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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 01/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente Est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 710/2025 V.G., avente ad oggetto divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti Chiara Spina e Lorenzo Luca Conte, Parte_1
Cont come da mandato in atti, e in persona dell' p.t., rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Anna Maria De Simone, come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.03.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2025 le parti esponevano:
− di aver contratto matrimonio in data 20.08.1994;
− di non aver generato figli;
− di essere stati destinatari del decreto di omologa n. 10386/1996 RG 1552/1996, reso dal Tribunale di Treviso e pubblicato in data 22.07.1996;
− di non aver più ripreso, successivamente a tale momento, la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. − di essere stati destinatari della sentenza resa dal Tribunale ecclesiastico Regionale pugliese, e successivamente, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto del 4 febbraio 2006, con la quale veniva pronunciata la nullità del matrimonio contratto dalle parti.
− Di aver ottenuto dal GT in data 17.7.24 l'autorizzazione alla proposizione del presente giudizio nell'interesse dell'amministrata, come da documentazione in atti
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
fissata l'udienza cartolare, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Nell'udienza cartolare di prima comparizione del 17.03.2025 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda, confermando il contenuto del ricorso introduttivo.
Preliminarmente deve rilevarsi che non vi sia neppure allegazione, prima che prova, dell'avvenuta delibazione della sentenza resa in sede ecclesiastica, sicchè non sussistono elementi ostativi alla valutazione in questa sede anche della domanda sullo status.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti la cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione delle parti era stata dichiarata con sentenza passata in giudicato ed erano già decorsi sei mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) darsi atto dell'impegno del Signor di corrispondere alla Signora Parte_1 Parte_2 assegno divorzile una tantum dell'importo di €. 25.000,00 (diconsi venticinquemila/00), nei termini che seguono:
A) quanto ad €. 15.000,00 (diconsi quindicimila/00) entro il termine di giorni cinque dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al presente ricorso, mediante assegno circolare intestato alla Signora Parte_2
B) quanto ad €. 10.000,00 (diconsi diecimila/00) entro il mese di giugno 2025 e, comunque, non prima di giorni cinque dal passaggio in giudicato della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni di cui al presente ricorso, mediante assegno circolare intestato alla Signora Parte_2
2) darsi atto che la Signora nella persona del di lei Amministratore di Sostegno, accetta la Parte_2 somma di cui al punto che precede a titolo di assegno divorzile una tantum, dichiarando che alla ricezione della stessa nulla avrà più a pretendere dal Signor per il proprio mantenimento o per qualsivoglia altri Parte_1 titolo o causa, ivi inclusa la divisione dei beni acquistati in comunione durante il matrimonio. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 20.08.1994 in San
Cesario di Lecce (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 19 parte II serie
A anno 1994, alle condizioni indicate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce,1.4.2025
La Presidente Est.
dott. ssa Francesca Caputo