Decreto cautelare 14 marzo 2025
Ordinanza cautelare 10 aprile 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00154/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 154 del 2025, proposto da RO IS & NI S.r.l. P.Iva 09695891003, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Murroni, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Calasetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AL BA MU, non costituitosi in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’inesistenza dell’autorizzazione paesaggistica n. 97 del 10.10.2013 rilasciata dalla Struttura Comunale delegata all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (Associazione dei comuni Calasetta e Sant’Antioco), a firma del Responsabile della Struttura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Autonoma della Sardegna e Comune di Calasetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha proposto l’odierno ricorso per “ L’ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DELL’INESISTENZA (…) dell’autorizzazione PAESAGGISTICA N. 97 DEL 10.10.2013 rilasciata dalla Struttura Comunale delegata all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio (Associazione dei comuni Calasetta e Sant’Antioco) a firma del Responsabile della struttura … comunque per porla nel nulla ”; autorizzazione con la quale è stata accertata la compatibilità paesaggistica, ed è stata determinata la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 167 del t.u. n. 42 del 2004 a favore dell’odierno controinteressato MU AL BA, con riguardo a un intervento nel territorio del Comune di Calasetta, in àmbito vincolato, consistito nella realizzazione di un bagno e di uno studio aventi la superficie, a quanto consta, rispettivamente di circa 4 e 8 mq, inseriti nella preesistente veranda senza alterare la sagome del fabbricato (cfr. scheda istruttoria – accertamento di conformità, in atti).
A tal fine ha esposto che “ negli ultimi 28 giorni la società ricorrente è venuta a conoscenza che il controinteressato confinante in data 02.07.2013 ha dichiarato (doc. n. 2) di aver realizzato abusivamente nuovi volumi in area tutelata sul Foglio n. 21 mappale n. 126 del Comune di Calasetta ed ha richiesto l’autorizzazione paesaggistica postuma al Comune di Calasetta ” (p. 2).
La ricorrente ritiene che “ l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata in mancanza degli elementi essenziali destinati ex lege a costituirla con radicale carenza di potere da parte dell’autorità procedente determinandone l’inesistenza giuridica, non la semplice annullabilità in considerazione del comportamento più che scorretto serbato dalla P.A. convenuta ”, e che “ palese è nel caso di specie, oltre alla violazione dell’art. 97 Cost., anche la violazione degli artt. 11 e/o 191 e/o 192 e/o 193 TFUE .” (p. 3 ricorso). La ricorrente ha inoltre formulato istanza istruttoria relativa a “ la produzione della documentazione amministrativa nel possesso delle tre PP.AA. in relazione alla quale si è stati costretti ad introdurre i diversi ricorsi, atteso che la zona è sotto tutela paesaggistica e pertanto gli abusi edilizi DEVONO essere soppressi ” (p. 1 istanza del 14.03.2025).
2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Calasetta e la Regione Sardegna, che hanno richiesto la declaratoria di irricevibilità e inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, mentre non si è costituito il controinteressato intimato.
3. Con decreto presidenziale n. 55 del 2025 è stata respinta l’istanza di misura cautelare inaudita altera parte , e con ordinanza cautelare n. 71 del 2025 è stata rigettata l’istanza di misure cautelari collegiali.
4. Alla camera di consiglio ex art. 72 bis c.p.a. del 28 maggio 2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è, in primo luogo, inammissibile per tardività.
La tesi di fondo che lo anima è, infatti, giuridicamente insostenibile.
Un provvedimento di compatibilità paesaggistica rilasciato in contrasto con le previsioni di legge afferenti ai vincoli paesaggistici – fattispecie denunciata con il ricorso in esame – non può configurarsi giuridicamente inesistente, ma unicamente annullabile per violazione di legge, ai sensi dell’art. 21 octies , comma 1 l. n. 241 del 1990 e deve, perciò, essere impugnato nel termine di cui all’art. 41 c.p.a.
Così rettamente ricostruita in diritto la fattispecie, il ricorso è evidentemente tardivo, essendosi la ricorrente limitata ad allegare di aver conosciuto l’illegittimità del provvedimento impugnato “ negli ultimi 28 giorni ”, ma la costruzione di cui è dedotta l’abusività (così come il provvedimento impugnato che la legittima) insiste, pacificamente, sull’area dal 2013 e dunque la ricorrente era nelle condizioni di proporre ricorso – e avrebbe dovuto – nel termine di decadenza dalla percezione dei vizi del provvedimento impugnato, tanto più che deduce la totale inedificabilità dell’area (cfr. ex multis T.a.r. Sardegna, sez. II, 18 luglio 2023, n. 547: “ nel caso di impugnazione del titolo edilizio ordinario, il termine di decadenza decorre dall'inizio dei lavori, allorché si contesti l'an dell'edificazione; là dove se ne contesti il quomodo, da quando - con il completamento o con il grado di sviluppo dei lavori - sia materialmente apprezzabile la reale portata dell'intervento in precedenza assentito e sia dunque giuridicamente configurabile l'inerzia rispetto alla possibilità di ricorrere ”).
6. In ogni caso, il ricorso è senz’altro inammissibile per omessa notifica dello stesso al soggetto giuridico che ha adottato l’atto impugnato con il ricorso stesso, che non è il Comune di Calasetta, né, tantomeno, la Regione Sardegna – a cui il ricorso è stato notificato – , bensì la struttura delegata all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, vale a dire l’Associazione dei Comuni di Calasetta e Sant’Antioco, istituita con delibere del Consiglio comunale di Calasetta n. 4 del 9.4.2010 e del Consiglio comunale di Sant’Antioco n. 12 del 13.4.2010, ai sensi dell’art. 146, comma 6 del d.lgs. n. 42 del 2004, alla quale Associazione è unicamente imputabile l’atto impugnato.
Essa è un soggetto giuridico autonomo e distinto, che dunque doveva essere evocato tempestivamente in giudizio mediante notifica del ricorso allo stesso: tale omissione comporta l’irrimediabile inammissibilità del ricorso stesso.
7. Il ricorso peraltro è inammissibile per difetto di interesse, posto che si controverte della sola compatibilità paesaggistica di un bagno e di uno studio aventi la superficie, a quanto consta, rispettivamente di circa 4 e 8 mq, “ inseriti nella preesistente veranda senza alterare la sagome del fabbricato ”, a fronte dei quali non appare predicabile la sussistenza di alcun pregiudizio, con correlato interesse a ricorrere, descritto in ricorso, a pagina 3, come segue: “ i nuovi volumi realizzati nell’area incontaminata senza le preventive autorizzazioni rendono meno attrattivi i luoghi dal punto di vista paesaggistico-rurale incidendo negativamente sull’attività ambientalistica rurale che è contemplata nello statuto della società ricorrente” e “si accrescerebbe il valore patrimoniale di tutti gli immobili che costituiscono l’OASI Mercuri, ivi inclusi quelli della ricorrente, che, allo stato attuale sono depauperati e vi sarebbe maggior attrattività sui luoghi in assenza degli effetti pregiudizievoli delle autorizzazioni rilasciate ”.
Invero, ha chiarito Cons. Stato, Ad. Plen. n. 22 del 2021, che, al fianco della vicinitas atta a legittimare al ricorso, debba essere fornita la prova dell’interesse alla proposizione dello stesso, che va inteso come uno stato di fatto, da riguardarsi in termini di specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato, che deve essere provato dal ricorrente; circostanza del tutto assente nel caso di specie.
8. D’altronde, tutte le questioni esposte sono state evidenziate anche nella sede cautelare – monocratica e collegiale - e la ricorrente non ha preso posizione su di esse, limitandosi a insistere sull’istanza istruttoria di verificazione, che però, alla luce di tutto quanto sin qui detto, è irrilevante ai fini del decidere.
9. Ora, su tali basi, non può fare a meno il Collegio di rilevare che l’odierna controversia non possa che essere esaminata in una più ampia ottica concernente il proliferare delle iniziative giurisdizionali sottoposte all’attenzione di questo Tribunale dall’attuale società ricorrente RO IS & NI srl, da un lato, e dal sig. HI MA dall’altro.
Questo Tribunale ha già evidenziato (cfr. decreto presidenziale n. 55 del 14.3.2025) la documentale emersione della sussistenza di “ un collegamento tra la srl e il suddetto HI il quale ultimo, a sua volta e in via individuale, sta impegnando l’attività del Tribunale con una moltitudine di ricorsi, tuttora pendenti, concernenti sempre la medesima materia e proposti avverso la stessa amministrazione comunale ” (vengono citati i nn. rg 523 del 2023, 918 del 2024, 122 del 2025).
Osserva il Collegio che il complessivo quadro dei contenziosi proposti evidenzi un anomalo proliferare di iniziative giudiziarie che, partendo dalla titolarità (o dalla mera disponibilità) di immobili insistenti nel Comune di Calasetta, di volta in volta si traduce in una sistematica e strumentale duplicazione di gravami -spesso contraddistinti da manifesti profili di inammissibilità come quello all’esame- volti a sollecitare un eccentrico controllo generalizzato circa la regolarità edilizia dei manufatti presenti nelle aree circostanti le proprietà della ricorrente.
La condotta in parola tuttavia si traduce innegabilmente in uno sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali atteso che tale approccio denotante l’intento di parcellizzare in maniera strumentale le iniziative contenziose è idoneo a cagionare un ingiustificato aumento del contenzioso, rivelandosi di ostacolo alla ragionevole durata dei processi pendenti e al corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Cass. n. 10327 del 30/04/2018; Cass. n. 29812 del 18/11/2019; Cass. civ., Sez. I, ord., 02/09/2024, n. 23488).
Le superiori considerazioni rendono evidente la sussistenza dei presupposti per applicare l'articolo 26 comma 1, seconda parte, del c.p.a., a mente del quale “ il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati ”, posto che nel comportamento della ricorrente si ravvisa certamente la colpa grave, sussistente nell'ipotesi di violazione di quel grado minimo di diligenza che consente di avvertire, secondo il parametro proprio degli illeciti soggetti a sanzione pubblicistica, ossia quello dell'assenza di ogni ragionevole dubbio, l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda (Cons. Stato, sez. V Sez., sentenza n. 8487 del 2023 e Cass. S.U. n. 9912 del 20.04.2018).
10. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della Regione Sardegna e del Comune di Calasetta, delle spese del giudizio che liquida, per ciascuno, in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, ove dovuti, nonché ad ulteriori euro 2.000,00 (duemila/00), per ciascuno, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO