Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 2035 del registro generale affari civili dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Emanuela Cucchiarelli, presso il cui studio in Canicattì, via Mozart n.6, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione.
- Opponente
E
(C.F. e iscrizione nel Registro delle Controparte_1
Imprese di partita IVA gruppo ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Mannocchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10,
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- Opposta
E
la sua mandataria (cod. fisc. E iscrizione al Controparte_3
registro delle imprese di Bologna n. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Fioretti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9., come da procura in atti.
- Intervenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva, ai sensi dell'art. 615, Parte_1
comma 1 c.p.c., opposizione al precetto a mezzo del quale la Controparte_1
gli intimava il pagamento della somma di € 39.610,12, adducendo: I. Inidoneità del contratti di mutuo azionati a costituire di per sé titolo esecutivo autonomo. II. Carenza di legittimazione passiva dell'odierno opponente. III. Nullità dell'atto di precetto opposto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto. IV. Illegittimità del presunto credito azionato per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi. V. Nullità parziale di tutti i contratti di mutuo fondiario, oggetto dell'odierna opposizione, per violazione della legge
108/96. VI. Violazione art.1283 c.c. Illegittima applicazione di interessi anatocistici. Ciò posto,
l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito,
respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: PRELIMINARMENTE
Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato
ricorrendo i presupposti di legge sia in termini di fumus che di periculum in mora, per quanto
esposto sopra. Sempre in via preliminare:
1. Ritenere e dichiarare nulla ed illegittima
l'esecuzione avversata per essere parte esecutante sprovvista, in tutto o in parte, del titolo
esecutivo, per le ragioni indicate in premessa, essendo i contratti di mutuo ipotecario inidonei
a valere quale titolo esecutivo per violazione dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.; 2. Ritenere
e dichiarare, per tutte le motivazioni sopra esposte, la carenza di legittimazione passiva
dell'odierno opponente. NEL MERITO E IN VIA GRADATA 3. Ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto.
4. ritenere
e dichiarare l'illegittimità del presunto credito azionato per indeterminatezza della clausola di
pattuizione degli interessi.
5. Ritenere e dichiarare i contratti di mutuo fondiario descritti in
premessa, affetti da nullità parziale per essere stati convenuti interessi superiori al tasso soglia.
6. ritenere e dichiarare la violazione art. 1283 c.c. per illegittima applicazione di interessi
anatocistici. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore che si dichiara antistatario.”
Con ordinanza del 20.07.2020, veniva rigettata l'istanza di sospensione avanzata dall'attore in sede cautelare.
Con comparsa depositata il 21.01.2020, si costituiva la per Controparte_1
contestare integralmente il contenuto dell'opposizione e chiedere l'accoglimento delle seguenti domande: “CHIEDE Che la S.V. Ill.ma, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e conclusione,
voglia così giudicare: in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva
avanzata da controparte;
nel merito, in via principale - rigettare integralmente l'avversa
opposizione e tutte le domande formulate dall'opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto
per i motivi esposti in narrativa;
- rigettare le avverse istanze istruttorie perché volte a sopperire il
mancato assolvimento dell'onere della prova. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e
indicare mezzi istruttori. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Con ordinanza dell'11.09.20 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Istruita a mezzo di CTU, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c. e, pertanto, viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
Sempre preliminarmente, deve confermarsi l'ordinanza emessa il 10.09.23 con la quale è stata rigettata la richiesta di richiamo del CTU operata dal Sul punto, si ritiene che il CTU abbia Pt_1
compiutamente risposto ai quesiti formulati con la memoria ex art. 183, c.
6. n.2 della stessa opponente, e precisamente con punti n.1 e n.2 di pag. 3, ai quali espressamente si rimanda.
Nel merito, deve osservarsi come il mutuo sia un contratto reale che si perfeziona con la consegna al debitore della somma data in prestito, attraverso la c.d. “traditio” - cioè con l'apprensione materiale del danaro da parte del mutuatario, che ne acquista la proprietà - ovvero mediante modalità alternative che assicurino il conseguimento della disponibilità giuridica della somma erogata, quali il deposito su un conto corrente o l'emissione di uno specifico titolo di credito. Tale aspetto fa sì che, attesa la certezza del credito oggetto di apprensione da parte del mutuatario, il mutuo, nella sua configurazione originaria codicistica, costituisca titolo idoneo a sostenere l'esecuzione sui beni del debitore, stante l'assenza di qualsiasi incertezza in ordine all'ammontare delle somme erogate e alla loro effettiva dazione (Cass. Civ, sent. del 27.8.2015).
Con riferimento al c.d. “mutuo condizionato”, tuttavia, tale regola subisce un mutamento. Secondo
la Suprema Corte, infatti, "Al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale
titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione
integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente,
se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della
somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti
dalla legge" (Cass. Sez. III, sent. del l 27.08.2015, n. 17194).
Nella giurisprudenza recente sono state enunciate varie ipotesi nelle quali la realità del contratto non viene meno allorché, in luogo della consegna materiale della somma data in prestito si svolgano altre forme di trasferimento della disponibilità ritenute equipollenti alla consegna materiale, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura.
E' stato affermato, infatti, che: - la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo come denaro contante, rilasciandone quietanza a saldo (Cass. n. 14 2011). Inoltre, come nel caso che ci occupa, l'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare un importo determinato a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un "atto di quietanza finale di mutuo fondiario", integra il perfezionamento del contratto di mutuo (Cass. n. 25569 del 2011).
Orbene, risulta che gli atti di mutuo fondiario rep.38247 e rep. 38248, del 18/12/1997, e rep.47535
del 02/08/2000 sono stati notificati unitamente ai relativi atti di erogazione e quietanza finale di mutuo fondiario, rispettivamente rep. 55327, rep. 55328, rep. 55328, tutti muniti di formula esecutiva.
Tutte e tre gli atti di erogazione prodotti agli atti del presente giudizio contengono la dichiarazione di quietanza finale di mutuo fondiario, a saldo dell'intero importo del mutuo stesso.
Tanto i contratti di mutuo fondiario quanto gli atti di erogazione e quietanza sono stati redatti per atto pubblico notarile, attestano l'avvenuta erogazione a saldo della somma mutuata e non risulta che il abbia presentato querela di falso. Pt_1
Parte opponente, infatti, ha insistito genericamente sull'inidoneità del mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo senza, però, aver contestato specificamente la veridicità degli atti di erogazione e quietanza, rispetto ai contratti di mutuo fondiario di che trattasi.
La genericità delle allegazioni, unitamente alla mancata contestazione dell'atto di erogazione e quietanza, conduce a ritenere provato il passaggio nella disponibilità giuridica dell'esecutato della somma oggetto di mutuo, e dunque l'idoneità del mutuo condizionato a fungere da titolo esecutivo.
Parimenti, infondato deve ritenersi il difetto di legittimazione passiva in capo all'opponente stante l'esistenza dell'atto di assegnazione a socio di cooperativa edilizia con accollo delle quote dei mutui frazionati
Tale situazione è espressamente rappresentata nell'atto di precetto, laddove si legge: “ Che,
successivamente, con atto i assegnazione a socio di cooperativa edilizia del 22/04/2003,a rogito del
Dott. , Notaio in Canicattì, iscritto presso il Collegio Notarile di Agrigento e Persona_1
Sciacca, Repertorio n. 77166, Raccolta n.1 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II di
Caltanissetta in data 20/05/200 ai nn 8706/7721, la assegnava al Controparte_4 OR , con accollo da parte di quest'ultimo delle quote dei mutui frazionati, i beni Parte_1
immobili di seguito descritti…”
Considerato che l'opponente non ha in alcun negato l'esistenza dell'atto assegnazione a socio con accollo, limitandosi a lamentare la mancata notifica dello stesso, alcun dubbio può sussistere in ordine alla sua legittimazione passiva.
In ordine alla lamentata mancata notificazione dell'atto di assegnazione a socio si rammenta che nell'esecuzione riguardante i crediti derivanti da mutuo fondiario, l'art. 41 del D.lgs. n. 385/1993
dispone che non sia necessaria la notificazione del titolo contrattuale esecutivo, ritenendo sufficiente che il precetto contenga l'indicazione del titolo esecutivo da cui il credito è assistito.
Nel caso di specie, nell'atto di precetto opposto sono stati chiaramente indicati gli estremi dei rapporti di mutuo costituenti titolo esecutivo.
Se ne ricava, in conclusione, che l'atto di precetto intimato dalla Controparte_1
all'attore è legittimo e conforme al modello legale, né la opposta aveva l'onere di notificare anche l'atto di assegnazione a socio di cui si è detto, stante l'ampia formulazione dell'art. 41 TUB.
Non può ritenersi fondata neppure la eccepita indeterminatezza dell'oggetto dell'atto opposto.
Invero, il precetto è atto che, nella sua essenza, è costituito dall'intimazione al debitore di adempiere entro un termine l'obbligo risultante dal titolo. Ciò che rileva, pertanto, è che sia indicato il diritto sostanziale di cui si intende ottenere la tutela esecutiva. Deve, infatti, risultare determinata la prestazione che il debitore deve compiere, onde evitare l'esecuzione minacciata: nel precetto di pagamento, si intima al debitore di corrispondere la somma di denaro dovuta e tale intimazione è
contenuta nel precetto notificato su istanza della banca opposta.
L'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.c. non richiede, peraltro, quale requisito formale a pena di nullità, che oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, vi sia anche l'indicazione del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. Sez. III Civ.,
19-02-2013) e per tali ragioni non si riscontra la dedotta nullità.
Ugualmente infondata la presente opposizione, nella parte in cui contesta una pretesa indeterminatezza e/o indeterminabilità della pattuizione contrattuale degli interessi corrispettivi, con conseguente nullità della medesima ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c. Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata, è sufficiente che la stessa contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili,
funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione (Cass. n. 8028/18). È stato più volte ribadito, quindi, che “in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° co., c.c., la stessa deve avere un
contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il
tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari …” (Cass. n. 2317/2007;
Cass. n. 14684/2003).
A ciò si aggiunga che, la giurisprudenza ha dato atto della reciproca integrazione dell'atto di mutuo con l'atto di erogazione e quietanza che può contenere anche la specificazione di alcuni elementi contenuti nel contratto di mutuo, quale il criterio per la quantificazione degli interessi (Cass. n. 18325
del 2014).
Nei contratti di mutuo fondiario e nelle rispettivi atti di erogazione e quietanza, le parti hanno pattuito la misura degli interessi. In particolare: 1) per il mutuo rep. 38247: - tasso iniziale del mutuo: 7,20%;
- tasso di mora: 12,30%; 2) per il mutuo rep. 38248: - tasso iniziale del mutuo: 7,20%; - tasso di mora:
12,30%; 3) per il mutuo rep. 47535: - tasso iniziale del mutuo: 6,40 %; - tasso di mora: 8,55%.
Nessuna indeterminatezza o indeterminabilità è, quindi, ravvisabile.
Alla luce delle risultanze della CTU, anche la asserita nullità dei contratti di mutuo fondiario per violazione della legge 108/96 deve ritenersi infondata. Il CTU, dott. con Persona_2
ragionamento privo di vizi logici che si ritiene di condividere, ha verificato come in nessuno dei tre titoli azionati siano previsti interessi superiori alla soglia di usura. Il dott. ha, pertanto, Per_2
concluso affermando specificatamente che: “Per cui per il mutuo rep.38247, tenuto conto di quanto
suesposto, il tasso di mora contrattuale del 12,30% è inferiore al tasso soglia del periodo di stipula
pari al 14,085%, e, quindi, non in usura ai sensi della L.108/96. Per cui per il mutuo rep.38248, tenuto conto di quanto suesposto, il tasso di mora contrattuale del 12,30% è inferiore al tasso soglia
del periodo di stipula pari al 14,085%, e, quindi, non in usura ai sensi della L.108/96. Per cui per il
mutuo rep.47535, tenuto conto di quanto suesposto, il tasso di mora contrattuale del 8,55% è
inferiore al tasso soglia del periodo di stipula pari al 9,435%, e, quindi, non in usura ai sensi della
L.108/96.” Infine, il CTU, accertato che nessuno dei tre rapporti finanziari esaminati ha presentato usura contrattuale, non ha proceduto alla riformulazione dei piani di ammortamento.
Altresì, infondate si rivelano le contestazioni sollevate dall' opponente in ordine all'anatocismo asseritamente derivante dal piano di ammortamento alla francese che utilizza una formula di capitalizzazione composta non avente alcun effetto nella determinazione della quota di interessi,
essendo calcolata solo sul capitale residuo. Tale assunto è supportato anche dalla giurisprudenza maggioritaria secondo la quale: “nel mutuo alla francese la quota interessi dovuta per ciascuna rata
di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo” (Tribunale di Milano, 2982/2017). Pertanto, deve escludersi che nell'ammortamento alla francese si verifichi una capitalizzazione degli interessi o un incremento illegittimo dello stesso durante il piano di rimborso del capitale dato a mutuo, in quanto gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati,
anziché essere capitalizzati, vengono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo.
Tale sistema, inoltre, garantisce per il mutuatario la possibilità di conoscere sin dall'accensione del mutuo l'importo delle singole rate (costanti nel tempo) e così programmare il rimborso. Da tanto è
possibile affermare che il piano di ammortamento costituisce un meccanismo, che ha come esclusiva finalità quella di realizzare una graduata restituzione nel tempo del capitale, non producendo alcun fenomeno di interesse composto.
In considerazione di quanto osservato, la domanda dell'attore non può essere accolta.
Tenuto conto della particolarità della materia, caratterizzata anche da mutamenti giurisprudenziali, si ritiene di compensare interamente le spese del giudizio.
Le spese di CTU, liquidate come da separato provvedimento sono solidalmente poste a carico delle parti in causa,
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
-compensa interamente le spese del giudizio;
- pone solidalmente le spese di CTU a carico delle parti.
Così deciso in Caltanissetta il 6 Marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì