della dichiarazione datata 8 febbraio 2023, indirizzata dalla Banca cedente alla cessionaria, con la quale la banca ha dato atto Controparte_2
di avere ceduto anche il credito per cui è lite: tale dichiarazione assume una valenza pregnante nella presente sede in quanto proveniente dalla parte cedente che ha ammesso un fatto a sé sfavorevole, vale a dire la perdita della titolarità attiva del credito del quale si discute nella presente sede, tacitando in tal modo ogni dubbio in capo alla parte ceduta odierna appellante su chi sia il soggetto al quale dovere adempiere, nel caso in esame la appellata. Controparte_2
3. Cumulo tra interessi corrispettivi e moratori
4. Alternatività tra interessi corrispettivi e moratori
Il terzo e quarto motivo di impugnazione possono essere trattati congiuntamente in quanto concernono il rapporto tra interessi corrispettivi e moratori e l'interpretazione data all'art. 2 del mutuo fondiario il quale, a detta di parte appellante, legittimerebbe il cumulo tra i predetti interessi.
Giova premettere che, nel contenzioso bancario, capita sovente che il mutuatario, resosi inadempiente al pagamento delle rate, cerchi di costruire, ad esempio cumulando interessi corrispettivi e moratori od annoverando spese che non vanno considerate ai fini del tasso soglia quali le penali per estinzione anticipata del contratto, oppure interpretando in modo singolare il contenuto di certe clausole, un tasso di interesse che si ponga al di là del tasso usurario sì da comportare la gratuità del mutuo mediante espunzione dai conteggi degli interessi indicati nel piano di ammortamento, e ciò grazie al noto meccanismo di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c.: nel presente caso pretende di far dire all'art. 2 del mutuo, nella misura Parte_1
in cui ha previsto che gli interessi corrispettivi si applicano al capitale dato in prestito
“per tutta la durata del contratto”, che tal interessi vanno applicati anche in caso di decadenza dal termine e di mora debendi, in aggiunta al tasso di mora che è pari al 7,80
%; tale tesi ad avviso della Corte si palesa assurda so che si pensi al fatto che l'art. 2 afferma l'applicazione de gli interessi corrispettivi al capitale dato in prestito “per tutta la durata del contratto” allorché il mutuatario paghi regolarmente le rate, dovendosi intendere il sintagma “per tutta la durata del contratto” riferita alla durata fisiologica del contratto e non certo al caso di mora debendi in cui al tasso corrispettivo si sostituisce, e non si aggiunge, il tasso di mora pari al 7,80 %, di gran lunga inferiore al tasso soglia, come evidenziato dalla c.t.u. espletata in primo grado. La inconferente ricostruzione di parte appellante crea un tasso monstre del 13,60 %, pari alla somma tra il 5,80 % ed il 7,80 %, effettuando un'operazione sconfessata dall'unanime giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, al solo scopo di ottenere la gratuità del mutuo, tentativo velleitario che non può essere accolto.
Non paga dell'errata interpretazione sopra riferita, la difesa della si spinge Parte_1
ad analizzare gli artt. 1282, 1815, 1224 e 1219 c.c. per giungere alla conclusione che i caso di mora debendi è lo stesso codice civile a far scattare contemporaneamente la vigenza di entrambi gli interessi, come se il debitore dovesse pagare al creditore contemporaneamente, e salva deroga pattizia, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori: tale tesi, sempre frutto dell'indomabile anelito ad ottenere un muto gratuito, non esiste in rerum natura e stride con la natura e la funzione delle due categorie di interessi, rispondendo l'interesse corrispettivo, che la dottrina più autorevole chiama compensativo, al principio di naturale fecondità del denaro, e l'interesse moratorio all'orbita risarcitoria quale misura forfettaria di predeterminazione del danno da ristorare nelle obbligazioni pecuniarie. In definitiva, non sussiste alcun cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e/o alcuna
“sostitutività derogata”, per usare la terminologia di cui all'atto di appello, avendo la sentenza gravata correttamente interpretato il testo negoziale ed avendo fatto sapiente uso dei principi in materia di interessi nelle obbligazioni pecuniarie.
5. Natura anatocistica dell'ammortamento alla francese
La questione in esame ha fatto spesso capolino nel contenzioso bancario italiano ed è stato definitivamente risolto dalla Suprema Corte di Cassazione che ha escluso la presenza di profili anatocistici in seno al piano di ammortamento alla francese: è stato infatti insegnato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”
(Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025), principio che a maggior ragione deve essere applicato al mutuo a tasso fisso in cui il mutuatario è sin dalla conclusione dell'accordo a conoscenza dell'importo della rata mensile concordata con la banca.
6. Usurarietà del tasso di mora in concreto applicato E' stata la c.t.u. ad avere affermato come, in tutte le ipotesi ivi scrutinate, il T.A.E.G. non abbia mai superato il tasso soglia pari, avuto riguardo al mutuo fondiario per cui è lite ed alla data di stipula di esso, al 9.06 %: il tasso di mora poi, pattuito all'art. 2 del contratto inter partes al 7,80 %, è di gran lunga inferiore al tasso soglia come sopra indicato.
Se poi si legge il contenuto della sentenza gravata si noterà come la parte della motivazione nella quale il Tribunale ha richiamato il correttivo del 2.1 % ai fini del calcolo del tasso di mora usurario, oltre ad avere fatto corretta applicazione del principio sancito dall'ordinanza n. 16526 adottata dalla Suprema Corte di Cassazione il 13/06/2024 a mente della quale “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.”, è stata redatta “ad ulteriore conforto della legittimità della pretesa”, vale a dire in rafforzamento ed aggiunta ad una soluzione che collima in tutto con il testo negoziale, che ha previsto un tasso di mora sotto soglia,
e con le risultanze della c.t.u. che la usurarietà del tasso di mora ha escluso. In definitiva l'appello azionato da va disatteso: le Parte_1
spese seguono la soccombenza e vanno addossate a quest'ultima nella misura di cui al dispositivo, avuto riguardo ai parametri medi dei procedimenti svolti avanti alla Corte
d'Appello di valore da Euro 26.002,00 ad Euro 52.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da avverso la Parte_1
sentenza n. 607/2021, emessa dal Tribunale di Enna, che conferma;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
sostenute sia dalla quale mandataria della , Controparte_1 Controparte_2
sia dalla spese liquidate per ciascuna delle parti in Euro Controparte_3
6.946,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.470,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di Parte_1
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
[...]
previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 21 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico