Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 50
CASS
Sentenza 12 febbraio 1999

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La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 riguarda tutte le controversie attinenti a concessioni di beni o di servizi pubblici, ancorche' non originate da provvedimenti della pubblica amministrazione, e quindi anche le controversie in cui l'amministrazione concedente o il concessionario deducano la responsabilita' della controparte per allegate violazioni degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio. (Nella specie l'amministrazione finanziaria faceva valere la responsabilita' risarcitoria della controparte relativamente ai danni conseguenti ad un incendio subito dall'immobile demaniale).

La disponibilita' dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili) dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puo' essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilita' -, solo mediante concessione amministrativa (che usualmente assume la concreta configurazione di concessione - contratto) e tale principio assume rilievo essenziale nella qualificazione giuridica dell'atto con cui in concreto una pubblica amministrazione abbia concesso in uso uno di tali beni (nella specie il complesso immobiliare della chiesa di Santa Caterina dei Sacchi, sito in Venezia - con la sentenza di merito, sul punto non impugnata, qualificato come bene demaniale, in quanto edificio di rilevante interesse storico ed artistico -, dal Ministero delle Finanze ceduto in uso, con la previsione di esiguo corrispettivo pattiziamente determinato, alla Mensa patriarcale di Venezia, a cui e' succeduto l'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Venezia).

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 riguarda tutte le controversie attinenti a concessioni di beni o di servizi pubblici, ancorche' non originate da provvedimenti della pubblica amministrazione, e quindi anche le controversie in cui l'amministrazione concedente o il concessionario deducano la responsabilita' della controparte per allegate violazioni degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio. (Nella specie l'amministrazione finanziaria faceva valere la responsabilita' risarcitoria della controparte relativamente ai danni conseguenti ad un incendio subito dall'immobile demaniale).

La disponibilita' dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili) dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, puo' essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilita' -, solo mediante concessione amministrativa (che usualmente assume la concreta configurazione di concessione - contratto) e tale principio assume rilievo essenziale nella qualificazione giuridica dell'atto con cui in concreto una pubblica amministrazione abbia concesso in uso uno di tali beni (nella specie il complesso immobiliare della chiesa di Santa Caterina dei Sacchi, sito in Venezia - con la sentenza di merito, sul punto non impugnata, qualificato come bene demaniale, in quanto edificio di rilevante interesse storico ed artistico -, dal Ministero delle Finanze ceduto in uso, con la previsione di esiguo corrispettivo pattiziamente determinato, alla Mensa patriarcale di Venezia, a cui e' succeduto l'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Venezia).

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 5, primo comma, della legge n. 1034 del 1971 riguarda tutte le controversie attinenti a concessioni di beni o di servizi pubblici, ancorché non originate da provvedimenti della pubblica amministrazione, e quindi anche le controversie in cui l'amministrazione concedente o il concessionario deducano la responsabilità della controparte per allegate violazioni degli obblighi scaturenti dal rapporto concessorio. (Nella specie l'amministrazione finanziaria faceva valere la responsabilità risarcitoria della controparte relativamente ai danni conseguenti ad un incendio subito dall'immobile demaniale).

La disponibilità dei beni demaniali (e similmente quella dei beni patrimoniali indisponibili) dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, attesa la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuita ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità -, solo mediante concessione amministrativa (che usualmente assume la concreta configurazione di concessione - contratto) e tale principio assume rilievo essenziale nella qualificazione giuridica dell'atto con cui in concreto una pubblica amministrazione abbia concesso in uso uno di tali beni (nella specie il complesso immobiliare della chiesa di Santa Caterina dei Sacchi, sito in Venezia - con la sentenza di merito, sul punto non impugnata, qualificato come bene demaniale, in quanto edificio di rilevante interesse storico ed artistico -, dal Ministero delle Finanze ceduto in uso, con la previsione di esiguo corrispettivo pattiziamente determinato, alla Mensa patriarcale di Venezia, a cui è succeduto l'Istituto per il sostentamento del clero della Diocesi di Venezia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 50
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50
    Data del deposito : 12 febbraio 1999
    Fonte ufficiale :

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