Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Francesco Piero De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Gabriele Gentile Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza dell'8/4/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2390 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del Presidente legale rapp.te p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alba Di Lascio, con la quale elettivamente domicilia in Napoli, via Santa Lucia n.81
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Panico Antonio, Controparte_1 presso il quale in Napoli, via Torino n.118, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.8.2025, la han Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n.5662/24, pubblicata il 1/8/24, con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda dell'ex dipendente CP_1
, volta al pagamento delle differenze retributive a titolo di
[...] scatti biennali e/o RIA, condannandola al pagamento in suo favore di euro 12.578,14, per il periodo dal 13 maggio 1985 al 30/4/19, oltre agli accessori ed al pagamento delle spese di lite del grado.
La , ricostruito il quadro normativo di riferimento, Parte_1 ha censurato la decisione per la non corretta valutazione della fattispecie in fatto e diritto, sostenendo anche l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale,
Ha chiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto integrale della domanda di primo grado.
Ricostituito il contraddittorio, l'odierno appellato ha chiesto il rigetto del gravame sostenendone l'infondatezza per le ragioni espresse in memoria.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note delle parti, all'esito dell'udienza la Corte ha assegnato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è fondato e pertanto va accolto per Pt_1 le ragioni già espresse da questa Corte in identiche fattispecie.
Occorre prendere le mosse dalla normativa di riferimento.
Prima della contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei dipendenti delle Regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn.347/1983 (recepito dalla legge regionale n. 27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale n. 23/1989) e n.333/1990 (recepito dalla legge regionale n. 12/1991).
Il D.P.R. n. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, disciplinava il periodo dall'1.01.1983 al 31.12.1984 protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1985 (cfr. l'art. 1). L'art. 41, lett. B) di detto decreto, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure ...” da un minimo di £.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto ad un massimo di £.840.000 per la 2° qualifica dirigenziale (cd 1° scatto RIA).
Per il personale assunto dopo l'1.01.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984.
L'art. 41, infine, prevedeva che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.01.1985/ 31.12.1987) al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.01.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale n.27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 347/83, ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la RIA. Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1.01.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.06.1988 (art. 1).
L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituisse aumento della retribuzione individuale di anzianità (c.d. 2° scatto RIA). Il successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.06.1989, al personale dovesse essere corrisposto a far data dall'1.01.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
Quindi, la legge regionale 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Da ultimo, il D.P.R. n.333/90 disciplinava il periodo 1.01- 1988/31.12.1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1.07.1988.
L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R. 347/83, a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RIA). Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.01.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1988.
L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi del predetto art. 38 del D.P.R.268/87.
La legge regionale n.12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RIA.
Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale n.12/1991 non contenevano - a differenza dei D.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.01.1991/31.12.1993.
Nè in alcuno degli atti normativi citati (D.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) è rinvenibile una norma che preveda un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse (cfr in tal senso la recente sentenza della Suprema Corte n. 5512/25 richiamata e prodotta dalla difesa della ). Parte_1 Si legge nella citata sentenza: “Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990, come erroneamente afferma la Corte d'Appello. Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del Comparto Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute la menzionata ordinanza n. 263 del 2002 e la successiva sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, peraltro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, che era intervenuta in ordine all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992. Infatti, non trova applicazione, rispetto al personale Regione Enti locali, il dPR n. 44 del 1990 (personale del Comparto Ministeri), che ha previsto la cd. maggiorazione RIA, stabilendo, all'art. 9, comma 4, che: “Al personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde”. Né rilevano, pertanto, le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990 che, va ribadito, era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del dPR 5 marzo 1986, n. 68, dPR n. 44 del 1990), e non per il Comparto ed Enti locali”. Pt_1
Osserva altresì questa Corte di merito che successivamente, il D.Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 (approvazione dell'accordo con D.P.R.) e disapplicava il D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione.
Nessuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti della RIA, poi, poteva essere attribuita all'art. 28 del CCNL 6/7/95, il quale, pur prevedendo tra le componenti della retribuzione la voce specifica RIA (ove acquisita), faceva in tal modo riferimento agli importi già acquisiti, ai sensi dei precedenti accordi di comparto, approvati con i DPR 347/83 268/87 e 333/90, insuscettibili di ulteriori aumenti.
Tanto premesso e ritornando alla fattispecie concreta, si osserva che l'odierno appellato è stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento istituito dalla Legge Regionale n.4/1990 con decorrenza da aprile 1990, in virtù di quanto previsto dalla legge n. 730 del 28.12.1986, recante disposizione in materia di calamità naturali;
precedentemente era stato assunto con contratto a tempo determinato, prorogato, dal Commissario Straordinario di Governo, nominato con legge 219/81 per la ricostruzione edilizia a seguito del terremoto dell'Irpinia.
Orbene, l'art. 12 della legge n.730/86 stabiliva:
1.Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in e Pt_1
Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e , del bradisismo dell'area flegrea nonché Pt_1 del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 (1), o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro il 28 febbraio 1987 dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla Parte_1
e dal Il personale degli enti non territoriali e Controparte_2 delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti)”.
4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato”.
Orbene, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa, “L'art. 12, l. 28 ottobre 1986 n.730, nel disciplinare l'immissione in ruolo del personale convenzionato da enti ed amministrazioni in occasione di varie calamità naturali, non prevede che l'assunzione abbia un effetto retroattivo e comporti il riconoscimento dello status giuridico ed economico del dipendente con decorrenza dall'originaria instaurazione del rapporto convenzionale, ma al comma 4 si limita a stabilire che il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di un'anzianità pari al periodo di servizio prestato;
il che significa che il servizio pregresso viene considerato utile, ai soli fini economici, influendo sul valore dell'anzianità e, quindi, sulla misura del livello retributivo spettante per il solo periodo successivo all'immissione in ruolo” (cfr Consiglio di Stato n.2014/5621).
Part Orbene, la già dal primo grado, sosteneva che la era Pt_1 stata determinata considerando la pregressa anzianità di servizio secondo quanto previsto dalla legge regionale n.12/91, sicchè del tutto infondata risulta la pretesa dell'attuale appellato, considerato altresì che, dalla lettura del ricorso introduttivo, non era dato comprendere in concreto quale fosse specificamente l'errore commesso dall'Ente nell'individuare la R.I.A.
D'altra parte lo stesso ha dedotto che, con le delibere n.5282 e 5283 del 1998, veniva data attuazione al citato art. 12, determinandosi di riconoscere al personale immesso in ruolo, ai fini del trattamento economico, l'anzianità relativa ai servizi prestati presso le strutture commissariali;
quindi, con decreto attuativo del 1999, si determinava la retribuzione di anzianità spettante tenendo conto dell'anzianità pregressa.
Il comma 2 dell'art. 19 l.r.n.1/2007 poi nulla innovava in ordine all'anzianità rilevante, ai fini dell'inquadramento economico, essendosi limitata tale norma a prevedere il riconoscimento, anche ai fini giuridici, del servizio fuori ruolo (giacchè di quello economico già si era tenuto conto secondo quanto prescritto dall'art. 12 della legge 1986/183); ne consegue che i successivi decreti di reinquadramento, destinati a dare attuazione alla legge regionale, non hanno alcuna incidenza ai fini voluti dall' appellato, che già aveva ottenuto quanto spettante per effetto delle precedenti determinazioni regionali.
Di qui l'erroneità della decisione di prime cure che ha accolto la domanda di pagamento dell'attuale appellato, peraltro quasi interamente coperta da prescrizione, stante la fondatezza anche del motivo di censura formulato in proposito dalla Parte_1
Il Tribunale ha invero disatteso l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata da parte resistente avendola fatto decorrere dalla data di cessazione del rapporto risalente al 30 aprile 2019, in contrasto con il recente principio di diritto affermato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 2023/36197, ossia che: “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato
– in costanza di rapporto (dal momento della loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”.
Cosicchè, considerato che i crediti rivendicati partono dal lontano 1985, dovevano ritenersi prescritti, nel caso concreto, tutti i crediti anteriori al quinquennio dalla notifica del ricorso di prime cure (che risulta depositato il 12 giugno dell'anno 2023, con costituzione della in data 11 gennaio 2024), la quale, in Pt_1 assenza di allegazione e prova di pregressi atti interruttivi, rappresenta il primo atto di messa in mora, con la conseguenza che erano prescritti tutti i crediti maturati fino all'anno 2018.
In conclusione per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado, integralmente riformata con il rigetto della domanda di prime cure.
Le spese del doppio grado si compensano considerata la complessità della questione, l'alterno esito del giudizio ed il recente intervento della Corte di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado.
Napoli 8/4/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente