Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00997/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00789/2025 REG.RIC.
N. 00801/2025 REG.RIC.
N. 00827/2025 REG.RIC.
N. 00831/2025 REG.RIC.
N. 00833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 789 del 2025, proposto da
MA RI TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 801 del 2025, proposto da
IE NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 827 del 2025, proposto da
AR BE, CH CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 831 del 2025, proposto da
RC RB, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 833 del 2025, proposto da
AR BO, RA BE, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 789 del 2025:
della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 208/2024 pubblicata in data 07/05/2024, nell’ambito del procedimento R.G. 114/24, notificata in data 09/05/2024 non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di Euro 1.000,00 e per l'effetto, condanna Il Ministero resistente a provvedere in tal senso..
quanto al ricorso n. 801 del 2025:
della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 49/2024 pubblicata in data 13/02/2024, nell’ambito del procedimento R.G. 729/2023, notificata in data 15/02/2024 all'Avvocatura ed in data 27/02/2024 al Ministero direttamente, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto del ricorrente NO IE ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per un totale di Euro 2.500,00 e, per l'effetto, condanna Il Ministero resistente a provvedere in tal senso..
quanto al ricorso n. 827 del 2025:
della sentenza emessa dal TRIBUNALE DI VERCELLI n. 124/24 nell'ambito del procedimento rg 827/2023 in data 26/03/2024 con la quale accertava e dichiarava il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici rispettivamente:
- per TA EL: anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
- per SC CHIARA: anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto, condannava il Ministero resistente a provvedere in tal senso, e cioè, mediante l'accreditamento di tali somme sul cd "borsellino elettronico" del docente.
quanto al ricorso n. 831 del 2025:
della sentenza emessa dal il Tribunale di Vercelli n. 25/24 nell'ambito del procedimento rg 696/2023, con la quale accertava e dichiarava il diritto del ricorrente sig. RO RC ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021, per l'effetto, condannava il Ministero resistente a provvedere in tal senso, e cioè, mediante l'accreditamento di tale somma sul cd "borsellino elettronico" del docente..
quanto al ricorso n. 833 del 2025:
della sentenza n. 161/24 emessa dal Tribunale di Vercelli in data 16/04/2024 nell'ambito del procedimento rg 792/2023, con la quale accertava e dichiarava il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici rispettivamente per BA AR 2018/2019 per 500 euro e per TA AR per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per euro 2000,00 e per l'effetto, condannava il Ministero resistente a provvedere in tal senso, e cioè, mediante l'accreditamento di tali somme sul cd "borsellino elettronico" delle docenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con separati ricorsi gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio formalmente opponendosi all’accoglimento dei ricorsi.
All’odierna camera di consiglio le cause sono state trattenute in decisione.
2. – Per ciascun ricorso ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.
La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente/funzionario, affinché, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all’integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.
3. – – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, per ciascun ricorso e indipendentemente dalla disposta riunione dei ricorsi (come da decreto n. 3/2025 del Presidente della Sezione, di cui in epigrafe), sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell’art. 4, co. 1 del predetto DM, e ridotte in ragione sia della marcata serialità della controversia, che neppure presenta difficoltà interpretative e/o applicative in punto di diritto, sia della oggettiva situazione di difficoltà “operativa” in cui versa l’Amministrazione intimata nell’esecuzione dei titoli giudiziali della specie sull’intero territorio dello Stato (id est, l’esiguo numero di addetti incaricati del materiale caricamento sulle carte docenti degli importi dovuti, una volta pur ritualmente espletata dall’intimato Ministero la procedura per il pagamento degli stessi importi), difficoltà reiteratamente rappresentata a questo Tribunale dalla difesa erariale. Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
4. – Si ritiene, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende in esame, di mandare alla Segreteria ai fini della trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe:
1) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai titoli di cui in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
2) nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione ai provvedimenti in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall’infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;
3) condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
4) Manda alla Segreteria per la trasmissione dei fascicoli di causa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO